Art. 13 Riferimenti legislativi

1.           In conformità a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 56/77 e successive modificazioni, negli articoli che seguono sono definiti i principali tipi di intervento attraverso i quali si attuano le previsioni di P.R.G.C. nelle parti del territorio definite al successivo Titolo IV .

2.           Le definizioni fanno generalmente riferimento a quanto indicato dalla Circolare della Re­gione Piemonte n. 5 del 27 aprile 1984 e dal D.P.R. 380/01 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ma si integrano con esse per le parti non coincidenti.

3.           Ove non specificato dalle presenti definizioni l e opere consentite per ogni tipo di intervento sono quelle previste nella Circolare sopraccitata (D.G.R. 27.04.1984, n. 5/SG/U RB) e dal DPR 380/0, così come risultano sempre applicabili le disposizioni previste dalla L.R. 9/2003 Norme per il recupero funzionale dei rustici .

4.           Per quanto riguarda le prescrizioni di carattere strettamente igienico-edilizio, fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore e di competenza del l'A SL, valgono le prescrizioni contenute nella presente normativa debitamente integrata dal Regolamento Edilizio approvato.

5.           Gli interventi che riguardano edifici riconosciuti dal P.R.G.C. come beni culturali-ambientali sono soggetti alle ulteriori specificazioni di cui al Titolo VI delle presenti Norme.

6.           Su tutto il territorio comunale gli interventi di sola demolizione edilizia, che abbiano caratte­re autonomo i n quanto non realizzati congiuntamente ad altri interventi previsti al presente Titolo I I I, sono soggetti secondo la legislazione nazionale vigente a Dichiarazione di Inizio Attività, purché non riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/04 Codice dei beni culturali e del paesag­gio o quelli individuati dal P.R.G.C. ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77.

7.           Le modificazioni, parziali o totali, ai singoli tipi di intervento consentiti sul patrimonio edi - l i zi o esistente non costituiscono variante al P.R.G.C. ai sensi del punto f) comma 8° art. 17 L.R. 56/77, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il P. R.G.C. abbia espressamente escluso tale possibilità e non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità i nsediativa ed aree destinate ai pubblici servizi.

8.           Ove non diversamente previsto per particolari zone o aree urbanistiche ovvero da specifici vincoli imposti a parti del territorio da leggi o norme generali o di settore, gli interventi consentiti su edifici, o parti di essi, in cui siano presenti o si intendano mantenere attività in contrasto con quelle pre­viste, sono limitati ai soli interventi di:

-        manutenzione ordinaria e straordinaria

-        restauro e risanamento conservativo

secondo le definizioni pi ù avanti specificate e con le precisazioni, le deroghe o le limitazioni eventual - mente previste per tali interventi i n ogni singola zona o area urbanistica.