Art. 13 – Tutela archeologica.
Per gli ambiti individuati "a rischio
archeologico":
-
gli interventi
pubblici che interessano suolo e sottosuolo devono rigorosamente attenersi alle
vigenti norme in materia; è prevista l’acquisizione del parere preliminare
degli organi di tutela già in fase di progetto preliminare di opera pubblica;
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tutti gli interventi di scavo ad iniziativa privata
previsti devono essere sottoposti con trasmissione di elaborati progettuali, al
parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e
del Museo delle Antichità Egizie da inserire tra le prescrizioni in fase
autorizzativa;
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per tutte le opere pubbliche, non solo nell’ambito
delle aree “a rischio archeologico” cartografate nelle tavole di piano, deve
essere attuata la procedura di verifica preventiva del rischio archeologico ai
sensi degli artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 19 del D.P.R. 207/2010.