Art. 47 Prescrizioni per la costruzione di
autorimesse private di edifici residenziali, edifici e/o locali accessori,
tettoie e dehor s.
1.
Autorimesse private. Gli interventi sugli edifici residenziali devono
reperire parcheggi e auto- rimesse ad uso
privato nel rispetto dei seguenti criteri:
-
nuove costruzioni (interventi di CO, SE, NI): 1 mq/10 mc di volume in progetto
nelle zone I.U.A.; in tutte le altre zone
oltre alla verifica della quantità minima prevista dalla L. 122/89 (1 mq/10 mc
di volume i n progetto) è richiesto i l reperimento di almeno 1 posto auto al
coperto per ogni unità i m-mobiliare e di un posto auto all’aperto
all’interno del lotto fondiario;
-
ampliamento e ristrutturazione edilizia estese all’intero fabbricato
esistente: l’Amministrazione comunale
si riserva di richiedere, i n tutti i casi i n cui ciò sia tecnicamente fattibile,
i l reperimento di spazi per la sosta al coperto o allo scoperto, nel rapporto
richiesto per le nuove costruzioni. Tale prescrizione non si applica per le
zone I.U.A..
2.
Fatte salve le differenti disposizioni eventualmente contenute nelle
norme delle rispettive zone
urbanistiche, le autorimesse di uso privato possono essere realizzate:
- caso
A: nelle aree di proprietà privata
- caso B: nel
sottosuolo di aree di proprietà pubblica,
verificate preliminarmente l e condizioni di fattibilità
con le prescrizioni geologiche di cui al successivo art. 58.
Caso A: nell’ambito delle
aree di proprietà privata:
a1 nel l'interrato, nel seminterrato e nei locali del
piano terreno degli edifici;
a2 i n sottosuolo nelle aree libere di pertinenza degli
edifici;
a3 i n soprassuolo nelle aree libere di
pertinenza degli edifici;
a4 per gli edifici
individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 del D.L. 42/04 è ammessa
(qualora consentite dai competenti organi di tutela) la realizzazione di
parcheggi privati nelle modalità a1, a2, a3, purchè le soluzioni adottate non
pregiudichino le leggi composi ti ve o i l decoro della facciata e non comporti alterazioni di spazi interni aventi
pregio architettonico e degli aspetti percettivi generali degli spazi
esterni.
La realizzazione di parcheggi privati e/o
pertinenziali di cui al presente articolo, affinché possa essere esclusa dal
computo della SUL (come definita all’art. 18 del Regolamento
Edilizio), deve rispettare le seguenti condizioni sulla base della loro ubicazione
nel lotto fondiario ed essere compatibili con le prescrizioni di zona:
-
in interrato: i n questo caso la superficie a parcheggio può eccedere
quella minima indicata dalla L. 122/89. La struttura di copertura del parcheggio dovrà
essere sistemata nel rispetto del precedente art. 4, lett. i) delle N.T.A. e delle specifiche
disposizioni di zona. Non si ammette che ogni singolo box abbia accesso carraio diretto su fronte di strada
pubblica o di uso pubblico;
- al piano
seminterrato degli edifici principali: nelle nuove costruzioni, in quelle
soggette a sostituzione edilizia la
superficie a parcheggio non può superare le quantità previste dall’art.
18, lett. e) del Regolamento Edilizio e l’altezza utile degli spazi
a parcheggio non può superare i 2,50 m, calcolata dalla quota del pavimento finito all’intradosso della soletta
di calcestruzzo o di altra struttura portante. In ogni caso l’accesso
carraio dovrà essere unico. Affinché il piano sia considerato seminterrato l’intradosso
del solaio di copertura non potrà superare la quota di 1,20 m dal piano di
spiccato;
- al piano terreno degli edifici principali: per gli edifici esistenti sottoposti ad interventi
fino alla ristrutturazione edilizia o ampliamenti, la superficie a parcheggio
non può superare le quantità previste dall’art. 18, lett. e) del
Regolamento Edilizio e l’altezza utile degli spazi a parcheggio non
può superare i 2,50 m calcolata dalla quota
del pavimento finito all’intradosso della soletta di calcestruzzo
o di altra struttura portante. In ogni caso l’accesso carraio dovrà
essere unico. E’ altresì ammessa per gli edifici di nuova
costruzione (interventi di CO, SE, N I) la realizzazione di parcheggi al piano
terreno degli edifici principali i n presenza di vincoli/cautele idrogeologiche
relative alla realizzazione di interrati e seminterrati.
- in superficie, all’interno
del lotto fondiario:GHOqORWWRqIRQGLDULR
I)
nelle quantità previste dall’art. 18, lett. e) del
Regolamento Edilizio, qualora reperiti all’interno di bassi fabbricati realizzati con copertura:
-
a falda o a falde con altezza non superiore a 2,80 m misurati all’estradosso
esterno del perimetro della muratura o
della struttura portante, e altezza massima all’estradosso del colmo
di 3,50 m misurati dal piano di spiccato;
- con
tetto piano sistemato a verde (art. 4, lett. i) con altezza non superiore a
2,80 m misurati all’estradosso esterno del perimetro della muratura
o della struttura portante.
La loro
realizzazione è comunque subordinata al rispetto dei limiti delle superfici
coperte previste per ogni singola zona urbanistica. La realizzazione di
autorimesse in deroga al rapporto di copertura è ammessa qualora gli edifici
esistenti siano privi di parcheggi o il loro numero sia inferiore a 2 posti
auto per unità immobiliare; qualora si operi in deroga al rapporto di copertura
(fermo restando il rispetto delle ulteriori prescrizioni previste dalla zona
urbanistica) le autorimesse saranno limitate alle seguenti dimensioni: 20 mq
per autorimessa da 1 posto auto, 30 mq per autorimessa a 2 posti auto.
I bassi
fabbricati così realizzati dovranno rispettare le distanze minima di 5 m dai
confini, salvo la possibilità di edificare a confine, come previsto al successo
art. 55.
I bassi
fabbricati se costruiti i n aderenza agli edifici principali posti a loro
pertinenza dovranno uniformarsi ai materiali e tipologie utilizzati dall’edificio
principale al fine di unirsi in modo organico ed armonico, tenuto conto delle
prescrizioni previste a tale riguardo per l’edificio principale. Qualora si
intendano realizzare separati dall’edificio principale questi
dovranno col - locarsi ad una distanza non inferiore a 3 m da edifici
principali della medesima proprietà e 5 m da edifici di proprietà di terzi.
II)
anche in
eccedenza delle quantità minime indicate dalla L. 122/89 quando risultino privi
di qualsiasi struttura i n elevazione a chiusura e/o copertura degli stessi.
Caso
B: nel sottosuolo di
aree di proprietà pubblica:
le autorimesse sono realizzate ai sensi e secondo le
procedure fissate dall’art. 9 della L. 122/89. Nella convenzione che disciplinerà tali interventi
saranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale le caratteristi
che planoalti metriche, dimensionali e tecniche.
3.
Costruzioni di
locali accessori. La realizzazione di
altre strutture accessorie quali tettoie aperte e chiuse, depositi per
attrezzi da giardino, ecc., qualora i l Rc di area l o consenta, sono ammessi
fino a 20 mq per ogni unità immobiliare i n aggiunta ai box auto, e sono
equiparati a questi ultimi per quanto attiene alle modalità costruttive secondo
quanto indicato al comma 1, caso A, p.to I) del presente articolo. Essi non possono prospettare su spazi pubblici e
dovranno essere accessibili esclusivamente da spazi privati.
4.
Costruzione di
manufatti da giardino. Detti manufatti
da giardino quali i forni, barbecue, e gazebo, ancorché prefabbricati e/o
semplicemente appoggiati al suolo, non possono prospettare su spazi pubblici e
dovranno essere accessibili esclusivamente da spazi privati. Essi devono
rispettare l a distanza minima dai confini di proprietà di 3,00 m, fatte salve
eventuali deroghe tra i confinanti per distanze inferiori e comunque nel
rispetto di ogni altra normativa i n materia di igiene e sicurezza. Per tali
manufatti se
complessivamente
superiori a 12 mq di superficie coperta, la realizzazione contribuisce al
calcolo dei limiti dimensionali ammessi
per i box auto e locali accessori di cui ai precedenti commi 1-3.
5.
Dehors coperti. In presenza di pubblici esercizi, bar, ristoranti e simili è ammessa l’installazione
di strutture, di stretta pertinenza all’attività, a carattere
temporaneo o permanente, con caratteristiche di stabilità ed infissione al
suolo, sia su spazi privati (aree fondiarie) che su spazi pubblici o di uso
pubblico.
I n
mancanza di regolamenti comunali specifici la superficie destinabi le a tali
strutture non potrà superare i l 20% della Sul del pubblico esercizio, con un
massimo di 50 mq ed un minimo sempre consentito di 25 mq, nel rispetto dei
rapporti di copertura stabiliti dalle presenti N.T.A. per le strutture
collocate su spazi privati. L’altezza di tali strutture non può
superare 3,00 m.
Su aree pubbliche o di uso pubblico l’installazione
di dehors coperti dovrà avvenire anche in applicazione del Codice della
Strada, del Regolamento Edilizio e per gli spazi pubblici dell’I.U.A.
a seguito di apposito regolamento. La dimensione delle strutture sarà
determinata di volta in volta in base a criteri di opportunità e sicurezza da
parte dei competenti uffici comunali.
6.
Prescrizioni
generali. I manufatti di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ammessi
esclusivamente se accessorie di edifici residenziali in zone con destinazione
d’uso prevalente residenziale. I fabbricati di cui al presente articolo non costituiscono Volume (SU L)
imponendo per questi i l mantenimento della destinazione accessoria.
E’
altresì vietata l’autonoma edificazione delle predette strutture in
lotti liberi all’interno delle zone C4r, C5r.1, C6r anche quando
questi fossero assoggettati con vincolo pertinenziale a costruzioni e/o unità
immobiliari insistenti su altri lotti ancorché della stessa proprietà
E’ in ogni caso vietato l’impiego
di materiali poveri o di recupero quali le lamiere, l’ondulina, il
truciolato, i l compensato, gli estrusi ed i teli plastici nonché ogni
prodotto ad essi similare.
La realizzazione dei manufatti di cui ai
precedenti commi può essere ammessa per edifici non residenziali se
espressamente ammesso dalle normative di zona.