Art. 38 Prescrizioni per le aree industriali e artigianali di nuovo impianto – D4p

1. L’area compresa in questa zona riguarda parti del territorio da destinare ad attività produtti­ve ed artigianali di produzione, ad attività terziarie connesse alle attività produttive di nuovo impianto, dove la realizzazione degli interventi di nuova costruzione è subordinata alla formazione di Strumenti

Urbanistici Esecutivi per la contemporanea realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie ad infrastrutturale i l sito.

2.         Le aree comprese nella zona D4p riguardano parti del territorio inedificato. Gli interventi di nuova edificazione previsti nella zona sono attuati ordinariamente mediante Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) di iniziativa privata. Lattuazione delle aree D4p può avvenire anche tramite iniziativa pub­blica, con Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P., ai sensi dellart. 42 della L.R. 56/77). L’attuazione dellarea n. 384 è demandata alla sola iniziativa pubblica mediante formazione di P.I.P.

3.         Lo strumento o gli strumenti urbanistici esecutivi devono interessare la totalità delle aree urbanistiche che il P.R.G.C. perimetra con apposita simbologia nella cartografia di progetto (Tavv. P2.3). All'interno di dette aree possono essere già indicate nel P.R.G.C. aree specifiche, destinate a servizi pub­blici ed a nuove sedi viarie: lo strumento urbanistico esecutivo può apportarne leggere modifiche alla localizzazione, nel rispetto degli indirizzi delle presenti N .T.A . e della citata cartografia di progetto, rispettandone la dimensione. Nell'eventualità che quest'ultima risulti superiore alle quantità previste dall'art. 21 della L. R. 56/77, l'eccedenza deve essere ugualmente ceduta gratuitamente e/o assoggettata ad uso pubblico al Comune per il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi sul territorio comunale ed il suo valore economico non può essere detratto da quello relativo agli oneri concessori . Nel caso che l'area per servizi pubblici indicata i n cartografia di progetto risulti minore dovrà invece essere integrata i n sede di S.U.E. fino al raggiungimento dei valori prescritti dall'art. 21 della L. R. 56/77.

4.         Per la zona D4p si prescrive quanto segue:

A) attuazione degli interventi mediante S.U.E.:

a)         le destinazioni duso ammesse sono quelle indicate dalla Tabella Normativa di cui all’ultimo comma;

b)        il S.U.E. dovrà essere integrato con elaborati planivolumetrici atti a descrivere l’inserimento ambientale degli interventi programmati sul territorio;

c)         l'uso residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e/o del personale di custodia per una quota massima del 10% della SU L destinata alle attività insediate produttive: un minimo di 120 mq è comunque sempre consentito per ogni azienda produttiva insediata di SUL pari ad almeno 1000 mq, e non deve essere superato un massimo di 200 mq per azienda; tale superficie rientra nel computo delle capacità edificatorie previste per la zona. Il P. R.G.C. ammette inoltre attività di vendita diretta dei beni prodotti dall'attività produttiva insediata (spaccio) per una superficie massima di 150 mq per ogni azienda insediata;

d)        deve essere garantita la realizzazione di posti auto privati nelle quantità previste allart. 5, 5° comma delle N.T.A.;

e)         deve essere garantito il mantenimento di una quota di verde privato piantumato con specie ar­boree e arbustive pari ad almeno i l 10% della superficie fondiaria;

f)         nelle aree confinanti o prospettanti lotti a prevalente destinazione residenziale, per interventi di AE, SE, CO e NI dovrà essere individuata una fascia di rispetto, ai sensi dellart. 27, comma 7 della L. R. 56/77, corrispondente ad un arretramento, dai confini delle aree a destinazione prevalentemente residenziale, minimo di 10 metri o di ampiezza necessaria alla realizzazione di una cortina verde secondo le specifiche contenute nellelaborato P 1.2 Relazione Ambientale”.

B) fase transitoria, ovvero in assenza di S.U.E.;

in via transitoria, in attesa dellattuazione del piano mediante S.U.E., sono esclusivamente consenti­te le seguenti opere:

-      recinzione a giorno dei fondi con le modalità previste dal Regolamento Edilizio vigente per le aree agricole;

-      opere di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento di destinazione duso sui ma­nufatti eventualmente presenti;

-       mantenimento delle attività agricole i n atto.

5.           Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sotto-zona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

6.           Nella Tabella normativa sottoriportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle de­stinazioni duso ammesse, alle modalità di intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Pre­scrizioni particolari.