Art. 7 Destinazioni d’uso
e loro mutamenti
1.
Il P.R.G.C.
assegna a ciascuna delle zone urbanistiche, in cui è suddiviso il territorio
comunale, le destinazioni d’uso proprie della zona e quelle ammesse
in quanto compatibili.
2.
Tali
destinazioni sono articolate nelle seguenti categorie (L.R. 19/1999):
-
destinazioni
residenziali ( r )
-
destinazioni
produttive, industriali o artigianali ( p )
-
destinazioni
commerciali ( c );
-
destinazioni
turistico – ricettive ( tr );
-
destinazioni
direzionali ( d );
-
destinazioni
agricole ( a ).
3.
All’interno
delle categorie sono individuate, nel seguito, ulteriori articolazioni
(sottocategorie) delle destinazioni d’uso.
4.
In ogni caso
l’Amministrazione Comunale può individuare integrazioni e/o
ulteriori articolazioni delle sottocategorie di destinazione d’uso,
senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C..
5.
La destinazione d'uso attribuita ad un immobile
esistente è quella legittimamente i n atto alla data di adozione del
Progetto Preliminare della variante di Revisione.
6.
Nel caso non esistano attività i n atto alla data
di cui sopra, si farà riferimento all'ultima legi t-ti
mamente esercitata o alle categorie catastali.
7.
I mutamenti delle destinazioni d’uso,
anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi solo nei casi in cui si
verifichi il passaggio dall’una all’altra delle categorie
sopra elencate.
8.
L’onerosità q
commisurata alla differenza (se positiva) tra gli oneri dovuti per la categoria
della nuova destinazione d’uso e quelli dovuti per la destinazione
in atto; nessun rimborso q dovuto al concessionario i n caso di saldo negativo.
9.
Il passaggio dall’una all’altra
delle sottocategorie, elencate nei capitoli successivi, costituisce
modifica di destinazione d’uso da subordinare ad Denuncia di Inizio
Attività (L.R. n. 19/1999).
10.
Non sono soggetti
a permesso di costruire né a denuncia di inizio attività i mutamenti di desti nazione d’uso di immobili relativi
ad unità non superiori a 700 mc che siano compatibili con le presenti
N.T.A. e/o con quelle degli strumenti esecutivi (art. 48, comma 1, lettera a),
L.R. 56/77 e s.m.i.) e in assenza di opere edilizie.