Art. 6         Attuazione del Piano Regolatore Generale e struttura distributiva del commer­cio al dettaglio (adeguamento alla L.R. 28/99 e s.m.i.)

A - Attuazione del Piano Regolatore Generale

1.           Il P.R.G.C. si attua mediante Denuncia di Inizio Attività, Permesso di Costruire, Permesso di Costruire convenzionato o attraverso gli Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) previsti dalle leggi vigenti. Il P.R.G.C. individua per ogni zona urbanistica le modalità di intervento relative ai tipi di inter­vento consentiti. Il P.R.G.C. definisce le zone e le aree nelle quali è ammesso l'intervento tramite denun­cia di inizio attività o permesso di costruire e quelle i n cui i l permesso è subordinato alla approvazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi.

2.           Ove non definite dal P. R.G.C. (Tavole P2 e P3) o previste dalle presenti Norme, le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di S.U.E. sono delimitate i n sede di formazione di Programma Pluriennale di Attuazione (qualora i l Comune intenda avvalersene) ai sensi dell'art. 33, 1 ° comma, punto 1 della L.R. 56/77, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C. Le determinazioni volte ad assoggettare, anche successivamente all'approvazione del P.R.G.C. porzioni di territorio alla formazi one di S.U. E. di iniziativa pubblica o privata, e le delimitazioni delle stesse, non costituiscono variante del P. R.G.C. I n ogni caso la predisposizione di uno S.U.E. è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a)    qualora, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero di proprietari, sia prevista la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici tale da rendere necessaria la pre­disposizione su scala urbana delle opere di urbanizzazione primaria per linsediamento, diverse dai semplici allacciamenti alle reti principali esistenti;

b)      qualora la strada pubblica esistente di accesso alle aree sulle quali si intende edificare non possegga i requisiti richiesti e specificati dalla presenti Norme (vedi art. 53) per dare conveniente accessibilità alle stesse;

c)      qualora lintervento interessi aree destinate a complessi insediativi di carattere residenziale, produtti­vo o terziario di nuovo impianto, oppure aree di ristrutturazione urbanistica.

Nei casi suddetti, in assenza di specifiche indicazioni di P.R.G.C. e/o di P.P.A., lestensione territoriale degli strumenti urbanistici esecutivi è determinata di volta i n volta su proposta del proponente con facoltà al Comune di richiedere lestensione degli S.U.E. alle aree circostanti, oppure ad altre aree, che debbono essere collegate a quelle oggetto della richiesta per motivi di:

-        interdipendenza urbanistico-funzionale, di organico inserimento ambientale o di semplice regolarità planimetrica;

-        un’indispensabile attuazione delle infrastrutture e dei servizi di urbanizzazione primaria e/o seconda­ria.

In merito alle opere di urbanizzazione primaria si faccia riferimento allart. 61 comma 2.

3.           Ove si riscontrino incongruenze fra gl i elaborati grafici e quelli normativi, e qualora non possano essere risolti attraverso le procedure previste dall'art. 17, comma 8°, punto a) della L.R. 56/77, si deve intendere che i disposti normativi prevalgono su quelli grafici. Analogamente gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri relativi alle aree sottoposte a S.U.E. o le modifiche al tipo di S.U.E. non co- stituiscono variante al P.R.G.C. ai sensi del 8° comma punti c) e d) dell'art. 17 della L.R. 56/77.

4.           Nell'ambito degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) di iniziativa privata o di Permessi di Costruire convenzionati ex art. 49 L.R. 56/77, il P. R.G.C. precisa le quantità di aree a standard even­tualmente richieste (di norma in base allart. 21 della L.R. 56/77), da reperire mediante cessione o asser­vi mento all'uso pubblico e/o la possibilità di monetizzazione di una quota parte delle stesse. I n assenza di indicazioni specifiche di zona o di scheda darea il perimetro delle aree Seventualmente indicate i n cartografia è suscettibile di limitate variazioni planimetriche utili al progetto complessivo del S.U.E. o del Permesso Convenzionato, purchè tali variazioni non interessino una superficie eccedente i l 20% di quella disegnata.

5.           Ove non espressamente e diversamente previsto dalle prescrizioni specifiche di ogni singola zona urbanistica, l'Amministrazione Comunale, in alternativa alla cessione gratuita, può procedere alla monetizzazione delle aree per i servizi, secondo valori economici che saranno stabiliti dal l'A mmi nistra­zi one stessa, nei seguenti casi:

-        nei casi di ristrutturazione urbanistica, ampliamento edilizio, di completamento, di sostituzione nelle zone A 1 r.1, A 1 r.2, A2r, A3r, A4r e A5r (I .U.A., art. 26) o di zone consolidate residenziali del tipo B1r.1;

-        per l a realizzazione di interventi di modesta entità per i quali non è interesse della pubblica A mmi ni - strazione acquisire aree di scarsa dimensione e rilievo urbanistico (per di smi ssi oni non superiori a 500 mq.);

-        nel caso di ampliamento di industrie o strutture artigianali esistenti.

6. Nell'ambito degli Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) la capacità edificatoria massima è data dal prodotto degli indici territoriali di zona per la superficie territoriale a cui si può sommare, per le zone B3r, C5r.1 e C6r, le volumetrie da trasferire da altre zone urbanistiche fino al raggiungimento del parametro di densità massima di intervento.

Variazioni alle modalità di trasferimento delle capacità edificatorie sopradescritte, al parametro di den­sità massima di intervento e alle condizioni di intervento per la zona C6r potranno avvenire esclusiva­mente mediante Variante Strutturale (art. 17, 4° comma L.R. 56/77).

7.           Il P.R.G.C. individua quali zone di recupero ex art. 27, L. 457/78 le aree A1 r.1, A1 r.2, A2r, A3r e A4r (I.U.A). In queste il P.R.G.C. già individua ambiti assoggettati a Piani di Recupero (P.d.R.), lasciando la facoltà di definire successivamente ulteriori ambiti da assoggettare a Piani di Recupero me­di ante successive Varianti Urbanistiche. Qualora siano individuati Piani di Recupero, allinterno di essi valgono pertanto le limitazioni di cui all'art. 41 bis, comma 8 della L.R. 56/77, e quelle della Legge 457/78 modificata ed integrata dalla Legge 179/92.

8.           Il P. R.G.C. individua le aree urbanistiche attuabili esclusivamente mediante S.U.E.. Ove non specificato, l'attuazione dovrà interessare lintero S.U.E.. E ammessa la formazione di più S.U.E. laddo­ve le norme specifiche di zona o dellarea urbanistica lo consentano espressamente: ad ogni S.U.E. dovrà essere attribuito l'indice di edificabilità territoriale ed i l parametro di densità massima di intervento defi - nito dal P. R.G.C. per lintera (area urbanistica), mentre possono risultare differenti tra loro gli indici di densità fondiaria di ogni lotto fondiario. Si precisa che la presentazione dei S.U. E. è ammessa secondo le condizioni di cui allart. 5 della L.R. 18/96.

9.           Ai sensi della normativa vigente, il Comune di Trino potrà disciplinare lattività edilizia at­traverso la formazione di un Programma Pluriennale di Attuazione ed ai sensi dell'art. 41 della L.R. 56/77 i l Comune di Trino è tenuto alla formazione di un Piano per l'E.E.P.

B- Struttura distributiva del commercio al dettaglio (adeguamento alla L.R. 28/99 e s.m.i.)

10.       Ai sensi del D.Lgs 114/98 e della L.R. 28/99, il Comune di Trino è dotato dei criteri com- mercial i (approvati con D.C.C. n. 45 del 28/07/2006) da applicare nel proprio territorio per il rilascio di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio i n sede fissa, riconoscendo con tale provvedimento gl i addensamenti commerciali. Verificata la compatibilità urbanistica con le attività di vendita al dettaglio previste dalle presenti norme per le zone urbanistiche i n cui è suddiviso i l territorio comunale (destina­zi one C2), la compatibilità delle strutture di vendita commerciali e ogni altra regolamentazione specifica è stabilita dagli elaborati di cui alla D.C.C. n. 45 del 28/07/2006 e sue s.m.i., fermo restando il prevalere di eventuali successive disposizioni normative di settore (nazionali, regionali, provinciali, ecc.).

11.       La dotazione minima di aree per servizi pubblici prevista dal P. R.G.C. per gl i insediamenti direzionali e commerciali, è così stabilita:

-        attività direzionali e attività non normate dal D.Lgs. 114/98: calcolate ai sensi dellart. 21 della L.R.
56/77 e s. m.i . (100% per nuovo impianto e 80% per completamento e ristrutturazione urbanistica);

-        attività normate dal D.Lgs. 114/98: nel rispetto dellart. 21 della L.R. 56/77 ed a quanto stabilito dai Criteri Comunali approvati con D.C.C. n. 45 del 28/07/2006 in conformità allart. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 ed s.m.i..

12. I n relazione alle zone di insediamento commerciale individuate si precisa che:

-        gl i elaborati P2.2 sovrappongono alla zonizzazione urbanistica la peri metrazione degli addensamenti riconosciuti dal Comune di Trino con i propri criteri commerciali approvati con D.C.C. n. 45 del 28/07/2006;

-        con riferimento alla D.C.C. n. 45 del 28/07/2006, sono integralmente richiamate tutte le disposizioni i n esso contenute, ed i n particolare:

- riconoscimento degli addensamenti commerciali riconosciuti dal comune nonché dei criteri per i l riconoscimento delle localizzazioni non riconosciute;

- la tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo tra tipologie di strutture distributive e ri - spettivi addensamenti e localizzazioni;

- i l regolamento di attuazione per gl i insediamenti commerciali;


fermo restando i l prevalere di eventuali successive disposizioni normative di settore.

13. Per i pubblici esercizi e per le attività in genere equiparate alle attività commerciali dalla D.G.R. n°85-13268 del 08/02/2010 ubicati negli addensamenti e localizzazioni urbane A 1, A4, L 1 (indi­viduati dal Comune o autoriconosciute) il P. R.G.C. consente i l reperimento dei parcheggi resi obbligatori dalle disposizioni regionali richiamate anche mediante la totale monetizzazione degli stessi, qualora i l privato ne faccia espressamente richiesta.