Art.
49 Individuazione, classificazione e tutela
1.
Fermo restando l’individuazione
dell’I.U.A., già normata al precedente art. 26, in applicazione
dell’art. 24 della L.R. 56/77, il P.R.G.C. individua sul restante
territorio comunale i beni culturali ambientali da salvaguardare, così
suddivisi:
1)
monumenti isolati e singoli edifici civili e rurali, con relative
pertinenze, aventi valore storico/artistico.
In tale classe rientrano gli edifici compresi negli elenchi di cui agli artt.
10-11-12, 45 e/o riconducibili all’art. 128 del D.Lgs
n. 42/04;
2)
manufatti isolati
e singoli edifici civili e rurali, aventi valore storico-artistico, ambientale
o documentario ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77;
3)
aree di interesse
paesaggistico ambientale, quali i parchi, le fasce fluviali, le aree boscate e
le molteplici aree agricole di salvaguardia ambientale;
4)
beni culturali di interesse archeologico e documentario: le zone
archeologiche accertate, i l sistema dei
canali irrigui, le viabilità storiche, con riferimento agli elaborati del PTC P
della Provincia di Vercelli.
2. La
classificazione i n base alla precedente suddivisione degli immobili, delle
aree, ed i conseguenti interventi edilizi
ammessi sugli stessi, sono definiti da quanto stabilito nelle rispettive zone
urbanistiche, con i limiti di cui ai successivi artt. 50, 51 e 52 tenuto
conto delle normative vigente e delle indicazioni contenute negli elaborati del
PTCP di Vercelli sulla base di sopralluoghi effettuati per le opportune
valutazioni di merito.
3. I S.U.E. che comprendono gli immobili
individuati e classificati ai sensi del presente articolo, seguono le procedure
di cui all’8° comma dell’art. 40 e dell’art.
91/bis della L.R. 56/77 e s.m.i..
4. Sulla base dei dati resi disponibili il P.R.G.C.
individua altresì gli edifici a cui è applicabile l’art. 12
del D.lgs. 42/2004 affinché risultino correttamente espletate le procedure di
legge.
5.
Le norme relative alla
salvaguardia specifica contenuta nel presente Titolo VI operano a maggiore
specificazione, limitazione e tutela di quanto definito al Titolo IV per gli
immobili segnalati o vincolati secondo i valori di cui al precedente comma 1,
punti 1), 2), 3), 4) del presente articolo.