Art. 36 Prescrizioni per le aree industriali esistenti
per attività specifiche: cementificio – B2p
1.
Le aree
comprese nelle zone urbanistiche B2p riguardano parti del territorio occupate
da impianti e strutture dei cementifici. Il
P.R.G.C. prevede il consolidamento della destinazione d’uso in atto specializzando l’area alle attività
in essere ed individuando azioni di qualificazione del sito con parti
colare riferimento al fronte lungo la SS 31 bis.
2.
Per la zona
B2p valgono le seguenti prescrizioni:
h)
per gl i insediamenti gi à esistenti e sui lotti liberi non ancora
asserviti ad edifici esistenti, i l rapporto di copertura è definito i n Tabella Normativa;
i)
i n presenza di interventi di CO, SE e A E si dispone una contestuale e
proporzionale azione di qualificazione
lungo la strada SS 31 bis i n corrispondenza delle aree a servizi indicati
sulle tavole di progetto (Tavv. P2.3). L’area
dovrà risultare sistemata in prevalenza a verde provvedendo a costituire una cortina alberata funzionale alla formazione di
un tratto di pista ciclabile; nell’ambito della fasci a servizi gl i interventi dovranno altresì
programmare interventi per la razionalizzazione degli accessi veicolari
e dei parcheggi per i mezzi pesanti di servizio alle attrezzature produttive.
Gl i spazi non desti nati a parcheggio dovranno essere oggetto di piantumazione
intensiva, provvedendo a creare barriere visive per un migliore inserimento
dell’impianto nel paesaggio circostante;
j)
l'uso
residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e/o del
personale di custodia per una quota massima, fatte salve le quantità
esistenti, del 10% della SUL destinata effettivamente all'attività produttiva: un minimo di 120 mq è comunque sempre
consentito per ogni azienda produttiva insediata e non deve essere
superato un massimo di 200 mq per azienda; tale superficie rientra nel computo
delle capacità edificatorie previste per l a zona;
k)
deve essere
garantita la realizzazione di posti auto privati nelle quantità previste all’art.
5 delle
N.T.A.;
l)
q vietato il
deposito di materiali a cielo libero, e l’attività di accatastamento
di qualsivoglia materiale per una fascia
non inferiore a 50 m dal sedi me della SS 31 bis. I n tutte le altre parti
delle aree urbanistiche q ammesso il
deposito delle materie prime, dei semilavorati funzionali all’attività
in corso nonché l o stoccaggio temporaneo dei prodotti finiti;
m) nelle aree confinanti o prospettanti lotti a
prevalente destinazione residenziale, per interventi di A E, SE e CO dovrà essere individuata una fascia di
rispetto, ai sensi dell’art. 27, comma 7 della L.R. 56/77,
corrispondente ad un arretramento, dai confini delle aree a destinazione
prevalentemente residenziale, minimo di 10 metri o di ampiezza necessaria alla
realizzazione di una cortina verde secondo le specifiche contenute nell’elaborato
P1.2 “Relazione Ambientale”.
3.
Ogni
intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di
zona o sotto-zona deve verificare la
compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A.,
corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente
Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di
riferimento.
4.
Nella Tabella
normativa sottoriportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle
destinazioni d’uso ammesse, alle modalità di intervento, ai
parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Prescrizioni particolari.