Art. 4         Riferimenti al Regolamento Edilizio comunale e definizioni funzionali allapplicazione del P.R.G.C.

1.           Il Comune di Trino è dotato di Regolamento Edilizio redatto in conformità al regolamento edilizio tipo regionale: il P.R.G.C. si uniforma alle definizioni ed alle prescrizioni regolamentari contenu­te nel predetto documento. Per la definizione dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici si rimanda integralmente al Titolo III del R.E. di Trino, approvato con D.C.C. n. 9 del 22/06/2004 e s.m.i., nonché tutte le successive modifiche ed integrazioni.

2.           Per lattuazione e gestione delle prescrizioni normative, il P.R.G.C. integra le definizioni del Regolamento Edilizio definendo il lessico di riferimento per lapplicazione delle prescrizioni grafiche e normative contenute negli elaborati di progetto con le seguenti definizioni:

a)      zona urbanistica: parte del territorio comunale, graficamente individuata nelle tavole di progetto, caratterizzata da una omogenea situazione fisica, funzionale e ambientale dello stato di fatto, che il P.R.G.C. intende mantenere o trasformare secondo criteri e regole omogenee;

b)   area urbanistica: parte della zona urbanistica, simbolicamente individuata nelle tavole di progetto, caratterizzata da una omogenea situazione fisica, funzionale e ambientale dello stato di fatto, che il P.R.G.C. intende mantenere o trasformare secondo criteri, regole e parametri urbanistico-edilizi omogenei;

c)    destinazioni d'uso: insieme delle attività (secondo la classificazione adottata al successivo Titolo II) ammesse i n una zona o i n un'area urbanistica. Le prescrizioni relative ad ogni zona o area urbanistica indicano la destinazione d'uso principali e compatibili per ognuna di esse. Laddove sono indicate pi ù attività possibili, si intendono di norma ammissibili i cambi di attività all'interno della gamma previ­sta; ciò non può tuttavia snaturare il carattere principale della zona o dellarea urbanistica, definito al successivo art. 24, rispetto al quale devono sempre essere valutati sia i cambi di destinazione d’uso sia le destinazioni duso proposte eventualmente da nuovi impianti. Per questi ultimi, in particolare, laddove lintervento comprenda unintera area urbanistica, le destinazioni duso indicate tra quelle compatibili, definite rispettivamente per ogni zona urbanistica al successivo Titolo IV, non potranno superare il 40% della intera capacità insediativa dellarea urbanistica. Le prescrizioni specifiche o puntuali di zona o di area urbanistica possono tuttavia limitare tali cambi di attività a particolari parti degli edifici o dei suoli, oppure a particolari tipi di intervento o, ancora, a particolari modalità di in­tervento; i n questo caso le prescrizioni specifiche prevalgono su quelle generali espresse dalla pre­sente definizione.

d)      tipi di intervento:  sono quelli definiti dall'art. 13 della L. R. 56/77 con le specificazioni contenute al Titolo I II delle presenti Norme;

e)      modalità di intervento: insieme dei piani, progetti e procedure che consentono l'attuazione del P. R.G.C.. Sono generalmente definiti dal Titolo V della L.R. 56/77 con le specificazioni contenute all'art. 6 delle presenti Norme;

f)    organismo edilizio – edificio principale, pertinenze: edificio (o insieme di edifici) e aree ad esso (o ad essi) pertinenti, conseguenti ad un unico progetto edilizio, o a successivi progetti edilizi, che hanno con i l tempo determinato una specifica e integrata utilizzazione degli spazi e dei volumi ad esso rife- riti, tenendo anche presente l a composizione unica o condominiale della proprietà. Nellaccezione più semplice, ed a titolo di esempio, costituisce organismo edilizio l'insieme di un edificio principale, delle aree sistemate a cortile o a giardino ad esso pertinenti, e dei fabbricati pertinenziali (bassi fab­bricati) esistenti nel cortile stesso. E considerato edificio principale quello i n cui è insediata la desti­nazione duso principale o compatibile della rispettiva zona urbanistica; q considerato perti nen­za/accessorio ogni edificio accatastato come tale e comunque destinato a parcheggio individuale, tet­toia o deposito posti allinterno delle aree di pertinenza degli edifici principali in zone classificate a prevalente zona residenziale e terziaria. Sono sempre considerati pertinenze tutti i fabbricati realizzati in applicazione del successivo art. 47;

g)      basso fabbricato: si intendono per bassi fabbricati le costruzioni utilizzate per autorimesse e/o deposi­ti di attrezzi e magazzini, a servizio delle residenze e delle attività terziarie, aventi le caratteristiche specificate al successivo art. 47;

h)   quota di imposta e sagoma limite del tetto: la quota di imposta del tetto è misurata a partire dalla l i - nea di spiccato, così come definita allart. 13, comma 5 del Regolamento Edilizio, fino al punto di i n­tersezione tra la facciata esterna dei muri perimetrali e lintradosso della falda di copertura; nel caso di coperture nervate i l punto di intersezione è calcolato sottotrave. Qualora le disposizioni della zona urbanistica consentano linnalzamento della quota di imposta del tetto rispetto lesistente, la sagoma limite deve essere calcolata come di seguito indicato. E considerata sagoma limite del tetto la figura geometrica ottenuta mediante l a soprael evazione di 100 cm della quota di imposta del tetto l a quale non potrà avere falde di copertura con pendenza compresa tra i 20 e i 30 gradi. Dovranno risultare sempre interni a tale inviluppo i l colmo del tetto e i punti di intersezione delle superfici esterne della falda di copertura con quelle della facciata. Derogano dalla sagoma gl i eventuali abbaini da realizzar­si per lottenimento dei rapporti minimi aeroillumi nanti;


i) spazi sistemati a verde: aree sistemate a verde, eventualmente aggregate a superfici pavimentate, con prevalenza delle prime sulle seconde; si considerano spazi sistemati a verde anche quelli al di sotto del quale siano ricavate autorimesse (entro e fuori terra) con eventuali e relative rampe e volumi tec­nici per laccesso e laerazione, purchq lestradosso di copertura sia ricoperto da uno strato di terreno di almeno 40 cm atto alla formazione di verde naturale;

j) parcheggio privato:  per parcheggio privato si intende:

a)         lo spazio di pertinenza delle singole unità immobiliari ai sensi dell'art. 9 della L . 122/89;

b)        quello per le nuove costruzioni previste dall'art. 18, L. 765/67 così come modificato dalla L. 122/1989.

Non sono comprese nella categoria "parcheggi privati" le attività definite all'art. 11, sottocategoria tr8;

k) aree di pertinenza delle costruzioni: per gl i edifici esistenti alla data di adozione della Variante di Revisione del P. R.G.C. esse corrispondono alle risultanze catastali. Per i nuovi edifici o per quelli esistenti su cui si interviene in applicazione degli indici di edificazione e utilizzazione (territoriale o fondiaria), le aree di pertinenza delle costruzioni sono le superfici territoriali o fondiarie asservite per i l calcolo degli indici sopranzi richiamati. I n caso di frazionamenti di proprietà si fa riferimento, ai fini del calcolo delle capacità edificatorie, alla situazione esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare della Variante di Revisione del P. R.G. C. i n riferimento ad atti regolarmente registrati e trascritti, tenendo conto degli edifici già esistenti nei lotti oggetto di intervento;

l) filo fisso di edificazione: rappresenta la linea di demarcazione obbligatoria fra le pareti esterne degli edifici e gli spazi pubblici;

m) tipologia edilizia: i l P. R.G. C. riconosce differenti tipologie edilizie i n grado di caratterizzare sotto i l profilo morfologico labitato esistente, i completamenti ed i nuovi interventi. Tra queste si ricono­scono le tipologie: isolata uni-bifamiliare, isolata pl uri piano, i n linea, a schiera, a cortina, ecc. Qualo­ra i l P. R.G. C. intenda indirizzare la progettazione edilizia sotto un profilo morfologico, è definita la tipologia edilizia e resa vincolante;

n) Progetti di Qualificazione Urbana: i Progetti di Qualificazione Urbana (PQU), di cui allart. 18 della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i., sono strumenti aventi la finalità di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del commercio, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed allassetto urbano;


o)      edificio esistente: ogni qualvolta la normativa fa riferimento a edificio e/o edifici esistenti si intende

quelli già realizzati (almeno alle strutture comprensive di copertura) entro la data di adozione del

Progetto Preliminare del presente strumento urbanistico. Specificazioni differenti dovranno essere

puntualmente richiamate i n normativa;

p)      rustico: la definizione fa esatto riferimento a quella di cui all’articolo 2 della L.R. n. 9 del 29/04/2003:

“... 3a11manufatti edilizi esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 delimitati da tampona-1 q q VH~ menti individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie alla residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbani­stici vigenti; sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato.; 'q

q)   parametro di densità massima di intervento (P.d.m.i.): è espresso in mc/mq e costituisce la densità massima ammessa in progetto per quegli interventi da attuare mediante S.U.E. che possono accoglie­re cubature trasferite, ovvero provenienti da differenti zone urbanistiche. Tale parametro, da verifica- re sulla superficie territoriale di ogni singolo S.U.E., costituisce esclusivamente elemento di controllo del progetto; la capacità edificatoria riconosciuta alle singole zone urbanistiche è definita dai rispetti­vi indici di densità edilizia territoriali (It – art. 27 del R.E.) ;

r)       indice di permeabilità ( Ip) : è espresso in % e rappresenta la quota minima di superficie fondiaria libera da edificazioni principali che deve possedere requisiti di permeabilità anche parziale alle acque piovane. Si ammette pertanto lutilizzo di autobloccanti forati e materiali similari;

s)       ambiti di intervento (A.d.I.): delimitano le unità omogenee in cui sono divisi gli isolati dell’I.U.A. posti nella zona A2r aree dellI.U.A. a prevalente destinazione residenziale da recuperare”.