1. Il P.R.G.C. segnala i seguenti beni o sistemi di beni che contribuiscono alla caratterizzazione del territorio comunale in considerazione della loro valenza culturale, paesaggistico/ambientale, documentaria:
a) il sistema della viabilità storica;
b) il sistema dei canali irrigui;
c) le cascine con riconoscibili valenze storico/documentarie;
d) le zone archeologiche accertate;
e) le aree a rischio archeologico.
2. Gli interventi edilizi attuati sui soprarichiamati beni ricompresi nel comma 1, punto 4 del precedente art. 49, sono sottoposti alle seguenti disposizioni con le specificazioni di cui ai successivi capoversi.
a) Il sistema della viabilità storica
In esso si riconoscono le viabilità indicate con apposita simbologia sulle tavole AT3.
Fermo restando il mantenimento del tracciato, all’interno dei centri storici dovrà essere privilegiato l’uso di pavimentazioni qualificanti il valore storico della viabilità.
All’esterno del centro abitato ed in corrispondenza delle aree oggetto di trasformazione, compatibilmente con l’accessibilità alle aree ed alla sicurezza della viabilità, si richiede la sistemazione di una fascia a verde parallela al sedime stradale non recintata di almeno 5 m di profondità. In corrispondenza delle viabilità riconosciute dal PTCP costituenti “Sistema della viabilità a carattere storico-culturale e paesistico e della tradizione locale” così come riportate sulle tavole di indagine AT3 le tavole di progetto riportano una fascia di rispetto pari a 50 m che ricomprende quella prevista dal Codice della Strada (in conformità agli indirizzi del PTCP della Provincia di Vercelli).
b) Il sistema dei canali irrigui
In esso si riconoscono i canali indicate con apposita simbologia sulle tavole AT3.
Gli interventi su tali manufatti dovranno:
- migliorare o almeno conservare la percorribilità pubblica esistente;
- salvaguardare gli elementi vegetali significativi posti a ridosso dei canali e sulle immediate fasce contigue assicurando il ripristino della copertura vegetale se interessata dagli interventi;
- adottare criteri e tecniche di ingegneria naturalistica e privilegiare l’utilizzo di materiali tradizionali per la manutenzione dei manufatti di arginatura in presenza di manufatti idraulici di particolare rilevanza documentaria.
c) Grange e cascine con riconoscibili valenze storico/documentarie
Per gli edifici costituenti il sistema delle Grange il P.R.G.C. ha provveduto al riconoscimento di interesse storico-artistico (comma 1, p.to 2 dell’art. 49 delle N.T.A.) ove non già presenti decreti di vincolo.
Per i fabbricati costituenti il sistema delle cascine, con riferimento a quanto contenuto all’allegato “N” della Relazione Illustrativa (Elab. P1.1), il P.R.G.C. ha proceduto al riconoscimento degli edifici o loro parti che in applicazione dell’art. 24 della L.R. 56/77 risultino di interesse ambientale o documentario (comma 1, p.to 2 dell’art. 49 delle N.T.A.).
Per tutte le Grange e le cascine, o loro parti così segnalate si rimanda alle limitazioni di intervento definite al precedente art. 50; per tutte le aree ed i restanti fabbricati esistenti si rimanda alle disposizioni operative previste nel precedente art. 45.
d) Le zone archeologiche accertate
In esse si riconoscono:
- i siti e le aree vincolate ai sensi di legge;
- i siti e le aree di accertato interesse archeologico.
Su tali aree si ammettono i soli interventi di coltivazione agricola e la sistemazione di spazi e percorsi per l’uso a scopi turistici del bene stesso e la sistemazione superficiale per funzioni compatibili alla zona urbanistica. In ogni caso qualora sia necessario, anche per la coltivazione agricola lavorare la terra in profondità (oltre 1 metro), sarà necessario procedere con le opportune cautele programmando tali interventi con l’Ente tutore del vincolo.
e) Le aree rischio archeologico
Sono da considerarsi aree a rischio archeologico:
- i centri storici;
- i nuclei storici;
- le zone archeologiche accertate e le aree ad esse limitrofe.
Per esse valgono le seguenti prescrizioni: tutti gli interventi di attuazione delle previsioni del P.R.G.C. che comportino attività di scavo, anche di minima entità, devono essere sottoposti, con trasmissione degli elaborati progettuali, al parere preventivo della Soprintendenza Archeologia del Piemonte.
In particolare si prescrive che tutti gli interventi ricadenti comportanti attività di scavo nelle aree in prossimità di Regione Noceti e nell’area archeologica di S. Michele in insula siano preventivamente sottoposti all’ufficio della Soprintendenza Archeologia del Piemonte per l’espressione del parere vincolante di competenza.