Art. 7 Destinazioni duso e loro mutamenti

1.           Il P.R.G.C. assegna a ciascuna delle zone urbanistiche, in cui è suddiviso il territorio comu­nale, le destinazioni duso proprie della zona e quelle ammesse in quanto compatibili.

2.           Tali destinazioni sono articolate nelle seguenti categorie (L.R. 19/1999):

-        destinazioni residenziali ( r )

-        destinazioni produttive, industriali o artigianali ( p )

-        destinazioni commerciali ( c );

-        destinazioni turistico – ricettive ( tr );

-        destinazioni direzionali ( d );

-        destinazioni agricole ( a ).

3.           All’interno delle categorie sono individuate, nel seguito, ulteriori articolazioni (sottocatego­rie) delle destinazioni d’uso.

4.           In ogni caso lAmministrazione Comunale può individuare integrazioni e/o ulteriori artico­lazioni delle sottocategorie di destinazione duso, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C..

5.           La destinazione d'uso attribuita ad un immobile esistente è quella legittimamente i n atto alla data di adozione del Progetto Preliminare della variante di Revisione.

6.           Nel caso non esistano attività i n atto alla data di cui sopra, si farà riferimento all'ultima legi t-ti mamente esercitata o alle categorie catastali.

7.           I mutamenti delle destinazioni duso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dalluna allaltra delle categorie sopra elencate.

8.           L’onerosità q commisurata alla differenza (se positiva) tra gli oneri dovuti per la categoria della nuova destinazione duso e quelli dovuti per la destinazione in atto; nessun rimborso q dovuto al concessionario i n caso di saldo negativo.

9.           Il passaggio dalluna allaltra delle sottocategorie, elencate nei capitoli successivi, costitui­sce modifica di destinazione duso da subordinare ad Denuncia di Inizio Attività (L.R. n. 19/1999).

10.       Non sono soggetti a permesso di costruire né a denuncia di inizio attività i mutamenti di de­sti nazione duso di immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc che siano compatibili con le presen­ti N.T.A. e/o con quelle degli strumenti esecutivi (art. 48, comma 1, lettera a), L.R. 56/77 e s.m.i.) e in assenza di opere edilizie.