Art. 2 Utilizzazione e valore degli Elaborati
di P.R.G.C.
1. Le regole da rispettare per ogni
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio comunale ai sensi dell'art. 1, legge 28 gennaio 1977, n° 10 e
dell'art. 48 della L.R. n. 56/77 e s.m.i ., sono contenute, oltre che nelle
tavole di Piano, negli articoli delle presenti Norme e nelle Schede d'Area
(P3.2).
2. Le presenti Norme fanno puntuale riferimento ad articoli
e/o contenuti specifici del Regola- mento
Edilizio di Trino, redatto sulla base del regolamento edilizio tipo, approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 548-9691 i n data
29/07/1999, al quale si rimanda integralmente.
3. Le Norme si esprimono mediante prescrizioni di
carattere generale e prescrizioni di carattere specifico. I n particolare:
a)
gl i articoli compresi nei Titoli I, I I, I I I, V, V I, V I I, VIII
contengono regole generali per l'interpreta- zi one e l a gestione del Piano;
b) gl i articoli del Titolo IV
contengono prescrizioni generali e puntuali per le singole zone urbanistiche i n cui è suddiviso i l
territorio comunale; essi riportano l e destinazioni d'uso consentite, i tipi e
l e mo- dal ità d'intervento relativi ad interi
edifici o parti di essi, con o senza cambi di destinazioni d'uso ri - spetto a
quello esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare, e le modalità
d'intervento. T ra le destinazioni ammesse
vengono indicate le destinazioni ritenute proprie della zona urbanistica e quelle
che, pur consentite, non debbono mai risultare prevalenti;
c) le Schede d’Area
contengono le prescrizioni specifiche relative all'edificazione, ai rapporti
fra le funzioni da insediare, ai rapporti
tra spazi pubblici e privati da reperire, e gli eventuali particolari meccanismi attuativi, a cui è subordinata l a
realizzazione degli interventi da attuare con S.U.E. a cui il P.R.G.C.
attribuisce particolare valore. Le Schede d’Area possono inoltre
contenere indicazioni di organizzazione
territoriale e di composizione urbanistica che devono essere seguite nella
redazione degli strumenti attuativi che sovrintendono agli interventi.
4. Dall'insieme dei documenti precedentemente citati ai
punti a), b), c) derivano sostanzialmente regole riguardanti i seguenti dati di
progetto:
a) l e destinazioni d'uso consentite per gl i edifici e
le aree comprese i n ciascuna zona urbanistica;
b) i l dimensionamento dell'intervento edilizio e
urbanistico (parametri urbanistico-edilizi);
c) i tipi di intervento ammessi;
d)
gl i eventuali vincoli sulla conformazione e sull'ubicazione degli edifici,
sulla localizzazione degli spazi
pubblici e sulla utilizzazione delle superfici fondiarie;
e)
l a modalità
d'intervento.
Ognuno di
essi è riferito alle aree libere, agli edifici esistenti e i n progetto o a
loro parti.
5. L'insieme delle destinazioni d'uso
consentite per ciascuna zona urbanistica (punto a), comma 4) non esaurisce ovviamente
l'elenco delle attività i nsediabi l i i n futuro. Per quelle non direttamente
co m- prese nella classificazione del
Titolo I I si dovrà di volta i n volta provvedere a ricondurle per analogia, o con riferimento a specifici dispositivi di legge,
a quelle previste espressamente dal Piano. L a prova di tale analogia è
di competenza del richiedente, mentre all'Amministrazione Comunale è lasciata
la facoltà di verificarne ed accettarne la corrispondenza.
6. Qualora i l dimensionamento edilizio-urbanistico, di
cui al punto b) del comma 4, debba fare riferimento a quantità già esistenti
(di aree o di edifici) questo sarà determinato con i criteri stabiliti al successivo comma 8, ed i valori così determinati prevarranno
su quelli eventualmente riportati dal P.R.G.C., ferma restando per l’Amministrazione
Comunale la facoltà di verificarne direttamente ed accettarne la validità.
7. Con riferimento agli elaborati del P.R.G.C. elencati
al successivo art. 3, assumono valore di prescrizione letterale e puntuale gli
elaborati P2 e P3 nonché gli elaborati tecnici geologici GT1 e GT10/1-2, nonché
tutti quelli richiamati espressamente dalla presenti Norme, mentre i restanti
elaborati assumono valore descrittivo o
integrativo dei precedenti. A i fini della corretta attuazione e gestione del P.
R.G.C. si precisano i seguenti criteri di carattere generale:
-
i n presenza di eventuali incongruenze l e prescrizioni scritte, contenute
negli elaborati P.3, prevalgono su quelle
grafiche contenute negli elaborati P.2;
-
tra diverse
rappresentazioni cartografiche omogenee vale la regola della scala di maggior
dettaglio;
-
tra l e indicazioni cartografiche di vincoli non dipendenti da scelte di
Piano, riconducibili al D.L gs. 42 del 22/01/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”,
prevalgono le definizioni dei vincoli contenute negli atti originari.
8. I Quadri sinottici (P1.4) costituiscono uno strumento
di sintesi per la consultazione dei dati quantitativi del P. R.G.C. e di
orientamento circa la classificazione delle singole aree urbanistiche ma non
hanno valore prescrittivo; tale documento costituisce anche elemento di
valutazione previsionale della capacità i nsediativa massima, residenziale e
non, sintetizzata nello specifico capitolo della Relazione Illustrativa. Di conseguenza tutti i valori e le
informazioni in essi riportati dovranno essere verificati in sede
attuativa del P. R.G.C., sulla base delle effettive consistenze derivanti da un
dettagliato rilievo a cura del proponente.