Art. 61 Opere di
Urbanizzazione primaria – Attuazione delle previsioni di P.R.G.C.
1. Qualora sussistano condizioni di pubblica utilità o la
necessità di realizzare lotti funzionali di opere pubbliche, q sempre facoltà
dell’Amministrazione comunale attivare le procedure di legge per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
prevista dal P.R.G.C., ancorché inserite all’interno di aree
subordinate alla redazione di strumenti urbanistici esecutivi. In tal caso la
realizzazione delle opere di urbanizzazione si configura come attuazione
parziale ed anticipata del S.U.E..
2. I S. U. E. redatti i n tempi successivi alla
realizzazione delle opere pubbliche di cui sopra dovranno tener conto di quelle già realizzate e/o dei progetti di dettaglio
già approvati sia per l’aspetto tecnico che per quello
economico-contributivo.