Art. 48 Prescrizioni per l’edificazione
(sottotetti, piani pilotis, verande, soppalchi, spazi interrati, muri di
sostegno e recinzioni)
1.
Sottotetti. I n presenza di sottotetti già abitabili e/o agibili, o
recuperabili a fini residenziali i n applicazione della L.R. 21/98 (e
sua successiva circolare 1/PET del 25/2/1999), sull’intero
territorio comunale è sempre ammessa la realizzazione di abbaini purchè questi
risultino armonizzati nel progetto dell’edificio e che la loro
dimensione non ecceda il rapporto aeroilluminate di 1/8. Nel caso di sottotetto
non abitabile e/o agibile non è ammessa la realizzazione di abbaini e la
realizzazione di aperture (vel ux), passi d’uomo, ecc. q limitata ad
1/10 della superficie del sottotetto.
2.
Piani pilotis.
L e tipologie edilizie che prevedono la realizzazione di piani pilotis sono
ammesse limitatamente alle aree di C4r,
C5r.1, C6r e negli interventi di sostituzione edilizia (SE) di fabbricati
preesistenti già caratterizzati da tale tipologia edilizia.
3.
Verande e
logge. E consentita la chiusura di balconi e logge con strutture smontabili
i n vetro, a condizione che l'intervento
non sia i n fregio ad aree o spazi pubblici e che non pregiudichi le condizioni
igieniche, di aerazione e di illuminazione dei locali con aperture
dirette su di esse. Qualora la richiesta riguardi
un fabbricato costituito da una pluralità di unità immobiliari, il rilascio del
permesso sarà condizionato alla redazione di un progetto unitario a cui
eventuali e successive realizzazioni di verande dovranno uniformarsi. Non q ammesso l’utilizzo di serramenti con
finitura in alluminio naturale o “bronzo”; ogni
altra finitura dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali.
La
realizzazione delle verande deve:
- garantire il ricambio d’area
della stessa e dei locali aperti su di essa mediante idonea aerazione;
- non devono essere eliminate le chiusure interposte tra la
veranda ed i locali interni che su di essa si affacciano;
-
non vengano installati corpi od apparecchi igienico-sanitari, impianti di
cucina e altre apparecchiature od arredi tali da mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio
a servizio dell’unità immobiliare
interessata.
In caso
di interventi edilizi estesi all’intero fabbricato e/o unità
immobiliare q sempre possibile realizzare verande
o tamponare logge esistenti nel rispetto delle norme igienico edilizie e dei
parametri urbanistici di zona.
Sugli edifici dell’I.U.A.
i materiali e le finiture dovranno essere autorizzati dagli uffici comunali,
valutandone la compatibilità delle scelte proposte rispetto al contesto
urbano.
Sugli edifici vincolati da leggi nazionali ed
individuati dal P. R.G.C. come beni storico artistici, ai sensi dell’art.
24 della L. R. 56/77 dovrà essere acquisito i l parere vincolante degli Enti
competenti. I n ogni caso prevalgono le eventuali limitazioni contenute nelle
norme delle rispettive zone urbanistiche.
4. Soppalchi. I
soppalchi, così come definiti all’art. 55 del Regolamento Edilizio,
sono sempre ammessi e rientrano nel computo della SU L se hanno i requisiti
dettati dal medesimo articolo del Regolamento
Edilizio. Qualora i soppalchi non rispettino dette prescrizioni non sono
computabili come Sul e non potranno ottenere l’abitabilità e
l’agibilità.
5. Spazi
interrati. All’interno
delle aree fondiarie q sempre ammessa la realizzazione di autorimesse e locali accessori completamente interrati
purchè questi rispettino le seguenti condizioni:
- coerenza con le prescrizioni specifiche
della zona urbanistica e dell’art. 47 delle N.T.A.;
- non interferire con vincoli o
prescrizioni idrogeologiche.
Gli
spazi completamente interrati di cui al presente comma non sono soggetti al
rispetto delle distanze dai confini previste per la zona urbanistica.
Le
superfici di tali spazi sono comunque da conteggiarsi nel computo della SU L
qualora siano riferite a destinazioni ammesse dal P. R.G.C. e non rappresentino
diretta pertinenza (ad es. autorimesse e cantine) dell'edificio e delle unità
immobiliari.
6. Muri di sostegno, recinzioni e cancelli. Ove non diversamente indicato dalle normative specifiche
relative alle singole zone urbanistiche ed al presente articolo è sempre
ammesso, nel rispetto delle regole dettate dal Codice Civile, realizzare
recinzioni e muri contro terra, ferme restando le limitazioni disposte per
motivi idraulici al successivo art.57 delle presenti NTA secondo le seguenti
prescrizioni:
a)
muri di
sostegno: la loro realizzazione è
subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 43 del
Regolamento Edilizio vigente;
b)
recinzioni e cancelli: la loro realizzazione è subordinata al rispetto delle disposizioni
contenute nell’art. 52 del
Regolamento Edilizio vigente.
7. Aree fondiarie ed a verde privato esistenti ed i n
progetto. Per tali aree si richiama i
l rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 30 e 33 del Regolamento
Edilizio vigente.
Si vieta, salva motivata
autorizzazione del Sindaco, l’abbattimento e l’indebolimento
di alberi ad alto fusto
o comunque di particolare valore ambientale e paesaggistico. E’
inoltre sempre ammessa la rinaturalizzazione
delle stesse aree attraverso la piantumazione di essenze autoctone.