Art. 57 Fasce di rispetto di torrenti e canali
e loro utilizzazione e sistemazione.
1. Per tutti i corsi d’acqua il cui tracciato
q individuato con apposito segno grafico sulla Carta di sintesi (GT 10/1-2) sono stabilite fasce di rispetto la cui ampiezza è
differenziata i n relazione alla classificazione ed allo stato di fatto
del corso d’acqua.
2.
Le fasce
individuate fanno riferimento al R.D. 523/1904, al Piano per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.), all’art. 29 della L.R. 56/77, ed alle N.T.A.
del P.R.G.C..
3.
Le fasce
sono state così individuate:
- Fiume PO: q fasciato nell’ambito del P.A.I. – interventi sulla rete
idrografica e sui versanti. Sulle fasce così determinate si applica la
normativa contenuta nelle N .d.A del P.A.I ;
- Roggia Stura: all’esterno del centro abitato q stabilità una fascia di 25 m
per lato su cui si applicano i disposti della L.R. 56/77, art. 29. Nel
centro abitato si applicano i disposti di cui al R.D. 523/1904 individuando una
fascia pari a 10 m per lato;
- acque pubbliche e demaniali:
all’esterno del centro abitato q stabilita una fascia di 25 m
per lato su cui si applicano i disposti della L
.R. 56/77, art. 29. Nel centro abitato è fissata una fascia pari a 10 m ai
sensi del R. D. 523/1904. Viene ricompreso i n tale
tipologia i l canale scolmatore;
- corsi d’acqua significativi non classificati: all’esterno del centro abitato q
stabilita una fascia di 25 m per
lato su cui si applicano i disposti della L . R. 56/77, art. 29. Nel centro
abitato, per interventi fi - no all’ampliamento
(A E) è fissata una fascia pari a 5 m; per interventi di completamento (CO) e nuovo
impianto (N I) è stabilita una fascia di 10 m.
4. All’interno delle fasce di
rispetto dei corsi d’acqua sopra individuate (ad esclusione delle fasce P.A.I.) le recinzioni in caso di provata
necessità, potranno essere realizzate a giorno, (prive di parte cieca) così da non costituire un impedimento alla
propagazione di eventuali acque di laminazione. Di norma, invece, sono
da privilegiare recinzioni con siepi di specie autoctone. Potranno essere
realizzate recinzioni cieche solamente per motivate ragioni di decoro, in ambito
produttivo, o in centro storico, valutando l’influenza
del manufatto sulla propagazione di eventuali acque di laminazione nelle aree
ad esso adiacenti.
5.
Gli
interventi posti in prossimità dei corsi d’acqua dovranno rispettare
quanto riportato al comma 7 del successivo art. 58. Inoltre essi dovranno
essere realizzati in modo tale da agevolare e/o migliorare le azioni
manutentive del corso d’acqua da parte degli enti preposti. Quanto
prescritto al presente comma potrà essere oggetto di convenzione i n sede di
rilascio del Permesso di Costruire.
6. Ancorchè diversamente rappresentato sugli elaborati
cartografici e sulla tabella sopra riportata, i n corrispondenza della roggia
Pastrona, nel tratto compreso fra via Primo Maggio e l’attraversamento AG79
(corso Italia), q prevista, in analogia a quanto disposto dall’art.29
della L.R. 56/77, una fascia di ampiezza pari a 25 m per sponda, cui è
attribuita una pericolosità di tipo EmA.
7.
Il P.R.G.C. individua graficamente sul territorio
comunale come infrastruttura in progetto i l nuovo tracciato del canale
scolmatore e si adegua allo stesso ed alle eventuali opere connesse previste a corredo del canale.