Art. 35 Prescrizioni per le aree industriali e
artigianali esistenti con possibilità di completamento, di frangia all’abitato
e inedificabili – B1 p, B1p/f e B1p/in
1. Le aree comprese nella zona urbanistica B 1 p
riguardano parti del territorio occupate da insediamenti produttivi adeguatamente infrastrutturati
per i quali il P. R.G.C. prevede il consolidamento della destinazione d’uso in atto. All’interno
della zona B1p il Piano individua le sottozone B1p/f “aree industriali e artigianali esistenti di frangia all’abitato” e B1p/in “aree industriali e artigianali
inedificabili”:
1 Per l’elencazione delle
destinazioni d’uso ammesse si rimanda al comma 3 del presente art.
34 Prescrizioni per le aree a verde privato – V P.
dove la
sottozona B 1 p/f posta a sud della SS 31 bis, pur caratterizzata da analoghi
insediamenti presenti nella B 1 p, si
differenzia per classi di idoneità geologiche meno favorevoli e per la
prossimità al Parco del Po ed alla sua fascia protetta; la sottozona B 1
p/i n, caratterizzata da classe di idoneità geologica I I
Ia e dalla
prossimità al Parco del Po ed alla sua fascia protetta, identifica aree di
pertinenza o per lo stoccaggio di materiali e lavorati delle attività i
n atto nelle aree Bi p/f.
2. Per la zona
B 1 p e la sottozona B 1 p/f valgono le seguenti prescrizioni:
a)
per gli insediamenti già esistenti e sui lotti liberi non ancora asserviti
ad edifici esistenti, i l rapporto di copertura
è definito i n Tabella Normativa;
b)
per
interventi di CO, SE su aree esistenti lungo la SS 31 bi s si dovrà provvedere
a razionalizzare le immissioni veicolari presenti ed a limitare l’aperture di nuovi accessi;
c)
l'uso
residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e/o del
personale di custodia per una quota massima, fatte salve le quantità
esistenti, del 10% della SUL destinata effettivamente all'attività produttiva: un minimo di 120 mq è comunque sempre
consentito per ogni azienda produttiva insediata e non deve essere
superato un massimo di 200 mq per azienda; tale superficie rientra nel computo
delle capacità edificatorie previste per la zona. I l P. R.G.C. ammette inoltre
attività di vendita diretta dei beni prodotti dall'attività produttiva
insediata (spaccio) per una superficie massima di 150 mq per ogni azienda
insediata;
d)
le attività commerciali al dettaglio già esistenti alla data di adozione
della Variante di Revisione sono
confermate anche se eccedono la superficie di vicinato i n adeguamento ai
criteri commerciali comunali vigenti. L’apertura di nuove strutture
commerciali di vicinato (150 mq di vendita) q consentita purchè
non si alterino le condizioni di sicurezza sulla viabilità esistente;
e)
deve essere
garantita la realizzazione di posti auto privati nelle quantità previste all’art.
5 delle
N.T.A.;
f)
è vietato il
deposito di materiali a cielo libero, l'attività di rottamazione, nonché la
commercializzazione di parti di recupero di
autoveicoli. E’ ammesso il deposito delle materie prime, dei
semilavorati funzionali all’attività in corso nonché lo
stoccaggio temporaneo dei prodotti finiti. L'attività di rottamazione, nonché la commercializzazione di parti
di recupero di autoveicoli è ammessa limitatamente alle attività
preesistenti alla data di adozione del progetto preliminare, nel limite e nel
rispetto delle normative di settore;
g)
nelle aree
confinanti o prospettanti lotti a prevalente destinazione residenziale, per
interventi di A E, SE, RU e CO dovrà essere
individuata una fascia di rispetto, ai sensi dell’art. 27, comma 7
della L. R. 56/77, corrispondente ad un arretramento, dai confini delle
aree a destinazione prevalentemente residenziale, minimo di 10 metri o di
ampiezza necessaria alla realizzazione di una cortina verde secondo le
specifiche contenute nell’elaborato P1.2 “Relazione
Ambientale”.
3. La sottozona
B 1 p/i n identifica le aree di pertinenza o per lo stoccaggio di materiali e
lavorati delle attività operanti sulle aree
B 1 p/f i n classe I I Ia
di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità al l'utilizzazione
urbanistica: di conseguenza essa risulta inedificabile e dunque priva di indici
urbanistici ed edilizi. In tale sottozona è
possibile realizzare recinzioni con tipologia a giorno. Lungo i lati confinanti
con aree agricole, dovranno essere realizzati opere di mitigazione quali
l a piantumazione di essenze arboree o arbustive.
4. Ogni intervento edilizio oltre
che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sotto-zona deve verificare la
compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica,
parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi
ammissibili dalla norma di riferimento.
5. Nella Tabella normativa sotto riportata sono
indicate ulteriori precisazioni relative alle destinazioni d’uso
ammesse, alle modalità di intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici
nonché alle Prescrizioni
particolari.