Art. 36 Prescrizioni per le aree industriali esistenti per attività specifiche: cementificio – B2p

1.           Le aree comprese nelle zone urbanistiche B2p riguardano parti del territorio occupate da impianti e strutture dei cementifici. Il P.R.G.C. prevede il consolidamento della destinazione duso in atto specializzando larea alle attività in essere ed individuando azioni di qualificazione del sito con par­ti colare riferimento al fronte lungo la SS 31 bis.

2.           Per la zona B2p valgono le seguenti prescrizioni:

h)        per gl i insediamenti gi à esistenti e sui lotti liberi non ancora asserviti ad edifici esistenti, i l rapporto di copertura è definito i n Tabella Normativa;

i)        i n presenza di interventi di CO, SE e A E si dispone una contestuale e proporzionale azione di quali­ficazione lungo la strada SS 31 bis i n corrispondenza delle aree a servizi indicati sulle tavole di pro­getto (Tavv. P2.3). Larea dovrà risultare sistemata in prevalenza a verde provvedendo a costituire una cortina alberata funzionale alla formazione di un tratto di pista ciclabile; nellambito della fasci a servizi gl i interventi dovranno altresì programmare interventi per la razionalizzazione degli accessi veicolari e dei parcheggi per i mezzi pesanti di servizio alle attrezzature produttive. Gl i spazi non de­sti nati a parcheggio dovranno essere oggetto di piantumazione intensiva, provvedendo a creare barriere visive per un migliore inserimento dellimpianto nel paesaggio circostante;

j)        l'uso residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e/o del personale di cu­stodia per una quota massima, fatte salve le quantità esistenti, del 10% della SUL destinata effetti­vamente all'attività produttiva: un minimo di 120 mq è comunque sempre consentito per ogni azien­da produttiva insediata e non deve essere superato un massimo di 200 mq per azienda; tale superficie rientra nel computo delle capacità edificatorie previste per l a zona;

k)        deve essere garantita la realizzazione di posti auto privati nelle quantità previste allart. 5 delle

N.T.A.;

l)        q vietato il deposito di materiali a cielo libero, e lattività di accatastamento di qualsivoglia materiale per una fascia non inferiore a 50 m dal sedi me della SS 31 bis. I n tutte le altre parti delle aree urbani­stiche q ammesso il deposito delle materie prime, dei semilavorati funzionali allattività in corso nonché l o stoccaggio temporaneo dei prodotti finiti;

m)    nelle aree confinanti o prospettanti lotti a prevalente destinazione residenziale, per interventi di A E, SE e CO dovrà essere individuata una fascia di rispetto, ai sensi dellart. 27, comma 7 della L.R. 56/77, corrispondente ad un arretramento, dai confini delle aree a destinazione prevalentemente resi­denziale, minimo di 10 metri o di ampiezza necessaria alla realizzazione di una cortina verde secon­do le specifiche contenute nellelaborato P1.2 Relazione Ambientale”.

3.           Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sotto-zona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

4.           Nella Tabella normativa sottoriportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle de­stinazioni duso ammesse, alle modalità di intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Pre­scrizioni particolari.