Art. 26 Prescrizioni per le aree degli Insediamenti Urbani aventi caratteri Ambientali (I.U.A.) – zone: A1 r.1, A1 r.2, A2r, A3r, A4r e A5r

1. Il P.R.G.C. individua cartograficamente sugli elaborati di progetto P2.4 le porzioni ti territorio costituenti gli Insediamenti Urbani aventi Caratteri Ambientali (I.U.A.) di Trino, ai sensi del punto 1, comma 1, art. 24 della L.R. 56/77.Allinterno di esse sono individuate differenti zone determinate in relazione alla tipologia di impianto ed al livello di compromissione del tessuto edilizio. Con riferimento alla seguente tabella si individuano le seguenti zone:

 

Riferimento normativo

Zona urbanistica

Simbologia


 

 

Ogni zona rappresenta differenti caratteristiche e obiettivi del P.R.G.C. così riassumibili:

A1 r.1 Aree di antica formazione del capoluogo, caratterizzata da un riconoscibile impianto originario,

finalizzate al mantenimento, recupero e riqualificazione della trama urbana e del tessuto edilizio

esistente;

A 1 r.2 Aree di antica formazione della frazione Robella, caratterizzata da un riconoscibile impianto originari o, finalizzate al mantenimento, recupero e riqualificazione della trama urbana e del tessuto edilizio esistente;

A2r Aree di antica formazione, compromesse da successivi interventi, finalizzate al riordino ed al raf­forzamento del tessuto edilizio esistente;

A3r Aree caratterizzate dalla presenza di edifici di recente realizzazione e di altezze elevate, finalizzate al ripristino in loco del tessuto edilizio caratterizzante il centro storico; il raggiungimento degli obiettivi è demandato ad interventi di sostituzione edilizia volti ad un riequilibrio delle densità edilizie esistenti i n rapporto agli insediamenti residenziali circostanti, ed al contestuale trasferimento della cubatura in eccesso allesterno dell’I.U.A.;

A4r Aree di prima espansione del centro storico, finalizzate al recupero e alla valorizzazione del tessu­to edificato;

A5r Aree ad oggi inedificate ma integrate nel tessuto storico, finalizzate al completamento della trama urbana.

Anche se compresi allinterno della zona I.U.A., le aree a verde privato, le aree per attività di interes­se collettivo e le aree ed infrastrutture per servizi pubblici sono riconosciute per la loro specificità e come tali ricondotte alle disposizioni delle rispettive zone urbanistiche (zone V P, TP, S - artt. 34, 44 e 46) fatte salve le eventuali specificazioni contenute dal presente articolo.

2. Riferimenti ai disposti legislativi i n merito alla tutela ambientale. Allinterno dellI.U.A. il Piano individua graficamente gli edifici e le aree ad essi pertinenti rientranti nelle seguenti categorie i n materia di tutela ambientale:

-        le aree e gli edifici compresi negli elenchi di cui agli artt. 10-11-12 e/o riconducibili allart. 128 del D.Lgs n. 42/04, riconducibili agli edifici di cui al successivo art. 50, 1 comma, lett. a);

-        le aree, gli edifici ed i manufatti che i l P. R.G.C. definisce di interesse storico-artistico o ambientale-documentario ai sensi del punto 2, comma 1, art. 24 della L.R. 56/77, rispettivamente riconducibili agli edifici di cui al successivo art. 50, 1 comma, lettere b), c).


A tutti gli edifici ed alle aree di pertinenza così indicati in cartografia di progetto si applicano le limita zioni di intervento edilizio e le disposizioni stabilite al successivo art. 50.

Per il conseguimento dei documenti autorizzativi necessari per lattuazione degli interventi edilizi su edifici compresi nelle categorie di cui al precedente comma e puntualmente individuate in cartografia, è richiesto i l rilascio preventivo di:

-        autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti per gli immobili di cui agli artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. 42 del 22/01/04 e per quelli già vincolati ai sensi della ex L. 1089/39;

-        parere vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali Ambientali per gli interventi diretti esclusivamente sugli immobili e sui manufatti reputati dal P.R.G.C. di valore storico-artistico ai sensi degli artt. 24, della L. R. 56/77 ;

-        parere vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali Ambientali per i Piani di Recu­pero compresi all’interno delle aree A 1 r.1, A 1 r.2, A2r, A3r e A4r in applicazione dei disposti dellart. 40, comma 8 della L. R. 56/77.

Le zone A1r.1, A1r.2, A2r, A3r e A4r sono individuate dal P.R.G.C. come zona di recupero ai sensi dellart. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Allinterno di dette zone il P.R.G.C. individua Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata per lattuazione delle prescrizioni di Piano; allinterno di dette zone il Comune e gli aventi titolo possono proporre P.d.R. di iniziativa privata e/o pubblica ai sensi dellart. 28, L. n. 457 del 5/8/78. Allinterno delle aree dellI.U.A. valgono i disposti dellart. 14 della legge 179/1992, modificanti il 4° e 5° comma dellart. 27 della legge 457/78.

3. Destinazioni duso. Sono considerate Principali la destinazione residenziale (r) e Compa­tibili le destinazioni: p5, c2, d1, d2, tr1, tr2, tr4, tr5, tr6.

A specificazione della destinazione residenziale rq sempre data facoltà ai proponenti gli interventi di individuare quote di edilizia residenziale convenzionata ai sensi dell'art. 7 della Legge 10/77 qualora i proponenti intendano impegnarsi a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della Convenzione tipo prevista dall'art. 8 della stessa legge 10/77; i n tal caso anche le quote di edilizia convenzionata di cui alla legge 10/77 contribuiscono all’incremento dell’edificato riconducibile alledilizia economica popolare.

I cambi di destinazione verso gl i usi principali e compatibili sono regolati dalle seguenti limitazioni:

al piano terra degli edifici principali prospettanti spazi pubblici, è fatto obbligo di mantenere, qualora presenti alla data di adozione del Progetto Preliminare della Variante di Revisione, le destinazioni d’uso compatibili;

al piano terra degli edifici principali è fatto obbligo di mantenere le destinazioni c2 e d2 esistenti alla data di adozione della Variante di Revisione, consentendo comunque i l cambio di destinazione da d2 a c2;

sui corsi Cavour e Italia e sui fronti delle piazze pubbliche non si consente la realizzazione di locali ac­cessori (box, magazzini, ecc.);

i piani terra degli edifici destinati a box auto alla data di adozione della Variante di Revisione, qualora aventi dimensioni (altezza, larghezza e profondità) compatibili con tale utilizzo, dovranno mantenere tale destinazione;

-        i piani terra degli edifici pertinenziali non potranno essere adibiti a residenza.

Linsediamento di attività d1, tr1 e tr6 in edifici esistenti è consentita purchè sia verificata la compatibili­tà delle stesse con i caratteri tipologici, formali e strutturali delledificio interessato e la congruenza con i caratteri ambientali del circostante tessuto edificato; le nuove destinazioni duso non devono modificare lidentità e la fisionomia dellambiente e delledificio stesso e dovranno garantire il rispetto di tutte le norme di settore (rumore, emissioni, ecc.).

Per quanto concerne le attività di vendita al dettaglio i n sede fissa si rimanda alle disposizioni di cui allart. 6, lettera B delle N.T.A.

Per gl i edifici esistenti e destinati ad usi diversi da quelli specificati per ogni singola zona urbanistica, alla data di adozione della Variante di Revisione, è ammesso in fase transitoria il mantenimento

dellattività, limitando gli interventi edilizi alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria indipenden­temente da quanto stabilito per ogni singola zona.

4. Tipi di intervento. I tipi di intervento attuabili sugli edifici dellI.U.A. sono quelli ammessi dalle prescrizioni particolari definite per ogni singola zona, con riferimento alle definizioni contenute ai precedenti artt. 14-22, alla C.P.G.R. n° 5/SG/U RB del 27/04/1984 ed alle seguenti precisazioni: - RT restauro. E sempre prescritto:

- la sostituzione delle chiusure e dei serramenti (porte, portoni, finestre, vetrine, serrande, ecc.) in contrasto con la tipologia originaria delledificio e leliminazione di elementi estranei;

- i l ripristino e la nuova formazione di intonaci con tecniche e materiali coerenti con quelli esisten­ti o originari e conformi alle prescrizioni del Piano del Colore qualora i l Comune se ne doti. Nel - le parti di territorio non comprese nel Piano del Colore o i n assenza di questo, la scelta del materiale e la colorazione deve essere giustificata da adeguato studio documentale e da un’analisi comparativa compiuta rispetto agli edifici della tradizione insediativa locale. Qualora l’edificio sia oggetto di specifico vincolo, rimane comunque prevalente il parere espresso dallEnte compe­tente i l vincolo. E sempre prescritta leliminazione di rivestimenti estranei e non tipologicamen­te e storicamente coerenti con il carattere delledificio o del manufatto;

- il recupero delle aree di pertinenza delledificio quali cortili, accessi, giardini ed orti mediante il ripristino delle aree verdi e delle pavimentazioni, i l restauro degli arredi come fontane, pozzi, pergolati, recinzioni storiche, ecc.. E sempre prescritta la rimozione di pavimentazioni, arredi e pertinenze i n contrasto.

- RS risanamento conservativo. E sempre prescritto:

- il ripristino ed integrazione di intonaci originari, leliminazione di rivestimenti estranei e non ti­pologicamente coerenti con le prescrizioni del Piano del Colore, qualora i l Comune ne risulti do­tato. In assenza del Piano del Colore o nelle parti di territorio non comprese, la scelta del mate­riale e la colorazione deve essere giustificata da unanalisi comparativa compiuta, oltre che sulledificio stesso, su quelli documentari della tradizione insediativa locale, avuto i l parere favorevole degli Uffici comunali;

- il ripristino o sostituzione degli elementi costitutivi del fronte delledificio, escludendo quelle opere che comportino limpoverimento dellapparato decorativo;

- la realizzazione di modeste modifiche dei prospetti (riallineamenti di finestre, aperture di porte al posto di finestre e viceversa) purchè non alterino il carattere delledificio e dellambiente urbano nel suo insieme e siano comprese in un progetto unitario esteso allintero fronte del fabbricato. Linserimento di nuovi balconi q ammesso solo per soluzioni compositive compatibili con il ca­rattere storico, architettonico e tipologico dell’edificio;

- la sostituzione delle chiusure e dei serramenti (porte, portoni, finestre, vetrine, serrande, ecc.) in contrasto con la tipologia originaria delledificio e leliminazione di elementi estranei;

- il ripristino o sostituzione dellorditura primaria e secondaria dei tetti con mantenimento di ca­pri ate, colmi, terzere, puntoni i n buono stato; riqualificazione delle parti di maggior pregio. E’ prescritto i l mantenimento della sagoma e delle pendenze originarie: non sono pertanto ammesse variazioni delle quote di imposta e di colmo delle coperture. I l manto di copertura sarà realizzato con limpiego di materiali e con forme e dimensioni degli elementi tipici del contesto ambientale e delle tradizioni locali. E vietato luso di elementi in laterizio di colorazione estranea rispetto ai caratteri storici e architettonici degli edifici;

- la realizzazione di nuovi abbaini qualora se ne dimostri la congruenza con il carattere architetto­nico dell’edificio e la sostituzione di quelli aggiunti con caratteri incongrui. E’ consentito linserimento di nuovi lucernari da posizionarsi tenendo conto della conformazione architettoni­ca delledificio e degli assi compositivi della facciata. Non q ammesso luso di vetri a specchio;


-   modeste modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale solo se non rientrano nei ca­si precedenti e purchè vengano salvaguardati gli elementi di pregio eventualmente presenti, le facciate, laspetto esterno delledificio e non siano alterate le aperture esistenti;

-   i l ripristino funzionale delle parti comuni e delle strutture di collegamento verticale e dove neces­sario anche mediante lintroduzione di nuovi impianti tecnologici.

- RE ristrutturazione edilizia. Gli aumenti di SUL consentiti dalle diverse categorie di ristrutturazio­ne edilizia possono essere conseguenza dellutilizzo del sottotetto, della sopraelevazione ammes­sa dei sottotetti o della realizzazione di nuovi orizzontamenti. Tali aumenti sono subordinati al rispetto dei vincoli di cui ai successivi commi.

Sono definite tre categorie di Ristrutturazione edilizia:

RE.I:

la ristrutturazione edilizia di tipo I è finalizzata al riutilizzo degli edifici esistenti prevalentemen­te caratterizzanti i l tessuto di impianto originario, riconducibili a tipologie tradizionali. I l recupe­ro si attua attraverso interventi di parziale trasformazione edilizia, con la sostituzione di alcuni elementi costitutivi o strutturali delledificio, con la modifica e linserimento di nuovi elementi nel rispetto delle valenze estetiche e formali in relazione con lambiente esterno.

Per questi edifici le modifiche esterne e di facciata sono limitate ad interventi di adeguamento funzionale come lapertura di nuove finestre, ladeguamento dimensionale di quelle esistenti o linserimento di alcuni elementi integrativi quali balconi, abbaini e lucernari che trovino una giustificazione tecnica finalizzata al recupero funzionale delledificio, nel rispetto dei caratteri compositivi dell'edificio.

Rientrano nella ristrutturazione edilizia di tipo RE.I anche gli interventi:

- di recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti i n applicazione della L. R. 21/98. E’ consentita la realizzazione di abbaini e lucernari purchè siano i n giusta relazione con i carat­teri compositivi dellintero edificio. Interventi per le finalità e con i limiti previsti allart. 8 della L.R. 13/2007;

-      i l ripristino di eventuali orizzontamenti crollati o strutturalmente degradati di cui sia ogget­tivamente dimostrabile la preesistenza .

RE.I I:

la ristrutturazione edilizia di tipo II è finalizzata al riutilizzo degli edifici esistenti attraverso i nterventi di parziale trasformazione edilizia, alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi o strut­turali delledificio, alleliminazione, alla modifica e allinserimento di nuovi elementi ed impianti i n edifici sui quali gli interventi , pur non comportando mai la totale demolizione e la successiva ricostruzione dei fabbricati, possono riguardare modificazioni, integrazioni e sostituzioni considerevoli rispetto alla situazione in essere anche ammettendo aumenti di superfici utili.

I n particolare sono compresi nella ristrutturazione edilizia di tipo RE.I I oltre a quanto previsto per RE.I anche:

- la realizzazione di nuovi solai per rendere possibile il recupero ad uso residenziale dei vo­lumi delle travate o delle tettoie tradizionali. La realizzazione degli orizzontamenti (solai) per quanto possibile dovrà ricorrere alluso di tecnologie e materiali tradizionali e presenti nel fabbricato per non alterare gli aspetti formali e compositivi degli spazi interni; in presenza di difficoltà operative o statiche o al fine di rispondere a prescrizioni tecniche particolari come la resistenza al fuoco o lisolamento verso locali tecnici ai sensi delle norme vigenti in materia, è consentito lutilizzo di tecnologie alternative quali: solai in legno con isolamento, o solai collaboranti legno-c.l .s., o solai i n cemento armato.

- ove non diversamente prescritto, lampliamento in elevazione del fabbricato (innalzamento della linea di gronda e/o di colmo) di quanto strettamente necessario per ladeguamento dei minimi di altezza dei locali, con un limite massimo di 100 cm nel rispetto del numero di pia­ni esistente;

RE.III:

la ristrutturazione edilizia di tipo I I I è finalizzata al riutilizzo degli edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia, attuati mediante la totale demolizione e successiva ricostru­zione dei fabbricati, ammettendo incrementi di superfici utili.

I n particolare nella ristrutturazione edilizia di tipo RE.I I I sono ammessi:

-     ricostruzione delledificio sullo stesso sedi me e volumetria di quello preesistente con l a pos­si bi l ità di incremento della superficie utile;

- ricostruzione delledificio con lo stesso sedime con la possibilità di modificare, al fine di ri­spettare le leggi di settore vigenti per i l contenimento energetico ed entro i limiti dalle stesse stabiliti, linclinazione e/o sopraelevare la quota delle falde di copertura. I n tal caso le altez­ze minime interne vanno intese come definite dal Regolamento Edilizio affinché si raggi un­gano i requisiti minimi di altezza interni;

-      quanto previsto per la RE.I I ove non i n contrasto con le disposizioni di RE.I I I.

5.           Modalità di attuazione. Lintervento diretto q la modalità ordinaria per lattuazione delle previsioni del P.R.G.C. nella zona I.U.A.., eventualmente sottoposto ai nulla osta ed ai pareri preventivi previsti dalle leggi vigenti.

Le Prescrizioni Particolari di ogni singola zona definiranno puntualmente il ricorso a differenti modali­tà quali il Permesso Convenzionato ed il S.U.E. (P.P./P.d.R. di iniziativa pubblica, P.d.R. di iniziativa privata).

Chiunque può sempre proporre nuovi P.d.R. o lestensione di quelli indicati dal P.R.G.C..

In ogni caso, qualora le Prescrizioni Particolari prevedano il ricorso al permesso convenzionato, ai sensi del 5° comma art. 49, L R 56/77, i l rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla stipula di una convenzione o di atto dimpegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalità, requisi­ti e tempi di realizzazione degli interventi; qualora le stesse prevedano il ricorso a P.d.R. di iniziativa privata, questo può essere presentato dai proprietari di immobili e di aree rappresentanti, in base allimponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati.

In caso di interventi edilizi su interi edifici ricompresi in aree interessate da obbligo di passaggio pub­blico, si dovrà assicurare un percorso pubblico la cui fruizione sarà regolamentata da apposita conven­zione.

6.           Vincoli di facciata. Allinterno degli insediamenti di cui al presente articolo il P.R.G.C. de­finisce i seguenti tipi di vincolo di facciata:

- Vincolo di filo fisso d i edificazione su spazio pubblico: non è puntualmente indicato i n cartografia, ma ha validità estesa a tutti gli edifici ed a tutti gli isolati degli insediamenti di cui al presente artico-l o, e riguarda solo gli affacci diretti su spazi pubblici o di uso pubblico. Tale vincolo deve essere rispettato indipendentemente dal tipo di intervento previsto ad eccezione di eventuali Piani di Recupe­ro compresi nelle Schede dArea, per i quali valgono le regole specifiche contenute nelle stesse. Vengono esclusi i casi di edifici recenti dei quali si riconosca un evidente scostamento dai fili stradali storici, per i quali è dunque possibile, i n caso di interventi di sostituzione edilizia, un diverso profilo delle facciate che sia rispettoso dei tracciati storici. Verso gli spazi privati non vi è invece obbligo di rispetto dei fili fissi.

- Vincolo di facciata: è puntualmente indicato i n cartografia e riguarda le facciate o i manufatti di edi - fici per i quali si sono riconosciuti contenuti qualitativi che devono essere salvaguardati e qualificati in sede di intervento. Le successive prescrizioni si intendono applicate unicamente alla facciata, o parte di essa, alla quale q stato apposta lindicazione cartografica.

I n caso di intervento su tali facciate si dovranno rispettare le seguanti prescrizioni:

- mantenimento della trama, delle dimensioni e tipologie delle finestre, dei balconi e relative rin-ghiere, delle decorazioni (quali dipinti murari, cornici, lesene, ecc.), dei portici e della tipologia del rivestimento murario della facciata;


- le aperture al piano terreno, sia i n affaccio diretto su spazio pubblico che internamente ad un por­tico, dovranno essere mantenute e, ove possibile, ricondotte alla tipologia tipica riconosciuta per i l fabbricato;

- non sono consentiti modifiche dellaltezza del cornicione e/o del filo di gronda, ad eccezione di quei fabbricati puntualmente individuati sulle tavole di progetto con la simbologia Edifici per cui q ammessa la sopraelevazione; in ogni caso q consentita la modifica della pendenza delle falde del tetto al fine di recuperare ad uso abitativo i l sottotetto, sempre che la nuova pendenza ri­sulti compatibile con i caratteri compositivi delledificio oggetto dell’intervento;

- è consentita la realizzazione di lucernari o abbaini, posti i n asse con le finestre della facciata; i n deroga a quanto prescritto al successivo comma 8, gli abbaini dovranno essere realizzati i n nume- ro equivalente alle finestre, con proporzioni congrue ai caratteri compositivi riconosciuti per i l fabbricato.

Lintervento di sopraelevazione consentito per i fabbricati puntualmente individuati sulle tavole di progetto con la simbologia Edifici per cui q ammessa la sopraelevazione dovrà rispettare quanto indicato al successivo comma 13, p.to 1), nonché le ulteriori seguenti prescrizioni:

- altezza massima pari a quella di edifici confinanti più alti con i l limite di un piano aggiuntivo; linnalzamento potrà essere autorizzato se consente di realizzare un nuovo piano o di recuperare il sottotetto, e anche se lintervento non realizza lallineamento del filo di gronda di almeno uno dei due fabbricati adiacenti, sia i n altezza sia i n sporto;

- la nuova parte di facciata dovrà riproporre materiali e coloriture i n continuità con quella esisten­te;

-i l cornicione dovrà essere riproposto, per tipologia e forma, alla nuova quota di imposta della falda;

- le nuove finestre dovranno rispettare trama e dimensioni di quelle esistenti, nonché riproporre cornici o balconi o altri motivi decorativi.

Le predette prescrizioni relative agli interventi su facciate vincolate possono essere superate, previa acquisizione di parere da parte della Commissione locale per i l paesaggio che riconosca soluzioni ar­chitettoniche alternative adeguate ad ogni caso specifico, ed i n particolar modo i n presenza di inter- venti promossi dal Comune o da altri enti pubblici.

I l rispetto delle presenti prescrizioni deve essere dimostrato esplicitamente dagli elaborati di progetto, predisposti secondo quanto previsto al successivo art. 50, corredati da un rilievo dello stato di fatto ad adeguata scala, a firma di professionista abilitato, e da una dettagliata documentazione fotografica. Tale documentazione deve in particolare consentire lindividuazione delle eventuali superfetazioni delledificio, alle quali non devono essere applicate le prescrizioni relative i l vincolo di facciata, non­ché le relazioni della facciata in oggetto con lambiente e gli edifici circostanti. In caso di “Edifici per cui q ammessa la sopraelevazione, gli interventi edilizi oltre il risanamento conservativo (RS) andranno sottoposti a preventivo parere vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali, secondo le modalità disposte allart. 40, comma 8 della L.R. 56/77.

7. Conservazione degli elementi tipologici di particolare rilevanza e delle tipologie costruttive  ricorrenti. La cartografia di P.R.G.C. individua puntualmente con apposita simbologia la presenza di elementi tipologici e architettonici che, per il loro valore artistico o documentario, o perché caratterizzan­ti il tessuto urbano tradizionale, devono comunque essere conservati e/o recuperati. Essi sono travate, dipinti murali a carattere religioso, pitture murali in facciata di tema generico, campanili, portali e porto­ni , recinzioni storiche, recinzioni i n pietra, logge e porticati, balconi e ballatoi, portici, passaggi pedonali, androni e passaggi carrai, dei quali alcuni esempi sono riportati nellelaborato P1.1b Caratteri edilizi ricorrenti”.

I suddetti elementi saranno oggetto di interventi di restauro/risanamento conservativo (RT/RS) indipen­dentemente dal tipo di intervento edilizio previsto sulle altre parti delledificio. Analogamente si opererà per quegli elementi che, pur non essendo puntualmente rilevati dal Piano, dovessero emergere dal rilievo

dello stato di fatto e dalla documentazione fotografica predisposta in sede di richiesta di permesso di costruire.

E compito del proponente lintervento indicare lesatta ubicazione dei manufatti ed eventualmente di­mostrarne lassenza nellambito oggetto di intervento edilizio.

I n ogni caso la presenza di qualsiasi elemento di valore architettonico o pittorico, che prefiguri un inter­vento di conservazione o di tutela deve essere puntualmente documentata negli elaborati di progetto, rispondenti a quanto richiesto dal successivo art. 50.

8. Sottotetti. Nel rispetto dei tipi di intervento ammessi su ogni singolo fabbricato, si rimanda al successivo art. 48. Qualora si ricorra allapertura di nuovi abbaini questi dovranno essere rispettate le seguenti regole:

-        i materiali, la forma e le finiture utilizzate dovranno risultare coerenti con il fabbricato;

-        l’abbaino deve avere una larghezza inferiore a 1,50 m;

-        essere collocati i n asse alle finestre della facciata al fine di salvaguardare gli aspetti compositi vi di facciata e/o ad un interasse non inferiore a 4,00 m.

Verso gl i spazi privati le falde del tetto possono anche essere interrotte da balconi e terrazzini di luce non superiore a 3,00 m e tra di loro distanziati di non meno di 4,00 m.

9. Edifici pertinenziali: bassi fabbricati, tettoie e tettoie provvisorie. I manufatti esistenti sono regolamentati dalle seguenti disposizioni.

Per i bassi fabbricati il P.RG.C. privilegia il mantenimento dellattività pertinenziale preesistente, con particolare riferimento al rimessaggio di autoveicoli. In ogni caso il cambio di destinazione duso a favo­re di quella residenziale, terziaria, commerciale e artigianale (purché compatibile con la residenza), fermi restando quanto precisato al precedente terzo comma, è subordinato alle seguenti condizioni:

-        l’edificio deve risultare servito da un accesso carraio sufficiente al passaggio di autovetture;

-        sia richiesto i l reperimento dei parcheggi pertinenziali secondo quanto prescritto al successivo punto i);

-        l’edificio non risulti già destinato a box auto con dimensioni (altezza, larghezza e profondità) compatibili con tale utilizzo; i n caso di parziale utilizzo come box auto, i l cambio di destinazione d'uso sarà ammesso solo per la quota non destinata a tale uso.

Le tettoie presenti possono essere mantenute intervenendo con manutenzione ordinaria e straordinaria se non contrastano con le finalità dei tipi di intervento, e se tali manufatti risultano regolarmente assentiti o condonati, mentre le tettoie provvisorie (quali manufatti di scarsa consistenza prevalentemente degradati) dovranno essere eliminati i n concomitanza ad interventi edilizi su interi fabbricati di cui risultino pertinenza.

10. Parcheggi privati. I l reperimento di parcheggi privati è obbligatoriamente richiesto nei casi e nelle quantità indicate dal successivo art. 47, 1 ° comma.

In tutti gli altri casi la realizzazione di parcheggi pertinenziali qualora assenti o presenti in misura inferiore a quanto stabilito dalla L. 122/89 è sempre ammessa purchè reperiti:

- in strutture esistenti di pertinenza;

- ai piani terreni dei fabbricati principali; i n questo caso i l reperimento ammesso delle quantità minime di legge non dovrà pregiudicare le leggi compositive o i l decoro della facciata e non dovrà comportare lalterazione di spazi interni aventi pregio architettonico;

- sulle aree pertinenziali e i n strutture pertinenziali nuove con le caratteristiche dimensionali previste

dallart. 47 e le tipologie costruttive di cui al successivo comma 11, solo dopo aver dimostrato

limpossibilità di operare in edifici esistenti. In tal caso lincremento di superficie coperta non può superare i l 10% di quella rilevata esistente alla data di adozione della Variante di Revisione.

Gli spazi allaperto, eventualmente sistemati a parcheggio, devono essere realizzate con sistemi che ga­rantiscano la semi permeabilità della superficie alle acque meteoriche.

11. Caratteri compositivi e requisiti morfologici degli edifici. Le zone I.U.A. presentano una omogeneità e una uniformità complessiva dei caratteri compositivi che i l P.R.G.C. intende salvaguardare e riproporre anche negli interventi di nuova costruzione.

Con riferimento allelaborato P 1. 1b Caratteri edilizi ricorrenti, ad integrazione di quanto già precisato ai precedenti commi 4, 6 e 7 del presente articolo, sono previste le seguenti prescrizioni, da osservarsi per tutti i tipi di intervento i n sede di progettazione edilizia e i n particolare sul patrimonio edilizio esistente avente caratteri tradizionali:

-        q vietata la tipologia cosiddetta a pilotis in quanto estranea ai caratteri edilizi delle zone I.U.A.;

-      le finestre e le porte finestre dovranno essere rettangolari, nelle dimensioni e proporzioni tradizionalmente usate; q vietato luso di finestrature continue e di vetrine continue ai piani terreni, in quanto estranee ai caratteri formali delle zone I.U.A.; negli edifici affacciantisi su spazi pubblici è inoltre fatto divieto di ricavare aperture (finestre o simili) per una fascia di 0,80 m a partire dagli spi­goli delledificio stesso;

-      i serramenti dovranno essere preferibilmente i n legno di tipologia tradizionale, a due battenti, con persiane o scuri, verniciati nei colori tradizionali; in alternativa potranno essere utilizzati materiali diversi dal legno, rispettando comunque sia le tipologia che i colori tradizionali;

-      le inferriate ai piani terreni sono consentite nella misura i n cui ripropongono disegni e materiali pro­pri degli insediamenti storici locali;

-      i portoni carrai dovranno essere ad arco o a piattabanda arcuata, con ante a due o più battenti, realizzati o rivestiti in legno, secondo tipologie e colori riscontrabili nella tradizione locale; non sono ammesse apertura basculanti o a scorrimento, se non i n presenza di problematiche tecniche che non permettano di realizzare lanta a due o più battenti;

-      i portonci ni di accesso pedonale dovranno essere di proporzioni rettangolari, nelle dimensioni tradizionalmente usate; le ante dovranno essere realizzate o rivestite i n legno, i n colori riconducibili alla tradizione locale e non potranno presentare pennellature vetrate; leventuale sopraluce o lunetta do­vrà essere vetrata;

-      i porticati dovranno essere realizzati secondo le proporzioni e le tipologie riconducibili alla tradizione locale;

-      i rivestimenti murari devono essere di norma ad intonaco nei colori indicati nel Piano del Colore. I n assenza del Piano del Colore o nelle parti di territorio non comprese, la scelta del materiale e la colo­razione deve essere giustificata da una indagine e successiva analisi compiuta, oltre che sull’edificio stesso, su quelli documentari della tradizione insediativa locale, avuto i l parere favorevole degli Uffici Comunali competenti; in ogni caso non q ammesso luso di materiali quali: marmo, pietre lucidate, acciaio, facciate modulari continue, paramano, clinker, mosaico;

-      i balconi dovranno essere realizzati con pavimento e mensole dappoggio in pietra e parapetti in ferro secondo disegni riconducibili alla tradizione locale;

-      è vietata la copertura a tetto piano i n quanto non presente nei tradizionali caratteri tipologici delle zone I.U.A.; è consentita esclusivamente la copertura mediante coppi o portoghesi in laterizio; sono anche ammesse tipologie di coperture atte a rispettare le leggi di settore vigenti i n materia di conte­ni mento energetico; i n assenza di cornicioni sagomati preesistenti, che dovranno essere mantenuti, la copertura dovrà terminare con passafuori in legno; non sono ammessi cornicioni, marcapiani, lesene ed altri motivi decorativi in cemento a vista;

-      i pluviali e le gronde vanno realizzati esclusivamente i n rame;

-      sui fronti prospettanti su spazi pubblici non sono ammesse pensiline di qualsiasi tipo, anche non sporgenti dal filo delledificio, a copertura di terrazzi;

-      l e insegne dovranno essere realizzate nel rispetto dei regolamenti specifici vigenti; i n assenza di que­sti, i l loro disegno dovrà armonizzarsi (per tipologia, forma e colore) con i caratteri architettonici del - la facciata sulla quale dovrà collocarsi, a giudizio degli Uffici Comunali competenti, sentita lAmministrazione Comunale; q comunque vietata linstallazione di insegne a bandiera e di totem, e

in presenza di porticati, linsegna non potrà essere posta sulla parete esterna degli stessi, prospettante gli spazi pubblici

Su edifici segnalati nelle tavole AT1.2/1-2 come fuori contesto, gli interventi fino alla RE.I I potranno essere realizzati utilizzando soluzioni idonee al carattere compositivo delledificio in oggetto, differenti da quelle riportate nel presente comma. Tali soluzioni dovranno essere adeguatamente motivate e sotto­poste ad insindacabile giudizio dellAmministrazione Comunale.

12.       Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sotto-zona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gl i interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

13.       Le disposizioni di carattere generale contenute nei precedenti commi e valide per la zona I.U.A., si integrano con le seguenti prescrizioni particolari di ogni singola zona con valore prevalente rispetto a quelle di carattere generale.

1) A1 r.1 - Aree dellI.U.A. a prevalente destinazione residenziale - Capoluogo

Gli interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:

- tipi dintervento: MO, M S, RT, RS, RE. I, RE.I I, DE. Gli interventi RE.I I I e SE sono ammissibili solo per i fabbricati puntualmente individuati sulle tavole di progetto con la simbologia “Edifici per cui sono ammessi interventi di RE.I II e SE. Gli interventi di RE.III, SE e CO sono consentiti nelle aree soggette ad attuazione tramite Piano di Recupero (P.d.R.) dove espressamente indicato nelle Schede dArea (elab. P3.2). Lintervento di AE q ammissibile solo per i fabbricati puntual­mente individuati sulle tavole di progetto con la simbologia Edifici per cui q ammessa la soprae­levazione. Lintervento di DE q ammesso solo per leliminazione degli elementi deturpanti;

- modalità di intervento: intervento diretto per MO, MS, RT, RS, RE.I, RE. I I, DE; permesso con­venzionato per gli interventi di RE.I II, A E e SE; P.d.R. per interventi oltre RS su interi fabbricati posti allinterno dei S.U.E. individuati in cartografia di progetto; P.d.R. per interventi di RE.I e RE.I I su volumi edilizi eccedenti i 3.000 mc;

- parametri: riferimento alle disposizioni di carattere generale. Per i P.d.R. si rimanda alle rispetti­ve Schede dArea (elab. P3.2);

- altezza massima: riferimento alle disposizioni di carattere generale. Per i P.d.R. si rimanda alle rispettive Schede dArea (elab. P3.2).

Ulteriori prescrizioni:

*        reperimento degli standard: i permessi convenzionati e i P.d.R. non individuati in cartografia (Tav. P2.4/1-2) dal P. R.G.C. monetizzano gli standard relativi agli incrementi di volumetria. Per i P.d.R. individuati in cartografia (Tav. P2.4/1-2) disegnati si rimanda a quanto prescritto nelle re­lative alle Schede d’Area”;

*        gl i interventi di A E per i l completamento delle cortine edilizie esistenti sui fronti stradali si attua­no secondo le seguenti modalità:

-        altezza massima pari a quella di edifici confinanti più alti con il limite di 1 piano aggiuntivo; linnalzamento potrà essere autorizzato solamente qualora lintervento realizzi l’allineamento del filo di gronda di almeno uno dei due fabbricati adiacenti, sia i n altezza sia i n sporto;

-        innalzamento dellimposta della falda del tetto tale da consentire il recupero del sottotetto fi- no ad un massimo di un piano aggiuntivo all’esistente;

-        allineamento della nuova parte di facciata con quella preesistente;

-i l citato innalzamento della cortina dovrà limitarsi alla sola porzione di fabbricato i l cui fronte si attesta direttamente sulla strada pubblica;

* in caso di interventi di SE, laltezza massima consentita dovrà essere pari a quella esistente o in alternativa non superiore a 4 piani fuori terra: i n tal caso, si dovrà allineare i l nuovo filo di gronda a quello di almeno uno dei fabbricati attigui aventi più di 2 piani fuori terra.

2) A 1 r.2 - Aree dellI.U.A. a prevalente destinazione residenziale – frazione Robella

Gli interventi devono rispettare i seguenti disposizioni: si rimanda alle disposizioni della sottozona A1r.1.

Ulteriori prescrizioni:

*           si rimanda alle disposizioni della sottozona A 1 r.1;

* in caso di interventi di SE, laltezza massima consentita dovrà essere pari a quella esistente o i n alternativa non superiore a 3 piani fuori terra: i n tal caso, si dovrà allineare i l nuovo filo di gronda a quello di almeno uno dei fabbricati attigui aventi più di 2 piani fuori terra.

3) A2r - Aree dellI.U.A. a prevalente destinazione residenziale da recuperare

Gli interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:

- tipi dintervento: si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1; sono ammessi interventi di RE.I I I e A E estesi ad interi edifici se previsti i n attuazione di P.d. R. con estensione pari ad almeno i l 25% di un singolo Ambito di Intervento dell’(A.d.I.);

- modalità di intervento: si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1; P.d. R. con estensione pari

ad almeno il 25% dellA.d.I. per intervenire con RE.I I I e A E estesi ad interi edifici;

- parametri: si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1; con P.d.R. esteso ad almeno i l 25%

dellA.d.I q ammesso ampliare i fabbricati oggetto di intervento del 10% dei volumi esistenti;
- altezza massima: si rimanda alle disposizioni della zona A1 r.1; con P.d.R. è ammesso elevare i

fabbricati esistenti di 1 piano, verificati gli effetti compostivi ai margini dell’intervento. Ulteriori prescrizioni:

*           si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1;

*        gli interventi mediante P.d.R. (estesi ad almeno il 25% di un A.d.I) sono unopzione aggiuntiva per le aree A2r; detti P.d.R. di iniziativa privata sono accoglibili dal Comune solo se, rispettati i limiti dimensionali dellA.d.I., comprendono fronti su strade pubbliche significativi e caratteriz­zati da forme regolari. Il P. R.G.C. incentiva la realizzazione dei suddetti P.d.R. assegnando con­venzionalmente, oltre allincremento di volumetria del 10% da realizzare in loco, unulteriore cu­batura pari al 30% della volumetria esistente, per interventi di nuovo impianto da realizzare nelle zone C5r.1 e C6r. L a reale disponibilità dei volumi di nuovo impianto è acquisita alla conclusione degli interventi previsti dal P.d.R., e la loro realizzazione è subordinata alla formazione di un P.E.C. sulle soprarichiamate aree di nuovo impianto.

4) A3r - Aree dellI.U.A. a prevalente destinazione residenziale da riqualificare

Gli interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:

- tipi dintervento: MO, MS, RS, RE.I .; gli interventi SE e DE sono ammissibili solo mediante formazione di P.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi descritti per ogni area urbanistica dalle rispettive Schede dArea (elab. P3.2);

- modalità di intervento: intervento diretto per MO, MS, RS, RE.I ; P.d.R. per interventi di SE e DE;

- parametri: riferimento alle disposizioni di carattere generale; per le singole aree si rimanda alle rispettive Schede dArea (elab. P3.2);

- altezza massima: riferimento alle disposizioni di carattere generale; per le singole aree si rimanda alle rispettive Schede dArea (elab. P3.2).

Ulteriori prescrizioni:

*        intervenire mediante P.d.R. nel rispetto delle indicazioni delle Schede dArea q unopzione ag­gi untiva al mantenimento degli edifici esistenti; detti P.d.R. di iniziativa privata (o pubblica) sono accoglibili dal Comune solo se, rispettati i limiti dimensionali previsti dalla Scheda d’Area”, raggiungono gli obiettivi di qualificazione prefissati. A corredo del P.d.R. è richiesto un rilievo dettagliato degli edifici esistenti per definire i n sede convenzionale la volumetria esistente. Le vo­lumetrie che non trovano rilocalizzazione allinterno del P.d.R. costituiscono la cubatura utilizza‑

bile per interventi di nuovo impianto da realizzare nelle zone C5r.1 e C6r; lutilizzo delle volume- trie i n eccesso è subordinata alla formazione di un P.E.C. sulle soprarichiamate aree di nuovo i m-pianto ed alla demolizione dei fabbricati oggetto di P.d. R. nella zona A3r.

5) A4r - Aree dellI.U.A. a prevalente destinazione residenziale di integrazione

Gli interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:

- tipi dintervento: si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1; sono ammessi interventi di A E, se estesi ad interi edifici, e di CO;

- modalità di intervento: si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1; permesso convenzionato per interventi di A E estesi ad interi fabbricati e di CO;

- parametri: si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1; è ammesso un incremento di volumetria pari al 10% di quella esistente per interventi di A E e CO;

- altezza massima: si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1; con interventi di A E è ammesso elevare i fabbricati esistenti di un piano, verificati gli effetti compostivi ai margini dellintervento; per interventi di CO sono ammessi 2 p.f.t. + sottotetto abitabile (7,5 m. + 3 in ca­so di sottotetto abitabile).

Ulteriori prescrizioni:

*           si rimanda alle disposizioni della zona A 1 r.1.

6) A5r - Aree di completamento dellI.U.A. a prevalente destinazione residenziale

Gli interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:

- tipi dintervento:  CO;

- modalità di intervento: Permesso convenzionato;

- parametri: volume massimo 1.250 mc;

- altezza massima: 3 p.f.t. + sottotetto abitabile (9 m + 3 m in caso di sottotetto abitabile). Ulteriori prescrizioni:

* reperimento degli standard: i permessi convenzionati monetizzano gli standard relativi agli in­crementi di volumetria;

* in attesa dellattuazione dellintervento previsto dal Piano q ammessa la recinzione dellarea e la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti. Non è consentita la realizzazione di edifici pertinenziali ad edifici posti allesterno dellarea urbanistica.