1.
Il P.R.G.C. classifica come zona urbanistica
di tipo “EE” quelle parti del territorio comunale a prevalente destinazione agricola poste
all’esterno dell’ambito urbano ed al suo margine.
2.
Su tale parte del territorio sono consentite
le attività e le opere destinate all’esercizio ed allo sviluppo della
produzione agraria, e sono vietate quelle incompatibili con la produzione
stessa e con la funzione propria di tale parte di territorio. E’ altresì
consentito, nei casi ed alle condizioni disciplinari delle seguenti norme, il
permanere di singoli insediamenti non agricoli, che non rechino danno
all’attività agricola prevalente. Ai sensi del D.P.R. 120 del 12/03/2003 sono
vietate la reintroduzione, l’introduzione ed il ripopolamento in natura di
specie e popolazioni non autoctone.
3.
In tal proposito tutti gli elementi di
strutturazione storica del paesaggio agricolo (come ad esempio muri controterra
e di recinzione in pietra, bealere, filari alberati, strade “bianche”
interpoderali, costruzioni di servizio alle pratiche agricole) devono essere
oggetto di particolari accorgimenti di salva- guardia.
4. Tutto
ciò premesso le disposizioni che seguono ai rispettivi punti regolano distintamente:
A) la
nuova edificazione di:
A.1 unità abitative;
A.2 fabbricati
destinati al ricovero del bestiame;
A.3 altri
fabbricati o strutture tecniche di servizio all’esercizio dell’agricoltura
della singola azien- da;
A.4 strutture
per l’allevamento intensivo del bestiame, impianti e strutture tecniche di
servizio all’agricoltura di tipo intensivo;
B) il
patrimonio edilizio esistente:
B.1 gli
interventi ammessi;
B.2 i
mutamenti di destinazione ammessi;
C) le
prescrizioni particolari per le sottozone di cui alla seguente tabella:
Riferimento normativo |
Sottozona
urbanistica |
Simbologia |
C.1, comma 16 |
EE/sa – Aree agricole di salvaguardia
ambientale |
|
C.2, comma 17 |
EE/le - Aree agricole con limitazioni
all’edificabilità |
|
C.3, comma 18 |
EE/sap - Aree
agricole di salvaguardia ambientale della fascia fluviale del Po |
|
C.4, comma 19 |
EE/ri - Aree agricole di
rinaturalizzazione |
|
C.5, comma 20 |
EE/gr - Sistema insediativo delle Grange |
|
C.6, comma 21 |
EE/ca - Sistema insediativo delle cascine |
|
C.7, comma 22 |
EE/at - Aree agricole attigue all’abitato |
|
C.8, comma 23 |
EE/p - Aree produttive in ambito
improprio |
|
Ad ogni sottozona sono applicabili le prescrizioni di cui alle lettere A
e B (commi dall’1 al 15), fatte salve le
norme specifiche contenute in ogni singola sottozona (commi dal 16 al 24) e
quanto indicato al comma 25.
5.
Presupposto per il rilascio delle D.I.A. e
del permesso di costruire ad effettuare gli interventi nella zona “EE” e
relative sottozone, eccezione fatta per i casi in cui tale requisito è espressamente
esclu- so dalle presenti norme, è la dimostrazione dell’esistenza di un’azienda
agricola, e pertanto di un com- plesso di beni e di attività organizzato al
fine della produzione agricola realizzata mediante la coltivazio- ne dei fondi,
la risicoltura, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame, e le attività connesse.
6.
Il rilascio dei permessi di costruire per
effettuare gli interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento,
demolizione e ricostruzione nelle aree dell’ambito normativo “EE”, è subordinato
alla pro- duzione da parte
dell’interessato di un atto trascritto recante:
a)
l’obbligo al mantenimento della destinazione
dell’immobile al servizio dell’attività agricola o agritu- ristica ai sensi
delle vigenti leggi;
b)
l’indicazione delle colture in atto, e di quelle
documentate in progetto cui è rapportata l’indice di densità fondiaria;
c)
le penali, diverse dalle sanzioni di legge, cui il
concessionario si obbliga in caso di
inosservanza degli impegni assunti;
d)
il vincolo delle aree non contigue e di quelle in
proprietà di terzi asservite per il raggiungimento dell’indice di densità fondiaria.
7.
Il Comune istituisce e conserva un archivio
delle mappe catastali vigenti su cui
sono riportati i terreni che, in sede di D.I.A. o Permesso di Costruire, sono vincolati per l’esecuzione degli interventi
edilizi di cui
alle lettere A1, A2, A3, A4; l’archivio è aggiornato con continuità, anche in
sede di rilascio di Permesso di Costruire.
8.
Per tutti i tipi di intervento ammessi nelle
aree agricole “EE” è prescritto il rispetto delle se- guenti disposizioni formali e tipologico costruttive:
- uso
di tipologie edilizie, costruttive e di materiali riconducibili alla tradizione
rurale locale;
- è
vietata la tipologia cosiddetta “a pilotis” in quanto estranea ai caratteri
edilizi tradizionali;
- è
vietato l’uso di “finestrature continue”. I serramenti dovranno essere in legno
o con altro materiale con finitura analoga; sono vietate le tapparelle ad avvolgibile.
E’ vietato l’uso di vetri a specchio;
- le
inferriate sono consentite nella misura in cui ripropongono disegni e materiali
ricorrenti negli insediamenti di impianto originario;
- gli
eventuali balconi o terrazzi dovranno essere realizzati con impalcati e
parapetti di semplice forma e disegno in legno o ferro riconducibili alla
tradizione insediativa locale;
- è
vietata la copertura a tetto piano. La struttura del tetto ed il relativo manto
di copertura così come le pareti esterne
dovranno ricondursi ad elementi e materiali riconducibili alla tradizione
insediativa locale.
9.
E’ inibita la nuova costruzione dei
fabbricati di cui alla precedente lettera A1), A2) e A4) del comma 4, per le
aree agricole ricadenti all’interno del perimetro del centro abitato (ai sensi
del D.L. 285/92). Per queste aree sono ammesse solo le attività strettamente
inerenti alla coltivazione del fondo, di bonifica agraria o di miglioramenti fondiari.
10. A.1
- La nuova edificazione di unità abitative
E’ consentita la nuova costruzione, l’ampliamento e la demolizione e
ricostruzione di edifici, o parti di essi, destinati all’abitazione, nel
rispetto delle disposizioni che seguono. Il Permesso di Costruire per la
realizzazione degli interventi di cui al presente comma è rilasciato ai
soggetti elencati nel terzo comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i., così
modificata dalla legge regionale 6/12/1984 n. 61.
E’ prescritto il
rispetto degli indici di densità fondiaria di cui al comma 12 dell’art. 25 L.R.
56/77, ovve- ro:
- 0,06
mc/mq per terreni a colture protette in serre
fisse;
- 0,05
mc/mq per terreni a colture orticole o floricole specializzate;
- 0,03
mc/mq per terreni a colture legnose specializzate;
- 0,02
mc/mq per terreni a seminativo ed a prato;
- 0,01
mc/mq per terreni a bosco ed a coltivazione del legno annessi ad aziende agricole;
- 0,001
mc/mq per terreni a pascolo e prato-pascolo.
Non valgono, ai fini dell’indice di cui dianzi, i terreni incolti ed
abbandonati. E’ ammessa, ai fini anzidet- ti, l’utilizzazione di tutti gli
appezzamenti componenti l’azienda, anche non contigui, ed anche siti in Comuni
contermini entro il raggio di 2 chilometri dal centro aziendale in cui si vuole
realizzare l’edificazione; qualora l’azienda risulti composta da appezzamenti
in affitto questi possono essere con- teggiati per il fine di cui sopra a
condizione che risultino soddisfatte contestualmente le seguenti condi- zioni:
sia prodotto un contratto di affitto debitamente registrato della durata minima
di 10 anni, sia pro- dotta formale autorizzazione della proprietà
all’apposizione del vincolo sui propri terreni ai sensi dei commi 19 e 20
dell’art. 25 della L.R. 56/77.
Gli interventi di
cui alla lettera A1, comma 4 del presente articolo sono soggetti al rispetto
dei seguenti parametri edilizi:
a)
distanza minima dai confini di proprietà: 5 m;
b)
distanza minima dai fabbricati destinati ad allevamento
intensivo del bestiame e dagli impianti per il trattamento del riso: 50 m;
c)
distanza minima dalle stalle e dai ricoveri di animali
appartenenti allo stesso proprietario: 10 m;
d)
distanza minima dalle stalle e dai ricoveri di animali
appartenenti a terzi: 20 m;
e)
distanza minima dagli altri fabbricati: 10 m; è ammessa
l’edificazione in aderenza ai fabbricati di- versi
dalle stalle e dai ricoveri di animali; è fatto salvo il disposto al successivo
comma 11, lett. c);
f)
altezza massima: 7.50
m;
g)
indice fondiario corrispondente a quanto occorre purché
siano sempre rispettati i parametri di densità fondiaria per ogni singola azienda;
h)
rapporto massimo di copertura sul lotto di pertinenza:
25 %;
i)
distanze minime dalle strade: quelle stabilite dalle
leggi statali e regionali in materia (con riferimento al successivo art. 54
delle N.T.A.).
Il computo del volume realizzabile deve essere effettuato tenendo conto
degli edifici esistenti ed attri- buendo agli stessi il relativo indice
fondiario di copertura o di utilizzazione fondiaria (mq/mq) previsto dalle
presenti norme, indice di cui deve essere dimostrato il rispetto.
Il permesso ad eseguire gli interventi di cui al presente comma può
essere rilasciato solo ove sia dimo- strata la necessità dell’intervento,
attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’esistenza delle seguenti condizioni minime:
1)
presenza di un’azienda agricola ai sensi del precedente
comma 6 del medesimo articolo; la documen- tazione allegata all’istanza deve
elencare dettagliatamente i beni immobili e mobili di cui l’azienda si compone,
precisando per gli immobili la loro dimensione e funzione, e per quelli mobili
la loro fun- zione, nonché i caratteri
delle colture in essere;
2)
esistenza di una quantità di terreni coltivati o di
altre analoghe componenti aziendali, tale da dare luogo al numero di “giornate
lavorative” annue, dovuto ai sensi del comma
successivo;
3)
assenza, nell’area di cui appare razionale collocare il
centro dell’azienda e l’abitazione dell’imprenditore agricolo o del
coltivatore, di fabbricati esistenti che possono essere destinati age- volmente, anche mediante interventi di
manutenzione, risanamento o ristrutturazione, all’abitazione in modo
rispondente alle attuali esigenze delle persone e delle famiglie, relativamente
ai quali non sia assunto l’obbligo, da
parte del proprietario, di destinarli a funzioni tecniche ove inadatti alla resi- denza, ad uso agrituristico ove
recuperabili a tale scopo.
Entro i limiti e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai
precedenti commi è consentita
l’utilizzazione per attività agrituristiche dei locali siti nell’abitazione
dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo, non-
ché dell’edificio o parti di essi esistenti nel fondo e non più
necessari alla conduzione dello stesso.
11. A.2
- La nuova edificazione di fabbricati per il ricovero del bestiame
E’ consentita la costruzione di stalle ed in genere di fabbricati per il ricovero
del bestiame il cui alleva- mento rientri nell’ambito dell’attività aziendale
agricola.
Rientrano nell’ambito
dell’attività aziendale agricola gli allevamenti di bestiame che:
1)
dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo
funzionalmente connesso con le attività di alle-
vamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto
presente negli effluenti di al- levamento
prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla
tabella 6 dell’allegato 5 al D.lgs. 18/08/2000, n° 258. Gli allevamenti di
bestiame che eccedono tale limite so- no considerati allevamenti intensivi e
sottoposti a normativa specifica di cui al successivo comma 13;
2)
dimostrino la provenienza dell’alimentazione del
bestiame allevabile dai terreni dell’azienda agricola in misura non inferiore
ad un terzo della complessiva alimentazione necessaria;
3)
l’integrale smaltimento in azienda del letame e del
liquame prodotto, con la specificazione delle modalità e delle tempistiche a
ciò necessarie.
Si intendono disponibili per l’allevamento i terreni facenti parte
dell’azienda agricola a titolo di proprietà o di usufrutto, nonché quelli
relativamente ai quali sia dimostrata dall’allevatore l’esistenza di un
contrat- to di affitto, di appalto per la concimazione, o di altro equipollente
contenuto, nelle forme stabilite dalle seguenti norme. In ogni caso, almeno due
terzi della superficie dei terreni disponibili deve essere costitui- ta da
fondi oggetto di proprietà, o di usufrutto o di contratto di affitto.
Le domande dirette ad ottenere permessi di costruire o D.I.A. relative
agli allevamenti indicati nel pre- sente comma, devono essere corredate dagli
estratti di mappa riproducenti i terreni messi a disposizione dell’allevamento,
distintamente indicati a secondo del titolo di disponibilità; devono altresì
essere ac- compagnate dalla documentazione del titolo medesimo e da
dichiarazione che espressamente indichi i
terreni disponibili per l’allevamento e li vincoli allo stesso ed al conseguente
smaltimento dei liquami e dei concimi in esso prodotti.
Gli allevamenti di cui al presente comma conservano la loro collocazione
nell’ambito dell’attività azien- dale agricola anche quando, per documentate
ragioni di efficienza tecnica od economica, aumentino la superficie coperta in
misura non superiore al 20%.
La nuova costruzione, l’ampliamento e la demolizione con ricostruzione
dei fabbricati destinati all’allevamento del bestiame sono soggette alle
seguenti limitazioni:
a) distanza
minima dei confini di proprietà: 10 m;
b) distanza
minima da edifici a destinazione residenziale appartenenti allo stesso
proprietario: 10 m;
c)
distanza minima da edifici a destinazione residenziale
appartenenti a terzi: 30 m; è data facoltà di ridurre tale distacco fino alla
misura di 10 m nel caso sia prodotto atto di assenso trascritto rilasciato dai
terzi proprietari, od aventi comunque idoneo titolo sull’edificio residenziale;
d) altezza
massima: 4.5 m;
e) indice
fondiario di copertura sul lotto: 0,25 mq/mq;
f)
distanze minime dalle strade: quelle stabilite dalle
leggi statali e regionali in materia;
g) atto
di vincolo richiamato nel presente articolo.
I permessi di costruire e le D.I.A. inerenti ai fabbricati di cui al
presente comma possono essere rilasciate ai titolari delle aziende agricole
interessate previa presentazione di assenso notarile da parte del proprie-
tario.
Nella realizzazione di tali edifici è ammesso l’uso di strutture
prefabbricate purchè le finiture esterne risultino compatibili con le
disposizioni del precedente comma 8.
12. A.3
- La nuova edificazione di altri fabbricati o strutture tecniche di servizio
all’esercizio dell’agricoltura della singola azienda.
E’ consentita la costruzione di impianti, attrezzature e fabbricati a
servizio dell’attività agricola quali concimaie, fienili, porticati, tettoie,
magazzini, serre, silos, locali per la lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli direttamente connessa con l’attività
di coltivazione od alleva- mento, locali per il ricovero o la riparazione delle
macchine e degli attrezzi agricoli.
La nuova costruzione, l’ampliamento e la demolizione con ricostruzione
dei fabbricati di cui al preceden- te comma, sono soggette alle seguenti
limitazioni:
a) distanza
minima ai confini di proprietà: 5 m;
b) distanza
minima degli altri fabbricati: 10 m; è ammessa l’edificazione in aderenza;
c)
altezza massima: 6 m;
d)
indice fondiario di copertura sul lotto: 0,25 mq/mq;
e)
distanza minima dalle strade: quelle stabilite dalle
leggi statali e regionali in materia.
La limitazione di cui alla precedente lettera c) non si applica ai silos
ed alle altre strutture di carattere puramente tecnico relativamente alle quali
è indispensabile il superamento della limitazione medesima.
I permessi di costruire e le D.I.A. inerenti ai fabbricati di cui al
presente comma possono essere rilasciate ai titolari delle aziende agricole
interessate previa presentazione di assenso notarile da parte del proprie-
tario.
Le dimensioni dei fabbricati e delle opere oggetto del presente articolo devono
essere proporzionate a quelle dell’azienda che devono servire; il rispetto di
tale proporzione è accertata dalla Commissione Edi- lizia, tenuto conto della
natura dell’attività agricola, del tipo di produzione effettuata, della natura
dell’opera e di ogni altro utile elemento, delle strutture analoghe già
presenti nell’azienda e della dimo- strazione della effettiva necessità di
altre superfici edificate coperte da verificarsi sulla base dell’elenco
dettagliato di beni immobili e mobili di cui l’azienda agricola si compone.
13. A.4
- La nuova edificazione di strutture per l’allevamento intensivo del bestiame,
impianti e strutture tecniche di servizio all’agricoltura eccedenti le
condizioni di cui al comma 12
Sono considerati “allevamenti intensivi” gli allevamenti che non
rientrano nei limiti stabiliti al preceden- te comma 12; rientrano in questo
gruppo i magazzini, serre, silos, locali per la lavorazione, trasformazio- ne e
commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti da più aziende agricole.
Questi impianti sono subordinati alla presenza od alla contestuale
realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, ivi compresi
gli impianti idonei ad evitare forme di inquinamento.
L’edificazione
dei fabbricati di cui al presente punto è soggetta alle seguenti prescrizioni e
limitazioni:
a)
distanza minima dai confini di proprietà: 10 m;
b)
distanza minima per l’alloggio per la custodia e/o del
proprietario: 20 m;
c) indice
fondiario di copertura sul lotto: 0,5 mq/mq;
d)
altezza massima: 7,50
m;
e)
distanze minime dalle strade: quelle stabilite dalla
normativa nazionale e regionale in materia;
f)
distanza minima da alloggi diversi a quelli di cui al
pto b): 300 m.
La limitazione di cui alla precedente lettera d) non si applica ai silos
ed alle altre strutture di carattere puramente tecnico relativamente alle quali
è indispensabile il superamento della limitazione medesima.
E’ ammessa l’edificazione di un alloggio per custode e/o per la proprietà
nella misura massima di 200 mq di SUL e sito ad una distanza dai confini di
proprietà non inferiore a 5 m.
I permessi di costruire e le D.I.A. inerenti ai fabbricati di cui alla
presente comma possono essere rila- sciate ai titolari delle aziende agricole
interessate previa presentazione di assenso notarile da parte del proprietario.
L’esercizio degli allevamenti di cui al presente articolo e lo
smaltimento dei rifiuti dovranno rispettare le specifiche leggi di settore
vigenti al momento della richiesta dell’intervento.
14. B.1
- Il patrimonio edilizio esistente: gli interventi ammessi
Sugli edifici esistenti sono sempre consentiti, siano essi destinati o
meno alla residenza agricola, gli in- terventi di MS, RS, RT, RE sui singoli
edifici esistenti nonché ulteriori 25 mq di SUL “una tantum” per miglioramenti
igienico sanitari; sono altresì ammessi interventi di demolizione senza
ricostruzione. Que- sti interventi sono consentiti ai proprietari ed agli altri
aventi titolo, indipendentemente dalla qualifica di imprenditore agricolo.
Qualora siano provati lo stato di abbandono degli edifici rispetto
all’attività agricola, nonché la circo- stanza
che i medesimi non sono più necessari alle esigenze delle aziende agricole
contermini, gli inter- venti edilizi elencati al paragrafo precedente sono
consentiti anche quando la destinazione finale dell’edificio non sia legata
all’attività agricola convertendo la destinazione d’uso verso la residenza in
applicazione della L.R. 9/03, qualora sussistano i requisiti di applicabilità
della stessa. Tale disposizione è applicabile
soltanto agli edifici che, per i loro caratteri, risultano essere immobili già
abitativi e/o conti- gui e di stretta
pertinenza a quello di tipologia residenziale; rimangono confermate le
limitazioni di desti- nazione d’uso e di intervento conseguenti ai rischi
idrogeologici per i fabbricati ricadenti in classe geolo- gica IIIa.
E’ comunque vietato ogni insediamento incompatibile con l’attività
agricola e con i caratteri ambientali della zona, privilegiando le funzioni
residenziali e ricettive o ad esse connesse in grado di qualificare sotto il
profilo della fruizione turistica il territorio comunale.
Nelle aree di tipo “EE” sono altresì consentite le aggiunte di strutture
tecniche necessarie per l’installazione o il miglioramento degli impianti tecnologici
negli edifici esistenti destinati all’azienda agricola degli agricoltori,
ancorché non sia possibile il rispetto dei limiti di densità e di utilizzazione
fon- diaria stabilite dal presente P.R.G.C. Il relativo permesso di costruire o
D.I.A. può essere rilasciato ai soggetti di cui al terzo comma dell’art. 25
della L.R. 56/77 e s.m.i.
15. B.2
- Il patrimonio edilizio esistente: i mutamenti di destinazione ammessi.
E’ consentito il mutamento della destinazione agricola degli immobili
insistenti nelle aree degli ambiti normativi EE, previa domanda e con il
pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di
cessazione per cause di forza maggiore accertate dalla Commissione Comunale per
l’Agricoltura di cui alla L.R. 63/78 e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi di cui al paragrafo precedente non
costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione
dell’abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i quali
conseguentemente non hanno l’obbligo di richiedere alcun permesso di costruire;
rimangono confermate le limitazioni di destinazione d’uso e di intervento
conse- guenti ai rischi idrogeologici per i fabbricati ricadenti in classe
geologica IIIa.
Nel caso di abbandono dell’attività agricola è consentito il recupero
funzionale dei rustici a fini abitativi ai sensi della L.R. 9/03, qualora
sussistano i requisiti di applicabilità della stessa e di quanto indicato al precedente comma 14.
In presenza delle opere di urbanizzazione primaria o di loro contestuale
realizzazione con gli interventi di recupero funzionale dei fabbricati
esistenti, sono altresì ammessi cambi di destinazione d’uso volti al
turistico-ricettivo. Con attività agricole in atto è sempre ammesso il riuso a
fini agrituristici dei fabbricati esistenti.
16. C.1
- Area agricola: sottozona EE/sa – Area agricola di salvaguardia ambientale.
All'interno della zona agricola EE sono individuate le aree urbanistiche
EE/sa (zona agricola di salva- guardia ambientale), che riguardano parti del
territorio prevalentemente non edificate ed attualmente utilizzate per attività
agricole, forestali o boscate.
Per la presenza di colture speciali o di pregio, parchi, oppure in
rapporto ad elementi naturali di partico- lare valore paesaggistico, si
richiedono particolari forme di tutela anche in rapporto alla stessa attività
agricola, che il P.R.G.C. in ogni caso conferma.
Per tali
sottozone valgono perciò le seguenti prescrizioni:
a)
sugli edifici esistenti ed all’interno dei lotti
fondiari di pertinenza di applica quanto definito al com- ma 10, 11, 12, 13, 14
e 15; differentemente è vietata qualsiasi forma di edificazione anche al
servizio dell'attività agricola e forestale. Sono consentite opere che si
rendano necessarie ai fini di intervenire sulla stabilità dei versanti o per la
realizzazione di opere pubbliche di interesse pubblico, avuto il pa- rere favorevole dell'Amministrazione
Comunale e degli enti competenti;
b)
tali eventuali infrastrutture saranno realizzate nel
rispetto delle tecniche costruttive originarie e con l’impiego di materiali
locali, o assimilabili nei risultati;
c)
eventuali interventi di sistemazione del suolo dovranno
essere attuati con tecniche di ingegneria naturalistica;
d)
la viabilità originale ed il sistema di irrigazione dovranno
essere oggetto di interventi atti a mante- nerli in efficienza, vietando ogni
intervento sul territorio che possa, anche indirettamente, creare
compromissioni a tale sistema;
e)
sono riconosciuti gli stessi diritti edificatori
previsti per le zone EE, però essi devono essere trasferiti in altre aree
diverse da quelle EE/sa;
f)
per quanto attiene ai filari e corsi d’acqua si prescrive:
-
il mantenimento dei filari esistenti lungo le viabilità
e i corsi d’acqua esistenti;
-
il mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva
lungo i corsi d’acqua esistenti;
-
la ricostruzione con materiali tradizionali (murature a
secco) dei terrazzi laddove demoliti o in cattive condizioni;
-
il recupero ambientale delle aree residue di scavi,
terrapieni, margini delle strade e di parcheggi eventualmente presenti in tale sottozona.
L’area EE/sa n. 447, data la sua adiacenza alla zona del “Borgo
Leri-Cavour” ed alla Centrale Galileo Ferraris, è preordinata (assieme alle
aree EE/ca n. 396 e EE/at n. 388) ad un utilizzo pubblico di ampio respiro,
volto, nella valorizzazione e tutela del contesto ambientale nel quale si
inserisce, ad essere sede di interventi
di interresse generale di livello sovra comunale in grado di cogliere
opportunità anche nell’ambito di politiche energetiche, volte all’utilizzo di
energie rinnovabili, ricercando un giusto equili-
brio con gli aspetti di interesse storico, culturale, naturalistico e
paesaggistico, espressi dal territorio cir- costante.
17. C.2
- Area agricola: sottozona EE/le – Area agricola con limitazioni all’edificabilità.
Tali porzioni di area agricola sono potenzialmente interessati da
tracciati infrastrutturali programmati da Enti sovracomunali o dalle previsioni
di P.R.G.C.. In tal caso è sospesa l’ammissibilità di realizzare nuo- vi
fabbricati, fermo restando il diritto a trasferire in altre aree agricole le
capacità edificatorie.
La
realizzazione dei tracciati infrastrutturali è subordinata alla formazione di
una Variante urbanistica al
P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 della L.R. 56/77, che ne definisca le
effettive dimensioni ed il tracciato, fermo restando gli indirizzi funzionali
previsti dal P.R.G.C.; in sede di Variante al P.R.G.C. il tracciato
dell’infrastruttura dovrà essere indicato come “viabilità in progetto con tracciato
prescrittivo”.
18. C.3
- Area agricola: sottozona EE/sap – Area agricola di salvaguardia ambientale
della fascia fluviale del Po
Tali aree, poste a margine del “Sistema delle Aree Protette della fascia
fluviale del Po”, sono finalizzate alla valorizzazione del paesaggio agrario e
al rispetto dell’ecosistema fluviale e delle aree ed elementi ad esso connesso,
nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano d’Area del Parco del Po,
approvato con
D.C.R. n° 982-4328 del 08/03/1995, in riferimento a quanto riportato
all’art. 51 comma 1 lettera c) delle presenti NTA.
Per tali
sottozone valgono le seguenti prescrizioni:
a)
sugli edifici esistenti ed all’interno dei lotti
fondiari di pertinenza si applica quanto definito ai com- mi 14 e 15;
b)
qualora non fosse possibile il riuso di fabbricati
esistenti, è ammessa la realizzazione di nuove strut- ture in deroga a quanto previsto al comma 16, lett. a), che
si dovranno configurare come completa- menti o articolazioni di insediamenti
preesistenti, rispettandone nei contenuti formali le tipologie tradizionali riconoscibili;
c)
l'uso residenziale connesso con le esigenze del
coltivatore diretto dovrà essere ricavato, ove possibi- le, con il recupero ed
il riuso degli edifici non più necessari alla conduzione del fondo oppure, in
as- senza di alternative, con la nuova costruzione o la demolizione e ricostruzione;
d)
sono riconosciuti gli stessi diritti edificatori
previsti per le zone EE; qualora non fosse possibile loca- lizzarli nel rispetto di quanto previsto al precedente punto
b), essi potranno essere trasferiti in altre aree urbanistiche, anche
appartenenti a sottozone diverse, tenuto conto di quanto disposto al prece-
dente comma 10;
e)
le nuove costruzioni a fini agricoli o agrituristici
dovranno rispettare quanto indicato all’art. 2.5, comma 5 delle Norme del Piano
d’Area del Parco del Po, approvato con D.C.R. n° 982-4328 del 08/03/1995;
f)
le infrastrutture d’accesso, le recinzioni e la
sistemazione degli spazi liberi di pertinenza non do- vranno alterare o compromettere le trame dei reticoli
idrologici e stradali esistenti;
g)
per quanto attiene ai filari e ai corsi d’acqua si
rimanda a quanto prescritto al p.to f) del precedente comma 16, precisando che
non è possibile la piantumazione di essenze estranee a quelle tradizio-
nalmente presenti.
Per l’area urbanistica EE/sap n. 489,
contornata da apposito simbolo grafico,
presente sulla tavola P 2.2/5 con
coordinate BB24 riconducibile all’ex-discarica di inerti attualmente in disuso, si ammette l’uso
agricolo proprio delle aree in cui ricade solo a seguito di intervento di bonifica.
19. C.4
- Area agricola: sottozona EE/ri – Area agricola di rinaturalizzazione
Le aree EE/ri costituiscono ambiti in cui è posto quale obiettivo
prioritario anche attraverso l’attivazione di fondi dello Stato o comunitari la
rinaturalizzazione, secondo i criteri descritti nell’elaborato P1.2 “Re-
lazione Ambientale”, e la creazione di percorsi fruibili ciclopedonali.
In concomitanza degli interventi di rinaturalizzazione il P.R.G.C.
promuove quelle soluzioni atte alla formazione di piste o di tratturi a bassa
infrastrutturazione utili al raggiungimento dei fondi, in grado di essere
fruibili anche come percorsi ciclopedonali.
In tali aree anche in caso di mutazione dell’assetto colturale dei fondi
vanno comunque mantenuti gli elementi con particolare valore ecologico quali
alberature di alto fusto, filari, vegetazione presente lungo i corsi d’acqua, siepi esistenti.
20. C.5
- Area agricola: sottozona EE/gr – Sistema insediativo delle Grange
Le presenti aree definiscono gli ambiti di pertinenza di ogni singola
Grangia. Fermo restando le disposi- zioni di tutela e salvaguardia di cui ai
successivi titolo VI, ogni intervento dovrà essere rispettare le se- guenti
prescrizioni:
- gli
interventi edilizi sugli edifici esistenti dovranno rispettare i caratteri
tipici riconoscibili e peculiari di ogni Grangia. Nel caso di interventi di
ristrutturazione edilizia, dovranno essere comunque salva- guardati i volumi di
impianto storico e la tipologia di facciata E' consentita l'installazione di
attrezza- ture e impianti tecnici per lo svolgimento delle attività agricole,
valutando tipologie e inserimento nel contesto dell’intero complesso
architettonico;
- gli
interventi di ristrutturazione edilizia che interessino più del 30% della
volumetria dell’intero com- plesso edilizio dovranno essere attuati tramite S.U.E.;
- non
sono consentiti interventi di nuova costruzione all'interno dei complessi
edilizi e per una fascia di 300 metri dalla perimetrazione della zona
urbanistica. Il Consiglio Comunale può, con deliberazione motivata, consentire
di derogare da detta norma solo nel quadro di un S.U.E. esteso all'intero com-
plesso edilizio e mirato al recupero del medesimo: gli interventi così previsti
dovranno essere sottopo- sti a parere preventivo della Commissione Regionale
per i Beni Culturali ed Ambientali, secondo le modalità disposte all’art. 40,
comma 8 della L.R. 56/77; il S.U.E. dovrà contenere un fotoinserimento, tale da
esplicitare le possibili interazioni visive delle nuove edificazioni
all’interno del contesto del complesso edilizio esistente;
- è
consentito, mediante la redazione di un S.U.E. esteso all’intero complesso, la
conversione degli edifici esistenti verso attività ricettive, sportive,
congressuali e museali. Il recupero di fienili, stalle e rustici è subordinato
all'esaurimento della volumetria disponibile negli edifici principali. Non sono
comunque consentiti ampliamenti o nuove costruzioni e gli interventi edilizi
dovranno salvaguardare i volumi di impianto storico.
21. C.6
- Area agricola: sottozona EE/ca – Sistema insediativo delle cascine
Per i fabbricati costituenti il sistema delle cascine, con riferimento a
quanto contenuto all’allegato “N” della Relazione Illustrativa (Elab. P.1.1),
il P.R.G.C. ha proceduto al riconoscimento degli edifici o loro parti che in
applicazione dell’art. 24 della L.R. 56/77 risultino di interesse ambientale o
documentario (art. 49, comma 1, p.to 2) delle N.T.A.).
Per tutte le cascine classificate come beni culturali ai sensi dell’art.
24 si preclude la realizzazione di nuovi fabbricati se risultano ancora
disponibili per l’uso agricolo edifici e strutture accessorie preesisten- ti;
in ogni caso il riutilizzo di manufatti esistenti, il loro ampliamento o la
realizzazione di nuovi è subor- dinato alle prescrizioni di cui al successivo
art. 50, comma 1, p.to c). In caso di realizzazione di nuovi fabbricati, gli
Uffici Comunali potranno, qualora lo riterranno necessario, richiedere parere
preventivo alla Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali,
secondo le modalità disposte all’art. 40, comma 8 della L.R. 56/77. Il Permesso
di Costruire relativo alla realizzazione di nuovi fabbricati dovrà contenere un
fotoinserimento, tale da esplicitare le possibili interazioni visive delle
nuove edificazioni all’interno del contesto del complesso edilizio esistente.
E’ ammessa la realizzazione di impianti tecnologici per l’attività
agricola, con l’obbligo di smantellamen- to qualora questa cessi.
L’area EE/ca n. 396, data la sua adiacenza alla zona del “Borgo
Leri-Cavour”, è preordinata (assieme alle aree EE/sa n. 447 e EE/at n. 388) ad
un utilizzo pubblico di ampio respiro, volto, nella valorizzazione e tutela del
contesto ambientale nel quale si inserisce, ad essere sede di interventi di
interresse generale di livello sovra comunale in grado di cogliere opportunità
anche nell’ambito di politiche energetiche, volte all’utilizzo di energie
rinnovabili, ricercando un giusto equilibrio con gli aspetti di interesse
storico, cul- turale, naturalistico e paesaggistico, espressi dal territorio
circostante.
22. C.7
- Area agricola: sottozona EE/at – Area agricola attigua all’abitato
Le aree EE/at sono aree agricole attigue all’abitato in cui è inibita la
costruzione: sono riconosciuti gli stessi diritti edificatori previsti per le
zone EE, però essi devono essere trasferiti in altre aree diverse da quelle
contrassegnate EE/at.
Per tali aree,
viene escluso l’insediamento dei fabbricati richiamati ai precedenti commi
10-13.
Sugli edifici eventualmente presenti alla data di adozione del Progetto
Preliminare della Variante di Re- visione, è consentito quanto prescritto ai
precedenti commi 14 e 15 del presente articolo.
L’area EE/at n. 388, data la sua adiacenza alla zona del “Borgo
Leri-Cavour”, è preordinata (assieme alle aree EE/sa n. 447 e EE/ca n. 396) ad
un utilizzo pubblico di ampio respiro, volto, nella valorizzazione e tutela del
contesto ambientale nel quale si inserisce, ad essere sede di interventi di
interresse generale di livello sovra comunale in grado di cogliere opportunità
anche nell’ambito di politiche energetiche, volte all’utilizzo di energie
rinnovabili, ricercando un giusto equilibrio con gli aspetti di interesse
storico, cul- turale, naturalistico e paesaggistico, espressi dal territorio
circostante.
23. C.8
- Area agricola: sottozona EE/p – Aree produttive in ambito improprio
Il P.R.G.C. riconosce come aree produttive improprie quei fabbricati
produttivi e loro pertinenze che per estensione superficiale assumono un
aspetto significativo ed “improprio” rispetto all’ambito agricolo in cui
risultano collocati.
Per gli edifici compresi all’interno delle aree urbanistiche n° 424, 425
l’assenza di viabilità idonee e l’assenza di attività produttive in atto
limitano gli interventi ammessi alla MO e MS.
Per gli edifici compresi all’interno delle restanti aree, sussistendo
condizioni di idonea accessibilità vei- colare,
si ammettono gli interventi di MO, MS, RT RS, RE.I e RE.II, e piccoli incrementi
non superiori al 10% della superfici esistente; per
gli edifici compresi entro l’area urbanistica n° 802 tali incrementi sono
ammessi, in caso di prosecuzione dell’attività già insediata alla data di
adozione della Variante Parziale 3, fino
al raggiungimento di un indice fondiario di copertura complessivo sul lotto
pari a 0,25 mq/mq. Gli interventi di ampliamento sono attuabili a mezzo
di Permesso convenzionato per il reperimento di aree per parcheggi e per la
razionalizzazione degli accessi veicolari.
L’area urbanistica n°423 è sottoposta ad
onere reale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, a seguito
di intervento per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
approvato con D.G.C. n. 121 del 09/07/2002 ed eseguito in danno da parte del
Comune di Trino. Si precisa, con riferimento al decimo comma del sopraccitato
art. 17 che: “Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristi-
no ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza
costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L’onere
reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi
e per gli effetti dell’art. 18, comma 2 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.”
Per tutte le aree classificate EE/p le destinazioni ammesse sono
riconducibili a quelle della zona B1p; è inoltre sempre consentita la
conversione verso fini agricoli, nel rispetto di quanto indicato nei precedenti
commi 1-15: in tal caso dovrà essere prevista l’eventuale bonifica delle aree e
lo smatellamento di tutte le strutture ed edifici esistenti non riutilizzabili
per scopi agricoli.
24.
Ogni intervento edilizio oltre che attenersi
al rispetto delle specifiche norme di zona o sotto-
zona deve verificare la compatibilità alle indicazioni
geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle
N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante
del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma
di riferimento.