Art. 55 Distanze
fra i fabbricati e dei medesimi dai confini di proprietà che non coincidono con i cigli stradali
1. Ove non diversamente indicato dalle prescrizioni per la
zona urbanistica di appartenenza e/o dalle Tabelle normative e/o dalle Schede d’Area
e/o dagli S.U.E., le distanze minime da prevedersi fra i fabbricati ed i
confini di proprietà, che non coincidono con i cigli stradali, sono le
seguenti:
a) distanze
tra fabbricati e tra fabbricati e bassi fabbricati:
1) ai sensi
del D.M. 1444/68, tra fabbricati devono essere osservate le seguenti
indicazioni:
-
nelle zone
I.U.A. per gli interventi di RE, AE, CO e di SE è ammessa la ricostruzione di
fabbricati e la loro realizzazione a filo di spazi pubblici o di uso pubblico
in deroga alla d istanza di 10 m;
-
nelle zone
di completamento e nuovo impianto è prescritta i n tutti i casi la distanza
minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
-
nelle zone
di nuovo impianto è prescritta tra pareti finestrate e le pareti di edifici
antistanti, una distanza minima pari all’altezza del fabbricato più
alto se superiore a 10 m;
2)
le distanze
tra fabbricati e bassi fabbricati sono regolate dal precedente art. 47;
3)
per l’applicazione
di tali norme si precisa che:
-
non si
intendono finestrate le pareti in cui sono praticate unicamente aperture per
vani di servizio, vani tecnici ed autorimesse;
-
le pareti dei bassi fabbricati, adibiti ad autorimessa e realizzati secondo
le disposizioni dell’art. 47, non sono da considerarsi come “pareti
di edifici antistanti” ai fini del rispetto del vincolo della distanza minima da pareti
finestrate;
b) distanze dai confini di
proprietà che non coincidono con i cigli stradali. Si assumono le seguenti prescrizioni:
1) è sempre prescritta tra i muri di fabbrica ed i l
confine di proprietà, la distanza minima pari alla metà dell'altezza i n fronte
dei fabbricati fermo restando la distanza minima di 5,00 m; sono ammesse
deroghe nelle zone I .U.A. i n cui è ammessa la costruzione a confine solo con
pareti non finestrate e per la costruzione di autorimesse e locali accessori;
2)
la distanza
del fabbricato dal confine di proprietà dovrà essere tale da garantire le
distanze previste tra i fabbricati di cui al precedente punto a) quando
sull'area confinante sia già presente un fabbricato con parete finestrata a
distanza inferiore a 5,00 m;
3)
sono ammesse, con i l consenso scritto della proprietà confinante, distanze
dal confine di propri età
inferiori a 5,00 m, con un limite di 3,00 m per gli interventi di CO e SE, ma
tali da rispettare le norme concernenti le distanze tra pareti finestrate;
4) nel caso i n cui la proprietà dell'area contermine
abbia già costruito a confine, potrà essere concessa l'autorizzazione a costruire i n aderenza, i n corrispondenza del
solo spessore di manica esi - stente;
spessori di manica maggiori potranno essere ammessi soltanto con il consenso
scritto della proprietà confinante;
5)
i n presenza
di accordo scritto, fabbricati interessanti diverse proprietà contigue possono
essere costruiti contestualmente i n aderenza sui confini dando luogo ad un
unico fabbricato.