Art. 55 Distanze fra i fabbricati e dei medesimi dai confini di proprietà che non coincido­no con i cigli stradali

1. Ove non diversamente indicato dalle prescrizioni per la zona urbanistica di appartenenza e/o dalle Tabelle normative e/o dalle Schede dArea e/o dagli S.U.E., le distanze minime da prevedersi fra i fabbricati ed i confini di proprietà, che non coincidono con i cigli stradali, sono le seguenti:

a) distanze tra fabbricati e tra fabbricati e bassi fabbricati:

1) ai sensi del D.M. 1444/68, tra fabbricati devono essere osservate le seguenti indicazioni:

-           nelle zone I.U.A. per gli interventi di RE, AE, CO e di SE è ammessa la ricostruzione di fabbricati e la loro realizzazione a filo di spazi pubblici o di uso pubblico in deroga alla d i­stanza di 10 m;

-           nelle zone di completamento e nuovo impianto è prescritta i n tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

-           nelle zone di nuovo impianto è prescritta tra pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, una distanza minima pari allaltezza del fabbricato più alto se superiore a 10 m;

2)        le distanze tra fabbricati e bassi fabbricati sono regolate dal precedente art. 47;

3)        per lapplicazione di tali norme si precisa che:


-           non si intendono finestrate le pareti in cui sono praticate unicamente aperture per vani di servizio, vani tecnici ed autorimesse;

-           le pareti dei bassi fabbricati, adibiti ad autorimessa e realizzati secondo le disposizioni dellart. 47, non sono da considerarsi come pareti di edifici antistanti ai fini del rispetto del vincolo della distanza minima da pareti finestrate;

b) distanze dai confini di proprietà che non coincidono con i cigli stradali. Si assumono le seguenti prescrizioni:

1)      è sempre prescritta tra i muri di fabbrica ed i l confine di proprietà, la distanza minima pari alla metà dell'altezza i n fronte dei fabbricati fermo restando la distanza minima di 5,00 m; sono am­messe deroghe nelle zone I .U.A. i n cui è ammessa la costruzione a confine solo con pareti non finestrate e per la costruzione di autorimesse e locali accessori;

2)        la distanza del fabbricato dal confine di proprietà dovrà essere tale da garantire le distanze pre­viste tra i fabbricati di cui al precedente punto a) quando sull'area confinante sia già presente un fabbricato con parete finestrata a distanza inferiore a 5,00 m;

3)        sono ammesse, con i l consenso scritto della proprietà confinante, distanze dal confine di pro­pri età inferiori a 5,00 m, con un limite di 3,00 m per gli interventi di CO e SE, ma tali da rispet­tare le norme concernenti le distanze tra pareti finestrate;

4)      nel caso i n cui la proprietà dell'area contermine abbia già costruito a confine, potrà essere con­cessa l'autorizzazione a costruire i n aderenza, i n corrispondenza del solo spessore di manica esi - stente; spessori di manica maggiori potranno essere ammessi soltanto con il consenso scritto della proprietà confinante;

5)        i n presenza di accordo scritto, fabbricati interessanti diverse proprietà contigue possono essere costruiti contestualmente i n aderenza sui confini dando luogo ad un unico fabbricato.