Art. 54       Fasce di rispetto stradali, ferroviarie, cimiteriali, delle infrastrutture tecnologi­che, per la coltivazione del riso, aree per la Protezione Civile.

1. Il P.R.G.C. individua, in conformità alle vigenti leggi di settore, le geometrie e le dimensioni delle principali fasce e zone di rispetto della viabilità stradale e ferroviaria, dei cimiteri, degli impianti tecnologici. In merito alle fasce di rispetto si richiamano le seguenti disposizioni.

A) Fasce di rispetto stradali

A i fini della determinazione della dimensione delle fasce di rispetto della viabilità i l P.R.G.C. ha adottato la classificazione delle strade prevista dal D. L gs. n. 285 del 30/04/1992 e s. m.i . così come applicato dai regolamenti attuativi vigenti.


Nel territorio comunale sono state individuate sulla cartografia di progetto (Tavv. P2.2 e P2.3) con apposita sigla, le seguenti tipologie:

-       strade extraurbane secondarie, tipo C;

-       strade locali, urbane o extraurbane, comunali, tipo F.

Il P.R.G.C. riporta con specifica simbologia il Limite dei centri abitati ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 definito dal Comune con propria determinazione (D.G.C. n° 167 del 03/10/05) e si riferisce ad esso per la determinazione delle fasce di rispetto stradali.

A.1 - Nel Centro Abitato: all’interno dellI.U.A. e delle zone urbanistiche Acr, B1r.1, B1r.2, B 1 r.3, B 1 r.4 r B2r, dove i l tessuto edilizio ha dato luogo alla formazione di cortina edificata continua, gli interventi di RE.I I I, A E, CO e SE, in assenza di specifica indicazione grafica riportata nelle tavole di progetto P2.3 e P2.4, devono attenersi al filo di costruzione determi­nato dai fabbricati esistenti sul lotto di intervento o sul lotto adiacente; laddove non fosse presente o riconoscibile i l predetto filo di costruzione, gli interventi potranno allinearsi sul fronte stradale. Nella restante parte del centro abitato, i n assenza di specifica indicazione grafica nelle Tav. P2.2 e P2.3 di progetto, la nuova edificazione, le ricostruzioni conseguenti a demolizione integrale e gli ampliamenti fronteggianti le strade (indipendentemente dalla zona urbanistica di appartenenza), dovranno rispettare una distanza minima dal ciglio strada- le esistente o i n progetto di 5 m, oppure possono rispettare l'allineamento di fabbricati esistenti sul lotto adiacente o sul lotto di intervento. Gli interventi di nuova edificazione o di completamento all'interno delle zone urbanistiche classificate di tipo "C" (ai sensi del D. M . 1444/68) al comma 2 del l ''art. 24, devono rispettare la distanza minima dal ciglio stradale di 10 m.

A.2 - Fuori dal Centro Abitato; nel rispetto dei disposti dellart. 1 del Decreto del 26 aprile 1993, n° 147, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostru­zioni conseguenti a interventi di sostituzione edilizia o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

-    30 m per le strade di tipo C;

-    20 m per le strade di tipo F;

-    10 m per le strade di tipo F, ma a carattere vicinale.

Fuori dai centri abitati ma allinterno delle aree urbanistiche attuabili mediante intervento diretto (permesso di costruire o permesso di costruire convenzionato), ad eccezione della zone EE e nel caso degli strumenti urbanistici esecutivi S.U.E. già approvati e vigenti, le di­stanze dal confine stradale, non possono essere inferiori a 10 m per le strade di tipo C (art. 2 bis del D. P.R. n. 26/04/1993, n. 147) e 5 m per le strade di tipo F.

In corrispondenza delle viabilità riconosciute dal PTCP costituenti Sistema della viabilità a carattere storico-culturale e paesistico e della tradizione locale così come riportate sulle tavole di indagine AT3 le tavole di progetto riportano una fascia di rispetto pari a 50 m che ricomprende quella prevista dal Codice della Strada (in conformità agli indirizzi del PTCP della Provincia di Vercelli).

A.3 - Recinzioni: fuori dai centri abitati le distanze da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono esse- re inferiori a 3 m dal ciglio stradale, per le strade sia di tipo C, sia di tipo F (con esclusione di quelle vicinali). Allinterno dei centri abitati con esclusione delle zona I.U.A. e delle zone residenziali di tipo B con presenza di cortina edificata continua, si prescrive un arretramento minimo di 1,5 m rispetto al ciglio stradale esistente o i n corrispondenza del ciglio stradale i n progetto; q sempre facoltà del Comune o dellente competente la viabilità richiedere arre­tramenti rispetto al ciglio stradale esistente o i n progetto al fine di allineare la nuova recin­zione con quelle preesistenti. In caso di arretramento della recinzione dal ciglio stradale larea privata esterna alla recinzione dovrà essere mantenuta libera, possibilmente a prato; è fatto divieto di delimitarla sia con dissuasori sia con elementi vegetali. All’interno dellI.U.A. si prescrive il mantenimento dellallineamento esistente.         

Nelle fasce di rispetto di cui sopra, secondo i disposti del 3° comma, art. 27 della L.R. 56/77, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e com­merciali; sono unicamente ammesse le destinazioni meglio specificate al successivo art. 56. Per gli edifici esistenti siti nelle fasce di rispetto si rimanda al successivo art. 56 delle N .T.A

La tabella qui riportata schematizza lapplicazione delle disposizioni in merito al rispetto delle di­stanze di fabbricati e recinzioni dai cigli stradali per lintero territorio comunale:

 

 

B)       Fasce di rispetto ferroviarie

Per quanto riguarda la fascia di rispetto della ferrovia, lungo i tracciati delle linee esistenti è di nor­ma vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza (da misurarsi i n proiezione orizzontale) minore di metri 30 dal limite della zona di occupazione della pi ù vicina rotaia, secondo i disposti dellarticolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 lu­glio 1980, n° 753.

Gli interventi sopraccitati possono essere ammessi in deroga alla distanza di 30 m se autorizzati dallEnte ferroviario.

C)       Fasce di rispetto cimiteriali


I l P. R.G.C. riporta le fasce di rispetto cimiteriali così come previste dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato dal Comune di Trino con D.C.C. n. 5 del 30/01/2007, in attuazione del D.P.R. n° 285 del 10/09/90 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93.

Nella zona di rispetto dei cimiteri posti nel territorio comunale non sono ammesse nuove costruzioni né ampliamento di quelle esistenti; sono però ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheg­gi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali. Dovranno inoltre essere ri­spettate le eventuali ulteriori prescrizioni contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale approvato.

D) Pozzi e sorgenti collegati alla rete dellacquedotto pubblico

Sul territorio comunale non sono presenti sorgenti e pozzi di captazione delle falde freatiche colle­gati alla rete dellacquedotto pubblico. Per i pozzi di nuova costruzione si deve osservare una fascia di rispetto di 200 m, ai sensi del D. L gs. 11/05/99 n. 152 e D. L gs. del 18/08/2000 n. 258 fatte salve le deroghe ammesse dalle disposizioni vigenti a seguito di approfonditi studi idrogeologici.

E) Impianti di depurazione pubblici e/o privati

Per gli impianti tecnologici di depurazione pubblici e/o privati viene imposta una fascia di rispetto di 100 m, ai sensi del D.M. del 04/02/1977. La distanza tra fabbricati produttivi ed impianto di depu­razione privato della stessa azienda sono ridotti a 20 m., subordinatamente allacquisizione del parre favorevole degli enti competenti ed allesecuzioni delle eventuali opere prescritte.

Sono sempre ammesse le riduzioni e/o deroghe alle fasce di rispetto anche rispetto ad edifici diversi i n applicazione delle disposizioni normative vigenti.

F) Coltivazione del Riso

Il P.R.G.C. recepisce le disposizioni previste dallart. 2 del Regolamento speciale per Coltivazione del Riso nella Provincia di Vercelli approvato con D.C.P. n. 837 del 27/06/1994, prorogato con De- creto del Presidente G.R. n. 268/96 del 25/01/96.

Le colture risicole debbono pertanto rispettare le seguenti distanze:

1)      dagli aggregati di abitazione                                                                             200 m

2)      dai cimiteri 50 m 2) da stabilimenti, edifici per servizi pubblici e di interesse storico e/o

artistico come classificato dal P.R.G.C. o dal D. P. R. 490/99                           100 m

4)      dagli impianti sportivi                                                                                         50 m

5)      dalle abitazioni sparse                                                                                        30 m

6)      dai punti di captazione delle acque potabili destinate ad uso umano                200 m

G) Aree per la Protezione Civile

Nel rispetto delle leggi vigenti i l Comune si è dotato di un Piano per la Protezione Civile; di concer­to con lAmministrazione e gli Uffici Comunali competenti, verificate le previsioni urbanistiche vi­genti ed i n progetto della Variante di Revisione, si sono definite le modalità di coordinamento tra i due strumenti (cfr. art. 46).

H) Elettrodotti

Il P.R.G.C. individua graficamente gli elettrodotti ad alta tensione presenti sul territorio co­munale. Ai fini della determinazione della dimensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti esistenti devono essere applicate le disposizioni previste dalla L. 36 del 22 febbraio 2001 e i l D.P.C.M. dell' 8 luglio 2003. La fascia di rispetto da rispettare in sede di richiesta di Permes­so di Costruire deve essere acquisita dagli Enti competenti (ARPA) nel rispetto delle disposi­zioni nelle normative vigenti.

Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto dagli elettrodotti rientrano nel computo della poten­zialità edificatoria, ma le costruzioni debbono essere arretrate sino al limite di rispetto indica­to dagli Enti competenti.


I) Oleodotti e Metanodotti

Il P.R.G.C. individua graficamente gli oleodotti e i metanodotti presenti sul territorio comunale. Dovranno essere rispettati gli obblighi e i vincoli relativi a tali infrastrutture nel rispetto delle disposizioni delle normative vigenti.

Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto di tali infrastrutture tecnologiche rientrano nel compu­to della potenzialità edificatoria, ma le costruzioni debbono essere arretrate sino al limite di rispetto indicato dalla normativa vigente o dagli Enti competenti.

Il Piano Regolatore recepisce il progetto relativo al metanodotto Cortemaggiore Torino d.400 (16) Variante DN 400 (16) DP 24 bar e Rifacimento All. Buzzi Unicem S.p.A. DN 100 (4) in Comune di Trino (VC) presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. appro­vato dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 318 del 18/12/2013. Tale progetto pre­vede l a realizzazione della variante al metanodotto Cortemaggiore Torino DN 400 (16) ed i l rifacimento dellAllacciamento Buzzi Unicem S.p.A. mediante una condotta DN 100 (4”) avente origine dal nuovo impianto da realizzarsi sulla nuova variante al metanodotto Corte-maggiore Torino e l’individuazione di una fascia di vincolo preordinato all’esproprio (V.P.E.) costituita dalla distanza minima dellasse del gasdotto dai fabbricati misurata orizzontalmente ed in senso ortogonale all’asse della condotta che si ricava dal D.M. 17.04.2008. Nel caso specifico, per tutti i metanodotti in progetto, la distanza minima propo­sta è di 8 m i n caso di tubo libero. Nel caso i n cui le condotte siano posate in tubo di prote­zione e/o cunicolo la suddetta distanza si riduce come di seguito indicato: per linea D N 400 (16) L= 7,0 m; per linee DN 100 (4) L=3,0 m. Per lulteriore specifica della fascia di vin­colo preordinato allesproprio, per lindividuazione dell’”area di passaggio e delle “Aree non soggette a V.P.E. si rimanda alla Relazione Tecnica di progetto ed ai relativi allegati.

2. Per tutte le fasce di rispetto anche non indicate dal Piano ma previste da prescrizioni di legge, valgono i limiti derivanti dal combinato disposto dell'art. 27, L.R. 56/77.