Art. 56 Utilizzazione e sistemazione
delle fasce di rispetto stradali e ferroviarie. Distributori di carburante.
1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale,
devono di norma essere destinate a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni
e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura o delle
coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici; i n quanto
suscettibili di occupazione per la formazione
e l’ampliamento eventuale delle sedi viarie, esse possono essere
recintate solo a titolo temporaneo
nelle forme da concordarsi con la Pubblica Amministrazione. Ogni intervento
edilizio deve ottenere i l parere favorevole del Comune e degli
eventuali enti competenti.
2.
Le suddette
aree possono comunque essere utilizzate dagli aventi diritto, a titolo
temporaneo precario, per i seguenti scopi:
- formazione
di parcheggi i n superficie;
- formazione
di verde privato o consortile;
- impianti
di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti;
- chioschi e piccole attrezzature
di servizio alla circolazione, come distributori di carburante e simili. In conformità con le disposizioni legislative di
settore ed in particolare alle “Disposizioni attuative dell’art. 2 della L.R. 14/2004”,
Allegati A, B pubblicati sul BUR n° 1 del 05/01/2005, a cui si rimanda
per la progettazione degli interventi di ampliamenti o potenziamenti, è ammessa
la localizzazione di distributori di
carburante e di attività connesse con le limitazioni di cui al precedente art.
42 delle N.T.A.;
- cabine di
distribuzione di reti di servizi tecnologici e simili;
- all’interno
delle zone produttive si ammette i l deposito a cielo libero delle materie
prime e dei semilavorati funzionali all’attività in corso, nonché
lo stoccaggio temporaneo dei prodotti finiti.
3.
Sugli
edifici esistenti compresi nelle fasce di rispetto sono ammessi i seguenti
interventi:
- ampliamenti di volume non superiori a quelli ammessi dalle norme di ogni
singola area urbanistica agricola e
residenziale per sistemazioni igieniche e tecniche; detti ampliamenti devono
essere effettuati sul lato opposto a
quello della strada e devono essere ammissibili i n base alle norme che definiscono i caratteri della zona urbanistica considerata,
per quanto attiene le destinazioni d'uso proprie ed ammesse, le densità
e tutte le altre prescrizioni e vincoli delle presenti norme;
- in tutti gli altri casi possono
essere attuati esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento di volume.
- per gli
edifici rurali ad uso residenziale presenti nelle fasce di rispetto l’aumento
di volume non può essere superiore al 20% del volume preesistente per
sistemazioni igieniche e tecniche.
4. Gli interventi ricadenti nelle
aree comprese nelle fasce di rispetto relative ai tracciati ferroviari
esistenti sono soggetti al rispetto dei vincoli di arretramento previsti dall’art.
27, 4° comma, della L.R.. 56/77 e della L.R. 70/91, salvo deroghe concesse dagli Enti
competenti. All’interno di tali fasce e su aree di sua proprietà l’ente ferroviario
può costruire opere attinenti al servizio ferroviario stesso.