Art. 44 Prescrizioni per le aree
destinate ad attività di interesse collettivo – TP/c, TP/e, T P/f e T P/s
1. Le aree comprese nella zona
urbanistica TP riguardano parti del territorio occupate da fabbricati e strutture volte ad attività
di interesse collettivo, effettuate da soggetti pubblici o equiparabili, da privati e da enti e che i l P.R.G.C. intende
confermare. A seconda della tipologia di attività di interesse collettivo si
individuano le seguenti sottozone:
2.
Su tali aree il P. R.G.C. individua le destinazioni d'uso specifiche di
interesse collettivo che non
rientrano tra quelle classificabili come standard di livello comunale o di
interesse generale.
3.
I n particolare, fatto salvo i l rispetto di quanto previsto ai successivi
TITOLI V, V I e V II, valgono le
seguenti regole:
1)
nelle aree
del tipo TP/c sono consentite tutte le destinazioni d'uso proprie dell'attività
indicata (t r5), integrabili con le destinazioni d1 e d2; per quelle poste all’interno
del perimetro I.U.A. le attività consentite sono quelle previste dall’art.
26 con esclusione della residenza privata e pubblica (r). Gli interventi devono
rispettare i seguenti parametri:
- tipi d’intervento: MO,
MS, RS, RE.I, RE.II, RE.III, AE, SE, CO;
- modalità di intervento: intervento
diretto per MO, MS, RS, RE. I, RE. II, RE. III; Permesso Convenzionato per A E,
SE, CO; S.U. E. (P.d.R.) nei casi indicati sulle tavole di Progetto per interventi
di recupero funzionale delle strutture abbandonate dalle originarie funzioni;
- SUL, RC: max pari all'esistente,
incrementabile del 20%; l’incremento non q applicabile ai fabbricati
compresi all’interno dell’I.U.A. oggetto dei vincoli di
cui al successivo art. 49;
- altezza massima: esistente;
- prescrizioni particolari: si
richiamano le prescrizioni di cui al precedente art. 26 per le aree ricadenti nella zona I.U.A. e le
limitazioni agli interventi di cui al successivo Titolo V I. Si richiede il reperimento di parcheggi
privati nelle quantità previste dall’art. 5, comma 5 per gli interventi di A E, SE, CO effettuati su edifici posti all’esterno
dell’I.U.A., con le modalità previste al successivo art. 47;
2)
nelle aree di tipo TP/e sono consentite tutte le destinazioni d'uso proprie
dell'attività insediata (tr7). Gli
interventi devono rispettare i seguenti parametri:
- tipi d’intervento: MO,
MS, RS, RE.I, RE. II, RE. III, AE, SE, CO;
- modalità di intervento: intervento
diretto;
- volume, RC: i n merito alle
necessità funzionali di erogazione del servizio;
- altezza massima: 2 p.f.t. (7 m);
possono derogare gli impianti tecnologici;
3)
nelle aree
del tipo TP/f e negli edifici i n esse compresi sono consentite tutte le
attività proprie del servizio ferroviario
(tr2, tr7, c2), sia per quanto riguarda le attrezzature tecniche e tecnologiche
sia per quanto riguarda gli edifici per servizi nonché per l’erogazione
di servizi ai passeggeri (bar, ristorante,
edicole, negozi, parcheggio, etc.). L'utilizzazione di tali aree è disciplinata
dalle specifiche leggi del settore;
4) nelle aree di tipo TP/s sono consentite tutte le
destinazioni d’uso proprie dell’attività insediata (tr6),
caratterizzata da attrezzature sportive per
il tempo libero e il gioco al coperto e all’aperto, comprensive
di piazzole, parcheggi, strutture di servizio e pubblici esercizi.
Gli interventi
devono rispettare i seguenti parametri:
- tipi d’intervento: MO,
MS, RS, RE.I, RE.II, RE.III, AE, SE, CO;
- modalità di intervento: intervento diretto per MO, MS, RS, RE.I, RE. I I,
RE.I I I; Permesso Convenzionato per A E, SE, CO;
- SUL, RC: max
pari all'esistente, incrementabile del 20%. Per il “Circolo
Sportivo Buzzi” q comunque ammesso un incremento max di 500 mq;
- altezza massima: 1 p.f.t. (5 m);
palestre e campi al coperto: max. 10 m;
- prescrizioni particolari: si
richiede il reperimento di parcheggi privati nelle quantità previste dall’art. 5, comma 5 per gli interventi di
AE, SE, CO con le modalità previste al successivo art. 47.
4. Ogni intervento edilizio oltre
che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sotto-zona deve verificare la
compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica,
parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi
ammissibili dalla norma di riferimento.