Art. 32 Prescrizioni per le aree residenziali di nuovo impianto – C5r.1 e C5r.2

1. Le aree comprese nelle zone urbanistiche C5r riguardano parti del territorio inedificate, per le quali sono previsti interventi di nuovo impianto a destinazione prevalentemente residenziale da realiz­zarsi mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi di iniziativa privata. Nellambito delle aree di nuovo im­pianto sono state individuate quelle già i n fase di realizzazione per attuazione di S. U.E. approvati. Con riferimento a quanto sopra si individuano le seguenti zone:


 

 


2.           Alle aree di nuovo impianto C5r.1 si applicano le disposizioni dei successivi commi. Sulle aree di nuovo impianto C5r.2 il P.R.G.C. riconosce i contenuti dei S.U.E. approvati, i parametri urbani­stici ed edilizi e, con riferimento allart. 59, ne salvaguarda lattuazione; qualora le convenzioni vengano lasciate decadere prima della conclusione degli interventi strutturali previsti, si applicheranno le disposi­zioni previste per lattuazione delle aree C5r.1.

3.           Lo Strumento o gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono interessare la totalità delle aree urbanistiche che il P.R.G.C. perimetra con apposita simbologia nella cartografia di progetto (Tavole P2.3). All'interno di dette aree possono essere già indicate nel P.R.G.C. aree specifiche, destinate a servi­zi pubblici ed a nuove sedi viarie: lo strumento urbanistico esecutivo dovrà attenersi alle disposizioni della Scheda dArea per quanto riguarda la loro localizzazione e dimensione. Nell'eventualità che que­st'ultima risulti superiore alle quantità previste dall'art. 21 della L.R. 56/77, l'eccedenza deve essere ugualmente ceduta gratuitamente e/o assoggettata ad uso pubblico al Comune per i l soddisfacimento dei fabbisogni pregressi sul territorio comunale, ed i l suo valore economico non può essere detratto da quello relativo agli oneri concessori . Nel caso i n cui l'area per servizi pubblici indicata i n cartografia di proget­to risulti minore, dovrà invece essere integrata in sede di S.U.E. fino al raggiungimento dei valori pre­scritti dall'art. 21 della L.R. 56/77, qualora non diversamente definito dalle Schede d’Area.

4.           Per l'attuazione del Piano, e senza che ciò comporti variante al P.R.G.C., in ogni area urba­nistica possono essere definiti più sub-ambiti di intervento, ciascuno oggetto di strumento urbanistico esecutivo. Tale definizione deve avvenire sulla base degli indirizzi contenuti nelle Schede d’Area.

5.           Gli interventi di nuova edificazione sono attuati mediante strumenti urbanistici, ai sensi de­gli artt. 43 e 44 della L.R. 56/77, che prevedano la stipula di una convenzione fra i l Comune ed i privati proprietari, eventualmente riuniti i n Consorzio, i n conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 della L .R. 56/77 e successive modificazioni. All'interno di tali S.U.E. potranno essere reperite quote di edilizia residenziale convenzionata (anche ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 10/77) nella misura convenuta nell'ambito della soprarichiamata convenzione.

6.           Per le aree urbanistiche di tipo C5r.1 i l P.R.G.C. fornisce una "Scheda di Area" contenente le prescrizioni specifiche per l'attuazione degli interventi previsti la cui funzione e cogenza delle varie prescrizioni i n essa contenute è precisata i n premessa del documento P3.2.

7.           Per la zona C5r.1 si prescrive quanto segue: A) attuazione degli interventi mediante S.U.E.:


a)    devono essere rispettati i parametri urbanistici, le quantità edificabili, le superfici destinate a ser­vizi da reperire, i mix funzionali e i vincoli previsti nelle "Schede di Area" e quelli più generali richiesti i n presenza di attività commerciali di vendita al dettaglio;

b)   devono essere rispettate le indicazioni progettuali prescritte nelle Schede d'Area e potranno es­sere variate, in caso di mutate esigenze, mediante variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, 7° comma L R 56/77;

c)    il lotto di pertinenza dei fabbricati deve risultare sistemato a verde, anche con le modalità indica- te al precedente art. 4, lett. i), per una estensione minima del 30% della superficie fondiaria libera ma almeno i l 20% di detta superficie dovrà essere permeabile a piena terra;

d)   deve essere garantito i l soddisfacimento di quanto previsto dalla L. 122/89 per quanto attiene la superficie da destinare a parcheggio privato nel rispetto delle condizioni previste dal successivo art. 47;

e) le convenzioni dei S.U.E. di iniziativa privata dovranno prevedere la realizzazione diretta da par­te dei concessionari della viabilità pubblica indicata i n cartografia e delle opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, fognature, illuminazione pubblica, verde pubblico). Il relativo costo è scomputabi le dagli oneri di urbanizzazione relativi all'intervento nel caso questi ultimi siano superiori. Nel caso contrario nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale. Nellambito della convenzio­ne saranno stabilite le destinazioni pubbliche delle aree a servizi dismesse o assoggettate ad uso pubblico;

f)    i documenti che compongono il S.U.E. devono essere integrati da un elaborato illustrativo dei temi compositivi e dei principali elementi tipologici che la progettazione edilizia dei nuovi edifici dovrà rispettare, al fine di valutarne i l corretto inserimento nel contesto;

g)    è ammesso il trasferimento delle capacità edificatorie generate da interventi realizzati sulle aree urbanistiche del tipo A2r, A3r dellI.U.A. e SP/u, fino al raggiungimento del valore assegnato al parametro di densità massima di intervento tale prescrizione costituisce una facoltà e non ob­bligo i n sede di attuazione dei S.U. E..

B) fase transitoria, ovvero in assenza di S.U.E.:

i n assenza degli interventi di nuovo impianto (N I) di cui al precedenti punti, sono consentite le se­guenti opere:

-      opere di recinzione a giorno dei fondi;

-      opere di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento di destinazione duso sui ma­nufatti eventualmente presenti;

-      mantenimento delle attività agricole i n atto.

8.           Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sotto-zona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

9.           Nella Tabella normativa sotto riportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle de­stinazioni duso ammesse, alle modalità di intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Pre­scrizioni particolari.