Art.
14 Manutenzione ordinaria (MO)
1.
Rientrano nella
manutenzione ordinaria (art. 13, 3° comma, lettera a), L.R. 56/77 e art. 3, 1° comma, lettera a) del D.P.R. 380/01) le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e dei manufatti in genere (senza
alterazione dei caratteri originali e aggiunta di nuovi elementi) e
quelle necessarie a integrare o a mantenere i n efficienza gli impianti già
esistenti, purché dette opere non comportino la realizzazione di nuovi locali o
modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.
2.
Sono
inclusi nella manutenzione ordinaria:
-
i l ri passamento
(riordino) del manto di copertura, anche con sostituzione di parti deteriorate
della piccola orditura del tetto, la riparazione di comignoli, la riparazione
di grondaie, pluviali e fal dal i , nonché l a loro sostituzione anche con
utilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.), la riparazione
o i l rifacimento di manti impermeabili senza modifiche
estetiche, la coibentazione del manto di copertura;
-
l a pulitura di
facciate, i l ripristino della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti, la
riparazione e i l ripristino di infissi e ringhiere, la riparazione e i l
rifacimento di pavimentazioni interne e di quelle esterne (terrazzi, cortili),
purché per queste ultime vengano usati materiali con le stesse caratteristiche
e
colori dei
preesistenti. In particolare devono essere mantenuti i disegni delle
pavimentazioni dei cortili con acciottolati e lastre di pietra anche di colori
vari;
-
l a riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del
tetto, con mantenimento dei caratteri originari;
-
la sostituzione di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli,
vetrine di negozi, balaustrate e ringhiere
con altri i n tutto identici agli esistenti;
-
l a sostituzione
di serramenti interni;
-
la posa o
sostituzione di controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici interni;
-
l a realizzazione
o rifacimento delle reti o degli apparecchi degli impianti tecnologici, idrici,
igienico-sanitari, elettrici, termici, ecc.,
utilizzando locali già aventi apposita destinazione, senza modificarne l
a superficie e le aperture;
-
rappezzi e
ancoraggi di parti pericolanti nella facciata;
-
riparazione e
ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione o la destinazione
ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.
3. Per quanto riguarda i n particolare gl i impianti produttivi rientrano
nella manutenzione ordinari a tutte quelle opere legate agli impianti
tecnologici, purché realizzate all’interno dei locali chiusi.