Art. 49 Individuazione, classificazione e tutela

1. Fermo restando lindividuazione dellI.U.A., già normata al precedente art. 26, in applicazio­ne dellart. 24 della L.R. 56/77, il P.R.G.C. individua sul restante territorio comunale i beni culturali ambientali da salvaguardare, così suddivisi:

1)     monumenti isolati e singoli edifici civili e rurali, con relative pertinenze, aventi valore stori­co/artistico. In tale classe rientrano gli edifici compresi negli elenchi di cui agli artt. 10-11-12, 45 e/o riconducibili allart. 128 del D.Lgs n. 42/04;

2)     manufatti isolati e singoli edifici civili e rurali, aventi valore storico-artistico, ambientale o docu­mentario ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77;

3)     aree di interesse paesaggistico ambientale, quali i parchi, le fasce fluviali, le aree boscate e le molte­plici aree agricole di salvaguardia ambientale;

4)     beni culturali di interesse archeologico e documentario: le zone archeologiche accertate, i l sistema dei canali irrigui, le viabilità storiche, con riferimento agli elaborati del PTC P della Provincia di Vercelli.

2. La classificazione i n base alla precedente suddivisione degli immobili, delle aree, ed i conse­guenti interventi edilizi ammessi sugli stessi, sono definiti da quanto stabilito nelle rispettive zone urbanistiche, con i limiti di cui ai successivi artt. 50, 51 e 52 tenuto conto delle normative vigente e delle indicazioni contenute negli elaborati del PTCP di Vercelli sulla base di sopralluoghi effettuati per le op­portune valutazioni di merito.

3. I S.U.E. che comprendono gli immobili individuati e classificati ai sensi del presente articolo, seguono le procedure di cui all8° comma dellart. 40 e dellart. 91/bis della L.R. 56/77 e s.m.i..

4. Sulla base dei dati resi disponibili il P.R.G.C. individua altresì gli edifici a cui è applicabile lart. 12 del D.lgs. 42/2004 affinché risultino correttamente espletate le procedure di legge.

5. Le norme relative alla salvaguardia specifica contenuta nel presente Titolo VI operano a maggiore specificazione, limitazione e tutela di quanto definito al Titolo IV per gli immobili segnalati o vincolati secondo i valori di cui al precedente comma 1, punti 1), 2), 3), 4) del presente articolo.