Art. 14 Manutenzione ordinaria (MO)

1.           Rientrano nella manutenzione ordinaria (art. 13, 3° comma, lettera a), L.R. 56/77 e art. 3, 1° comma, lettera a) del D.P.R. 380/01) le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e dei manufatti in genere (senza alterazione dei caratteri originali e aggiunta di nuovi ele­menti) e quelle necessarie a integrare o a mantenere i n efficienza gli impianti già esistenti, purché dette opere non comportino la realizzazione di nuovi locali o modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.

2.           Sono inclusi nella manutenzione ordinaria:

-        i l ri passamento (riordino) del manto di copertura, anche con sostituzione di parti deteriorate della piccola orditura del tetto, la riparazione di comignoli, la riparazione di grondaie, pluviali e fal dal i , nonché l a loro sostituzione anche con utilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.), la riparazione

o i l rifacimento di manti impermeabili senza modifiche estetiche, la coibentazione del manto di co­pertura;

-        l a pulitura di facciate, i l ripristino della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti, la riparazione e i l ripristino di infissi e ringhiere, la riparazione e i l rifacimento di pavimentazioni interne e di quelle esterne (terrazzi, cortili), purché per queste ultime vengano usati materiali con le stesse caratteristiche

e    colori dei preesistenti. In particolare devono essere mantenuti i disegni delle pavimentazioni dei cortili con acciottolati e lastre di pietra anche di colori vari;

-        l a riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari;

-        la sostituzione di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi, balaustrate e rin­ghiere con altri i n tutto identici agli esistenti;

-        l a sostituzione di serramenti interni;

-        la posa o sostituzione di controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici interni;

-        l a realizzazione o rifacimento delle reti o degli apparecchi degli impianti tecnologici, idrici, igienico-sanitari, elettrici, termici, ecc., utilizzando locali già aventi apposita destinazione, senza modificarne l a superficie e le aperture;

-        rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti nella facciata;

-        riparazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

3. Per quanto riguarda i n particolare gl i impianti produttivi rientrano nella manutenzione ordinari a tutte quelle opere legate agli impianti tecnologici, purché realizzate allinterno dei locali chiusi.