Art. 32 Prescrizioni per le aree
residenziali di nuovo impianto – C5r.1 e C5r.2
1. Le aree comprese
nelle zone urbanistiche C5r riguardano parti del territorio inedificate, per le quali sono previsti interventi di nuovo impianto a
destinazione prevalentemente residenziale da realizzarsi mediante Strumenti
Urbanistici Esecutivi di iniziativa privata. Nell’ambito delle aree
di nuovo impianto sono state individuate quelle già i n fase di realizzazione
per attuazione di S. U.E. approvati. Con riferimento a quanto sopra si
individuano le seguenti zone:
2.
Alle aree di
nuovo impianto C5r.1 si applicano le disposizioni dei successivi commi. Sulle aree di nuovo impianto C5r.2 il P.R.G.C. riconosce
i contenuti dei S.U.E. approvati, i parametri urbanistici ed edilizi e,
con riferimento all’art. 59, ne salvaguarda l’attuazione;
qualora le convenzioni vengano lasciate
decadere prima della conclusione degli interventi strutturali previsti, si
applicheranno le disposizioni previste per l’attuazione
delle aree C5r.1.
3.
Lo Strumento
o gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono interessare la totalità delle aree
urbanistiche che il P.R.G.C. perimetra con
apposita simbologia nella cartografia di progetto (Tavole P2.3). All'interno di dette aree possono essere
già indicate nel P.R.G.C. aree specifiche, destinate a servizi pubblici ed a nuove sedi viarie: lo strumento
urbanistico esecutivo dovrà attenersi alle disposizioni della Scheda d’Area
per quanto riguarda la loro localizzazione e dimensione. Nell'eventualità che
quest'ultima risulti superiore alle quantità previste dall'art. 21 della L.R.
56/77, l'eccedenza deve essere ugualmente ceduta gratuitamente e/o assoggettata
ad uso pubblico al Comune per i l soddisfacimento dei fabbisogni pregressi sul
territorio comunale, ed i l suo valore economico non può essere detratto da
quello relativo agli oneri concessori . Nel caso i n cui l'area per servizi
pubblici indicata i n cartografia di progetto
risulti minore, dovrà invece essere integrata in sede di S.U.E. fino al
raggiungimento dei valori prescritti dall'art. 21 della L.R. 56/77,
qualora non diversamente definito dalle Schede d’Area.
4.
Per
l'attuazione del Piano, e senza che ciò comporti variante al P.R.G.C., in ogni
area urbanistica possono essere definiti più sub-ambiti di intervento,
ciascuno oggetto di strumento urbanistico esecutivo. Tale definizione deve
avvenire sulla base degli indirizzi contenuti nelle Schede d’Area.
5.
Gli interventi di nuova edificazione sono attuati mediante strumenti
urbanistici, ai sensi degli artt. 43
e 44 della L.R. 56/77, che prevedano la stipula di una convenzione fra i l
Comune ed i privati proprietari,
eventualmente riuniti i n Consorzio, i n conformità a quanto previsto dagli
artt. 45 e 46 della L .R. 56/77 e successive modificazioni. All'interno
di tali S.U.E. potranno essere reperite quote di edilizia residenziale
convenzionata (anche ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 10/77) nella misura
convenuta nell'ambito della soprarichiamata convenzione.
6.
Per le aree urbanistiche di tipo C5r.1 i l P.R.G.C. fornisce una
"Scheda di Area" contenente le prescrizioni
specifiche per l'attuazione degli interventi previsti la cui funzione e cogenza
delle varie prescrizioni i n essa contenute è precisata i n premessa del
documento P3.2.
7.
Per la zona C5r.1 si prescrive quanto segue: A) attuazione degli interventi mediante S.U.E.:
a) devono essere rispettati i parametri urbanistici, le
quantità edificabili, le superfici destinate a servizi da reperire, i mix
funzionali e i vincoli previsti nelle "Schede di Area" e quelli più
generali richiesti i n presenza di attività commerciali di vendita al
dettaglio;
b) devono essere rispettate le indicazioni progettuali
prescritte nelle “Schede d'Area” e potranno essere variate, in caso di mutate esigenze, mediante
variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, 7° comma L R 56/77;
c) il lotto di pertinenza dei fabbricati deve risultare
sistemato a verde, anche con le modalità indica- te al precedente art. 4, lett. i), per una estensione minima del 30% della
superficie fondiaria libera ma almeno i l 20% di detta superficie dovrà essere
permeabile a piena terra;
d) deve essere garantito i l soddisfacimento di quanto
previsto dalla L. 122/89 per quanto attiene la superficie da destinare a parcheggio privato nel rispetto delle
condizioni previste dal successivo art. 47;
e) le convenzioni dei S.U.E. di iniziativa
privata dovranno prevedere la realizzazione diretta da parte dei concessionari della
viabilità pubblica indicata i n cartografia e delle opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, fognature, illuminazione
pubblica, verde pubblico). Il relativo costo è scomputabi
le dagli oneri di urbanizzazione relativi all'intervento nel caso questi ultimi
siano superiori. Nel caso contrario nulla è
dovuto dall'Amministrazione Comunale. Nell’ambito della convenzione
saranno stabilite le destinazioni pubbliche delle aree a servizi dismesse o
assoggettate ad uso pubblico;
f) i documenti che compongono il
S.U.E. devono essere integrati da un elaborato illustrativo dei temi compositivi e dei
principali elementi tipologici che la progettazione edilizia dei nuovi edifici dovrà rispettare, al fine di valutarne i l corretto
inserimento nel contesto;
g) è ammesso il trasferimento delle capacità edificatorie
generate da interventi realizzati sulle aree urbanistiche del tipo A2r, A3r
dell’I.U.A. e SP/u, fino al raggiungimento del valore assegnato al “parametro di densità massima di intervento”
tale prescrizione costituisce una
facoltà e non obbligo i n sede di attuazione dei S.U. E..
B) fase
transitoria, ovvero in assenza di S.U.E.:
i n assenza
degli interventi di nuovo impianto (N I) di cui al
precedenti punti, sono consentite le seguenti opere:
- opere di
recinzione a giorno dei fondi;
- opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento di destinazione d’uso
sui manufatti eventualmente presenti;
- mantenimento
delle attività agricole i n atto.
8.
Ogni
intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di
zona o sotto-zona deve verificare la
compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A.,
corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente
Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di
riferimento.
9.
Nella Tabella
normativa sotto riportata sono indicate ulteriori precisazioni relative
alle destinazioni d’uso ammesse, alle modalità di intervento, ai
parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Prescrizioni particolari.