Art. 19 Sostituzione edilizia (SE) – Demolizione (DE)

1.           La Sostituzione Edilizia (SE) comprende gli interventi che consentono la completa demolizione di edifici oltre i limiti e le condizioni della ristrutturazione edilizia accompagnata da contestuale riedificazione. La successiva riedificazione del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originari o, può avvenire, salvo diversa indicazione, entro i limiti della Sul edificata preesistente, nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei parametri edilizi e urbanistici e del Regolamento Edilizio; inoltre deve avvenire all'interno della medesima area di pertinenza dell'edificio demolito e non deve determinare i n ogni caso un intervento di lottizzazione. All'interno dell'area di pertinenza sono anche possibili inter­venti di accorpamento di 2 o più edifici, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla presente norma.

2.           La successiva riedificazione può anche portare al contestuale ampliamento (A E) delle pree­sistenze, in applicazione dei parametri urbanistici urbanistici e/o dei meccanismi normativi previsti per ogni zona urbanistica.

3.           Il P.R.G.C. ammette questo tipo di intervento anche per gli edifici di recente edificazione che non presentano particolari caratteristiche architettoniche, per i quali è dunque sempre consentita (an­che se improbabile) la demolizione e la nuova costruzione.

4.           All'interno degli interventi di sostituzione edilizia è altresì possibile un cambiamento di de­sti nazione d'uso rispetto a quella i n atto purché consentita nella rispettiva area o zona urbanistica e com­patibile con la preesistente tipologia edilizia e con i l tessuto urbano circostante. In tal caso resta a carico dell'intervento, i l reperimento della quota di standard urbanistici eventualmente superiore a quella richiesta dagli usi in atto. A tale adempimento si può far fronte o attraverso la monetizzazione o attraverso la cessione di aree disciplinate da apposito atto qualora non diversamente precisato nella norma di zona.

5.           Qualora non diversamente stabilito da norme specifiche di area urbanistica, i l nuovo edificio può i n generale avere una conformazione planovolumetrica e occupare un sedi me (all'interno del lotto di appartenenza) diverso da quello preesistente. In casi particolari le tavole di P. R.G.C. indicano i sedi mi su cui non è possibile la ricostruzione, fatti salvi i diritti edificatori che possono essere cumulati a quelli dell'edificio da sostituire se i parametri di zona lo consentono.

6.           Ai fini dellapplicazione delle precedenti norme non si considera Sul o volume edilizio” esistente quello non avente le caratteristiche di cui agli artt. 18 o 20 del Regolamento Edilizio. Parimenti non si considera SU L la superficie utile o i volumi corrispondenti ad edifici accessori di edifici principali residenziali realizzati in applicazione dellart. 47 delle N.T.A. o già esistenti ma aventi le stesse caratteri­sti che i n esso indicate.

7.           L’intervento di demolizione (DE) è invece finalizzato alla sola rimozione, in tutto o in parte, di un organismo edilizio esistente. Le disposizioni cartografiche di progetto e normative impongono pun­tualmente leventuale ricorso a tale intervento.