Art. 56 Utilizzazione e sistemazione delle fasce di rispetto stradali e ferroviarie. Distribu­tori di carburante.

1.      Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale, devono di norma essere destinate a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici; i n quanto suscettibili di occupazione per la for­mazione e lampliamento eventuale delle sedi viarie, esse possono essere recintate solo a titolo tempora­neo nelle forme da concordarsi con la Pubblica Amministrazione. Ogni intervento edilizio deve ottenere i l parere favorevole del Comune e degli eventuali enti competenti.

2.      Le suddette aree possono comunque essere utilizzate dagli aventi diritto, a titolo temporaneo precario, per i seguenti scopi:

-      formazione di parcheggi i n superficie;

-      formazione di verde privato o consortile;

-      impianti di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti;

- chioschi e piccole attrezzature di servizio alla circolazione, come distributori di carburante e simili. In conformità con le disposizioni legislative di settore ed in particolare alle Disposizioni attuative dellart. 2 della L.R. 14/2004, Allegati A, B pubblicati sul BUR n° 1 del 05/01/2005, a cui si ri­manda per la progettazione degli interventi di ampliamenti o potenziamenti, è ammessa la  localizzazione di distributori di carburante e di attività connesse con le limitazioni di cui al precedente art. 42 delle N.T.A.;

-      cabine di distribuzione di reti di servizi tecnologici e simili;

-     all’interno delle zone produttive si ammette i l deposito a cielo libero delle materie prime e dei semi­lavorati funzionali allattività in corso, nonché lo stoccaggio temporaneo dei prodotti finiti.

3.      Sugli edifici esistenti compresi nelle fasce di rispetto sono ammessi i seguenti interventi:


- ampliamenti di volume non superiori a quelli ammessi dalle norme di ogni singola area urbanistica agricola e residenziale per sistemazioni igieniche e tecniche; detti ampliamenti devono essere effet­tuati sul lato opposto a quello della strada e devono essere ammissibili i n base alle norme che definiscono i caratteri della zona urbanistica considerata, per quanto attiene le destinazioni d'uso proprie ed ammesse, le densità e tutte le altre prescrizioni e vincoli delle presenti norme;

- in tutti gli altri casi possono essere attuati esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento di volume.

-      per gli edifici rurali ad uso residenziale presenti nelle fasce di rispetto laumento di volume non può essere superiore al 20% del volume preesistente per sistemazioni igieniche e tecniche.

4.      Gli interventi ricadenti nelle aree comprese nelle fasce di rispetto relative ai tracciati ferro­viari esistenti sono soggetti al rispetto dei vincoli di arretramento previsti dallart. 27, 4° comma, della L.R.. 56/77 e della L.R. 70/91, salvo deroghe concesse dagli Enti competenti. Allinterno di tali fasce e su aree di sua proprietà lente ferroviario può costruire opere attinenti al servizio ferroviario stesso.