Art. 46 Prescrizioni per le aree per servizi di
livello comunale (art. 21 L.R. 56/77) – S (SE, SP e relative sottozone)
1. Le aree comprese nella zona
urbanistica “S” riguardano le parti di territorio che il
P.R.G.C. destina a servizi pubblici ai sensi
dell'art. 21, L.R. 56/77. Gli elaborati di progetto distinguono con differente
sigla i servizi esistenti (SE) da quelli i n progetto (SP) e tra essi si
individuano le seguenti sottoclassi in conformità alle disposizioni di legge
(art. 21, L.R. 56/77, comma 1, punti 1) 2) e 3)) ed alla funzione prevalente ad
esse assegnata:
- S(E-P)/i:
aree per l'istruzione;
- S(E-P)/c:
aree per attrezzature di interesse comune;
- S(E-P)/v: aree per spazi pubblici, a
parco, per l'arredo urbano, per il gioco e lo sport;
- S(E-P)/p:
aree per parcheggi pubblici;
- S(E-P)/u:
parco urbano di “San Michele”
2.
Il P. R.G.C.
assicura globalmente la dotazione di standard richiesta dalla legge applicando
le differenti quantità previste dalla L.R. 56/77:
- 25 mq
ogni abitante (equivalente a 123 mc);
- 100% della
SU L i n progetto per gli interventi terziari e commerciali di nuovo impianto e
80% per quelli di ristrutturazione urbanistica o i n ambiti di completamento;
- 20% della
ST per gli interventi produttivi ed artigianali di nuovo impianto e 10% della
SF per quelli di completamento e di riordino/recupero.
Ai fini del rispetto delle quantità previste dall'art.
21 della L.R. 56/77 e dal P. R.G.C., le aree di cui sopra devono intendersi come "aree di
superficie", all'infuori di quelle per parcheggi pubblici che possono essere reperite i n apposite attrezzature multi piano.
Analogamente, per i l rispetto delle quantità di cui sopra, sono computabili, oltre alle superfici per le
quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali è
previsto l'assoggettamento ad uso pubblico ai sensi e per le quantità
previste dall'art. 21 L. R. 56/77. La quota di aree da assoggettare ad uso
pubblico è regolata dalle norme di zona e relativi elaborati integrativi.
3. Il reperimento delle aree a
servizi in progetto q demandato, in via prioritaria, all’attuazione dei S.U.E. individuati dal P.R.G.C. e, dove previsto,
dei permessi convenzionati ai sensi dell’art. 49, 5° comma della L.R. 56/77; di conseguenza si rimanda
a quanto puntualmente indicato nelle norme di zona e nelle Schede d’Area
nonché al precedente art. 6 per le quantità e modalità di reperimento.
4. Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo
nelle aree di tipo S sono riservati in via principale
alla pubblica Amministrazione ed agli enti istituzionalmente competenti previa
acquisizione delle medesime. E'
tuttavia ammesso l'intervento diretto da parte degli operatori e dei
proprietari privati di dette aree per la realizzazione delle opere che i
l P.R.G.C. prevede sulle stesse: i n questo caso l'intervento è subordinato
alla stipula di una convenzione che regoli il regime giuridico del suolo,
nonché le modalità e le forme di utilizzazione delle opere realizzate ai sensi
delle vigenti leggi i n materia.
5.
All'interno delle aree urbanistiche del tipo S, le rispettive sottozone
contraddistinguono le aree a
servizi in relazione all’obiettivo funzionale individuato dal
P.R.G.C.:
a)
per le aree
S(E-P)/i: attrezzature per l'istruzione, culturali e assistenziali, ivi comprese
le attrezzature e gli spazi compatibili con tali attività (attrezzature
sportive, aree verdi, parcheggi, edifici per la custodia e per la ristorazione
direttamente connessa agli impianti);
b)
per le aree S(E-P)/c: attrezzature di interesse generale come: culturali,
politiche, religiose, assistenziali, sanitarie di base, amministrative pubbliche, commerciali pubbliche
(quali mercati, mense aziendali,
spacci, ecc.), per lo spettacolo;
c)
per le aree
S(E-P)/v: attrezzature sportive al coperto e allo scoperto, per lo spettacolo,
per la ricreazione e lo svago in genere, per il piccolo commercio, la
ristorazione e la ricreazione pertinenti alle attività precedenti;
d)
per le aree
S(E-P)/p: autorimesse e parcheggi pubblici e privati di interesse pubblico;
e)
per le aree
S(E-P)/u: aree da destinare a parco urbano “San Michele”.
Le aree S(E-P) al servizio delle zone produttive/artigianali,
terziarie/commerciali, possono inoltre accogliere specifiche attrezzature pubbliche o private al servizio dei suddetti
insediamenti.
6. I cambi di destinazione d'uso fra quelle classificate
ai precedenti punti a), b), c), d) sono possibili
e non costituiscono variante al P. R.G.C.; essi devono però risultare definiti
da apposita deliberazione di Consiglio Comunale, nella quale occorrerà
puntualmente motivare le ragioni delle nuove scelte che non dovranno comunque
incidere sull’assetto distributivo-funzionale complessivo delle
opere infrastrutturali previste a
soddisfacimento degli standard. I n caso contrario si richiamano i contenuti
dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; parimenti il P.R.G.C.
non prescrive le quantità parziali dei punti a) b) c) d) indicate all'art. 21
della L. R. 56/77.
7. Le quantità edificabili
consentite nelle aree SP individuate sull’intero territorio comunale
per la
realizzazione di attività proprie sono determinate sulla base dei progetti edilizi
e disciplinate dalle relative leggi di settore, nel caso di interventi pubblici, e dalle relative
convenzioni nel caso di interventi privati.
8. La realizzazione delle
attrezzature di servizio, qualora non costruite e/o gestite direttamente dal
Comune, deve essere disciplinata da specifico convenzionamento tra
l'Amministrazione Comunale, gli
operatori, le aziende e gli utenti di tali servizi. Gli interventi di cui al
precedente p.to d) del comma 4 sono realizzabili con le modalità previste
dall'art. 9 della legge 122/1989.
9. E’ sempre consentito dalle aree a servizio pubblico,
qualora non siano individuabili soluzioni alternative, l’accesso,
nei limiti minimi utili, ai lotti di proprietà privata, garantendo comunque la
funzionalità delle aree a servizio stesse.
10. Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al
rispetto delle specifiche norme di zona o sotto-zona deve verificare la compatibilità alle indicazioni
geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti
alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono
limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.
11. Nella Tabella normativa sotto riportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle destinazioni
d’uso ammesse, alle modalità di intervento, ai parametri edilizi ed
urbanistici nonché alle Prescrizioni particolari.