Art. 42 Prescrizioni per le aree destinate alla distribuzione di carburanti – IC

1. Le aree comprese nella zona urbanistica IC riguardano parti del territorio dove sono attualmente insediati impianti per la distribuzione del carburante e che i l P. R.G.C., anche i n applicazione delle leggi di settore vigenti, intende confermare, consentendo i successivi adeguamenti fisico-funzionali per le attività già presenti.

2. Le aree sono individuate i n conformità con le disposizioni legislative di settore ed i n partico­lare alle Disposizioni attuative dellart. 2 della L.R. 14/2004, Allegati A, B pubblicati sul BUR n° 1 del 05/01/2005 a cui si rimanda per la progettazione degli interventi di ampliamento o potenziamento.

3. Per l a zona IC si prescrive quanto segue:

a)      oltre alle attività strettamente connesse alla distribuzione del carburante (sottocategoria c3 del pre­cedente art. 10) sono ammesse, a corollario delle stesse, attività accessorie riconducibili alle seguen­ti: lavaggio autoveicoli, assistenza tecnica agli stessi, commercio al dettaglio di prodotti di immediata utilizzazione, distribuzione di giornali e tabacchi e generi di primo conforto (bar, snake, tavola calda, etc.) e quantaltro indicato dalle leggi di settore. Per quanto concerne le attività di vendita al dettaglio i n sede fissa, si rimanda inoltre alle disposizioni contenute al precedente art. 6, lett. B;

b)        il rapporto di copertura degli edifici (comprensivo di tettoie o pensiline con profondità superiore a 1,50 m) non deve superare il valore indicato nella Tabella Normativa allegata allultimo comma;

c)         la capacità edificatoria e laltezza massima dei manufatti deve essere mantenuta all'interno di quanto stabilito dalla Tabella Normativa;

d)        le distanze dalle strade dei manufatti e fabbricati strettamente connessi agli impianti di erogazione dei carburanti dovranno rispettare una distanze minime di 10 m dal ciglio stradale, gli altri dovranno rispettare le disposizioni contenute nei successivi artt. 53 e 54 delle N.T.A.;

e)         è facoltà della pubblica Amministrazione richiedere la predisposizione di elaborati tecnici i n grado di simulare linserimento dei nuovi interventi nel paesaggio circostante e richiedere modifiche ai materiali ed al progetto per un migliore inserimento ambientale dei manufatti.

4. Al di fuori delle aree appositamente previste dal P.R.G.C. per gli impianti di distribuzione del carburante, è consentita la localizzazione di tali attrezzature i n altre zone urbanistiche alle seguenti con­dizioni:

a) nelle zone Slimitatamente alle aree poste lungo la viabilità principale (strade di tipo C e loro pro­secuzioni in ambito urbano);

b) all'esterno del perimetro del centro abitato, nella fascia di rispetto delle strade di tipo C ai sensi del Codice della strada.

I n entrambi i casi devono essere rispettate le seguenti distanze:

-     per gl i accessi veicolari si rimanda alle prescrizioni definite dalle leggi di settore (Nuovo Codice della Strada, ecc.);

-       per i manufatti edilizi:

-        m 6,00 dai confini;

-        m 10,00 dai cigli stradali.

5.    Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sotto- zona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

6.    Nella Tabella normativa sottoriportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle desti­nazioni duso ammesse, alle modalità di intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Pre­scrizioni particolari.