Art. 38 Prescrizioni per le aree
industriali e artigianali di nuovo impianto – D4p
1. L’area compresa
in questa zona riguarda parti del territorio da destinare ad attività produttive ed artigianali di produzione,
ad attività terziarie connesse alle attività produttive di nuovo impianto, dove la realizzazione degli interventi di nuova
costruzione è subordinata alla formazione di Strumenti
Urbanistici
Esecutivi per la contemporanea realizzazione delle opere di urbanizzazione
necessarie ad infrastrutturale i l sito.
2.
Le aree
comprese nella zona D4p riguardano parti del territorio inedificato. Gli
interventi di nuova edificazione previsti nella zona sono attuati
ordinariamente mediante Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) di iniziativa
privata. L’attuazione delle aree D4p può avvenire anche tramite
iniziativa pubblica, con Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P., ai sensi
dell’art. 42 della L.R. 56/77). L’attuazione dell’area n.
384 è demandata alla sola iniziativa pubblica mediante formazione di P.I.P.
3.
Lo strumento
o gli strumenti urbanistici esecutivi devono interessare la totalità delle aree
urbanistiche che il P.R.G.C. perimetra con
apposita simbologia nella cartografia di progetto (Tavv. P2.3). All'interno di dette aree possono essere già
indicate nel P.R.G.C. aree specifiche, destinate a servizi pubblici ed
a nuove sedi viarie: lo strumento urbanistico esecutivo può apportarne leggere
modifiche alla localizzazione, nel rispetto degli indirizzi delle presenti N
.T.A . e della citata cartografia di progetto, rispettandone la dimensione. Nell'eventualità che quest'ultima risulti
superiore alle quantità previste dall'art.
21 della L. R. 56/77, l'eccedenza deve essere ugualmente ceduta gratuitamente
e/o assoggettata ad uso pubblico al Comune per il soddisfacimento dei
fabbisogni pregressi sul territorio comunale ed il suo valore economico non può
essere detratto da quello relativo agli oneri concessori . Nel caso che l'area
per servizi pubblici indicata i n cartografia di progetto risulti minore dovrà
invece essere integrata i n sede di S.U.E. fino al raggiungimento dei valori
prescritti dall'art. 21 della L. R. 56/77.
4.
Per la zona
D4p si prescrive quanto segue:
A) attuazione
degli interventi mediante S.U.E.:
a)
le
destinazioni d’uso ammesse sono quelle indicate dalla Tabella
Normativa di cui all’ultimo comma;
b)
il S.U.E.
dovrà essere integrato con elaborati planivolumetrici atti a descrivere
l’inserimento ambientale degli interventi programmati sul territorio;
c)
l'uso
residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e/o del
personale di custodia per una quota massima del 10% della SU L destinata alle
attività insediate produttive: un minimo di 120 mq è comunque sempre consentito
per ogni azienda produttiva insediata di SUL
pari ad almeno 1000 mq, e non deve essere superato un massimo di 200 mq per
azienda; tale superficie rientra nel computo delle capacità edificatorie
previste per la zona. Il P. R.G.C. ammette
inoltre attività di vendita diretta dei beni prodotti dall'attività produttiva
insediata (spaccio) per una superficie massima di 150 mq per ogni
azienda insediata;
d)
deve essere
garantita la realizzazione di posti auto privati nelle quantità previste all’art.
5, 5° comma delle N.T.A.;
e)
deve essere
garantito il mantenimento di una quota di verde privato piantumato con specie
arboree e arbustive pari ad almeno i l 10% della superficie fondiaria;
f)
nelle aree
confinanti o prospettanti lotti a prevalente destinazione residenziale, per
interventi di AE, SE, CO e NI dovrà essere individuata una fascia di rispetto,
ai sensi dell’art. 27, comma 7 della
L. R. 56/77, corrispondente ad un arretramento, dai confini delle aree a
destinazione prevalentemente residenziale, minimo di 10 metri o di
ampiezza necessaria alla realizzazione di una cortina verde secondo le
specifiche contenute nell’elaborato P 1.2 “Relazione
Ambientale”.
B) fase
transitoria, ovvero in assenza di S.U.E.;
in via transitoria, in attesa dell’attuazione del piano mediante
S.U.E., sono esclusivamente consentite le
seguenti opere:
- recinzione
a giorno dei fondi con le modalità previste dal Regolamento Edilizio vigente
per le aree agricole;
- opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento di destinazione d’uso
sui manufatti eventualmente presenti;
- mantenimento delle attività agricole i n
atto.
5.
Ogni
intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di
zona o sotto-zona deve verificare la
compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A.,
corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente
Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di
riferimento.
6.
Nella Tabella
normativa sottoriportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle
destinazioni d’uso ammesse, alle modalità di intervento, ai
parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Prescrizioni particolari.