Art. 16 Restauro e risanamento conservativo (RT, RS)

1.           Rientrano nel restauro e risanamento conservativo (art. 13, 3° comma, lettera c), L.R. 56/77 e art. 3, 1 ° comma, lettera c) del D .P. R. 380/01) gli interventi volti a conservare l'organismo edilizio nella sua configurazione attuale, se rispondente all'impianto di progetto originale, oppure a favorirne i l suo ripristino se successivamente trasformato e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistemati­co di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne con­sentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono i l consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso o da leggi di settore, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio originario.

2.           Trattasi quindi di opere che comportano i l mantenimento dei caratteri intrinseci ed estrinseci dell'edificio e della volumetria originaria senza alterazioni planovolumetriche, sia di sagoma che di pro­spetti esterni, salvo quelle necessarie per rimuovere le superfetazioni .

3.           Gli interventi di "restauro" (RT) e di "risanamento conservativo" (RS) possono anche essere attuati disgiuntamente laddove puntualmente previsto dal P.R.G.C., nel qual caso valgono le seguenti definizioni:

a) gli interventi di "restauro" (RT)  riguardano gli edifici da conservare integralmente o da riportare all'originaria conformazione di progetto solo con metodi rigorosamente scientifici. Pur provvedendo i n ordine alle esigenze igieniche e tecnologiche, lo scopo di tali interventi è quello della conservazione o del ripristino dei caratteri tipologici originali degli immobili, recuperandone l'unità formale e strutturale. Tale tipo di intervento deve pertanto riferirsi:

-           all'aspetto architettonico esterno, con particolare riguardo alle aperture, agli infissi, alle decorazioni, agli intonaci, alla tessitura muraria;

-           all'organizzazione tipologico-distributiva interna, ove è possibile prevedere contenute modifiche all'impianto distributivo, finalizzate al recupero igienico e funzionale e all'inserimento degli impianti igienico-sanitari e dei servizi mancanti, da realizzare nel rispetto delle strutture originarie esterne e interne;

-           alle volte, ai solai e alle scale interne, qualora costituiscano parte integrante dell'impianto tipolo­gico e formale dell'edificio;

-           alla struttura portante verticale ed orizzontale; per quest'ultima può essere previsto i l rifacimento con modeste modificazioni di quota, purché ciò non determini l'eliminazione di parti strutturali e decorative di pregio. Qualora l'impossibilità di modificare le quote dei solai determini altezze di interpiano inferiori a quelle minime previste dal Regolamento Edilizio, esse saranno ammesse i n deroga, sopperendo con sistemi alternativi di illuminazione e aerazione;

-           al tetto ed alle coperture, nel rispetto delle quote d'imposta e di colmo con la conservazione dei materiali originali o ad essi riconducibili per tipologia, consistenza e colore.

Parti integranti, eventualmente perdute nel tempo o assolutamente non recuperabili, possono essere sostituite facendo ricorso a criteri filologici; devono essere inoltre eliminati gli elementi estranei all'edificio, che ne alterano l'unitarietà e non rivestono interesse nella sua storia;

b) gl i interventi di "risanamento conservativo" (RS), pur provvedendo a finalità analoghe a quelle del restauro, sono principalmente volti all'adeguamento igienico e tecnologico attraverso un insieme di opere che tendano al recupero fisico e funzionale complessivo dell'edificio. Sono altresì finalizzati al raggiungimento di livelli di funzionalità adeguati alle necessità degli usi ammessi. Tali interventi comprendono i l ripristino o l a sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, oltreché modifiche distributive interne alle unità immobiliari che consentano di ottenere unità immobiliari organiche, anche mediante il loro ac­corpamento o il loro scorporo. Laddove segnalati nelle tavole di P. R.G.C., devono tuttavia essere mantenuti i seguenti elementi: scale, androni, porticati, atri, logge, torri, altane, ambienti voltati o con soffitti a cassettoni, e gli elementi strutturali e compositivi che presentino valore artistico, storico e documentale. Nel rispetto prioritario degli elementi tipologici, strutturali e composi ti vi di cui sopra, sono i n particolare consentiti, nelle operazioni di risanamento conservativo, i seguenti interventi:

-           limitata modifica delle quote dei solai (fino ad un massimo di 30 cm) necessaria per ottenere le altezze di interpiano richieste dalle leggi dello Stato, qualora non applicabili le deroghe previste allart. 36 del Regolamento Edilizio;

-          interventi per le finalità e con i limiti previsti allart. 8 della L.R. 13/2007;

-           modifiche delle dimensioni delle aperture necessarie per ottenere i rapporti minimi fra l e mede-si me ed i l pavimento.

4.           Per tutti gli edifici che il P. R.G.C. vincola a restauro o risanamento conservativo, la doman­da di permesso di costruire deve essere corredata dagli atti di cui allart. 7 del Regolamento Edilizio. Per quanto riguarda i vincoli di facciata apposti sugli edifici allinterno delle aree A 1 r.1, A 1 r.2, A2r, A3r e A4r (I.U.A) valgono i disposti di cui all'art. 26.

5.           Non rientrano nel restauro e nel risanamento conservativo gli interventi che comportino au­mento della Sul esistente (ad esclusione di quella che eventualmente si dovesse realizzare per ricostituire parti di edificio demolite nel tempo e rigorosamente documentate).