Art. 4 Riferimenti al Regolamento Edilizio comunale e definizioni
funzionali all’applicazione del P.R.G.C.
1.
Il Comune di
Trino è dotato di Regolamento Edilizio redatto in conformità al regolamento
edilizio tipo regionale: il P.R.G.C. si uniforma alle definizioni ed alle
prescrizioni regolamentari contenute nel predetto documento. Per la
definizione dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici si rimanda integralmente al Titolo III del R.E. di Trino,
approvato con D.C.C. n. 9 del 22/06/2004 e s.m.i., nonché tutte le
successive modifiche ed integrazioni.
2.
Per l’attuazione
e gestione delle prescrizioni normative, il P.R.G.C. integra le definizioni del
Regolamento Edilizio definendo il lessico di riferimento per l’applicazione
delle prescrizioni grafiche e normative contenute negli elaborati di progetto
con le seguenti definizioni:
a) zona urbanistica: parte del territorio comunale, graficamente individuata nelle tavole di
progetto, caratterizzata da una omogenea situazione fisica, funzionale e
ambientale dello stato di fatto, che il P.R.G.C. intende mantenere o
trasformare secondo criteri e regole omogenee;
b) area urbanistica: parte della zona urbanistica, simbolicamente individuata nelle tavole di
progetto, caratterizzata da una omogenea situazione fisica, funzionale e
ambientale dello stato di fatto, che il P.R.G.C. intende mantenere o
trasformare secondo criteri, regole e parametri urbanistico-edilizi omogenei;
c) destinazioni d'uso: insieme delle attività (secondo la classificazione adottata al successivo
Titolo II) ammesse i n una zona o i n
un'area urbanistica. Le prescrizioni relative ad ogni zona o area urbanistica indicano
la destinazione d'uso principali e compatibili per ognuna di
esse. Laddove sono indicate pi ù attività
possibili, si intendono di norma ammissibili i cambi di attività all'interno
della gamma prevista; ciò non può tuttavia snaturare il carattere
principale della zona o dell’area urbanistica, definito al successivo art. 24, rispetto al quale devono sempre
essere valutati sia i cambi di destinazione d’uso sia le destinazioni d’uso
proposte eventualmente da nuovi impianti. Per questi ultimi, in particolare,
laddove l’intervento comprenda un’intera area
urbanistica, le destinazioni d’uso indicate tra quelle compatibili,
definite rispettivamente per ogni zona urbanistica al successivo Titolo IV, non
potranno superare il 40% della intera
capacità insediativa dell’area urbanistica. Le prescrizioni
specifiche o puntuali di zona o di area urbanistica possono tuttavia
limitare tali cambi di attività a particolari parti degli edifici o dei suoli,
oppure a particolari tipi di intervento o, ancora, a particolari modalità di intervento; i n questo caso le prescrizioni
specifiche prevalgono su quelle generali espresse dalla presente definizione.
d)
tipi di
intervento: sono quelli definiti dall'art. 13 della L. R. 56/77
con le specificazioni contenute al Titolo I II delle presenti Norme;
e) modalità di intervento: insieme dei piani, progetti e
procedure che consentono l'attuazione del P. R.G.C..
Sono generalmente definiti dal Titolo V della L.R. 56/77 con le specificazioni
contenute all'art. 6 delle presenti Norme;
f) organismo edilizio – edificio principale, pertinenze: edificio (o insieme di edifici) e aree ad esso (o ad essi) pertinenti, conseguenti ad un unico progetto
edilizio, o a successivi progetti edilizi, che hanno con i l tempo
determinato una specifica e integrata utilizzazione degli spazi e dei volumi ad
esso rife- riti, tenendo anche presente l a composizione unica o condominiale
della proprietà. Nell’accezione più semplice, ed a titolo di esempio, costituisce organismo edilizio l'insieme
di un edificio principale, delle aree sistemate a cortile o a giardino
ad esso pertinenti, e dei fabbricati pertinenziali (bassi fabbricati)
esistenti nel cortile stesso. E’ considerato edificio principale quello
i n cui è insediata la destinazione d’uso principale o compatibile
della rispettiva zona urbanistica; q considerato perti nenza/accessorio ogni
edificio accatastato come tale e comunque destinato a parcheggio individuale,
tettoia o deposito posti all’interno delle aree di pertinenza degli
edifici principali in zone classificate a prevalente zona residenziale e
terziaria. Sono sempre considerati pertinenze tutti i fabbricati realizzati in
applicazione del successivo art. 47;
g) basso fabbricato: si intendono per bassi fabbricati
le costruzioni utilizzate per autorimesse e/o depositi di attrezzi e magazzini, a servizio delle residenze
e delle attività terziarie, aventi le caratteristiche specificate al successivo
art. 47;
h) quota di imposta e sagoma limite del tetto: la quota di imposta del tetto è misurata a partire
dalla l i - nea di spiccato, così come definita all’art. 13, comma 5
del Regolamento Edilizio, fino al punto di i ntersezione tra la facciata esterna dei muri perimetrali e l’intradosso
della falda di copertura; nel caso di coperture nervate i l punto di
intersezione è calcolato sottotrave. Qualora le disposizioni della zona
urbanistica consentano l’innalzamento della quota di imposta del
tetto rispetto l’esistente, la sagoma limite deve essere calcolata come
di seguito indicato. E’ considerata sagoma limite del tetto la
figura geometrica ottenuta mediante l a soprael evazione di 100 cm della quota
di imposta del tetto l a quale non potrà avere falde di copertura con pendenza
compresa tra i 20 e i 30 gradi. Dovranno risultare sempre interni a tale
inviluppo i l colmo del tetto e i punti di intersezione delle superfici esterne
della falda di copertura con quelle della facciata. Derogano dalla sagoma gl i
eventuali abbaini da realizzarsi per l’ottenimento dei rapporti
minimi aeroillumi nanti;
i) spazi sistemati a verde: aree sistemate a
verde, eventualmente aggregate a superfici pavimentate, con prevalenza delle prime sulle seconde; si
considerano spazi sistemati a verde anche quelli al di sotto del quale
siano ricavate autorimesse (entro e fuori terra) con eventuali e relative rampe
e volumi tecnici per l’accesso e
l’aerazione, purchq l’estradosso di copertura sia
ricoperto da uno strato di terreno di almeno 40 cm atto alla formazione
di verde naturale;
j) parcheggio
privato: per parcheggio privato si
intende:
a)
lo spazio di
pertinenza delle singole unità immobiliari ai sensi dell'art. 9 della L .
122/89;
b)
quello per
le nuove costruzioni previste dall'art. 18, L. 765/67 così come modificato
dalla L. 122/1989.
Non sono comprese nella categoria "parcheggi privati" le attività
definite all'art. 11, sottocategoria tr8;
k) aree di pertinenza delle costruzioni: per gl
i edifici esistenti alla data di adozione della Variante di Revisione del P.
R.G.C. esse corrispondono alle risultanze catastali. Per i nuovi edifici o per
quelli esistenti su cui si interviene in applicazione degli indici di
edificazione e utilizzazione (territoriale o fondiaria),
le aree di pertinenza delle costruzioni sono le superfici territoriali o
fondiarie asservite per i l calcolo degli indici sopranzi richiamati. I
n caso di frazionamenti di proprietà si fa riferimento, ai fini del calcolo
delle capacità edificatorie, alla situazione esistente alla data di adozione
del Progetto Preliminare della Variante di Revisione del P. R.G. C. i n
riferimento ad atti regolarmente registrati e trascritti, tenendo conto degli
edifici già esistenti nei lotti oggetto di intervento;
l) filo fisso di edificazione:
rappresenta la linea di demarcazione obbligatoria fra le pareti esterne
degli edifici e gli spazi pubblici;
m) tipologia edilizia: i
l P. R.G. C. riconosce differenti tipologie edilizie i n grado di
caratterizzare sotto i l profilo morfologico l’abitato esistente, i completamenti ed i
nuovi interventi. Tra queste si riconoscono le tipologie: isolata uni-bifamiliare, isolata pl uri piano, i n
linea, a schiera, a cortina, ecc. Qualora i l P.
R.G. C. intenda indirizzare la progettazione edilizia sotto un profilo
morfologico, è definita la tipologia edilizia e resa vincolante;
n) Progetti di Qualificazione Urbana: i
Progetti di Qualificazione Urbana (PQU), di cui all’art. 18 della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i., sono strumenti
aventi la finalità di preservare, sviluppare e potenziare la funzione
del commercio, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie
forme di aggregazione sociale ed all’assetto urbano;
o) edificio esistente: ogni qualvolta la normativa fa riferimento a edificio e/o edifici esistenti
si intende
quelli già
realizzati (almeno alle strutture comprensive di copertura) entro la data di
adozione del
Progetto
Preliminare del presente strumento urbanistico. Specificazioni differenti
dovranno essere
puntualmente
richiamate i n normativa;
p) rustico: la definizione fa esatto
riferimento a quella di cui all’articolo 2 della L.R. n. 9 del 29/04/2003:
“... 3a11manufatti
edilizi esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967
delimitati da tampona-1 q q VH~ menti
individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle
attività agricole o per funzioni accessorie alla residenza o di altre
attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di
attuazione degli strumenti urbanistici
vigenti; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture
prefabbricate o in cemento armato.”; 'q
q) parametro di densità massima di intervento (P.d.m.i.):
è espresso in mc/mq e costituisce la
densità massima ammessa in progetto per
quegli interventi da attuare mediante S.U.E. che possono accogliere
cubature trasferite, ovvero provenienti da differenti zone urbanistiche. Tale
parametro, da verifica- re sulla superficie territoriale di ogni singolo
S.U.E., costituisce esclusivamente elemento di controllo del progetto; la capacità edificatoria
riconosciuta alle singole zone urbanistiche è definita dai rispettivi
indici di densità edilizia territoriali (It – art. 27 del R.E.) ;
r) indice di permeabilità ( Ip) : è espresso in % e
rappresenta la quota minima di superficie fondiaria libera da edificazioni principali che deve possedere
requisiti di permeabilità anche parziale alle acque piovane. Si ammette
pertanto l’utilizzo di autobloccanti forati e materiali similari;
s) ambiti di intervento (A.d.I.): delimitano le unità omogenee in
cui sono divisi gli isolati dell’I.U.A. posti nella
zona A2r “aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione
residenziale da recuperare”.