Art. 50 Singoli edifici aventi
valore storico/artistico o ambientale/documentario
1. Per i complessi edilizi, per le singole costruzioni e
per i monumenti isolati aventi valore storico-artistico o documentario (comma
1, punti 1) e 2) dell’art. 49), segnalati graficamente sulle tavole
di progetto, si applicano le seguenti disposizioni:
a) monumenti isolati e singoli
Edifici ed aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42 del 22/01/04 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio):
per gli
edifici di valore storico-artistico e per le loro aree di pertinenza soggette a
decreto di vincolo (comma 1, punto 1)
dell'art. 49 delle N.T.A.), già L. 1089/39, sono ammessi esclusivamente interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento
conservativo, secondo le definizioni di cui agli artt. 14, 15, 16, delle
presenti N.T.A.. Le opere devono mirare al mantenimento ed al recupero delle
parti originali del fabbricato ed alla eliminazione degli elementi deturpanti eventualmente
presenti, senza aumento di SUL, ad eccezione di quella eventualmente
conseguente al recupero dei sottotetti.
Le
destinazioni d'uso devono essere quelle consentite nelle aree o nelle zone
urbanistiche di appartenenza e devono comunque essere coerenti con l'impianto
tipologico dell'edificio.
Tutti gli
interventi da effettuarsi sugli edifici di cui al presente punto a) è
subordinato al preventivo rilascio del
benestare della Soprintendenza ai Monumenti per gli edifici oggetto di Decreto
di vincolo ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42 del 22/01/04
ed il suddetto parere q vincolante.
Beni
culturali immobili oggetto di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45
del D.Lgs n. 42/04 (D.D.R. del
31/07/2007):
le aree di pertinenza della tenuta di L eri -Cavour sono soggette a
prescrizioni di cui all’art. 45 D. Lgs. 22 gennaio, n° 42; i n particolare si propongono
subordinati ad autorizzazione del Ministero i seguenti interventi:
-
che ogni
progetto per interventi di recupero, ristrutturazione e di nuova edificazione
venga sotto- posto alla preventiva autorizzazione della Sopraintendenza per i
Beni Architettonici e i l Paesaggio del Piemonte;
-
che non si
rechi pregiudizio alle condizioni di ambiente e decoro del sito con l’inserimento
di arredi, segnaletica ed insegne, sistemi di illuminazione stradale, aree di
parcheggio ecc. senza la preventiva autorizzazione della citata Sopraintendenza;
-
si richiede di ridurre al minimo strade e percorsi asfaltati, recuperando
gli esistenti e realizzando i
nuovi i n terreno stabilizzato
(macadam) o asfalto colorato a granulometria grossa tipo ghiaietto;
-
dovranno
essere preventivamente concordate le destinazioni d’uso che non
potranno prescindere dal particolare valore storico del complesso.
Si dovrà
inoltre avere cura di utilizzare materiali, compatibili con quelli storici, i n
grado di garantire durabilità e stabilità nel tempo.
b)
edifici di
valore storico-artistico:
per gli edifici di valore storico-artistico (comma 1, punto 2) .R.
dell’art. 49 delle N.T.A.) individuati autonomamente dal PG.C. anche sulla a base delle e indicazioni del PTCP di
Vercelli in applicazione dell’art.
24 L.R. 56/77, sono ammessi interventi limitati alla manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, secondo le definizioni di
cui agli artt. 14,15,16 delle presenti N.T.A..
Per gli edifici o parti di essi che pur compresi all’interno del
perimetro dell’area di pertinenza dei beni puntualmente indicati non risultino ad essi coerenti ed
individuati come tali, sono ammessi tutti i tipi di intervento della
zona urbanistica di riferimento, prevedendo azioni progettuali atte a
ricostruire l’unità storico-funzionale del bene.
Tutti gli
interventi da effettuarsi sugli edifici di cui al presente punto dovranno comunque
sottostare alle procedure previste dalle leggi vigenti ed alle prescrizioni
dell’Ente tutore del vincolo;
c)
edifici di
valore ambientale o documentario:
per gli
edifici di valore ambientale o documentario (comma 1, punto 2) dell’art.
49 delle N.T.A.) individuati autonomamente
dal P. R.G.C. anche sulla base delle indicazioni del P.T.C.P. di Vercelli in
applicazione dell’art. 24 L.R. 56/77, sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui agli artt.
14, 15, 16 delle presenti N.T.A..
Con
riferimento al 3° comma dell’art. 17 delle N.T.A., sono
inoltre ammessi gli interventi di ristrutturazione
edilizia di tipo RE. I e RE.I I , qualificando gli elementi tipologici caratterizzanti
le facciate verso spazi pubblici, le coperture, le scale, gli androni, o
quegli elementi riconosciuti significativi in sede di progetto; qualora
porzioni dei suddetti elementi presentino alterazioni contrastanti con le caratteristiche
dell'edificio, si deve provvedere, contestualmente all'intervento,
all'eliminazione dei fattori non coerenti. Per gli edifici o parti di essi che
pur compresi all’interno del perimetro dell’area di
pertinenza dei beni puntualmente indicati non risultino ad essi coerenti ed
individuati come tali, sono ammessi tutti i tipi di intervento della zona
urbanistica di riferimento, prevedendo azioni progettuali atte a ricostruire l’unità
storico-funzionale del bene.
All’interno
della volumetria esistente è ammessa la realizzazione di ampliamenti
costituenti nuove superfici di solaio ed i l recupero dei sottotetti.
Ogni
intervento edilizio riguardante gli edifici segnalati dal presente articolo
dovrà essere effettuato utilizzando materiali e tecniche edilizie caratteristiche
e/o compatibili all’edificazione originaria dell’immobile;
2. Per gli edifici di cui al
precedente comma è richiesta, ad integrazione degli elaborati ordinari di progetto, una dettagliata descrizione fotografica
della porzione di fabbricato e/o delle relativa aree di pertinenza oggetto di intervento al fine di documentare lo stato di
fatto. Per gli edifici di cui ai punti a), b) del precedente comma, i n
caso di interventi eccedenti la manutenzione straordinaria è richiesto lo sviluppo
di rilievo e progetto alla scala 1:50.