Art. 51 Aree di interesse
paesaggistico-ambientale
1. Le aree di interesse
paesaggistico-ambientale di cui al comma 1, punto 3 del precedente art. 49, individuate dal P. R.G.C., sono sottoposte alle
seguenti disposizioni che si applicano sia nel caso di formazione di strumenti
urbanistici esecutivi, sia nel caso di interventi diretti, con le
specificazioni di cui ai successivi capoversi.
a)
Fasce dei
corsi d'acqua
Lungo l’alveo
dei corsi d’acqua del fiume Po, il Roggione, le rogge Stura e
Lamporasso, rio Sanguinolento, riconosciuti
corsi d’acqua pubblici, il P.R.G.C. individua per una profondità di
150 m le aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs. 42 del 22/01/04. Le fasce indicate sulle tavole di progetto
sono da intendersi illustrative e dovranno essere debitamente interpretate all’atto di puntuali provvedimenti sulla
base di misurazioni dello stato dei luoghi da effettuare da parte del
proponente.
All'interno
di tali fasce sono sempre ammessi interventi per la realizzazione di opere di
urbanizza- zione primaria e secondaria previste dal Piano e di quelle
finalizzate all'uso pubblico del bene (opere di
protezione idrogeologica, percorsi pedonali, opere relative alla realizzazione
di servizi pubblici o di uso pubblico, attrezzature sportive pubbliche o
di uso pubblico, ecc.).
Sui
manufatti edilizi eventualmente esistenti i n tali fasce sono ammessi
interventi previsti dalle rispettive zone urbanistiche di appartenenza,
ottenuto i l benestare regionale (se non subdelegato) vi n-colante ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. 42 del 22/01/04.
La
realizzazione di nuovi manufatti edilizi, nel rispetto delle indicazioni del
P.R.G.C., è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi
dell’art 149 del D.Lgs. 42 del 22/01/04.
Non è
richiesta la predetta autorizzazione per gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo
che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, così come
previsto all’art. 149 del D.Lgs. 42 del 22/01/04.
Tutti gl i
interventi ammessi, anche quelli subordinati alla formazione di strumenti
urbanistici esecutivi, devono garantire l’accessibilità delle
sponde garantendo la loro tutela e manutenzione.
b)
Parco
naturale del Bosco delle Sorti della Parteci panza e Palude di San Genuario
Visto i l
Piano di Assestamento Forestale approvato con D PGR n° 5390 del 3/12/1991:
- sul territorio comunale
coincidente con i l Parco naturale del Bosco delle Sorti della Parteci panza, istituito con la L.R. n. 38/1991, il P.R.G.C.
recepisce le disposizioni di salvaguardia contenute nell’art. 7 della legge regionale richiamata, al fine di
tutelare e valorizzare un bosco di interesse sia botanico che storico, costituente uno dei più antichi residui del
bosco di pianura i n Piemonte.
- Allo stesso modo sul territorio comunale coincidente con l a Palude di San
Genuario, istituita con l a L.R. n.
23/2006, è vigente i l Piano naturalistico avente valore anche di Piano di gestione
del SIC “Palude di San Genuario”,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 18 luglio 2006, n°81
– 24225 (cod. SIC IT20007).
Gli
interventi ammissibili sui fabbricati esistenti e oggetto di vincolo
storico-artistico o ambientale-documentario, sono riconducibili alle
prescrizioni del successivo art. 50.
A l fine della salvaguardia della aree SIC – ZPS le procedure autorizzative
per la Valutazione di incidenza sono
disciplinate dal D. P. R. n. 357/1997 e n. 120/2003.
c)
Sistema
delle aree protette della fascia fluviale del Po
Sul territorio comunale compreso entro il “Limite del sistema
delle aree protette” il P.R.G.C. recepisce integralmente le disposizioni contenute nel “Piano
d’Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po”
(P.A) approvato con D.C.R. n° 982-4328 del 08/03/1995, ed a cui il P. R.G.C.
rimanda integralmente per la gestione degli interventi ammissibili. Per una
corretta applicazione del P.A. q altresì individuato in cartografia il limite
costituente la “Fascia di pertinenza fluviale”.
Si
richiamano nello specifico i seguenti articoli del soprarichiamato P.A.: “usi
agricoli” - art. 2.5, “Percorsi
storici accertati e percorsi di fruizione” – art. 3.1, “Reticolo
ecologico minore” – art. 3.3, “cave in falda dismesse”
– art. 3.9.
d)
Aree
agricole di salvaguardia ambientale (EE/sa)
I l P. R.G. C. ha inteso classificare in tal modo le aree agricole inedificate
che, per la loro collocazione i n rapporto
ad alcune parti del tessuto urbano di particolare valore ambientale oppure i n
rapporto ad elementi naturali di particolare valore paesaggistico, rendono
opportuno predisporre forme di tutela. Tra queste si richiama l’area
limitrofa al “Parco Naturale del Bosco delle Sorti della
Partecipanza” individuata come raccordo paesaggistico
e funzionale del Parco naturale con i l territorio circostante. Gli
interventi possibili su tali porzioni di territorio sono regolati dal
precedente art. 45.
e)
Aree
agricole di salvaguardia ambientale della fascia fluviale del Po (EE/sap)
I l P.
R.G.C. ha inteso classificare in tal modo le aree agricole inedificate che, i n
analogia alle aree EE/sa, collocandosi a sud della SS 31 bis i n posizione
limitrofa al Parco del Po costituiscono i l raccordo paesaggistico e
funzionale del Parco del Po con i l territorio circostante.
Anche i n
questo caso si applicano le forme di tutela previste per le EE/sa.
Gli
interventi possibili su tali porzioni di territorio sono regolati dal
precedente art. 45.
Gli
interventi ammissibili sui fabbricati esistenti e oggetto di vincolo
storico-artistico o ambientale- documentario, sono riconducibili alle
prescrizioni del successivo art. 50.
f)
Sistema insediativo
delle Grange (EE/gr)
I l P.
R.G.C. ha inteso classificare in tal modo le aree agricole comprendenti i
complessi rurali delle Grange, quali ambiti
agricoli infrastrutturali di particolare valenza storica, artistica e
documentaria dei primi insediamenti cistercensi.
Gli
interventi possibili su tali porzioni di territorio e sui fabbricati esistenti
e le particolari forme di tutela previste, in conformità agli indirizzi
contenuti nel PTCP di Vercelli, sono regolati dal precedente art. 45.
g)
Sistema insediativo
delle cascine (EE/ca)
Il P. R.G.C. ha inteso classificare in tal modo le aree agricole comprendenti
le cascine che ancora oggi
costituiscono patrimonio documentario degli insediamenti rurali.
Gl i
interventi possibili su tali porzioni di territorio e sui fabbricati esistenti
e le particolari forme di tutela previste, i n conformità agli indirizzi contenuti
nel PTCP di Vercelli, sono regolati dal precedente art. 45.
h)
Aree boscate
ed aree vincolate ai sensi del DM 01/08/1985
Il presente Piano Regolatore adotta la definizione di bosco di cui all’art.
2, commi 1, 3 e 6 del D.Lgs. n.
227 del 18/05/2001, e richiama i contenuti della L.R. 32/2008 e gli effetti
dell’art. 142 – lettera g) del codice dei beni culturali (D.Lgs.
42/04).
Sugli elaborati di indagine sono individuate le aree boscate. Demandando
alla fase di attuazione degli
interventi ammessi la verifica puntuale sulla sussistenza delle aree boscate i
n applicazione delle norme vigenti al momento
dell’intervento, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 56/77
su dette aree non sono ammessi interventi edilizi, ad eccezione di
quelli necessari per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria previste dal piano e finalizzate all'uso sociale del bene (opere di protezione idrogeologica, percorsi pedonali, opere
relative alla realizzazione di punti attrezzati, ecc.), sempre che ciò
non contrasti con la salvaguardia e la tutela del patrimonio arboreo esistente.
I manufatti devono essere realizzati con materiali e tecniche che ne
assicurino un corretto inserimento sotto il
profilo paesaggistico-ambientale.
Il P. R.G.C.
recepisce le aree individuate al sensi del DM 01/08/1985 e le relative
prescrizioni di salvaguardia.