Art.
13 Riferimenti legislativi
1.
In conformità
a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 56/77 e successive modificazioni,
negli articoli che seguono sono definiti i principali tipi di intervento
attraverso i quali si attuano le previsioni di P.R.G.C. nelle parti del
territorio definite al successivo Titolo IV .
2.
Le definizioni fanno generalmente riferimento a
quanto indicato dalla Circolare della Regione Piemonte n. 5 del 27
aprile 1984 e dal D.P.R. 380/01 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”, ma si integrano
con esse per le parti non coincidenti.
3.
Ove non
specificato dalle presenti definizioni l e opere
consentite per ogni tipo di intervento sono
quelle previste nella Circolare sopraccitata (D.G.R. 27.04.1984, n. 5/SG/U RB)
e dal DPR 380/0, così come risultano sempre applicabili le disposizioni
previste dalla L.R. 9/2003 “Norme per il recupero
funzionale dei rustici” .
4.
Per quanto riguarda le prescrizioni di carattere
strettamente igienico-edilizio, fatto salvo quanto previsto dalle leggi
di settore e di competenza del l'A SL, valgono le prescrizioni contenute nella
presente normativa debitamente integrata dal Regolamento Edilizio approvato.
5.
Gli interventi che riguardano edifici riconosciuti dal P.R.G.C. come beni
culturali-ambientali sono soggetti alle
ulteriori specificazioni di cui al Titolo VI delle presenti Norme.
6.
Su tutto il
territorio comunale gli interventi di sola demolizione edilizia, che abbiano
carattere autonomo i n quanto non realizzati congiuntamente ad altri
interventi previsti al presente Titolo I I I, sono soggetti secondo la legislazione nazionale vigente
a “Dichiarazione di Inizio Attività”, purché non riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui
al D.Lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali
e del paesaggio” o quelli individuati dal P.R.G.C. ai sensi
dell'art. 24 della L.R. 56/77.
7.
Le
modificazioni, parziali o totali, ai singoli tipi di intervento consentiti sul
patrimonio edi - l i zi o esistente non costituiscono
variante al P.R.G.C. ai sensi del punto f) comma 8° art. 17 L.R. 56/77, sempre
che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non
riguardino edifici o aree per le quali il P. R.G.C. abbia espressamente escluso
tale possibilità e non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra
capacità i nsediativa ed aree destinate ai pubblici
servizi.
8.
Ove non
diversamente previsto per particolari zone o aree urbanistiche ovvero da
specifici vincoli imposti a parti del
territorio da leggi o norme generali o di settore, gli interventi consentiti su
edifici, o parti di essi, in cui siano
presenti o si intendano mantenere attività in contrasto con quelle previste,
sono limitati ai soli interventi di:
-
manutenzione
ordinaria e straordinaria
-
restauro e
risanamento conservativo
secondo
le definizioni pi ù avanti specificate e con le
precisazioni, le deroghe o le limitazioni eventual -
mente previste per tali interventi i n ogni singola zona o area urbanistica.