Art. 62 Deroghe
1. Gli edifici per impianti tecnologici di modesta
entità, con il limite di 15 mq o 50 mc, quali le centrali tecnologiche, le
cabine di trasformazione dell’energia elettrica e quelli connessi
alle reti di distribuzione dei servizi
tecnologici, di carattere pubblico o di pubblico interesse, realizzati dagli
enti e società istituzionalmente competenti, possono essere realizzati
con semplice permesso di costruire, anche in contrasto alle prescrizioni di cui
alle presenti Norme ed agli altri elaborati del Piano, per ciò che riguarda la capacità edificabile, i l rapporto di
copertura e le distanza dai confini, fatti salvi i diritti dei ter- zi, in
tutte le parti del territorio ed altresì nel rispetto dei vincoli di cui al
Titolo IV delle presenti Norme e della fascia di rispetto cimiteriale. I
l progetto di tali impianti dovrà essere preventivamente verificato rispetto alla realtà ambientale ed alle funzioni
proprie dell’area in cui si collocano al fine di salvaguardarne
entrambe le condizioni; l a presenza di vincoli di tutela ambientale e
paesaggistica costituisce fattore discriminante per l’individuazione
di soluzioni alternative alla loro localizzazione.
2. La realizzazione di tralicci, supporti ed ogni altra
struttura funzionale all’installazione di impianti d’antenna
per la trasmissione e ricezione di emissioni elettromagnetiche, seppur concedi
bi l i mediante permesso di costruire, non
potrà essere ammessa in prossimità di aree densamente abitate e di edifici
pubblici o privati in cui si svolgano servizi alle persone (scuole, sedi
comunali, ASL, ecc.), inoltre dovrà ottemperare a tutte le normative vigenti
riguardo la sicurezza da emissioni di radiazioni. In particolare la nuova
installazione di antenne o ripetitori per impianti ri ce-trasmittenti di
qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di
settore, in particolare si richiama la nuova Legge Regionale del 3 agosto
2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, sulla
base del Disegno di Legge n. 256 del 02/02/2001. In attesa che i l Comune adotti i l Piano comunale ai sensi
della suddetta legge regionale ci si atterrà ai disposti della legge
nazionale n. 36/2001.
3. Nelle parti del territorio classificate a servizi “S”,
ed i n tutte le alte zone urbanistiche se i n presenza di edifici pubblici e di pubblico interesse realizzati dagli
Enti istituzionalmente competenti possono
essere realizzati in deroga alle prescrizioni di cui alle presenti Norme ed
agli altri elaborati di Piano; tale
possibilità q consentita esclusivamente all’interno delle procedure
previste dall’art. 14 del D.P.R. 380/2001 e previa verifica
di compatibilità con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale ed
idrogeologica.