Art. 26 Prescrizioni per le aree degli Insediamenti
Urbani aventi caratteri Ambientali (I.U.A.) – zone: A1 r.1, A1 r.2, A2r, A3r,
A4r e A5r
1. Il P.R.G.C.
individua cartograficamente sugli elaborati di progetto P2.4 le porzioni ti
territorio costituenti gli Insediamenti
Urbani aventi Caratteri Ambientali (I.U.A.) di Trino, ai sensi del punto 1, comma 1, art. 24 della L.R. 56/77.All’interno
di esse sono individuate differenti zone determinate in relazione alla
tipologia di impianto ed al livello di compromissione del tessuto edilizio. Con
riferimento alla seguente tabella si individuano le seguenti zone:
Riferimento normativo |
Zona urbanistica |
Simbologia |
Ogni zona
rappresenta differenti caratteristiche e obiettivi del P.R.G.C. così
riassumibili:
A1 r.1 Aree di
antica formazione del capoluogo, caratterizzata da un riconoscibile impianto originario,
finalizzate
al mantenimento, recupero e riqualificazione della trama urbana e del tessuto
edilizio
esistente;
A 1 r.2 Aree di antica formazione della
frazione Robella, caratterizzata da un riconoscibile impianto originari o, finalizzate al mantenimento,
recupero e riqualificazione della trama urbana e del tessuto edilizio esistente;
A2r Aree di
antica formazione, compromesse da successivi interventi, finalizzate al
riordino ed al rafforzamento del tessuto edilizio esistente;
A3r Aree caratterizzate dalla presenza
di edifici di recente realizzazione e di altezze elevate, finalizzate al ripristino in loco del tessuto edilizio
caratterizzante il centro storico; il raggiungimento degli obiettivi è demandato ad interventi di sostituzione
edilizia volti ad un riequilibrio delle densità edilizie esistenti i n rapporto agli insediamenti
residenziali circostanti, ed al contestuale trasferimento della cubatura
in eccesso all’esterno dell’I.U.A.;
A4r Aree di prima espansione del
centro storico, finalizzate al recupero e alla valorizzazione del tessuto edificato;
A5r Aree ad oggi
inedificate ma integrate nel tessuto storico, finalizzate al completamento
della trama urbana.
Anche se compresi all’interno
della zona I.U.A., le “aree a verde privato”, le “aree
per attività di interesse collettivo” e le “aree ed infrastrutture per
servizi pubblici” sono riconosciute per la loro specificità e come tali ricondotte alle
disposizioni delle rispettive zone urbanistiche (zone V P, TP, S - artt. 34, 44
e 46) fatte salve le eventuali
specificazioni contenute dal presente articolo.
2. Riferimenti ai disposti
legislativi i n merito alla tutela ambientale. All’interno dell’I.U.A.
il Piano individua graficamente gli edifici
e le aree ad essi pertinenti rientranti nelle seguenti categorie i n materia di
tutela ambientale:
-
le aree e
gli edifici compresi negli elenchi di cui agli artt. 10-11-12 e/o riconducibili
all’art. 128 del D.Lgs n. 42/04,
riconducibili agli edifici di cui al successivo art. 50, 1 comma, lett. a);
-
le aree, gli edifici ed i manufatti che i l P. R.G.C. definisce di
interesse storico-artistico o ambientale-documentario ai sensi del punto 2, comma 1, art. 24 della L.R. 56/77,
rispettivamente riconducibili agli edifici
di cui al successivo art. 50, 1 comma, lettere b), c).
A tutti gli edifici ed alle aree di pertinenza così indicati in cartografia
di progetto si applicano le limita zioni di intervento
edilizio e le disposizioni stabilite al successivo art. 50.
Per il conseguimento dei documenti
autorizzativi necessari per l’attuazione degli interventi edilizi su
edifici compresi nelle categorie di
cui al precedente comma e puntualmente individuate in cartografia, è richiesto
i l rilascio preventivo di:
-
autorizzazione
della Soprintendenza ai Monumenti per gli immobili di cui agli artt. 10, 11 e
12 del D.Lgs. 42 del 22/01/04 e per quelli già
vincolati ai sensi della ex L. 1089/39;
-
parere vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali
Ambientali per gli interventi diretti esclusivamente sugli immobili e sui manufatti reputati dal P.R.G.C.
di valore storico-artistico ai sensi
degli artt. 24, della L. R. 56/77 ;
-
parere
vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali Ambientali per i
Piani di Recupero compresi all’interno
delle aree A 1 r.1, A 1 r.2, A2r, A3r e A4r in applicazione dei disposti dell’art.
40, comma 8 della L. R. 56/77.
Le zone A1r.1, A1r.2, A2r, A3r e
A4r sono individuate dal P.R.G.C. come “zona di recupero”
ai sensi dell’art. 27 della legge
5 agosto 1978, n. 457. All’interno di dette zone il P.R.G.C.
individua Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata per l’attuazione
delle prescrizioni di Piano; all’interno di dette zone il Comune e gli aventi titolo possono
proporre P.d.R. di iniziativa privata e/o pubblica ai
sensi dell’art. 28, L. n.
457 del 5/8/78. All’interno delle aree dell’I.U.A.
valgono i disposti dell’art. 14 della legge 179/1992,
modificanti il 4° e 5° comma dell’art. 27
della legge 457/78.
3. Destinazioni d’uso.
Sono
considerate “Principali” la destinazione residenziale (r)
e “Compatibili”
le destinazioni: p5, c2, d1, d2, tr1, tr2, tr4, tr5, tr6.
A specificazione della destinazione residenziale “r”
q sempre data facoltà ai proponenti gli interventi di individuare quote
di edilizia residenziale convenzionata ai sensi dell'art. 7 della Legge 10/77
qualora i proponenti intendano impegnarsi a praticare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinati ai sensi della Convenzione tipo prevista
dall'art. 8 della stessa legge 10/77; i n tal caso anche le quote di edilizia convenzionata di cui alla legge 10/77
contribuiscono all’incremento dell’edificato riconducibile all’edilizia
economica popolare.
I cambi di
destinazione verso gl i usi principali e compatibili
sono regolati dalle seguenti limitazioni:
al piano terra degli edifici principali prospettanti spazi pubblici, è
fatto obbligo di mantenere, qualora presenti
alla data di adozione del Progetto Preliminare della Variante di Revisione, le
destinazioni d’uso compatibili;
al piano terra degli edifici
principali è fatto obbligo di mantenere le destinazioni c2 e d2 esistenti alla data di adozione della Variante di
Revisione, consentendo comunque i l cambio di destinazione da d2 a c2;
sui corsi
Cavour e Italia e sui fronti delle piazze pubbliche non si consente la
realizzazione di locali accessori (box, magazzini, ecc.);
i piani terra degli edifici destinati a box auto alla
data di adozione della Variante di Revisione, qualora aventi dimensioni
(altezza, larghezza e profondità) compatibili con tale utilizzo, dovranno
mantenere tale destinazione;
-
i piani terra
degli edifici pertinenziali non potranno essere adibiti a residenza.
L’insediamento di attività d1, tr1 e tr6 in
edifici esistenti è consentita purchè sia verificata
la compatibilità delle stesse con i caratteri tipologici, formali e
strutturali dell’edificio interessato e la congruenza con i
caratteri ambientali del circostante tessuto edificato; le nuove destinazioni d’uso
non devono modificare l’identità e la fisionomia dell’ambiente e
dell’edificio stesso e dovranno garantire il rispetto di tutte le norme
di settore (rumore, emissioni, ecc.).
Per quanto concerne le attività di vendita al dettaglio i n sede fissa si
rimanda alle disposizioni di cui all’art.
6, lettera B delle N.T.A.
Per gl i
edifici esistenti e destinati ad usi diversi da quelli specificati per ogni
singola zona urbanistica, alla data di
adozione della Variante di Revisione, è ammesso in fase transitoria il
mantenimento
dell’attività,
limitando gli interventi edilizi alla sola manutenzione ordinaria e
straordinaria indipendentemente da quanto stabilito per ogni singola zona.
4. Tipi di intervento. I tipi di intervento attuabili sugli edifici dell’I.U.A. sono
quelli ammessi dalle “prescrizioni particolari” definite per ogni
singola zona, con riferimento alle definizioni contenute ai precedenti artt. 14-22, alla C.P.G.R. n° 5/SG/U RB
del 27/04/1984 ed alle seguenti precisazioni: - RT restauro. E’
sempre prescritto:
- la sostituzione delle chiusure e dei serramenti
(porte, portoni, finestre, vetrine, serrande, ecc.) in contrasto con la tipologia
originaria dell’edificio e l’eliminazione di elementi
estranei;
- i l ripristino e la nuova formazione di intonaci con
tecniche e materiali coerenti con quelli esistenti o originari e conformi alle prescrizioni del Piano del Colore
qualora i l Comune se ne doti. Nel - le parti di territorio non comprese
nel Piano del Colore o i n assenza di questo, la scelta del materiale e la
colorazione deve essere giustificata da adeguato studio documentale e da
un’analisi comparativa compiuta rispetto agli
edifici della tradizione insediativa locale. Qualora l’edificio sia
oggetto di specifico vincolo, rimane comunque prevalente il parere espresso
dall’Ente competente i l
vincolo. E’ sempre prescritta l’eliminazione di
rivestimenti estranei e non tipologicamente e storicamente coerenti con
il carattere dell’edificio o del manufatto;
- il recupero delle aree di pertinenza dell’edificio
quali cortili, accessi, giardini ed orti mediante il ripristino delle aree
verdi e delle pavimentazioni, i l restauro degli arredi come fontane, pozzi,
pergolati, recinzioni storiche, ecc.. E’ sempre prescritta la
rimozione di pavimentazioni, arredi e pertinenze i n contrasto.
- RS risanamento conservativo. E’
sempre prescritto:
- il ripristino ed integrazione di intonaci originari, l’eliminazione
di rivestimenti estranei e non tipologicamente coerenti con le prescrizioni
del Piano del Colore, qualora i l Comune ne risulti dotato. In assenza del Piano del Colore o nelle parti di territorio non
comprese, la scelta del materiale e la colorazione deve essere
giustificata da un’analisi comparativa compiuta, oltre che sull’edificio
stesso, su quelli documentari della tradizione insediativa locale, avuto i l
parere favorevole degli Uffici comunali;
- il ripristino o sostituzione degli
elementi costitutivi del fronte dell’edificio, escludendo quelle opere che comportino l’impoverimento dell’apparato
decorativo;
- la realizzazione di modeste modifiche dei prospetti
(riallineamenti di finestre, aperture di porte al posto di finestre e
viceversa) purchè non alterino il carattere dell’edificio
e dell’ambiente urbano nel suo insieme e siano comprese in un
progetto unitario esteso all’intero fronte del fabbricato. L’inserimento
di nuovi balconi q ammesso solo per soluzioni compositive compatibili con il carattere
storico, architettonico e tipologico dell’edificio;
- la sostituzione delle chiusure e dei serramenti
(porte, portoni, finestre, vetrine, serrande, ecc.) in contrasto con la
tipologia originaria dell’edificio e l’eliminazione di
elementi estranei;
- il ripristino o sostituzione dell’orditura
primaria e secondaria dei tetti con mantenimento di capri ate, colmi, terzere,
puntoni i n buono stato; riqualificazione delle parti di maggior pregio. E’
prescritto i l mantenimento della sagoma e delle pendenze originarie: non sono
pertanto ammesse variazioni delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
I l manto di copertura sarà realizzato con l’impiego
di materiali e con forme e dimensioni degli elementi tipici del contesto
ambientale e delle tradizioni locali. E’ vietato l’uso
di elementi in laterizio di colorazione estranea rispetto ai caratteri storici
e architettonici degli edifici;
- la realizzazione di nuovi abbaini qualora se ne
dimostri la congruenza con il carattere architettonico dell’edificio e la sostituzione di quelli aggiunti con caratteri
incongrui. E’ consentito l’inserimento di nuovi lucernari da posizionarsi
tenendo conto della conformazione architettonica dell’edificio
e degli assi compositivi della facciata. Non q ammesso l’uso di
vetri a specchio;
- modeste modificazioni delle quote degli orizzontamenti
e delle scale solo se non rientrano nei casi precedenti e purchè
vengano salvaguardati gli elementi di pregio eventualmente presenti, le
facciate, l’aspetto esterno dell’edificio e non siano
alterate le aperture esistenti;
- i l ripristino funzionale delle parti comuni e delle strutture
di collegamento verticale e dove necessario anche mediante l’introduzione
di nuovi impianti tecnologici.
- RE ristrutturazione
edilizia. Gli aumenti di SUL consentiti dalle diverse categorie di
ristrutturazione edilizia possono essere conseguenza dell’utilizzo del
sottotetto, della sopraelevazione ammessa dei
sottotetti o della realizzazione di nuovi orizzontamenti. Tali aumenti sono
subordinati al rispetto dei vincoli di cui ai successivi commi.
Sono
definite tre categorie di Ristrutturazione edilizia:
RE.I:
la ristrutturazione edilizia di tipo I è finalizzata al riutilizzo degli
edifici esistenti prevalentemente
caratterizzanti i l tessuto di impianto originario, riconducibili a tipologie tradizionali.
I l recupero si attua attraverso interventi di parziale trasformazione
edilizia, con la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi o strutturali dell’edificio, con la modifica e l’inserimento
di nuovi elementi nel rispetto delle valenze estetiche e formali in
relazione con l’ambiente esterno.
Per questi
edifici le modifiche esterne e di facciata sono limitate ad interventi di
adeguamento funzionale come l’apertura di nuove finestre, l’adeguamento
dimensionale di quelle esistenti o l’inserimento di alcuni elementi
integrativi quali balconi, abbaini e lucernari che trovino una giustificazione
tecnica finalizzata al recupero funzionale dell’edificio, nel
rispetto dei caratteri compositivi dell'edificio.
Rientrano
nella ristrutturazione edilizia di tipo RE.I anche gli interventi:
- di recupero ai fini residenziali
dei sottotetti esistenti i n applicazione della L. R. 21/98. E’ consentita la realizzazione di abbaini e lucernari purchè siano i n giusta relazione con i caratteri compositivi dell’intero edificio.
Interventi per le finalità e con i limiti previsti all’art. 8 della
L.R. 13/2007;
- i l
ripristino di eventuali orizzontamenti crollati o strutturalmente degradati di
cui sia oggettivamente dimostrabile la preesistenza .
RE.I I:
la ristrutturazione
edilizia di tipo II è finalizzata al riutilizzo degli edifici esistenti
attraverso i nterventi di parziale trasformazione
edilizia, alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi o strutturali dell’edificio, all’eliminazione,
alla modifica e all’inserimento di nuovi elementi ed impianti i
n edifici sui quali gli interventi , pur non comportando mai la totale
demolizione e la successiva ricostruzione dei fabbricati, possono riguardare
modificazioni, integrazioni e sostituzioni considerevoli rispetto alla
situazione in essere anche ammettendo aumenti di superfici utili.
I n particolare sono compresi nella ristrutturazione edilizia di tipo RE.I
I oltre a quanto previsto per RE.I
anche:
- la realizzazione di nuovi solai
per rendere possibile il recupero ad uso residenziale dei volumi delle travate o delle
tettoie tradizionali. La realizzazione degli orizzontamenti (solai) per quanto
possibile dovrà ricorrere all’uso di tecnologie e materiali
tradizionali e presenti nel
fabbricato per non alterare gli aspetti formali e compositivi degli spazi
interni; in presenza di difficoltà operative o statiche o al fine di rispondere
a prescrizioni tecniche particolari come la resistenza al fuoco o l’isolamento
verso locali tecnici ai sensi delle norme vigenti in materia, è consentito l’utilizzo di tecnologie alternative
quali: solai in legno con isolamento, o solai collaboranti legno-c.l .s., o solai i n cemento armato.
- ove non diversamente
prescritto, l’ampliamento in elevazione del fabbricato (innalzamento
della linea di gronda e/o di colmo)
di quanto strettamente necessario per l’adeguamento dei minimi di
altezza dei locali, con un limite massimo di 100 cm nel rispetto del numero di
piani esistente;
RE.III:
la
ristrutturazione edilizia di tipo I I I è finalizzata al riutilizzo degli edifici esistenti
attraverso interventi di trasformazione edilizia, attuati mediante la totale
demolizione e successiva ricostruzione dei fabbricati, ammettendo incrementi
di superfici utili.
I n
particolare nella ristrutturazione edilizia di tipo RE.I I I
sono ammessi:
- ricostruzione
dell’edificio sullo stesso sedi me e volumetria di quello preesistente con l a possi bi l ità
di incremento della superficie utile;
- ricostruzione dell’edificio
con lo stesso sedime con la possibilità di modificare, al fine di rispettare le leggi di settore vigenti per i l
contenimento energetico ed entro i limiti dalle stesse stabiliti, l’inclinazione
e/o sopraelevare la quota delle falde di copertura. I n tal caso le altezze
minime interne vanno intese come definite dal Regolamento Edilizio affinché si
raggi ungano i requisiti minimi di altezza interni;
- quanto previsto
per la RE.I I ove non i n contrasto con le disposizioni di RE.I I I.
5.
Modalità di
attuazione. “L’intervento diretto” q la
modalità ordinaria per l’attuazione delle previsioni del P.R.G.C.
nella zona I.U.A.., eventualmente sottoposto ai nulla osta ed ai pareri
preventivi previsti dalle leggi vigenti.
Le “Prescrizioni
Particolari” di ogni singola zona definiranno puntualmente il
ricorso a differenti modalità quali il “Permesso
Convenzionato” ed il S.U.E. (P.P./P.d.R.
di iniziativa pubblica, P.d.R. di iniziativa
privata).
Chiunque può
sempre proporre nuovi P.d.R. o l’estensione
di quelli indicati dal P.R.G.C..
In ogni caso, qualora le “Prescrizioni
Particolari” prevedano il ricorso al permesso convenzionato, ai sensi del 5° comma art. 49, L R
56/77, i l rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla stipula di una convenzione o di atto d’impegno
unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli
interventi; qualora le stesse prevedano il ricorso a P.d.R.
di iniziativa privata, questo può essere presentato dai proprietari di immobili e di aree
rappresentanti, in base all’imponibile
catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati.
In caso di interventi
edilizi su interi edifici ricompresi in aree interessate da “obbligo
di passaggio pubblico”, si dovrà
assicurare un percorso pubblico la cui fruizione sarà regolamentata da apposita
convenzione.
6.
Vincoli di
facciata. All’interno
degli insediamenti di cui al presente articolo il P.R.G.C. definisce i
seguenti tipi di vincolo di facciata:
- Vincolo di “filo
fisso d i edificazione” su spazio pubblico: non è puntualmente
indicato i n cartografia, ma ha
validità estesa a tutti gli edifici ed a tutti gli isolati degli insediamenti
di cui al presente artico-l o, e riguarda solo gli affacci diretti su spazi
pubblici o di uso pubblico. Tale vincolo deve essere rispettato indipendentemente dal tipo di intervento previsto ad eccezione
di eventuali Piani di Recupero
compresi nelle Schede d’Area, per i quali valgono le regole
specifiche contenute nelle stesse. Vengono esclusi i casi di edifici
recenti dei quali si riconosca un evidente scostamento dai fili stradali
storici, per i quali è dunque possibile, i n caso di interventi di sostituzione
edilizia, un diverso profilo delle facciate che sia rispettoso dei tracciati
storici. Verso gli spazi privati non vi è invece obbligo di rispetto dei fili
fissi.
- Vincolo di facciata: è puntualmente
indicato i n cartografia e riguarda le facciate o i manufatti di edi - fici per i quali si sono riconosciuti contenuti qualitativi che devono essere
salvaguardati e qualificati in sede di intervento. Le successive prescrizioni si intendono applicate
unicamente alla facciata, o parte di
essa, alla quale q stato apposta l’indicazione cartografica.
I n caso di
intervento su tali facciate si dovranno rispettare le seguanti
prescrizioni:
- mantenimento della trama, delle
dimensioni e tipologie delle finestre, dei balconi e relative rin-ghiere, delle decorazioni (quali dipinti murari, cornici, lesene, ecc.),
dei portici e della tipologia del
rivestimento murario della facciata;
- le aperture al piano terreno, sia i n affaccio diretto su spazio pubblico
che internamente ad un portico, dovranno essere mantenute e, ove possibile, ricondotte alla tipologia
tipica riconosciuta per i l
fabbricato;
- non sono consentiti modifiche
dell’altezza del cornicione e/o del filo di gronda, ad eccezione di
quei fabbricati puntualmente individuati sulle tavole di progetto con la
simbologia “Edifici per cui q ammessa la sopraelevazione”;
in ogni caso q consentita la modifica della pendenza delle falde del tetto al fine di recuperare ad uso abitativo
i l sottotetto, sempre che la nuova pendenza risulti compatibile con i
caratteri compositivi dell’edificio oggetto dell’intervento;
- è consentita la realizzazione di lucernari o
abbaini, posti i n asse con le finestre della facciata; i n deroga a quanto prescritto al successivo comma 8,
gli abbaini dovranno essere realizzati i n nume- ro equivalente alle
finestre, con proporzioni congrue ai caratteri compositivi riconosciuti per i l
fabbricato.
L’intervento
di sopraelevazione consentito per i fabbricati puntualmente individuati sulle
tavole di progetto con la simbologia “Edifici per cui q ammessa la
sopraelevazione” dovrà rispettare quanto indicato al successivo
comma 13, p.to 1), nonché le ulteriori seguenti prescrizioni:
- altezza massima pari a quella di edifici confinanti
più alti con i l limite di un piano aggiuntivo; l’innalzamento potrà
essere autorizzato se consente di realizzare un nuovo piano o di recuperare il
sottotetto, e anche se l’intervento non realizza l’allineamento
del filo di gronda di almeno uno dei due fabbricati adiacenti, sia i n altezza
sia i n sporto;
- la nuova parte di facciata
dovrà riproporre materiali e coloriture i n continuità con quella esistente;
-i l cornicione dovrà essere riproposto,
per tipologia e forma, alla nuova quota di imposta della falda;
- le nuove finestre dovranno
rispettare trama e dimensioni di quelle esistenti, nonché riproporre cornici o balconi o altri motivi decorativi.
Le predette
prescrizioni relative agli interventi su facciate vincolate possono essere
superate, previa acquisizione di parere da parte della Commissione locale per i
l paesaggio che riconosca soluzioni architettoniche alternative adeguate ad
ogni caso specifico, ed i n particolar modo i n presenza di inter- venti
promossi dal Comune o da altri enti pubblici.
I l rispetto delle presenti prescrizioni deve essere dimostrato
esplicitamente dagli elaborati di progetto, predisposti secondo quanto previsto al
successivo art. 50, corredati da un rilievo dello stato di fatto ad adeguata scala, a firma di professionista
abilitato, e da una dettagliata documentazione fotografica. Tale documentazione
deve in particolare consentire l’individuazione delle eventuali
superfetazioni dell’edificio, alle quali non devono essere applicate
le prescrizioni relative i l vincolo di facciata, nonché le relazioni della facciata in oggetto con l’ambiente e
gli edifici circostanti. In caso di “Edifici per cui q ammessa la
sopraelevazione”, gli interventi edilizi oltre il risanamento
conservativo (RS) andranno sottoposti a preventivo parere vincolante della
Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali, secondo le modalità
disposte all’art. 40, comma 8 della L.R. 56/77.
7. Conservazione
degli elementi tipologici di particolare rilevanza e delle tipologie
costruttive ricorrenti. La cartografia di P.R.G.C. individua puntualmente con apposita simbologia
la presenza di elementi tipologici e architettonici che, per il loro valore artistico o documentario,
o perché caratterizzanti il tessuto urbano tradizionale, devono comunque essere conservati e/o
recuperati. Essi sono travate, dipinti murali a carattere religioso, pitture murali in facciata di tema
generico, campanili, portali e portoni , recinzioni storiche, recinzioni i n pietra, logge e porticati, balconi
e ballatoi, portici, passaggi pedonali, androni e
passaggi carrai, dei quali alcuni esempi sono riportati nell’elaborato
“P1.1b Caratteri edilizi ricorrenti”.
I suddetti
elementi saranno oggetto di interventi di restauro/risanamento conservativo
(RT/RS) indipendentemente dal tipo di intervento edilizio previsto sulle altre
parti dell’edificio. Analogamente si opererà per quegli elementi
che, pur non essendo puntualmente rilevati dal Piano, dovessero emergere dal
rilievo
dello stato
di fatto e dalla documentazione fotografica predisposta in sede di richiesta di
permesso di costruire.
E’
compito del proponente l’intervento indicare l’esatta
ubicazione dei manufatti ed eventualmente dimostrarne l’assenza
nell’ambito oggetto di intervento edilizio.
I n ogni
caso la presenza di qualsiasi elemento di valore architettonico o pittorico,
che prefiguri un intervento di conservazione o di tutela deve essere
puntualmente documentata negli elaborati di progetto, rispondenti a quanto
richiesto dal successivo art. 50.
8. Sottotetti. Nel rispetto dei tipi di
intervento ammessi su ogni singolo fabbricato, si rimanda al successivo art. 48. Qualora si ricorra all’apertura
di nuovi abbaini questi dovranno essere rispettate le seguenti regole:
-
i materiali,
la forma e le finiture utilizzate dovranno risultare coerenti con il
fabbricato;
-
l’abbaino
deve avere una larghezza inferiore a 1,50 m;
-
essere
collocati i n asse alle finestre della facciata al fine di salvaguardare gli
aspetti compositi vi di facciata e/o ad un interasse non inferiore a 4,00 m.
Verso gl i spazi privati le falde del tetto possono anche essere
interrotte da balconi e terrazzini di luce non superiore a 3,00 m e tra di loro
distanziati di non meno di 4,00 m.
9. Edifici pertinenziali: bassi fabbricati, tettoie e
tettoie provvisorie. I manufatti
esistenti sono regolamentati dalle seguenti disposizioni.
Per i bassi fabbricati il P.RG.C. privilegia il
mantenimento dell’attività pertinenziale preesistente, con particolare riferimento al rimessaggio di
autoveicoli. In ogni caso il cambio di destinazione d’uso a favore
di quella residenziale, terziaria, commerciale e artigianale (purché
compatibile con la residenza), fermi restando quanto precisato al precedente
terzo comma, è subordinato alle seguenti condizioni:
-
l’edificio
deve risultare servito da un accesso carraio sufficiente al passaggio di
autovetture;
-
sia richiesto i l reperimento dei parcheggi pertinenziali secondo quanto prescritto
al successivo punto i);
-
l’edificio
non risulti già destinato a box auto con dimensioni (altezza, larghezza e
profondità) compatibili con tale utilizzo; i
n caso di parziale utilizzo come box auto, i l cambio di destinazione d'uso
sarà ammesso solo per la quota non destinata a tale uso.
Le tettoie
presenti possono essere mantenute intervenendo con manutenzione ordinaria e
straordinaria se non contrastano con le finalità dei tipi di intervento, e se
tali manufatti risultano regolarmente assentiti o condonati, mentre le tettoie provvisorie (quali manufatti di scarsa
consistenza prevalentemente degradati) dovranno essere eliminati i n
concomitanza ad interventi edilizi su interi fabbricati di cui risultino
pertinenza.
10. Parcheggi privati. I l reperimento di parcheggi privati è obbligatoriamente richiesto nei casi
e nelle quantità indicate dal successivo art. 47, 1 ° comma.
In tutti gli
altri casi la realizzazione di parcheggi pertinenziali qualora assenti o
presenti in misura inferiore a quanto stabilito dalla L. 122/89 è sempre
ammessa purchè reperiti:
- in
strutture esistenti di pertinenza;
- ai piani terreni dei fabbricati
principali; i n questo caso i l reperimento ammesso delle quantità minime di legge non dovrà pregiudicare le leggi compositive o
i l decoro della facciata e non dovrà comportare l’alterazione di
spazi interni aventi pregio architettonico;
- sulle aree pertinenziali e i n strutture
pertinenziali nuove con le caratteristiche dimensionali previste
dall’art.
47 e le tipologie costruttive di cui al successivo comma 11, solo dopo aver
dimostrato
l’impossibilità
di operare in edifici esistenti. In tal caso l’incremento di
superficie coperta non può superare i l 10% di quella rilevata esistente alla data
di adozione della Variante di Revisione.
Gli spazi
all’aperto, eventualmente sistemati a parcheggio, devono essere
realizzate con sistemi che garantiscano la semi permeabilità della superficie
alle acque meteoriche.
11. Caratteri
compositivi e requisiti morfologici degli edifici. Le zone I.U.A. presentano una omogeneità e una
uniformità complessiva dei caratteri compositivi che i l P.R.G.C. intende
salvaguardare e riproporre anche negli interventi di nuova costruzione.
Con riferimento all’elaborato
P 1. 1b “Caratteri edilizi ricorrenti”, ad integrazione
di quanto già precisato ai precedenti commi 4, 6 e 7 del presente articolo, sono previste le
seguenti prescrizioni, da osservarsi per tutti i tipi
di intervento i n sede di progettazione edilizia e i n particolare sul
patrimonio edilizio esistente avente caratteri tradizionali:
-
q vietata la
tipologia cosiddetta “a pilotis” in quanto estranea ai
caratteri edilizi delle zone I.U.A.;
- le finestre e le porte finestre dovranno essere
rettangolari, nelle dimensioni e proporzioni tradizionalmente usate; q vietato l’uso di “finestrature
continue” e di vetrine continue ai piani terreni, in quanto estranee ai caratteri formali delle zone
I.U.A.; negli edifici affacciantisi su spazi pubblici è inoltre fatto
divieto di ricavare aperture (finestre o simili) per una fascia di 0,80 m a
partire dagli spigoli dell’edificio stesso;
- i serramenti dovranno essere preferibilmente i n legno
di tipologia tradizionale, a due battenti, con persiane o scuri, verniciati nei
colori tradizionali; in alternativa potranno essere utilizzati materiali
diversi dal legno, rispettando comunque sia le tipologia che i colori
tradizionali;
-
le
inferriate ai piani terreni sono consentite nella misura i n cui ripropongono
disegni e materiali propri degli insediamenti storici locali;
- i portoni carrai dovranno essere
ad arco o a piattabanda arcuata, con ante a due o più battenti, realizzati o rivestiti in legno, secondo tipologie e colori
riscontrabili nella tradizione locale; non sono ammesse apertura basculanti o a scorrimento, se non i n presenza di
problematiche tecniche che non permettano di realizzare l’anta
a due o più battenti;
- i portonci
ni di accesso pedonale dovranno essere di proporzioni rettangolari, nelle
dimensioni tradizionalmente
usate; le ante dovranno essere realizzate o rivestite i n legno, i n colori
riconducibili alla tradizione locale e non
potranno presentare pennellature vetrate; l’eventuale sopraluce o
lunetta dovrà essere vetrata;
-
i porticati dovranno
essere realizzati secondo le proporzioni e le tipologie riconducibili alla
tradizione locale;
- i rivestimenti murari devono essere di norma ad
intonaco nei colori indicati nel Piano del Colore. I n assenza del Piano del Colore
o nelle parti di territorio non comprese, la scelta del materiale e la colorazione
deve essere giustificata da una indagine e successiva analisi compiuta, oltre
che sull’edificio stesso, su quelli
documentari della tradizione insediativa locale, avuto i l parere favorevole
degli Uffici Comunali competenti; in ogni caso non q ammesso l’uso
di materiali quali: marmo, pietre lucidate, acciaio, facciate modulari
continue, paramano, clinker, mosaico;
-
i balconi
dovranno essere realizzati con pavimento e mensole d’appoggio in
pietra e parapetti in ferro secondo disegni riconducibili alla tradizione
locale;
- è vietata la copertura a tetto
piano i n quanto non presente nei tradizionali caratteri tipologici delle zone I.U.A.; è consentita esclusivamente la copertura
mediante coppi o portoghesi in laterizio; sono anche ammesse tipologie di coperture atte a rispettare le leggi di
settore vigenti i n materia di conteni mento energetico; i n assenza di cornicioni
sagomati preesistenti, che dovranno essere mantenuti, la copertura dovrà terminare con passafuori in
legno; non sono ammessi cornicioni, marcapiani, lesene ed altri motivi
decorativi in cemento a vista;
- i pluviali e le gronde vanno realizzati esclusivamente
i n rame;
-
sui fronti
prospettanti su spazi pubblici non sono ammesse pensiline di qualsiasi tipo,
anche non sporgenti dal filo dell’edificio, a copertura di terrazzi;
-
l e insegne
dovranno essere realizzate nel rispetto dei regolamenti specifici vigenti; i n
assenza di questi, i l loro disegno dovrà
armonizzarsi (per tipologia, forma e colore) con i caratteri architettonici del
- la facciata sulla quale dovrà collocarsi, a giudizio degli Uffici
Comunali competenti, sentita l’Amministrazione Comunale; q comunque
vietata l’installazione di insegne a bandiera e di totem, e
in presenza di porticati, l’insegna non potrà essere posta sulla
parete esterna degli stessi, prospettante gli spazi
pubblici
Su edifici segnalati nelle tavole AT1.2/1-2 come “fuori
contesto”, gli interventi fino alla RE.I I potranno essere realizzati utilizzando soluzioni idonee al
carattere compositivo dell’edificio in oggetto, differenti da
quelle riportate nel presente comma. Tali soluzioni dovranno essere
adeguatamente motivate e sottoposte ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
Comunale.
12. Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al
rispetto delle specifiche norme di zona o sotto-zona deve verificare la compatibilità alle indicazioni
geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti
alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono
limitare gl i interventi ammissibili dalla norma di
riferimento.
13. Le disposizioni di carattere
generale contenute nei precedenti commi e valide per la zona I.U.A., si integrano con le seguenti prescrizioni
particolari di ogni singola zona con valore prevalente rispetto a quelle di
carattere generale.
1) A1
r.1 - Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione
residenziale - Capoluogo
Gli
interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:
- tipi d’intervento: MO, M S, RT,
RS, RE. I, RE.I I, DE. Gli interventi RE.I I I e SE
sono ammissibili solo per i fabbricati
puntualmente individuati sulle tavole di progetto con la simbologia “Edifici per
cui sono ammessi interventi di RE.I II e SE”. Gli interventi di
RE.III, SE e CO sono consentiti nelle aree soggette ad attuazione tramite Piano
di Recupero (P.d.R.) dove espressamente indicato
nelle Schede d’Area (elab. P3.2). L’intervento
di AE q ammissibile solo per i fabbricati puntualmente individuati sulle tavole
di progetto con la simbologia “Edifici per cui q ammessa la sopraelevazione”.
L’intervento di DE q ammesso solo per l’eliminazione
degli elementi deturpanti;
- modalità di intervento: intervento diretto
per MO, MS, RT, RS, RE.I, RE. I I, DE; permesso convenzionato per gli interventi di RE.I II, A E e SE; P.d.R. per interventi oltre
RS su interi fabbricati posti all’interno
dei S.U.E. individuati in cartografia di progetto; P.d.R.
per interventi di RE.I e RE.I I su volumi edilizi eccedenti i 3.000 mc;
- parametri: riferimento
alle disposizioni di carattere generale. Per i P.d.R.
si rimanda alle rispettive “Schede
d’Area” (elab. P3.2);
- altezza massima: riferimento
alle disposizioni di carattere generale. Per i P.d.R.
si rimanda alle rispettive “Schede
d’Area” (elab. P3.2).
Ulteriori
prescrizioni:
*
reperimento degli standard: i permessi convenzionati e i P.d.R. non individuati in cartografia (Tav. P2.4/1-2) dal P. R.G.C.
monetizzano gli standard relativi agli incrementi di volumetria. Per i P.d.R. individuati in cartografia (Tav. P2.4/1-2) disegnati
si rimanda a quanto prescritto nelle relative alle “Schede d’Area”;
*
gl i interventi di A E per i l completamento delle cortine edilizie esistenti
sui fronti stradali si attuano secondo
le seguenti modalità:
-
altezza
massima pari a quella di edifici confinanti più alti con il limite di 1 piano
aggiuntivo; l’innalzamento potrà essere autorizzato solamente
qualora l’intervento realizzi l’allineamento del filo di gronda di almeno
uno dei due fabbricati adiacenti, sia i n altezza sia i n sporto;
-
innalzamento dell’imposta della falda del tetto tale da
consentire il recupero del sottotetto fi- no ad un
massimo di un piano aggiuntivo all’esistente;
-
allineamento
della nuova parte di facciata con quella preesistente;
-i l citato innalzamento della cortina dovrà limitarsi alla sola porzione di
fabbricato i l cui fronte si attesta
direttamente sulla strada pubblica;
* in caso di interventi di SE, l’altezza
massima consentita dovrà essere pari a quella esistente o in alternativa non superiore a 4 piani fuori terra:
i n tal caso, si dovrà allineare i l nuovo filo di gronda a quello di
almeno uno dei fabbricati attigui aventi più di 2 piani fuori terra.
2) A 1
r.2 - Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione
residenziale – frazione Robella
Gli
interventi devono rispettare i seguenti disposizioni: si rimanda alle
disposizioni della sottozona A1r.1.
Ulteriori
prescrizioni:
*
si rimanda
alle disposizioni della sottozona A 1 r.1;
* in caso di interventi di SE, l’altezza
massima consentita dovrà essere pari a quella esistente o i n alternativa non superiore a 3 piani fuori terra:
i n tal caso, si dovrà allineare i l nuovo filo di gronda a quello di
almeno uno dei fabbricati attigui aventi più di 2 piani fuori terra.
3) A2r
- Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale
da recuperare
Gli
interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:
- tipi d’intervento:
si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1; sono ammessi interventi di
RE.I I I e A E estesi
ad interi edifici se previsti i n attuazione di P.d.
R. con estensione pari ad almeno i l 25% di un singolo Ambito di Intervento dell’(A.d.I.);
- modalità
di intervento: si rimanda
alle disposizioni della zona A 1 r.1; P.d. R. con
estensione pari
ad almeno il
25% dell’A.d.I. per intervenire con RE.I I
I e A E estesi ad interi edifici;
- parametri:
si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1; con P.d.R.
esteso ad almeno i l 25%
dell’A.d.I q ammesso ampliare i fabbricati oggetto di intervento
del 10% dei volumi esistenti;
- altezza massima: si rimanda
alle disposizioni della zona A1 r.1; con P.d.R. è
ammesso elevare i
fabbricati
esistenti di 1 piano, verificati gli effetti compostivi ai margini
dell’intervento. Ulteriori prescrizioni:
*
si rimanda
alle disposizioni della zona A 1 r.1;
*
gli interventi mediante P.d.R. (estesi ad almeno
il 25% di un A.d.I) sono un’opzione
aggiuntiva per le aree
A2r; detti P.d.R. di iniziativa privata sono accoglibili dal Comune solo se, rispettati i limiti dimensionali dell’A.d.I., comprendono fronti su strade pubbliche
significativi e caratterizzati da
forme regolari. Il P. R.G.C. incentiva la realizzazione dei suddetti P.d.R. assegnando convenzionalmente, oltre all’incremento
di volumetria del 10% da realizzare in loco, un’ulteriore cubatura
pari al 30% della volumetria esistente, per interventi di nuovo impianto da
realizzare nelle zone C5r.1 e C6r. L a
reale disponibilità dei volumi di nuovo impianto è acquisita alla conclusione degli interventi previsti dal P.d.R.,
e la loro realizzazione è subordinata alla formazione di un P.E.C. sulle
soprarichiamate aree di nuovo impianto.
4) A3r
- Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale
da riqualificare
Gli interventi
devono rispettare le seguenti disposizioni:
- tipi d’intervento:
MO, MS, RS, RE.I .; gli interventi SE e DE sono ammissibili solo mediante formazione di P.d.R. per il
raggiungimento degli obiettivi descritti per ogni area urbanistica dalle rispettive
“Schede d’Area” (elab.
P3.2);
- modalità di intervento: intervento diretto per MO, MS, RS, RE.I ; P.d.R. per interventi di SE e DE;
- parametri:
riferimento alle disposizioni di carattere generale; per le singole aree si
rimanda alle rispettive “Schede d’Area” (elab. P3.2);
- altezza massima: riferimento alle disposizioni di carattere
generale; per le singole aree si rimanda alle
rispettive “Schede d’Area” (elab. P3.2).
Ulteriori
prescrizioni:
*
intervenire mediante P.d.R. nel rispetto delle
indicazioni delle “Schede d’Area” q un’opzione
aggi untiva
al mantenimento degli edifici esistenti; detti P.d.R.
di iniziativa privata (o pubblica) sono accoglibili
dal Comune solo se, rispettati i limiti dimensionali previsti dalla “Scheda
d’Area”, raggiungono gli obiettivi di qualificazione prefissati. A corredo del P.d.R. è richiesto un rilievo dettagliato degli edifici
esistenti per definire i n sede convenzionale la volumetria esistente. Le volumetrie
che non trovano rilocalizzazione all’interno
del P.d.R. costituiscono la cubatura utilizza‑
bile per
interventi di nuovo impianto da realizzare nelle zone C5r.1 e C6r; l’utilizzo
delle volume- trie i n eccesso è subordinata alla formazione di un P.E.C. sulle
soprarichiamate aree di nuovo i m-pianto ed alla demolizione dei fabbricati
oggetto di P.d. R. nella zona A3r.
5) A4r
- Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale
di integrazione
Gli
interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:
- tipi d’intervento:
si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1; sono ammessi interventi di
A E, se estesi ad interi edifici, e di CO;
- modalità
di intervento: si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1; permesso
convenzionato per interventi di A E estesi ad interi fabbricati e di CO;
- parametri: si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1; è
ammesso un incremento di volumetria pari al 10%
di quella esistente per interventi di A E e CO;
- altezza massima: si rimanda alle disposizioni
della zona A 1 r.1; con interventi di A E è ammesso elevare i fabbricati esistenti di un piano, verificati gli effetti
compostivi ai margini dell’intervento;
per interventi di CO sono ammessi 2 p.f.t. + sottotetto abitabile (7,5 m. + 3
in caso di sottotetto abitabile).
Ulteriori
prescrizioni:
*
si rimanda
alle disposizioni della zona A 1 r.1.
6) A5r -
Aree di completamento dell’I.U.A. a prevalente destinazione
residenziale
Gli
interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:
- tipi d’intervento: CO;
- modalità
di intervento: Permesso convenzionato;
- parametri:
volume massimo 1.250 mc;
- altezza
massima: 3 p.f.t. + sottotetto abitabile (9 m + 3 m in caso di sottotetto
abitabile). Ulteriori prescrizioni:
* reperimento degli standard: i permessi convenzionati monetizzano
gli standard relativi agli incrementi di volumetria;
* in attesa dell’attuazione dell’intervento
previsto dal Piano q ammessa la recinzione dell’area e la
manutenzione ordinaria delle strutture esistenti. Non è consentita la
realizzazione di edifici pertinenziali ad edifici posti all’esterno
dell’area urbanistica.