1. Le aree comprese nella zona B1tc riguardano parti del territorio in cui risultano insediate attività economiche (terziarie, commerciali, culturali, per lo spettacolo, ricettive) confermate dal P.R.G.C. e che richiedono tipologie edilizie anche diverse da quelle residenziali.
2. Le attività principali della zona a carattere commerciale per la vendita al dettaglio, devono rispettare i criteri e gli indirizzi contenuti nei “Criteri commerciali” approvati autonomamente dal Comune (in coerenza con la L.R. 28/99 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte”) fermo restando il prevalere di eventuali successive disposizioni normative di settore.
3. Per la zona B1tc si prescrive quanto segue:
a) indice di utilizzazione fondiaria e rapporto di copertura non superiore a quello indicato nella Tabella normativa dell’ultimo comma, ovvero a quello esistente alla data di adozione del P.R.G.C. qualora quest'ultimo risulti maggiore;
b) l'uso residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e/o del personale di custodia nei limiti degli indici di zona in un massimo di 120 mq di SUL per ogni attività economica o terziaria insediata, purchè la SUL complessiva a destinata a residenza non superi il 25% della capacità insediativi complessiva dell’area urbanistica;
c) le attività proprie della zona a carattere commerciale per la vendita al dettaglio, devono rispettare i criteri e gli indirizzi contenuti nei “Criteri commerciali” approvati autonomamente dal Comune (in coerenza con la L.R. 28/99 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte”); l’attuazione è quindi subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 6, lett. B, fermo restando il prevalere di eventuali successive disposizioni normative di settore;
d) i parcheggi pubblici sono da reperire con specifiche modalità nei seguenti casi:
1. interventi di ampliamento edilizio (AE – con o senza contestuale SE) di SUL superiore a mq 100, di sostituzione edilizia (SE) con cambi di destinazione d’uso, ristrutturazione urbanistica (RU) e completamento (CO): è richiesto il reperimento di aree a standard pari a 80% della SUL in progetto, di cui la metà (pari al 40% della SUL) in loco per parcheggi, mentre per la restante quota è facoltà del Comune consentirne la monetizzazione. E’ sempre ammesso il ricorso all’assoggettamento ad uso pubblico;
e) deve essere garantita la realizzazione di parcheggi privati nelle quantità previste all’art. 5, 5° comma delle N.T.A. nei casi di nuova costruzione ed in quelli specificati dalla Tabella Normativa.
4. Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.
5. Nella Tabella normativa sottoriportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle destinazioni d’uso ammesse, alle modalità di intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Prescrizioni particolari.
Zona urbanistica |
B1tc - Aree terziarie e commerciali esistenti |
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Destinazioni d’uso |
Principali: c1, c2, d1, d2, tr1, tr2 |
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Compatibili: p2, p4, p5, tr3, tr4, tr5, tr6 |
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Tipi di intervento |
MO, MS, RS, RE.I, RE.II, RE.III, AE, CO, SE, RU |
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Modalità di attuazione |
Intervento
diretto: MO, MS, RS, RE.I, RE.II, RE.III, AE |
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Indici urbanistici ed edilizi |
Uf:
1 mq/mq; per l’area n. 137 Uf = 0,5 mq/mq |
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Prescrizioni particolari |
- Gli interventi sono subordinati a Permesso convenzionato nei casi in cui: è richiesto il reperimento di parcheggi (comma 3, lett. d. p.to 2 del presente articolo) e con interventi di CO e SE. Il ricorso al S.U.E. è obbligatorio in caso di RU. - L’applicazione del parametro “Ip” è vincolante per interventi di CO, SE, RU. - Il reperimento di posti auto è obbligatorio per interventi di RE su interi edifici con cambio di destinazione d’uso, e per gli interventi di AE, CO, SE, NI, RU riferiti alle SUL in progetto. In questi casi è richiesta la sistemazione a verde di almeno il 10% della superficie fondiaria libera. - Area n.137: per interventi RU, SE, CO si deve realizzare una superficie a verde del 10% dell’area libera e la messa a dimora di piante verso il Parco del Po qualora non a confine con sottozone B1p/in. |