Art. 51 Aree di interesse paesaggistico-ambientale

1. Le aree di interesse paesaggistico-ambientale di cui al comma 1, punto 3 del precedente art. 49, individuate dal P. R.G.C., sono sottoposte alle seguenti disposizioni che si applicano sia nel caso di formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sia nel caso di interventi diretti, con le specificazioni di cui ai successivi capoversi.

a)         Fasce dei corsi d'acqua

Lungo lalveo dei corsi dacqua del fiume Po, il Roggione, le rogge Stura e Lamporasso, rio Sangui­nolento, riconosciuti corsi dacqua pubblici, il P.R.G.C. individua per una profondità di 150 m le aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi dellart. 134 del D.Lgs. 42 del 22/01/04. Le fasce indica­te sulle tavole di progetto sono da intendersi illustrative e dovranno essere debitamente interpretate allatto di puntuali provvedimenti sulla base di misurazioni dello stato dei luoghi da effettuare da parte del proponente.

All'interno di tali fasce sono sempre ammessi interventi per la realizzazione di opere di urbanizza- zione primaria e secondaria previste dal Piano e di quelle finalizzate all'uso pubblico del bene (opere di protezione idrogeologica, percorsi pedonali, opere relative alla realizzazione di servizi pubblici o di uso pubblico, attrezzature sportive pubbliche o di uso pubblico, ecc.).

Sui manufatti edilizi eventualmente esistenti i n tali fasce sono ammessi interventi previsti dalle rispettive zone urbanistiche di appartenenza, ottenuto i l benestare regionale (se non subdelegato) vi n-colante ai sensi dellart. 146 del D.Lgs. 42 del 22/01/04.

La realizzazione di nuovi manufatti edilizi, nel rispetto delle indicazioni del P.R.G.C., è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dellart 149 del D.Lgs. 42 del 22/01/04.

Non è richiesta la predetta autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, così come previsto allart. 149 del D.Lgs. 42 del 22/01/04.

Tutti gl i interventi ammessi, anche quelli subordinati alla formazione di strumenti urbanistici esecu­tivi, devono garantire laccessibilità delle sponde garantendo la loro tutela e manutenzione.

b)        Parco naturale del Bosco delle Sorti della Parteci panza e Palude di San Genuario

Visto i l Piano di Assestamento Forestale approvato con D PGR n° 5390 del 3/12/1991:

- sul territorio comunale coincidente con i l Parco naturale del Bosco delle Sorti della Parteci pan­za, istituito con la L.R. n. 38/1991, il P.R.G.C. recepisce le disposizioni di salvaguardia contenute nellart. 7 della legge regionale richiamata, al fine di tutelare e valorizzare un bosco di interesse sia botanico che storico, costituente uno dei più antichi residui del bosco di pianura i n Piemonte.


- Allo stesso modo sul territorio comunale coincidente con l a Palude di San Genuario, istituita con l a L.R. n. 23/2006, è vigente i l Piano naturalistico avente valore anche di Piano di gestione del SIC Palude di San Genuario, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 18 luglio 2006, n°81 – 24225 (cod. SIC IT20007).

Gli interventi ammissibili sui fabbricati esistenti e oggetto di vincolo storico-artistico o ambientale-documentario, sono riconducibili alle prescrizioni del successivo art. 50.

A l fine della salvaguardia della aree SIC – ZPS le procedure autorizzative per la Valutazione di incidenza sono disciplinate dal D. P. R. n. 357/1997 e n. 120/2003.

c)         Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po

Sul territorio comunale compreso entro il Limite del sistema delle aree protette il P.R.G.C. recepi­sce integralmente le disposizioni contenute nel Piano dArea del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po (P.A) approvato con D.C.R. n° 982-4328 del 08/03/1995, ed a cui il P. R.G.C. rimanda integralmente per la gestione degli interventi ammissibili. Per una corretta applicazione del P.A. q altresì individuato in cartografia il limite costituente la Fascia di pertinenza fluviale”.

Si richiamano nello specifico i seguenti articoli del soprarichiamato P.A.: usi agricoli - art. 2.5, Percorsi storici accertati e percorsi di fruizione – art. 3.1, Reticolo ecologico minore – art. 3.3, cave in falda dismesse – art. 3.9.

d)        Aree agricole di salvaguardia ambientale (EE/sa)

I l P. R.G. C. ha inteso classificare in tal modo le aree agricole inedificate che, per la loro collocazione i n rapporto ad alcune parti del tessuto urbano di particolare valore ambientale oppure i n rapporto ad elementi naturali di particolare valore paesaggistico, rendono opportuno predisporre forme di tutela. Tra queste si richiama larea limitrofa al Parco Naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza” individuata come raccordo paesaggistico e funzionale del Parco naturale con i l territorio circostante. Gli interventi possibili su tali porzioni di territorio sono regolati dal precedente art. 45.

e)         Aree agricole di salvaguardia ambientale della fascia fluviale del Po (EE/sap)

I l P. R.G.C. ha inteso classificare in tal modo le aree agricole inedificate che, i n analogia alle aree EE/sa, collocandosi a sud della SS 31 bis i n posizione limitrofa al Parco del Po costituiscono i l rac­cordo paesaggistico e funzionale del Parco del Po con i l territorio circostante.

Anche i n questo caso si applicano le forme di tutela previste per le EE/sa.

Gli interventi possibili su tali porzioni di territorio sono regolati dal precedente art. 45.

Gli interventi ammissibili sui fabbricati esistenti e oggetto di vincolo storico-artistico o ambientale- documentario, sono riconducibili alle prescrizioni del successivo art. 50.

f)         Sistema insediativo delle Grange (EE/gr)

I l P. R.G.C. ha inteso classificare in tal modo le aree agricole comprendenti i complessi rurali delle Grange, quali ambiti agricoli infrastrutturali di particolare valenza storica, artistica e documentaria dei primi insediamenti cistercensi.

Gli interventi possibili su tali porzioni di territorio e sui fabbricati esistenti e le particolari forme di tutela previste, in conformità agli indirizzi contenuti nel PTCP di Vercelli, sono regolati dal prece­dente art. 45.

g)         Sistema insediativo delle cascine (EE/ca)

Il P. R.G.C. ha inteso classificare in tal modo le aree agricole comprendenti le cascine che ancora oggi costituiscono patrimonio documentario degli insediamenti rurali.

Gl i interventi possibili su tali porzioni di territorio e sui fabbricati esistenti e le particolari forme di tutela previste, i n conformità agli indirizzi contenuti nel PTCP di Vercelli, sono regolati dal prece­dente art. 45.

h)        Aree boscate ed aree vincolate ai sensi del DM 01/08/1985


Il presente Piano Regolatore adotta la definizione di bosco di cui allart. 2, commi 1, 3 e 6 del D.Lgs. n. 227 del 18/05/2001, e richiama i contenuti della L.R. 32/2008 e gli effetti dellart. 142 – lettera g) del codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/04).

Sugli elaborati di indagine sono individuate le aree boscate. Demandando alla fase di attuazione de­gli interventi ammessi la verifica puntuale sulla sussistenza delle aree boscate i n applicazione delle norme vigenti al momento dellintervento, ai sensi dellart. 30 della L.R. 56/77 su dette aree non so­no ammessi interventi edilizi, ad eccezione di quelli necessari per la realizzazione di opere di urba­nizzazione primaria e secondaria previste dal piano e finalizzate all'uso sociale del bene (opere di protezione idrogeologica, percorsi pedonali, opere relative alla realizzazione di punti attrezzati, ecc.), sempre che ciò non contrasti con la salvaguardia e la tutela del patrimonio arboreo esistente.

I manufatti devono essere realizzati con materiali e tecniche che ne assicurino un corretto inserimen­to sotto il profilo paesaggistico-ambientale.

Il P. R.G.C. recepisce le aree individuate al sensi del DM 01/08/1985 e le relative prescrizioni di salvaguardia.