Art. 48 Prescrizioni per ledificazione (sottotetti, piani pilotis, verande, soppalchi, spazi interrati, muri di sostegno e recinzioni)

1.      Sottotetti. I n presenza di sottotetti già abitabili e/o agibili, o recuperabili a fini residenziali i n applicazione della L.R. 21/98 (e sua successiva circolare 1/PET del 25/2/1999), sullintero territorio comunale è sempre ammessa la realizzazione di abbaini purchè questi risultino armonizzati nel progetto delledificio e che la loro dimensione non ecceda il rapporto aeroilluminate di 1/8. Nel caso di sottotetto non abitabile e/o agibile non è ammessa la realizzazione di abbaini e la realizzazione di aperture (vel ux), passi duomo, ecc. q limitata ad 1/10 della superficie del sottotetto.

2.      Piani pilotis. L e tipologie edilizie che prevedono la realizzazione di piani pilotis sono am­messe limitatamente alle aree di C4r, C5r.1, C6r e negli interventi di sostituzione edilizia (SE) di fabbri­cati preesistenti già caratterizzati da tale tipologia edilizia.

3.      Verande e logge. E consentita la chiusura di balconi e logge con strutture smontabili i n vetro, a condizione che l'intervento non sia i n fregio ad aree o spazi pubblici e che non pregiudichi le condizioni igieniche, di aerazione e di illuminazione dei locali con aperture dirette su di esse. Qualora la richiesta riguardi un fabbricato costituito da una pluralità di unità immobiliari, il rilascio del permesso sarà condi­zionato alla redazione di un progetto unitario a cui eventuali e successive realizzazioni di verande do­vranno uniformarsi. Non q ammesso lutilizzo di serramenti con finitura in alluminio naturale o bron­zo; ogni altra finitura dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali.

La realizzazione delle verande deve:

- garantire il ricambio darea della stessa e dei locali aperti su di essa mediante idonea aerazione;

- non devono essere eliminate le chiusure interposte tra la veranda ed i locali interni che su di essa si affacciano;

- non vengano installati corpi od apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucina e altre apparecchiature od arredi tali da mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dellunità immobilia­re interessata.

In caso di interventi edilizi estesi allintero fabbricato e/o unità immobiliare q sempre possibile realizzare verande o tamponare logge esistenti nel rispetto delle norme igienico edilizie e dei parametri urbanistici di zona.

Sugli edifici dellI.U.A. i materiali e le finiture dovranno essere autorizzati dagli uffici comunali, valu­tandone la compatibilità delle scelte proposte rispetto al contesto urbano.

Sugli edifici vincolati da leggi nazionali ed individuati dal P. R.G.C. come beni storico artistici, ai sensi dellart. 24 della L. R. 56/77 dovrà essere acquisito i l parere vincolante degli Enti competenti. I n ogni caso prevalgono le eventuali limitazioni contenute nelle norme delle rispettive zone urbanistiche.

4. Soppalchi. I soppalchi, così come definiti allart. 55 del Regolamento Edilizio, sono sempre ammessi e rientrano nel computo della SU L se hanno i requisiti dettati dal medesimo articolo del Rego­lamento Edilizio. Qualora i soppalchi non rispettino dette prescrizioni non sono computabili come Sul e non potranno ottenere labitabilità e l’agibilità.

5. Spazi interrati. Allinterno delle aree fondiarie q sempre ammessa la realizzazione di autori­messe e locali accessori completamente interrati purchè questi rispettino le seguenti condizioni:

-       coerenza con le prescrizioni specifiche della zona urbanistica e dellart. 47 delle N.T.A.;

-       non interferire con vincoli o prescrizioni idrogeologiche.

Gli spazi completamente interrati di cui al presente comma non sono soggetti al rispetto delle distanze dai confini previste per la zona urbanistica.

Le superfici di tali spazi sono comunque da conteggiarsi nel computo della SU L qualora siano riferite a destinazioni ammesse dal P. R.G.C. e non rappresentino diretta pertinenza (ad es. autorimesse e cantine) dell'edificio e delle unità immobiliari.

6. Muri di sostegno, recinzioni e cancelli. Ove non diversamente indicato dalle normative specifiche relative alle singole zone urbanistiche ed al presente articolo è sempre ammesso, nel rispetto delle regole dettate dal Codice Civile, realizzare recinzioni e muri contro terra, ferme restando le limitazioni disposte per motivi idraulici al successivo art.57 delle presenti NTA secondo le seguenti prescrizioni:

a)           muri di sostegno: la loro realizzazione è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 43 del Regolamento Edilizio vigente;

b)        recinzioni e cancelli: la loro realizzazione è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nellart. 52 del Regolamento Edilizio vigente.

7. Aree fondiarie ed a verde privato esistenti ed i n progetto. Per tali aree si richiama i l rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 30 e 33 del Regolamento Edilizio vigente.

Si vieta, salva motivata autorizzazione del Sindaco, labbattimento e lindebolimento di alberi ad alto fusto o comunque di particolare valore ambientale e paesaggistico. E inoltre sempre ammessa la rinatu­ralizzazione delle stesse aree attraverso la piantumazione di essenze autoctone.