Art. 6 Attuazione del Piano Regolatore Generale e struttura
distributiva del commercio al dettaglio (adeguamento alla L.R. 28/99 e s.m.i.)
A -
Attuazione del Piano Regolatore Generale
1.
Il P.R.G.C. si attua mediante Denuncia di Inizio Attività, Permesso di
Costruire, Permesso di Costruire convenzionato o attraverso gli Strumenti Urbanistici Esecutivi
(S.U.E.) previsti dalle leggi vigenti. Il
P.R.G.C. individua per ogni zona urbanistica le modalità di intervento relative
ai tipi di intervento consentiti. Il
P.R.G.C. definisce le zone e le aree nelle quali è ammesso l'intervento tramite
denuncia di inizio attività o
permesso di costruire e quelle i n cui i l permesso è subordinato alla
approvazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi.
2.
Ove non
definite dal P. R.G.C. (Tavole P2 e P3) o previste dalle presenti Norme, le
porzioni di territorio da assoggettare alla
preventiva formazione di S.U.E. sono delimitate i n sede di formazione di Programma
Pluriennale di Attuazione (qualora i l Comune intenda avvalersene) ai sensi
dell'art. 33, 1 ° comma, punto 1 della L.R.
56/77, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C. Le determinazioni volte ad
assoggettare, anche successivamente all'approvazione del P.R.G.C. porzioni di
territorio alla formazi one di S.U. E. di iniziativa pubblica o privata, e le
delimitazioni delle stesse, non costituiscono variante del P. R.G.C. I n ogni
caso la predisposizione di uno S.U.E. è comunque obbligatoria nei seguenti
casi:
a) qualora, indipendentemente dal frazionamento fondiario
e dal numero di proprietari, sia prevista la realizzazione contemporanea o
successiva di una pluralità di edifici tale da rendere necessaria la predisposizione
su scala urbana delle opere di urbanizzazione primaria per l’insediamento,
diverse dai semplici allacciamenti alle reti principali esistenti;
b) qualora la strada pubblica esistente di accesso alle
aree sulle quali si intende edificare non possegga i requisiti richiesti e specificati dalla presenti Norme (vedi art. 53) per
dare conveniente accessibilità alle stesse;
c)
qualora l’intervento interessi aree destinate a complessi
insediativi di carattere residenziale, produttivo o terziario di nuovo impianto, oppure aree di ristrutturazione
urbanistica.
Nei casi suddetti, in assenza di specifiche indicazioni di P.R.G.C. e/o di
P.P.A., l’estensione territoriale degli strumenti urbanistici esecutivi è determinata di volta i n volta su
proposta del proponente con facoltà al Comune di richiedere l’estensione
degli S.U.E. alle aree circostanti, oppure ad altre aree, che debbono essere
collegate a quelle oggetto della richiesta per motivi di:
-
interdipendenza
urbanistico-funzionale, di organico inserimento ambientale o di semplice
regolarità planimetrica;
-
un’indispensabile
attuazione delle infrastrutture e dei servizi di urbanizzazione primaria e/o
secondaria.
In merito alle opere
di urbanizzazione primaria si faccia riferimento all’art. 61 comma
2.
3.
Ove si
riscontrino incongruenze fra gl i elaborati grafici e quelli normativi, e
qualora non possano essere risolti attraverso le procedure previste dall'art.
17, comma 8°, punto a) della L.R. 56/77, si deve intendere che i disposti
normativi prevalgono su quelli grafici. Analogamente gli adeguamenti di limitata
entità dei perimetri relativi alle aree sottoposte a S.U.E. o le modifiche al
tipo di S.U.E. non co- stituiscono variante al P.R.G.C. ai sensi del 8° comma
punti c) e d) dell'art. 17 della L.R. 56/77.
4.
Nell'ambito degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) di iniziativa
privata o di Permessi di Costruire
convenzionati ex art. 49 L.R. 56/77, il P. R.G.C. precisa le quantità di aree a
standard eventualmente richieste (di norma
in base all’art. 21 della L.R. 56/77), da reperire mediante cessione
o asservi mento all'uso pubblico
e/o la possibilità di monetizzazione di una quota parte delle stesse. I n
assenza di indicazioni specifiche di zona o di “scheda d’area”
il perimetro delle aree “S” eventualmente indicate i n cartografia è suscettibile di limitate variazioni
planimetriche utili al progetto complessivo del S.U.E. o del Permesso
Convenzionato, purchè tali variazioni non interessino una superficie eccedente
i l 20% di quella disegnata.
5.
Ove non
espressamente e diversamente previsto dalle prescrizioni specifiche di ogni
singola zona urbanistica, l'Amministrazione Comunale, in alternativa alla
cessione gratuita, può procedere alla monetizzazione
delle aree per i servizi, secondo valori economici che saranno stabiliti dal
l'A mmi nistrazi one stessa, nei seguenti casi:
-
nei casi di
ristrutturazione urbanistica, ampliamento edilizio, di completamento, di
sostituzione nelle zone A 1 r.1, A 1 r.2, A2r, A3r, A4r e A5r (I .U.A., art.
26) o di zone consolidate residenziali del tipo B1r.1;
-
per l a realizzazione di interventi di modesta entità per i quali non è
interesse della pubblica A mmi ni - strazione acquisire aree di scarsa dimensione e rilievo urbanistico (per di
smi ssi oni non superiori a 500 mq.);
-
nel caso di
ampliamento di industrie o strutture artigianali esistenti.
6. Nell'ambito
degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) la capacità edificatoria massima
è data dal prodotto degli indici
territoriali di zona per la superficie territoriale a cui si può sommare, per
le zone B3r, C5r.1 e C6r, le volumetrie da trasferire da altre zone
urbanistiche fino al raggiungimento del parametro di densità massima di intervento.
Variazioni alle modalità di trasferimento delle capacità edificatorie
sopradescritte, al “parametro di densità massima di intervento” e alle condizioni di intervento per
la zona C6r potranno avvenire esclusivamente mediante Variante Strutturale
(art. 17, 4° comma L.R. 56/77).
7.
Il P.R.G.C. individua quali zone di recupero ex art. 27, L. 457/78 le aree
A1 r.1, A1 r.2, A2r, A3r e A4r
(I.U.A). In queste il P.R.G.C. già individua ambiti assoggettati a Piani di
Recupero (P.d.R.), lasciando la facoltà di
definire successivamente ulteriori ambiti da assoggettare a Piani di Recupero
medi ante successive Varianti Urbanistiche. Qualora siano individuati
Piani di Recupero, all’interno di essi valgono pertanto le limitazioni di cui all'art. 41 bis, comma 8 della
L.R. 56/77, e quelle della Legge 457/78 modificata ed integrata dalla
Legge 179/92.
8.
Il P. R.G.C. individua le aree urbanistiche attuabili esclusivamente
mediante S.U.E.. Ove non specificato, l'attuazione dovrà interessare l’intero
S.U.E.. E’ ammessa la formazione di più S.U.E. laddove le norme specifiche di zona o dell’area
urbanistica lo consentano espressamente: ad ogni S.U.E. dovrà essere attribuito
l'indice di edificabilità territoriale ed i l parametro di densità massima di
intervento defi - nito dal P. R.G.C. per l’intera (area
urbanistica), mentre possono risultare differenti tra loro gli indici di
densità fondiaria di ogni lotto fondiario. Si precisa che la presentazione dei
S.U. E. è ammessa secondo le condizioni di cui all’art. 5 della L.R.
18/96.
9.
Ai sensi
della normativa vigente, il Comune di Trino potrà disciplinare l’attività
edilizia attraverso la formazione di un Programma Pluriennale di Attuazione ed
ai sensi dell'art. 41 della L.R. 56/77 i l Comune di Trino è tenuto
alla formazione di un Piano per l'E.E.P.
B- Struttura
distributiva del commercio al dettaglio (adeguamento alla L.R. 28/99 e s.m.i.)
10. Ai sensi del D.Lgs 114/98 e della L.R. 28/99, il
Comune di Trino è dotato dei criteri com- mercial i (approvati con D.C.C. n. 45
del 28/07/2006) da applicare nel proprio territorio per il rilascio di medie e
grandi strutture di vendita al dettaglio i n sede fissa, riconoscendo con tale
provvedimento gl i addensamenti commerciali. Verificata la compatibilità
urbanistica con le attività di vendita al dettaglio previste dalle presenti norme per le zone urbanistiche i n cui è
suddiviso i l territorio comunale (destinazi one C2), la compatibilità delle strutture di vendita commerciali e
ogni altra regolamentazione specifica è stabilita dagli elaborati di cui alla D.C.C.
n. 45 del 28/07/2006 e sue s.m.i., fermo restando il prevalere di
eventuali successive disposizioni normative di settore (nazionali, regionali,
provinciali, ecc.).
11. La dotazione minima di aree per servizi pubblici
prevista dal P. R.G.C. per gl i insediamenti direzionali e commerciali, è così
stabilita:
-
attività
direzionali e attività non normate dal D.Lgs. 114/98: calcolate ai sensi dell’art.
21 della L.R.
56/77 e s. m.i . (100% per nuovo impianto e 80% per completamento e
ristrutturazione urbanistica);
-
attività
normate dal D.Lgs. 114/98: nel rispetto dell’art. 21 della L.R.
56/77 ed a quanto stabilito dai Criteri Comunali approvati con D.C.C. n. 45 del
28/07/2006 in conformità all’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del
29/10/1999 ed s.m.i..
12. I n relazione alle zone di insediamento commerciale
individuate si precisa che:
-
gl i elaborati P2.2 sovrappongono alla zonizzazione urbanistica la peri
metrazione degli addensamenti riconosciuti
dal Comune di Trino con i propri criteri commerciali approvati con D.C.C. n. 45
del 28/07/2006;
-
con riferimento alla D.C.C. n. 45 del 28/07/2006, sono integralmente
richiamate tutte le disposizioni i n esso
contenute, ed i n particolare:
- riconoscimento degli
addensamenti commerciali riconosciuti dal comune nonché dei criteri per i l riconoscimento delle localizzazioni non riconosciute;
- la tabella della compatibilità territoriale dello
sviluppo tra tipologie di strutture distributive e ri - spettivi addensamenti e
localizzazioni;
- i l regolamento di attuazione per gl i insediamenti
commerciali;
fermo
restando i l prevalere di eventuali successive disposizioni normative di
settore.
13. Per i pubblici
esercizi e per le attività in genere equiparate alle attività commerciali dalla
D.G.R. n°85-13268 del
08/02/2010 ubicati negli addensamenti e localizzazioni urbane A 1, A4, L 1
(individuati dal Comune o
autoriconosciute) il P. R.G.C. consente i l reperimento dei parcheggi resi
obbligatori dalle disposizioni regionali richiamate anche mediante la
totale monetizzazione degli stessi, qualora i l privato ne faccia espressamente
richiesta.