Art. 57         Fasce di rispetto di torrenti e canali e loro utilizzazione e sistemazione.

1.      Per tutti i corsi dacqua il cui tracciato q individuato con apposito segno grafico sulla Carta di sintesi (GT 10/1-2) sono stabilite fasce di rispetto la cui ampiezza è differenziata i n relazione alla classificazione ed allo stato di fatto del corso d’acqua.

2.      Le fasce individuate fanno riferimento al R.D. 523/1904, al Piano per lAssetto Idrogeologico (P.A.I.), allart. 29 della L.R. 56/77, ed alle N.T.A. del P.R.G.C..

3.         Le fasce sono state così individuate:

-      Fiume PO: q fasciato nellambito del P.A.I. – interventi sulla rete idrografica e sui versanti. Sulle fasce così determinate si applica la normativa contenuta nelle N .d.A del P.A.I ;

-      Roggia Stura: allesterno del centro abitato q stabilità una fascia di 25 m per lato su cui si applicano i disposti della L.R. 56/77, art. 29. Nel centro abitato si applicano i disposti di cui al R.D. 523/1904 individuando una fascia pari a 10 m per lato;

- acque pubbliche e demaniali: allesterno del centro abitato q stabilita una fascia di 25 m per lato su cui si applicano i disposti della L .R. 56/77, art. 29. Nel centro abitato è fissata una fascia pari a 10 m ai sensi del R. D. 523/1904. Viene ricompreso i n tale tipologia i l canale scolmatore;

- corsi dacqua significativi non classificati: allesterno del centro abitato q stabilita una fascia di 25 m per lato su cui si applicano i disposti della L . R. 56/77, art. 29. Nel centro abitato, per interventi fi - no allampliamento (A E) è fissata una fascia pari a 5 m; per interventi di completamento (CO) e nuovo impianto (N I) è stabilita una fascia di 10 m.

 


 

 

4.      All’interno delle fasce di rispetto dei corsi dacqua sopra individuate (ad esclusione delle fa­sce P.A.I.) le recinzioni in caso di provata necessità, potranno essere realizzate a giorno, (prive di parte cieca) così da non costituire un impedimento alla propagazione di eventuali acque di laminazione. Di norma, invece, sono da privilegiare recinzioni con siepi di specie autoctone. Potranno essere realizzate recinzioni cieche solamente per motivate ragioni di decoro, in ambito produttivo, o in centro storico, valutando linfluenza del manufatto sulla propagazione di eventuali acque di laminazione nelle aree ad esso adiacenti.

5.         Gli interventi posti in prossimità dei corsi dacqua dovranno rispettare quanto riportato al comma 7 del successivo art. 58. Inoltre essi dovranno essere realizzati in modo tale da agevolare e/o mi­gliorare le azioni manutentive del corso dacqua da parte degli enti preposti. Quanto prescritto al presente comma potrà essere oggetto di convenzione i n sede di rilascio del Permesso di Costruire.

6.      Ancorchè diversamente rappresentato sugli elaborati cartografici e sulla tabella sopra riporta­ta, i n corrispondenza della roggia Pastrona, nel tratto compreso fra via Primo Maggio e l’attraversamento AG79 (corso Italia), q prevista, in analogia a quanto disposto dallart.29 della L.R. 56/77, una fascia di ampiezza pari a 25 m per sponda, cui è attribuita una pericolosità di tipo EmA.

7.     Il P.R.G.C. individua graficamente sul territorio comunale come infrastruttura in pro­getto i l nuovo tracciato del canale scolmatore e si adegua allo stesso ed alle eventuali opere con­nesse previste a corredo del canale.