Art. 46 Prescrizioni per le aree per servizi di livello comunale (art. 21 L.R. 56/77) – S (SE, SP e relative sottozone)

1. Le aree comprese nella zona urbanistica Sriguardano le parti di territorio che il P.R.G.C. destina a servizi pubblici ai sensi dell'art. 21, L.R. 56/77. Gli elaborati di progetto distinguono con diffe­rente sigla i servizi esistenti (SE) da quelli i n progetto (SP) e tra essi si individuano le seguenti sottoclassi in conformità alle disposizioni di legge (art. 21, L.R. 56/77, comma 1, punti 1) 2) e 3)) ed alla funzione prevalente ad esse assegnata:

-       S(E-P)/i: aree per l'istruzione;

-       S(E-P)/c: aree per attrezzature di interesse comune;

-       S(E-P)/v: aree per spazi pubblici, a parco, per l'arredo urbano, per il gioco e lo sport;

-       S(E-P)/p: aree per parcheggi pubblici;

-       S(E-P)/u: parco urbano di San Michele”

2.      Il P. R.G.C. assicura globalmente la dotazione di standard richiesta dalla legge applicando le differenti quantità previste dalla L.R. 56/77:

-       25 mq ogni abitante (equivalente a 123 mc);

-      100% della SU L i n progetto per gli interventi terziari e commerciali di nuovo impianto e 80% per quelli di ristrutturazione urbanistica o i n ambiti di completamento;

-      20% della ST per gli interventi produttivi ed artigianali di nuovo impianto e 10% della SF per quelli di completamento e di riordino/recupero.

Ai fini del rispetto delle quantità previste dall'art. 21 della L.R. 56/77 e dal P. R.G.C., le aree di cui sopra devono intendersi come "aree di superficie", all'infuori di quelle per parcheggi pubblici che possono es­sere reperite i n apposite attrezzature multi piano. Analogamente, per i l rispetto delle quantità di cui sopra, sono computabili, oltre alle superfici per le quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico ai sensi e per le quantità previste dall'art. 21 L. R. 56/77. La quota di aree da assoggettare ad uso pubblico è regolata dalle norme di zona e relativi elaborati integrativi.

3.      Il reperimento delle aree a servizi in progetto q demandato, in via prioritaria, all’attuazione dei S.U.E. individuati dal P.R.G.C. e, dove previsto, dei permessi convenzionati ai sensi dellart. 49, 5° comma della L.R. 56/77; di conseguenza si rimanda a quanto puntualmente indicato nelle norme di zona e nelle Schede dArea nonché al precedente art. 6 per le quantità e modalità di reperimento.

4.      Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo nelle aree di tipo S sono riservati in via principale alla pubblica Amministrazione ed agli enti istituzionalmente competenti previa acquisizione delle medesime. E' tuttavia ammesso l'intervento diretto da parte degli operatori e dei proprietari privati di dette aree per la realizzazione delle opere che i l P.R.G.C. prevede sulle stesse: i n questo caso l'inter­vento è subordinato alla stipula di una convenzione che regoli il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione delle opere realizzate ai sensi delle vigenti leggi i n materia.

5.      All'interno delle aree urbanistiche del tipo S, le rispettive sottozone contraddistinguono le aree a servizi in relazione allobiettivo funzionale individuato dal P.R.G.C.:

a)         per le aree S(E-P)/i: attrezzature per l'istruzione, culturali e assistenziali, ivi comprese le attrezzature e gli spazi compatibili con tali attività (attrezzature sportive, aree verdi, parcheggi, edifici per la cu­stodia e per la ristorazione direttamente connessa agli impianti);

b)        per le aree S(E-P)/c: attrezzature di interesse generale come: culturali, politiche, religiose, assisten­ziali, sanitarie di base, amministrative pubbliche, commerciali pubbliche (quali mercati, mense aziendali, spacci, ecc.), per lo spettacolo;

c)         per le aree S(E-P)/v: attrezzature sportive al coperto e allo scoperto, per lo spettacolo, per la ricrea­zione e lo svago in genere, per il piccolo commercio, la ristorazione e la ricreazione pertinenti alle attività precedenti;

d)        per le aree S(E-P)/p: autorimesse e parcheggi pubblici e privati di interesse pubblico;

e)         per le aree S(E-P)/u: aree da destinare a parco urbano San Michele”.

Le aree S(E-P) al servizio delle zone produttive/artigianali, terziarie/commerciali, possono inoltre acco­gliere specifiche attrezzature pubbliche o private al servizio dei suddetti insediamenti.


6.      I cambi di destinazione d'uso fra quelle classificate ai precedenti punti a), b), c), d) sono possibili e non costituiscono variante al P. R.G.C.; essi devono però risultare definiti da apposita deliberazione di Consiglio Comunale, nella quale occorrerà puntualmente motivare le ragioni delle nuove scelte che non dovranno comunque incidere sullassetto distributivo-funzionale complessivo delle opere infrastrut­turali previste a soddisfacimento degli standard. I n caso contrario si richiamano i contenuti dellart. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; parimenti il P.R.G.C. non prescrive le quantità parziali dei punti a) b) c) d) indicate all'art. 21 della L. R. 56/77.

7.      Le quantità edificabili consentite nelle aree SP individuate sullintero territorio comunale per la realizzazione di attività proprie sono determinate sulla base dei progetti edilizi e disciplinate dalle relative leggi di settore, nel caso di interventi pubblici, e dalle relative convenzioni nel caso di interventi privati.

8.      La realizzazione delle attrezzature di servizio, qualora non costruite e/o gestite direttamente dal Comune, deve essere disciplinata da specifico convenzionamento tra l'Amministrazione Comunale, gli operatori, le aziende e gli utenti di tali servizi. Gli interventi di cui al precedente p.to d) del comma 4 sono realizzabili con le modalità previste dall'art. 9 della legge 122/1989.

9.      E’ sempre consentito dalle aree a servizio pubblico, qualora non siano individuabili soluzioni alternative, laccesso, nei limiti minimi utili, ai lotti di proprietà privata, garantendo comunque la funzionalità delle aree a servizio stesse.

10.  Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sotto-zona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

11.  Nella Tabella normativa sotto riportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle de­stinazioni duso ammesse, alle modalità di intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Pre­scrizioni particolari.