Art. 54 Fasce di rispetto stradali, ferroviarie, cimiteriali, delle
infrastrutture tecnologiche, per la coltivazione del riso, aree per la
Protezione Civile.
1. Il P.R.G.C. individua, in conformità alle vigenti leggi
di settore, le geometrie e le dimensioni delle principali fasce e zone di
rispetto della viabilità stradale e ferroviaria, dei cimiteri, degli impianti
tecnologici. In merito alle fasce di rispetto si richiamano le seguenti
disposizioni.
A) Fasce
di rispetto stradali
A i fini
della determinazione della dimensione delle fasce di rispetto della viabilità i
l P.R.G.C. ha adottato la classificazione delle strade prevista dal D. L gs. n. 285 del 30/04/1992 e s. m.i . così
come applicato dai regolamenti attuativi vigenti.
Nel
territorio comunale sono state individuate sulla cartografia di progetto (Tavv. P2.2 e P2.3) con apposita sigla, le seguenti
tipologie:
- strade extraurbane secondarie, tipo C;
- strade
locali, urbane o extraurbane, comunali, tipo F.
Il P.R.G.C. riporta con specifica simbologia il “Limite dei
centri abitati ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992” definito dal Comune con propria
determinazione (D.G.C. n° 167 del 03/10/05) e si riferisce ad esso per la
determinazione delle fasce di rispetto stradali.
A.1 - Nel Centro Abitato: all’interno dell’I.U.A.
e delle zone urbanistiche Acr, B1r.1, B1r.2, B 1 r.3, B 1 r.4 r B2r, dove i l
tessuto edilizio ha dato luogo alla formazione di cortina edificata continua, gli interventi di RE.I I I,
A E, CO e SE, in assenza di specifica indicazione grafica riportata nelle
tavole di progetto P2.3 e P2.4, devono attenersi al filo di costruzione determinato
dai fabbricati esistenti sul lotto di intervento o sul lotto adiacente; laddove
non fosse presente o riconoscibile i l predetto filo di costruzione, gli
interventi potranno allinearsi sul fronte stradale. Nella restante parte del
centro abitato, i n assenza di specifica indicazione grafica nelle Tav. P2.2 e
P2.3 di progetto, la nuova edificazione, le ricostruzioni conseguenti a
demolizione integrale e gli ampliamenti fronteggianti le strade
(indipendentemente dalla zona urbanistica di appartenenza), dovranno rispettare
una distanza minima dal ciglio strada- le esistente o i n progetto di 5 m,
oppure possono rispettare l'allineamento di fabbricati esistenti sul lotto
adiacente o sul lotto di intervento. Gli interventi di nuova edificazione o di
completamento all'interno delle zone urbanistiche classificate di tipo "C"
(ai sensi del D. M . 1444/68)
al comma 2 del l ''art. 24, devono rispettare la distanza minima dal ciglio
stradale di 10 m.
A.2 - Fuori dal Centro Abitato; nel rispetto dei disposti dell’art.
1 del Decreto del 26 aprile 1993, n° 147, le
distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle
ricostruzioni conseguenti a interventi di sostituzione edilizia o negli
ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
- 30 m per le strade di tipo C;
- 20 m per le strade di tipo F;
- 10 m per le strade di tipo F, ma a carattere vicinale.
Fuori dai centri abitati ma all’interno delle aree urbanistiche
attuabili mediante intervento diretto (permesso di costruire o permesso di
costruire convenzionato), ad eccezione della zone EE e nel caso degli strumenti urbanistici esecutivi S.U.E. già
approvati e vigenti, le distanze dal confine stradale, non possono essere
inferiori a 10 m per le strade di tipo C (art. 2 bis del D. P.R. n. 26/04/1993,
n. 147) e 5 m per le strade di tipo F.
In corrispondenza
delle viabilità riconosciute dal PTCP costituenti “Sistema della
viabilità a carattere storico-culturale e paesistico e della tradizione locale”
così come riportate sulle tavole di indagine
AT3 le tavole di progetto riportano una fascia di rispetto pari a 50 m che ricomprende quella prevista dal Codice della Strada
(in conformità agli indirizzi del PTCP della Provincia di Vercelli).
A.3 - Recinzioni: fuori dai centri abitati
le distanze da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza,
lateralmente alle strade, non possono esse- re
inferiori a 3 m dal ciglio stradale, per le strade sia di tipo C, sia di tipo F
(con esclusione di quelle vicinali). All’interno dei centri
abitati con esclusione delle zona I.U.A. e delle zone residenziali di tipo B
con presenza di cortina edificata continua, si prescrive un arretramento minimo di 1,5 m rispetto al ciglio stradale
esistente o i n corrispondenza del ciglio stradale i n progetto; q
sempre facoltà del Comune o dell’ente competente la viabilità
richiedere arretramenti rispetto al ciglio stradale esistente o i n progetto
al fine di allineare la nuova recinzione
con quelle preesistenti. In caso di arretramento della recinzione dal ciglio
stradale l’area privata esterna alla recinzione dovrà essere
mantenuta libera, possibilmente a prato; è fatto
divieto di delimitarla sia con dissuasori sia con elementi vegetali.
All’interno dell’I.U.A. si prescrive il mantenimento dell’allineamento
esistente.
Nelle fasce
di rispetto di cui sopra, secondo i disposti del 3° comma, art. 27 della L.R.
56/77, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi,
industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse le
destinazioni meglio specificate al successivo art. 56. Per gli edifici
esistenti siti nelle fasce di rispetto si rimanda al successivo art. 56 delle N .T.A
La tabella qui riportata
schematizza l’applicazione delle disposizioni in merito al rispetto
delle distanze di fabbricati e recinzioni
dai cigli stradali per l’intero territorio comunale:
B)
Fasce di
rispetto ferroviarie
Per quanto riguarda la fascia di rispetto della ferrovia, lungo i tracciati
delle linee esistenti è di norma vietato
costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad
una distanza (da misurarsi i n proiezione
orizzontale) minore di metri 30 dal limite della zona di occupazione della pi ù vicina
rotaia, secondo i disposti dell’articolo 49 del Decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753.
Gli
interventi sopraccitati possono essere ammessi in deroga alla distanza di 30 m
se autorizzati dall’Ente ferroviario.
C)
Fasce di
rispetto cimiteriali
I l P. R.G.C. riporta le fasce di rispetto cimiteriali così come previste
dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato dal Comune di Trino con D.C.C. n. 5 del 30/01/2007, in
attuazione del D.P.R. n° 285 del 10/09/90
e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93.
Nella zona
di rispetto dei cimiteri posti nel territorio comunale non sono ammesse nuove costruzioni
né ampliamento di quelle esistenti; sono però ammesse la manutenzione ordinaria
e straordinaria, la ristrutturazione senza
aumento di volume degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi,
di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali.
Dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni
contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale approvato.
D) Pozzi
e sorgenti collegati alla rete dell’acquedotto pubblico
Sul territorio comunale non sono presenti sorgenti e pozzi di captazione
delle falde freatiche collegati alla rete dell’acquedotto pubblico. Per i pozzi di nuova
costruzione si deve osservare una fascia di rispetto di 200 m, ai sensi del D. L gs.
11/05/99 n. 152 e D. L gs. del
18/08/2000 n. 258 fatte salve le deroghe
ammesse dalle disposizioni vigenti a seguito di approfonditi studi
idrogeologici.
E) Impianti
di depurazione pubblici e/o privati
Per gli impianti tecnologici di depurazione pubblici e/o privati viene
imposta una fascia di rispetto di 100 m, ai
sensi del D.M. del 04/02/1977. La distanza tra fabbricati produttivi ed
impianto di depurazione privato della
stessa azienda sono ridotti a 20 m., subordinatamente all’acquisizione
del parere favorevole degli enti competenti ed all’esecuzioni
delle eventuali opere prescritte.
Sono sempre ammesse le riduzioni e/o deroghe alle fasce di rispetto anche
rispetto ad edifici diversi i n
applicazione delle disposizioni normative vigenti.
F) Coltivazione
del Riso
Il P.R.G.C. recepisce le disposizioni previste dall’art. 2 del “Regolamento
speciale per Coltivazione del Riso
nella Provincia di Vercelli” approvato con D.C.P. n. 837 del
27/06/1994, prorogato con De- creto del Presidente
G.R. n. 268/96 del 25/01/96.
Le colture
risicole debbono pertanto rispettare le seguenti distanze:
1) dagli aggregati di abitazione 200
m
2) dai cimiteri 50 m 2) da stabilimenti, edifici per
servizi pubblici e di interesse storico e/o
artistico come
classificato dal P.R.G.C. o dal D. P. R. 490/99 100 m
4) dagli impianti sportivi 50
m
5) dalle abitazioni sparse 30
m
6) dai punti di captazione delle acque potabili destinate ad
uso umano 200
m
G) Aree per la Protezione Civile
Nel rispetto
delle leggi vigenti i l Comune si è dotato di un Piano per la Protezione
Civile; di concerto con l’Amministrazione e gli Uffici Comunali
competenti, verificate le previsioni urbanistiche vigenti ed i n progetto
della Variante di Revisione, si sono definite le modalità di coordinamento tra
i due strumenti (cfr. art. 46).
H) Elettrodotti
Il P.R.G.C. individua graficamente gli elettrodotti ad alta tensione
presenti sul territorio comunale. Ai fini della determinazione della dimensione delle fasce di
rispetto degli elettrodotti esistenti devono essere applicate le disposizioni
previste dalla L. 36 del 22 febbraio 2001 e i l D.P.C.M. dell' 8 luglio
2003. La fascia di rispetto da rispettare in sede di richiesta di Permesso di Costruire deve essere
acquisita dagli Enti competenti (ARPA) nel rispetto delle disposizioni nelle normative vigenti.
Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto dagli elettrodotti rientrano nel
computo della potenzialità edificatoria, ma le costruzioni debbono essere arretrate sino al limite
di rispetto indicato dagli
Enti competenti.
I) Oleodotti
e Metanodotti
Il P.R.G.C. individua graficamente gli oleodotti e i metanodotti presenti
sul territorio comunale. Dovranno essere rispettati gli obblighi e i vincoli relativi a tali
infrastrutture nel rispetto delle
disposizioni delle normative vigenti.
Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto di tali infrastrutture
tecnologiche rientrano nel computo della potenzialità edificatoria, ma le
costruzioni debbono essere arretrate sino al limite di rispetto indicato dalla normativa vigente o dagli Enti
competenti.
Il Piano Regolatore recepisce il
progetto relativo al metanodotto “Cortemaggiore – Torino
d.400 (16”) Variante DN 400 (16”)
DP 24 bar e Rifacimento All. Buzzi Unicem S.p.A. DN 100 (4”) in Comune di Trino (VC)”
presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. approvato dalla Regione
Piemonte con Determinazione n. 318 del 18/12/2013. Tale progetto prevede l a realizzazione
della variante al metanodotto Cortemaggiore – Torino DN 400 (16”)
ed i l rifacimento dell’Allacciamento
Buzzi Unicem S.p.A. mediante una condotta DN 100 (4”) avente origine dal nuovo impianto
da realizzarsi sulla nuova variante al metanodotto Corte-maggiore – Torino e l’individuazione di una fascia di vincolo
preordinato all’esproprio (V.P.E.) costituita dalla distanza
minima dell’asse del gasdotto dai fabbricati misurata orizzontalmente ed in senso ortogonale all’asse della
condotta che si ricava dal D.M. 17.04.2008. Nel caso specifico, per
tutti i metanodotti in progetto, la distanza minima proposta è di 8 m i n caso
di tubo libero. Nel caso i n cui le condotte siano posate in tubo di protezione
e/o cunicolo la suddetta distanza si riduce come di seguito indicato: per linea
D N 400 (16”) L= 7,0 m;
per linee DN 100 (4”) L=3,0 m. Per l’ulteriore
specifica della “fascia di vincolo preordinato all’esproprio”,
per l’individuazione dell’”area
di passaggio” e delle “Aree non soggette a V.P.E.”
si rimanda alla Relazione Tecnica di progetto ed ai relativi allegati.
2. Per tutte le fasce di rispetto
anche non indicate dal Piano ma previste da prescrizioni di legge, valgono i limiti derivanti dal combinato
disposto dell'art. 27, L.R. 56/77.