Art. 62        Deroghe

1. Gli edifici per impianti tecnologici di modesta entità, con il limite di 15 mq o 50 mc, quali le centrali tecnologiche, le cabine di trasformazione dellenergia elettrica e quelli connessi alle reti di di­stribuzione dei servizi tecnologici, di carattere pubblico o di pubblico interesse, realizzati dagli enti e società istituzionalmente competenti, possono essere realizzati con semplice permesso di costruire, anche in contrasto alle prescrizioni di cui alle presenti Norme ed agli altri elaborati del Piano, per ciò che riguarda la capacità edificabile, i l rapporto di copertura e le distanza dai confini, fatti salvi i diritti dei ter- zi, in tutte le parti del territorio ed altresì nel rispetto dei vincoli di cui al Titolo IV delle presenti Norme e della fascia di rispetto cimiteriale. I l progetto di tali impianti dovrà essere preventivamente verificato rispetto alla realtà ambientale ed alle funzioni proprie dellarea in cui si collocano al fine di salvaguar­darne entrambe le condizioni; l a presenza di vincoli di tutela ambientale e paesaggistica costituisce fatto­re discriminante per lindividuazione di soluzioni alternative alla loro localizzazione.

2.      La realizzazione di tralicci, supporti ed ogni altra struttura funzionale allinstallazione di im­pianti dantenna per la trasmissione e ricezione di emissioni elettromagnetiche, seppur concedi bi l i me­diante permesso di costruire, non potrà essere ammessa in prossimità di aree densamente abitate e di edifici pubblici o privati in cui si svolgano servizi alle persone (scuole, sedi comunali, ASL, ecc.), inoltre dovrà ottemperare a tutte le normative vigenti riguardo la sicurezza da emissioni di radiazioni. In partico­lare la nuova installazione di antenne o ripetitori per impianti ri ce-trasmittenti di qualunque tipo è sogget­ta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore, in particolare si richiama la nuova Legge Re­gionale del 3 agosto 2004, n. 19 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sulla base del Disegno di Legge n. 256 del 02/02/2001. In attesa che i l Comune adotti i l Piano comunale ai sensi della suddetta legge regionale ci si atterrà ai disposti della legge nazionale n. 36/2001.

3.      Nelle parti del territorio classificate a servizi S, ed i n tutte le alte zone urbanistiche se i n presenza di edifici pubblici e di pubblico interesse realizzati dagli Enti istituzionalmente competenti possono essere realizzati in deroga alle prescrizioni di cui alle presenti Norme ed agli altri elaborati di Piano; tale possibilità q consentita esclusivamente allinterno delle procedure previste dallart. 14 del D.P.R. 380/2001 e previa verifica di compatibilità con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale ed idrogeologica.