Art. 2         Utilizzazione e valore degli Elaborati di P.R.G.C.

1. Le regole da rispettare per ogni trasformazione edilizia e urbanistica del territorio comunale ai sensi dell'art. 1, legge 28 gennaio 1977, n° 10 e dell'art. 48 della L.R. n. 56/77 e s.m.i ., sono contenute, oltre che nelle tavole di Piano, negli articoli delle presenti Norme e nelle Schede d'Area (P3.2).

2. Le presenti Norme fanno puntuale riferimento ad articoli e/o contenuti specifici del Regola- mento Edilizio di Trino, redatto sulla base del regolamento edilizio tipo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 548-9691 i n data 29/07/1999, al quale si rimanda integralmente.

3. Le Norme si esprimono mediante prescrizioni di carattere generale e prescrizioni di carattere specifico. I n particolare:

a)      gl i articoli compresi nei Titoli I, I I, I I I, V, V I, V I I, VIII contengono regole generali per l'interpreta- zi one e l a gestione del Piano;

b)   gl i articoli del Titolo IV contengono prescrizioni generali e puntuali per le singole zone urbanistiche i n cui è suddiviso i l territorio comunale; essi riportano l e destinazioni d'uso consentite, i tipi e l e mo- dal ità d'intervento relativi ad interi edifici o parti di essi, con o senza cambi di destinazioni d'uso ri - spetto a quello esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare, e le modalità d'intervento. T ra le destinazioni ammesse vengono indicate le destinazioni ritenute proprie della zona urbanistica e quelle che, pur consentite, non debbono mai risultare prevalenti;

c)    le Schede dArea contengono le prescrizioni specifiche relative all'edificazione, ai rapporti fra le funzioni da insediare, ai rapporti tra spazi pubblici e privati da reperire, e gli eventuali particolari meccanismi attuativi, a cui è subordinata l a realizzazione degli interventi da attuare con S.U.E. a cui il P.R.G.C. attribuisce particolare valore. Le Schede dArea possono inoltre contenere indicazioni di organizzazione territoriale e di composizione urbanistica che devono essere seguite nella redazione degli strumenti attuativi che sovrintendono agli interventi.

4. Dall'insieme dei documenti precedentemente citati ai punti a), b), c) derivano sostanzialmente regole riguardanti i seguenti dati di progetto:

a)      l e destinazioni d'uso consentite per gl i edifici e le aree comprese i n ciascuna zona urbanistica;

b)      i l dimensionamento dell'intervento edilizio e urbanistico (parametri urbanistico-edilizi);

c)      i tipi di intervento ammessi;

d)      gl i eventuali vincoli sulla conformazione e sull'ubicazione degli edifici, sulla localizzazione degli spazi pubblici e sulla utilizzazione delle superfici fondiarie;

e)      l a modalità d'intervento.

Ognuno di essi è riferito alle aree libere, agli edifici esistenti e i n progetto o a loro parti.

5. L'insieme delle destinazioni d'uso consentite per ciascuna zona urbanistica (punto a), comma 4) non esaurisce ovviamente l'elenco delle attività i nsediabi l i i n futuro. Per quelle non direttamente co m- prese nella classificazione del Titolo I I si dovrà di volta i n volta provvedere a ricondurle per analogia, o con riferimento a specifici dispositivi di legge, a quelle previste espressamente dal Piano. L a prova di tale analogia è di competenza del richiedente, mentre all'Amministrazione Comunale è lasciata la facoltà di verificarne ed accettarne la corrispondenza.

6. Qualora i l dimensionamento edilizio-urbanistico, di cui al punto b) del comma 4, debba fare riferimento a quantità già esistenti (di aree o di edifici) questo sarà determinato con i criteri stabiliti al successivo comma 8, ed i valori così determinati prevarranno su quelli eventualmente riportati dal P.R.G.C., ferma restando per lAmministrazione Comunale la facoltà di verificarne direttamente ed ac­cettarne la validità.

7. Con riferimento agli elaborati del P.R.G.C. elencati al successivo art. 3, assumono valore di prescrizione letterale e puntuale gli elaborati P2 e P3 nonché gli elaborati tecnici geologici GT1 e GT10/1-2, nonché tutti quelli richiamati espressamente dalla presenti Norme, mentre i restanti elaborati assumono valore descrittivo o integrativo dei precedenti. A i fini della corretta attuazione e gestione del P. R.G.C. si precisano i seguenti criteri di carattere generale:

-        i n presenza di eventuali incongruenze l e prescrizioni scritte, contenute negli elaborati P.3, prevalgono su quelle grafiche contenute negli elaborati P.2;

-        tra diverse rappresentazioni cartografiche omogenee vale la regola della scala di maggior dettaglio;

-        tra l e indicazioni cartografiche di vincoli non dipendenti da scelte di Piano, riconducibili al D.L gs. 42 del 22/01/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevalgono le definizioni dei vincoli conte­nute negli atti originari.

8. I Quadri sinottici (P1.4) costituiscono uno strumento di sintesi per la consultazione dei dati quantitativi del P. R.G.C. e di orientamento circa la classificazione delle singole aree urbanistiche ma non hanno valore prescrittivo; tale documento costituisce anche elemento di valutazione previsionale della capacità i nsediativa massima, residenziale e non, sintetizzata nello specifico capitolo della Relazione Illustrativa. Di conseguenza tutti i valori e le informazioni in essi riportati dovranno essere verificati in sede attuativa del P. R.G.C., sulla base delle effettive consistenze derivanti da un dettagliato rilievo a cura del proponente.