Art. 13 – Tutela archeologica.

Per gli ambiti individuati "a rischio archeologico":

 

-          gli interventi pubblici che interessano suolo e sottosuolo devono rigorosamente attenersi alle vigenti norme in materia; è prevista l’acquisizione del parere preliminare degli organi di tutela già in fase di progetto preliminare di opera pubblica;

-          tutti gli interventi di scavo ad iniziativa privata previsti devono essere sottoposti con trasmissione di elaborati progettuali, al parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità Egizie da inserire tra le prescrizioni in fase autorizzativa;

-          per tutte le opere pubbliche, non solo nell’ambito delle aree “a rischio archeologico” cartografate nelle tavole di piano, deve essere attuata la procedura di verifica preventiva del rischio archeologico ai sensi degli artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 19 del D.P.R. 207/2010.