Art.
16 Restauro e risanamento conservativo (RT, RS)
1.
Rientrano nel
restauro e risanamento conservativo (art. 13, 3° comma, lettera c), L.R. 56/77 e art. 3, 1 ° comma, lettera c) del D .P. R.
380/01) gli interventi volti a conservare l'organismo edilizio nella sua
configurazione attuale, se rispondente all'impianto di progetto originale,
oppure a favorirne i l suo ripristino se
successivamente trasformato e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili.
Tali interventi comprendono i l consolidamento, il ripristino ed il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso o da leggi di
settore, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
originario.
2.
Trattasi quindi di opere che comportano i l mantenimento dei caratteri
intrinseci ed estrinseci dell'edificio e
della volumetria originaria senza alterazioni planovolumetriche, sia di sagoma
che di prospetti esterni, salvo quelle necessarie per rimuovere le superfetazioni
.
3.
Gli interventi di
"restauro" (RT) e di "risanamento conservativo"
(RS) possono anche essere attuati disgiuntamente laddove puntualmente
previsto dal P.R.G.C., nel qual caso valgono le seguenti definizioni:
a) gli interventi di
"restauro" (RT) riguardano
gli edifici da conservare integralmente o da riportare all'originaria conformazione di progetto solo con metodi rigorosamente
scientifici. Pur provvedendo i n
ordine alle esigenze igieniche e tecnologiche, lo scopo di tali interventi è
quello della conservazione o del ripristino dei caratteri tipologici
originali degli immobili, recuperandone l'unità formale e strutturale. Tale
tipo di intervento deve pertanto riferirsi:
-
all'aspetto
architettonico esterno, con particolare riguardo alle aperture, agli infissi,
alle decorazioni, agli intonaci, alla tessitura muraria;
-
all'organizzazione
tipologico-distributiva interna, ove è possibile prevedere contenute modifiche
all'impianto distributivo, finalizzate al recupero igienico e funzionale e
all'inserimento degli impianti igienico-sanitari e dei servizi mancanti, da
realizzare nel rispetto delle strutture originarie esterne e interne;
-
alle volte,
ai solai e alle scale interne, qualora costituiscano parte integrante
dell'impianto tipologico e formale dell'edificio;
-
alla
struttura portante verticale ed orizzontale; per quest'ultima può essere
previsto i l rifacimento con modeste modificazioni di quota, purché ciò non
determini l'eliminazione di parti strutturali e decorative di pregio. Qualora l'impossibilità di modificare le quote dei
solai determini altezze di interpiano inferiori a quelle minime previste
dal Regolamento Edilizio, esse saranno ammesse i n deroga, sopperendo con
sistemi alternativi di illuminazione e aerazione;
-
al tetto ed
alle coperture, nel rispetto delle quote d'imposta e di colmo con la
conservazione dei materiali originali o ad essi riconducibili per tipologia,
consistenza e colore.
Parti integranti, eventualmente perdute
nel tempo o assolutamente non recuperabili, possono essere sostituite facendo ricorso a criteri filologici;
devono essere inoltre eliminati gli elementi estranei all'edificio, che
ne alterano l'unitarietà e non rivestono interesse nella sua storia;
b) gl i interventi
di "risanamento conservativo" (RS), pur provvedendo a finalità
analoghe a quelle del restauro, sono principalmente volti all'adeguamento
igienico e tecnologico attraverso un insieme di opere che tendano al recupero
fisico e funzionale complessivo dell'edificio. Sono altresì finalizzati al
raggiungimento di livelli di funzionalità adeguati alle necessità degli usi
ammessi. Tali interventi comprendono i l ripristino o l a sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, oltreché modifiche distributive
interne alle unità immobiliari che consentano di ottenere unità immobiliari
organiche, anche mediante il loro accorpamento o il loro scorporo. Laddove
segnalati nelle tavole di P. R.G.C., devono tuttavia essere mantenuti i
seguenti elementi: scale, androni, porticati, atri, logge, torri, altane,
ambienti voltati o con soffitti a cassettoni, e gli elementi strutturali e
compositivi che presentino valore artistico, storico e documentale. Nel
rispetto prioritario degli elementi tipologici, strutturali e composi ti vi di
cui sopra, sono i n particolare consentiti, nelle operazioni di risanamento
conservativo, i seguenti interventi:
-
limitata
modifica delle quote dei solai (fino ad un massimo di 30 cm) necessaria per
ottenere le altezze di interpiano richieste dalle leggi dello Stato, qualora
non applicabili le deroghe previste all’art. 36 del Regolamento
Edilizio;
-
interventi per le finalità e con i limiti previsti all’art. 8 della L.R. 13/2007;
-
modifiche delle dimensioni delle aperture
necessarie per ottenere i rapporti minimi fra l e mede-si me ed i l
pavimento.
4.
Per tutti gli edifici che il P. R.G.C. vincola a restauro o risanamento
conservativo, la domanda di permesso di
costruire deve essere corredata dagli atti di cui all’art. 7 del
Regolamento Edilizio. Per quanto riguarda i vincoli di facciata apposti sugli
edifici all’interno delle aree A 1 r.1, A 1 r.2, A2r, A3r e A4r
(I.U.A) valgono i disposti di cui all'art. 26.
5.
Non rientrano nel
restauro e nel risanamento conservativo gli interventi che comportino aumento
della Sul esistente (ad esclusione di quella che eventualmente si dovesse
realizzare per ricostituire parti di edificio demolite nel tempo e
rigorosamente documentate).