Art. 35 Prescrizioni per le aree industriali e artigianali esistenti con possibilità di comple­tamento, di frangia allabitato e inedificabili – B1 p, B1p/f e B1p/in

1. Le aree comprese nella zona urbanistica B 1 p riguardano parti del territorio occupate da in­sediamenti produttivi adeguatamente infrastrutturati per i quali il P. R.G.C. prevede il consolidamento della destinazione duso in atto. Allinterno della zona B1p il Piano individua le sottozone B1p/f “aree industriali e artigianali esistenti di frangia allabitato e B1p/in aree industriali e artigianali inedificabi­li”:


 

 


1 Per lelencazione delle destinazioni duso ammesse si rimanda al comma 3 del presente art. 34 Prescrizioni per le aree a verde privato – V P.

dove la sottozona B 1 p/f posta a sud della SS 31 bis, pur caratterizzata da analoghi insediamenti presenti nella B 1 p, si differenzia per classi di idoneità geologiche meno favorevoli e per la prossimità al Parco del Po ed alla sua fascia protetta; la sottozona B 1 p/i n, caratterizzata da classe di idoneità geologica I I Ia e dalla prossimità al Parco del Po ed alla sua fascia protetta, identifica aree di pertinenza o per lo stoccag­gio di materiali e lavorati delle attività i n atto nelle aree Bi p/f.

2. Per la zona B 1 p e la sottozona B 1 p/f valgono le seguenti prescrizioni:

a)         per gli insediamenti già esistenti e sui lotti liberi non ancora asserviti ad edifici esistenti, i l rapporto di copertura è definito i n Tabella Normativa;

b)        per interventi di CO, SE su aree esistenti lungo la SS 31 bi s si dovrà provvedere a razionalizzare le immissioni veicolari presenti ed a limitare laperture di nuovi accessi;

c)         l'uso residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e/o del personale di cu­stodia per una quota massima, fatte salve le quantità esistenti, del 10% della SUL destinata effetti­vamente all'attività produttiva: un minimo di 120 mq è comunque sempre consentito per ogni azien­da produttiva insediata e non deve essere superato un massimo di 200 mq per azienda; tale superficie rientra nel computo delle capacità edificatorie previste per la zona. I l P. R.G.C. ammette inoltre atti­vità di vendita diretta dei beni prodotti dall'attività produttiva insediata (spaccio) per una superficie massima di 150 mq per ogni azienda insediata;

d)        le attività commerciali al dettaglio già esistenti alla data di adozione della Variante di Revisione sono confermate anche se eccedono la superficie di vicinato i n adeguamento ai criteri commerciali comunali vigenti. Lapertura di nuove strutture commerciali di vicinato (150 mq di vendita) q con­sentita purchè non si alterino le condizioni di sicurezza sulla viabilità esistente;

e)         deve essere garantita la realizzazione di posti auto privati nelle quantità previste allart. 5 delle

N.T.A.;

f)         è vietato il deposito di materiali a cielo libero, l'attività di rottamazione, nonché la commercializza­zione di parti di recupero di autoveicoli. E ammesso il deposito delle materie prime, dei semilavora­ti funzionali allattività in corso nonché lo stoccaggio temporaneo dei prodotti finiti. L'attività di rot­tamazione, nonché la commercializzazione di parti di recupero di autoveicoli è ammessa limitata­mente alle attività preesistenti alla data di adozione del progetto preliminare, nel limite e nel rispetto delle normative di settore;

g)         nelle aree confinanti o prospettanti lotti a prevalente destinazione residenziale, per interventi di A E, SE, RU e CO dovrà essere individuata una fascia di rispetto, ai sensi dellart. 27, comma 7 della L. R. 56/77, corrispondente ad un arretramento, dai confini delle aree a destinazione prevalentemente resi­denziale, minimo di 10 metri o di ampiezza necessaria alla realizzazione di una cortina verde secon­do le specifiche contenute nellelaborato P1.2 Relazione Ambientale”.

3. La sottozona B 1 p/i n identifica le aree di pertinenza o per lo stoccaggio di materiali e lavorati delle attività operanti sulle aree B 1 p/f i n classe I I Ia di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità al l'utilizzazione urbanistica: di conseguenza essa risulta inedificabile e dunque priva di indici urbanistici ed edilizi. In tale sottozona è possibile realizzare recinzioni con tipologia a giorno. Lungo i lati confinanti con aree agricole, dovranno essere realizzati opere di mitigazione quali l a piantumazione di essenze arbo­ree o arbustive.

4. Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sotto-zona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

5. Nella Tabella normativa sotto riportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle de­stinazioni duso ammesse, alle modalità di intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Pre­scrizioni particolari.