Art. 42 Prescrizioni per le aree
destinate alla distribuzione di carburanti – IC
1. Le aree comprese nella zona urbanistica IC riguardano
parti del territorio dove sono attualmente
insediati impianti per la distribuzione del carburante e che i l P. R.G.C.,
anche i n applicazione delle leggi
di settore vigenti, intende confermare, consentendo i successivi adeguamenti
fisico-funzionali per le attività già presenti.
2. Le aree sono individuate i n conformità con le
disposizioni legislative di settore ed i n particolare alle “Disposizioni
attuative dell’art. 2 della L.R. 14/2004”, Allegati A, B
pubblicati sul BUR n° 1 del 05/01/2005 a cui si rimanda per la
progettazione degli interventi di ampliamento o potenziamento.
3. Per l a zona IC si prescrive quanto segue:
a) oltre alle attività strettamente connesse alla
distribuzione del carburante (sottocategoria c3 del precedente art. 10) sono ammesse, a corollario delle stesse, attività
accessorie riconducibili alle seguenti:
lavaggio autoveicoli, assistenza tecnica agli stessi, commercio al dettaglio di
prodotti di immediata utilizzazione,
distribuzione di giornali e tabacchi e generi di primo conforto (bar, snake,
tavola calda, etc.) e quant’altro indicato dalle leggi di
settore. Per quanto concerne le attività di vendita al dettaglio i n sede
fissa, si rimanda inoltre alle disposizioni contenute al precedente art. 6,
lett. B;
b)
il rapporto di copertura degli edifici (comprensivo di tettoie o pensiline
con profondità superiore a 1,50 m) non
deve superare il valore indicato nella Tabella Normativa allegata all’ultimo
comma;
c)
la capacità
edificatoria e l’altezza massima dei manufatti deve essere mantenuta
all'interno di quanto stabilito dalla Tabella Normativa;
d)
le distanze dalle strade dei manufatti e fabbricati strettamente connessi
agli impianti di erogazione dei
carburanti dovranno rispettare una distanze minime di 10 m dal ciglio stradale,
gli altri dovranno rispettare le disposizioni contenute nei successivi artt. 53
e 54 delle N.T.A.;
e)
è facoltà della pubblica Amministrazione richiedere la predisposizione di
elaborati tecnici i n grado di simulare
l’inserimento dei nuovi interventi nel paesaggio circostante e
richiedere modifiche ai materiali ed al progetto per un migliore inserimento
ambientale dei manufatti.
4. Al di fuori delle aree appositamente previste dal
P.R.G.C. per gli impianti di distribuzione del carburante, è consentita la
localizzazione di tali attrezzature i n altre zone urbanistiche alle seguenti
condizioni:
a) nelle
zone “S” limitatamente alle aree poste lungo la viabilità
principale (strade di tipo C e loro prosecuzioni in ambito urbano);
b)
all'esterno del perimetro del centro abitato, nella fascia di rispetto delle
strade di tipo C ai sensi del Codice della strada.
I n entrambi
i casi devono essere rispettate le seguenti distanze:
- per gl i accessi veicolari si rimanda alle
prescrizioni definite dalle leggi di settore (Nuovo Codice della Strada,
ecc.);
- per i
manufatti edilizi:
- m 6,00 dai confini;
- m 10,00 dai cigli stradali.
5. Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al
rispetto delle specifiche norme di zona o sotto- zona deve verificare la compatibilità alle indicazioni
geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti
alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono
limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.
6. Nella Tabella normativa sottoriportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle destinazioni d’uso ammesse, alle modalità di
intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Prescrizioni particolari.