Art. 47       Prescrizioni per la costruzione di autorimesse private di edifici residenziali, edi­fici e/o locali accessori, tettoie e dehor s.

1.      Autorimesse private. Gli interventi sugli edifici residenziali devono reperire parcheggi e auto- rimesse ad uso privato nel rispetto dei seguenti criteri:

- nuove costruzioni (interventi di CO, SE, NI): 1 mq/10 mc di volume in progetto nelle zone I.U.A.; in tutte le altre zone oltre alla verifica della quantità minima prevista dalla L. 122/89 (1 mq/10 mc di volume i n progetto) è richiesto i l reperimento di almeno 1 posto auto al coperto per ogni unità i m-mobiliare e di un posto auto allaperto allinterno del lotto fondiario;

- ampliamento e ristrutturazione edilizia estese allintero fabbricato esistente: lAmministrazione co­munale si riserva di richiedere, i n tutti i casi i n cui ciò sia tecnicamente fattibile, i l reperimento di spazi per la sosta al coperto o allo scoperto, nel rapporto richiesto per le nuove costruzioni. Tale pre­scrizione non si applica per le zone I.U.A..

2.      Fatte salve le differenti disposizioni eventualmente contenute nelle norme delle rispettive zo­ne urbanistiche, le autorimesse di uso privato possono essere realizzate:

-       caso A: nelle aree di proprietà privata

-       caso B: nel sottosuolo di aree di proprietà pubblica,

verificate preliminarmente l e condizioni di fattibilità con le prescrizioni geologiche di cui al successivo art. 58.

Caso A: nellambito delle aree di proprietà privata:

a1 nel l'interrato, nel seminterrato e nei locali del piano terreno degli edifici;

a2 i n sottosuolo nelle aree libere di pertinenza degli edifici;

a3 i n soprassuolo nelle aree libere di pertinenza degli edifici;

a4 per gli edifici individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 del D.L. 42/04 è ammessa (qualora consentite dai competenti organi di tutela) la realizzazione di parcheggi privati nelle modalità a1, a2, a3, purchè le soluzioni adottate non pregiudichino le leggi composi ti ve o i l decoro della facciata e non comporti alterazioni di spazi interni aventi pregio architettonico e degli aspetti percettivi genera­li degli spazi esterni.

La realizzazione di parcheggi privati e/o pertinenziali di cui al presente articolo, affinché possa essere esclusa dal computo della SUL (come definita allart. 18 del Regolamento Edilizio), deve rispettare le seguenti condizioni sulla base della loro ubicazione nel lotto fondiario ed essere compatibili con le pre­scrizioni di zona:

- in interrato: i n questo caso la superficie a parcheggio può eccedere quella minima indicata dalla L. 122/89. La struttura di copertura del parcheggio dovrà essere sistemata nel rispetto del precedente art. 4, lett. i) delle N.T.A. e delle specifiche disposizioni di zona. Non si ammette che ogni singolo box abbia accesso carraio diretto su fronte di strada pubblica o di uso pubblico;

- al piano seminterrato degli edifici principali: nelle nuove costruzioni, in quelle soggette a sostitu­zione edilizia la superficie a parcheggio non può superare le quantità previste dallart. 18, lett. e) del Regolamento Edilizio e laltezza utile degli spazi a parcheggio non può superare i 2,50 m, calcolata dalla quota del pavimento finito allintradosso della soletta di calcestruzzo o di altra struttura portan­te. In ogni caso laccesso carraio dovrà essere unico. Affinché il piano sia considerato seminterrato lintradosso del solaio di copertura non potrà superare la quota di 1,20 m dal piano di spiccato;

- al piano terreno degli edifici principali: per gli edifici esistenti sottoposti ad interventi fino alla ristrutturazione edilizia o ampliamenti, la superficie a parcheggio non può superare le quantità pre­viste dallart. 18, lett. e) del Regolamento Edilizio e laltezza utile degli spazi a parcheggio non può superare i 2,50 m calcolata dalla quota del pavimento finito allintradosso della soletta di calcestruz­zo o di altra struttura portante. In ogni caso laccesso carraio dovrà essere unico. E altresì ammessa per gli edifici di nuova costruzione (interventi di CO, SE, N I) la realizzazione di parcheggi al piano terreno degli edifici principali i n presenza di vincoli/cautele idrogeologiche relative alla realizzazio­ne di interrati e seminterrati.

- in superficie, allinterno del lotto fondiario:GHOqORWWRqIRQGLDULR

I)          nelle quantità previste dallart. 18, lett. e) del Regolamento Edilizio, qualora reperiti all’interno di bassi fabbricati realizzati con copertura:

- a falda o a falde con altezza non superiore a 2,80 m misurati allestradosso esterno del peri­metro della muratura o della struttura portante, e altezza massima allestradosso del colmo di 3,50 m misurati dal piano di spiccato;

- con tetto piano sistemato a verde (art. 4, lett. i) con altezza non superiore a 2,80 m misurati allestradosso esterno del perimetro della muratura o della struttura portante.

La loro realizzazione è comunque subordinata al rispetto dei limiti delle superfici coperte previ­ste per ogni singola zona urbanistica. La realizzazione di autorimesse in deroga al rapporto di copertura è ammessa qualora gli edifici esistenti siano privi di parcheggi o il loro numero sia inferiore a 2 posti auto per unità immobiliare; qualora si operi in deroga al rapporto di copertura (fermo restando il rispetto delle ulteriori prescrizioni previste dalla zona urbanistica) le autori­messe saranno limitate alle seguenti dimensioni: 20 mq per autorimessa da 1 posto auto, 30 mq per autorimessa a 2 posti auto.

I bassi fabbricati così realizzati dovranno rispettare le distanze minima di 5 m dai confini, salvo la possibilità di edificare a confine, come previsto al successo art. 55.

I bassi fabbricati se costruiti i n aderenza agli edifici principali posti a loro pertinenza dovranno uniformarsi ai materiali e tipologie utilizzati dalledificio principale al fine di unirsi in modo organico ed armonico, tenuto conto delle prescrizioni previste a tale riguardo per l’edificio principale. Qualora si intendano realizzare separati dalledificio principale questi dovranno col - locarsi ad una distanza non inferiore a 3 m da edifici principali della medesima proprietà e 5 m da edifici di proprietà di terzi.

II)       anche in eccedenza delle quantità minime indicate dalla L. 122/89 quando risultino privi di qualsiasi struttura i n elevazione a chiusura e/o copertura degli stessi.

Caso B: nel sottosuolo di aree di proprietà pubblica:

le autorimesse sono realizzate ai sensi e secondo le procedure fissate dallart. 9 della L. 122/89. Nella convenzione che disciplinerà tali interventi saranno stabiliti dallAmministrazione Comunale le caratteri­sti che planoalti metriche, dimensionali e tecniche.

3.      Costruzioni di locali accessori. La realizzazione di altre strutture accessorie quali tettoie aper­te e chiuse, depositi per attrezzi da giardino, ecc., qualora i l Rc di area l o consenta, sono ammessi fino a 20 mq per ogni unità immobiliare i n aggiunta ai box auto, e sono equiparati a questi ultimi per quanto attiene alle modalità costruttive secondo quanto indicato al comma 1, caso A, p.to I) del presente articolo. Essi non possono prospettare su spazi pubblici e dovranno essere accessibili esclusivamente da spazi privati.

4.      Costruzione di manufatti da giardino. Detti manufatti da giardino quali i forni, barbecue, e gazebo, ancorché prefabbricati e/o semplicemente appoggiati al suolo, non possono prospettare su spazi pubblici e dovranno essere accessibili esclusivamente da spazi privati. Essi devono rispettare l a distanza minima dai confini di proprietà di 3,00 m, fatte salve eventuali deroghe tra i confinanti per distanze infe­riori e comunque nel rispetto di ogni altra normativa i n materia di igiene e sicurezza. Per tali manufatti se

complessivamente superiori a 12 mq di superficie coperta, la realizzazione contribuisce al calcolo dei limiti dimensionali ammessi per i box auto e locali accessori di cui ai precedenti commi 1-3.

5.    Dehors coperti. In presenza di pubblici esercizi, bar, ristoranti e simili è ammessa linstallazione di strutture, di stretta pertinenza allattività, a carattere temporaneo o permanente, con caratteristiche di stabilità ed infissione al suolo, sia su spazi privati (aree fondiarie) che su spazi pubblici o di uso pubblico.

I n mancanza di regolamenti comunali specifici la superficie destinabi le a tali strutture non potrà superare i l 20% della Sul del pubblico esercizio, con un massimo di 50 mq ed un minimo sempre consentito di 25 mq, nel rispetto dei rapporti di copertura stabiliti dalle presenti N.T.A. per le strutture collocate su spazi privati. Laltezza di tali strutture non può superare 3,00 m.

Su aree pubbliche o di uso pubblico linstallazione di dehors coperti dovrà avvenire anche in applicazio­ne del Codice della Strada, del Regolamento Edilizio e per gli spazi pubblici dellI.U.A. a seguito di ap­posito regolamento. La dimensione delle strutture sarà determinata di volta in volta in base a criteri di opportunità e sicurezza da parte dei competenti uffici comunali.

6.    Prescrizioni generali. I manufatti di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ammessi esclusiva­mente se accessorie di edifici residenziali in zone con destinazione duso prevalente residenziale. I fab­bricati di cui al presente articolo non costituiscono Volume (SU L) imponendo per questi i l mantenimento della destinazione accessoria.

E altresì vietata lautonoma edificazione delle predette strutture in lotti liberi allinterno delle zone C4r, C5r.1, C6r anche quando questi fossero assoggettati con vincolo pertinenziale a costruzioni e/o unità immobiliari insistenti su altri lotti ancorché della stessa proprietà

E in ogni caso vietato limpiego di materiali poveri o di recupero quali le lamiere, londulina, il truciola­to, i l compensato, gli estrusi ed i teli plastici nonché ogni prodotto ad essi similare.

La realizzazione dei manufatti di cui ai precedenti commi può essere ammessa per edifici non residenzia­li se espressamente ammesso dalle normative di zona.