Art. 14 – Norme generali per le aree boscate.
1.
Definizione
Le definizioni
di "bosco" e "non bosco", rilevanti alla fine della
gestione dei vincoli, discendono dall’art. 3 della L.R. n. 4 del 10/02/2009
Sono altresì assimilati a bosco:
a)
i fondi gravati dall'obbligo
di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio,
qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della
biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b)
le aree forestali
temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni
forestali, avversità biotiche e abiotiche, eventi accidentali, incendi;
c)
le radure e tutte le altre
superfici d'estensione inferiore ai
Non sono considerati bosco:
–
i parchi e giardini, pubblici e privati;
–
le alberature stradali;
–
i castagneti da frutti in attualità di coltura;
–
gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da
legno di cui al comma 5 dell'articolo 2 (per arboricoltura da legno si intende
la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente
alla produzione di legno e biomassa ancorché sugli stessi terreni siano
presenti soggetti arborei di origine naturale, la cui area d'incidenza non
superi il 20% della superficie e sempre che le stesse piantagioni non svolgano
prevalenti funzioni idrogeologiche o ambientali. La coltivazione è reversibile
al termine del ciclo colturale (definizione del D.Lgs. 227/2001 integrato dalla
L.R. 45/1989).
2.
Applicazione della norma
Il presente articolo si applica:
–
agli ambiti "bosco" come definito al punto
1;
–
agli ambiti individuati nell'Allegato tecnico "A.11
Individuazione degli ambiti boscati, sintesi delle indagini specialistiche"
a prescindere dall'area normativa di classificazione.
3.
Classificazione forestale delle
aree boscate
Le indagini
specialistiche settoriali condotte nel territorio, classificano ogni ambito
boscato secondo due serie di variabili (Categorie forestali, Forme di governo)
ed indicano gli ambiti suscettibili di modifica permanente dell'uso forestale.
Le classificazioni forestali sono riportate dell'Allegato tecnico "A.11
Individuazione degli ambiti boscati sintesi delle indagini specialistiche"
con l'identificativo di classificazione, in cui sono indicati inoltre le aree
vincolate a seguito degli incendi boschivi, individuati dalla Forestale ai sensi
della Legge n. 353 del 21/11/2000.
3A Classificazione per CATEGORIE FORESTALI
Si definisce "categoria forestale" un'unità puramente
fisionomica, omogenea sotto l'aspetto floristico e selvicolturale, definita
sulla base della dominanza delle specie arboree costruttrici e che corrisponde
all'unità vegetazionale comprensiva normalmente utilizzata in selvicoltura.
Le categorie
utilizzate sono:
–
Robinieto;
–
Robinieto variante con latifoglie mesofile;
–
Robinieto variante con Castagno;
–
Robinieto variante con Prunus serotina;
–
Querco-carpineto della bassa pianura;
–
Querco-carpineto della bassa pianura variante con/a
latifoglie mesofile;
–
Querco-carpineto della bassa pianura variante con
Quercia rossa;
–
Querco-carpineto della bassa pianura variante con
Robinia;
–
Castagneto mesoneutrofilo a Salvia Glutinosa delle
Alpi;
–
Castagneto mesoneutrofilo a Salvia Glutinosa delle
Alpi var. con Robinia;
–
Castagneto mesoneutrofilo a Salvia Glutinosa delle
Alpi var. con latifoglie miste;
–
Castagneto acidofilo a Teucrium scorodonia delle Alpi
var. con Pino silvestre;
–
Betuleto planiziale di brughiera;
–
Boscaglia d'invasione sottotipo planiziale e
collinare;
–
Boscaglia d'invasione sottotipo planiziale e collinare
variante a sclerofille esotiche;
–
Boscaglia d'invasione sottotipo planiziale e collinare
variante a Ciliegio;
–
Corileto d'invasione variante con latifoglie varie;
–
Pioppeto d'invasione a Pioppo tremolo;
–
Alneto di Ontano nero sottotipo umido;
–
Alneto di Ontano nero variante con Ontano bianco;
–
Alneto di Ontano nero variante con Frassino maggiore;
–
Alneto di Ontano nero, sottotipo paludoso;
–
Alneto di Ontano bianco, sottotipo di versante;
–
Acero-tiglio-frassineto di forra;
–
Acero-tiglio-frassineto di forra variante immatura con
Ontano bianco;
–
Acero-tiglio-frassineto di forra variante con Olmo
montano;
–
Acero-tiglio-frassineto di forra variante ad Acero di
monte;
–
Acero-tiglio-frassineto di forra sottotipo pedemontano
con Ontano nero e/o Farnia;
–
Acero-tiglio-frassineto d'invasione;
–
Acero-tiglio-frassineto d'invasione variante a
Frassino maggiore;
–
Acero-tiglio-frassineto d'invasione variante ad Acero
di monte;
–
Tilieto di Tiglio a grandi foglie;
–
Rimboschimento dei piani planiziale e collinare
variante con latifoglie codominanti d'invasione più del 20% di superficie d'insidenza);
–
Saliceto di Salice bianco;
–
Saliceto di Salice bianco sottotipo paludoso con
Ontano nero;
–
Pioppeto di Pioppo nero;
–
Pioppeto di Pioppo nero variante con latifoglie miste;
–
Pioppeto invaso.
3A.2 Classificazione per le categorie escluse dal bosco:
–
Impianti artificiali (Rimboschimento dei piani
planiziale e collinare, Rimboschimento dei piani planiziale e collinare
variante a Pino strobo, Rimboschimento dei piani planiziale e collinare
variante a Quercia rossa, Rimboschimento del piano montano variante a Larice
europeo) e Pioppeti artificiali.
3B Classificazione per FORME DI GOVERNO
–
Fustaia: bosco di origine gamica (da seme) in avanzato
stato di sviluppo e capace di rinnovarsi ancora da seme;
–
Ceduo (composto, matricinato, semplice): bosco di
origine agamica (da ricaccio a seguito di taglio), di età solitamente contenuta
entro i 40 anni e capace di rinnovarsi sia da seme che da ricaccio a seguito di
taglio;
–
Popolamento d'invasione senza governo: giovane bosco
di origine da seme derivato da fenomeni di ricolonizzazione di ex prati o
seminativi in stato di iniziale abbandono.
4.
Indirizzi per le attività
selvicolturali
Ovunque
selvicolturalmente possibile dovrà essere sottoposta a tagli di matricinatura
intensiva o fitosanitari leggeri per tendere al generale avviamento guidato
verso l'alto fusto nel medio periodo.
Forme di
governo sempre ammesse: ceduo semplice, ceduo matricinato, ceduo composto con
fustaia sopra ceduo, ceduo composto con ceduo sotto fustaia, alto fusto, alto
fusto transitorio, cenosi priva di forma di gestione ben definita,
arboricoltura da legnosa a ciclo breve e non a ciclo breve.
Pratiche colturali ammesse
Negli ambiti
classificati a bosco le pratiche colturali ammesse sono:
–
selvicoltura naturalistica e/o protettiva e/o
produttiva e/o ricreativa,
–
coltivazione industriale del legno,
–
apertura di nuove piste silvopastorali,
–
manutenzione ordinaria e straordinaria alle piste
silvopastorali esistenti,
–
ad eccezione che per gli ambiti boscati tutelati,
poiché comportante modifica permanente, realizzazione di vivai su superfici
accorpate di estensione non superiore al 10% per proprietà accorpata,
–
ad eccezione che per gli ambiti boscati tutelati,
poiché comportante modifica permanente, trasformazione a prato stabile su
superfici accorpate di estensione non superiore al 10% per proprietà accorpata,
–
attrezzature a cielo aperto per il tempo libero.
È vietato
operare la capitozzatura di alberi, inteso come il taglio di parti importanti
del fusto tali da stravolgere la forma di naturale sviluppo della parte epigea
del soggetto arboreo.
Analogamente si fa esplicito divieto di eseguire scavi a distanza
ravvicinata dal fusto delle piante arboree esistenti, al fine di prevenire il
taglio di radici causa di perdita di efficienza statica dell'esemplare.
Qualora l'intervento
di drastica potatura della pianta sia necessario per motivi di spazio,
salubrità o sicurezza statica in alternativa alla capitozzatura è facoltà dell'Amministrazione
comunale ordinare l'abbattimento e l'immediata sostituzione con soggetto arboreo
di uguale o diversa specie in trapianto "pronto effetto".
Qualora l'intervento
di scavo sia necessario e tecnicamente non sia ipotizzabile un tracciato
alternativo tale da risparmiare gli apparati radicali delle piante arboree
esistenti, è facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare l'abbattimento e l'immediata
sostituzione con soggetti arborei di uguale o diversa specie in trapianto "pronto
effetto".
In relazione
alla difesa ed allo sviluppo del patrimonio arboreo, l'Amministrazione comunale
potrà richiedere alle proprietà particolari opere nella manutenzione
straordinaria ed ordinaria al fine della eliminazione delle piante malate o
nocive al contesto e la relativa ricostituzione.
5.
Vincoli sovraordinati
vincolo paesaggistico
Gli ambiti
indicati nell'Allegato tecnico "A.11 Individuazione degli ambiti boscati,
sintesi delle indagini specialistiche" sono sottoposti al vincolo paesaggistico
di cui al D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e
s. m. ed i., articolo 142, lettera g, secondo le specificazioni del piano.
vincolo idrogeologico
Talune aree
boscate sono assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 e L.R.
45/89: per tali aree l'autorizzazione al mutamento delle caratteristiche del
patrimonio forestale – sia permanente che temporaneo, nonché il titolo
abilitativo per gli interventi sul suolo, sui manufatti e sugli edifici
esistenti dovrà essere richiesta ai sensi della L.R. 45/89.
6.
Modifiche permanenti ed ambiti
tutelati
modifiche permanenti
Modifica permanente di un'area boscata è la modificazione delle proprie
caratteristiche sino a comportare la perdita della condizione di "bosco".
Le modifiche delle caratteristiche di un ambito boscato non comportano il
passaggio ad altra area normativa del P.R.G.C..
ambiti boscati tutelati
Non sono ammesse modifiche permanenti negli ambiti che presentano una delle
caratteristiche:
–
Categorie forestali: Querco-carpineto della bassa
pianura, Querco-carpineto della bassa pianura variante con/a latifoglie
mesofile, Querco-carpineto della bassa pianura variante con Quercia rossa,
Querco-carpineto della bassa pianura variante con Robinia, Castagneto
mesoneutrofilo a Salvia Glutinosa delle Alpi var. con latifoglie miste,
Castagneto acidofilo a Teucrium scorodonia delle Alpi var. con Pino silvestre,
Pioppeto d'invasione a Pioppo
tremolo, Alneto
di Ontano nero sottotipo umido, Alneto di Ontano nero variante con Ontano
bianco, Alneto di Ontano nero variante con Frassino maggiore, Alneto di Ontano
nero, sottotipo paludoso, Aneto di Ontano bianco, sottotipo di versante,
Acero-tiglio-frassineto di forra, Acero-tiglio-frassineto di forra variante
immatura con Ontano bianco, Acero-tiglio-frassineto di forra variante con Olmo
montano, Acero-tiglio-frassineto di forra variante ad Acero di monte,
Acero-tigliofrassineto di forra sottotipo pedemontano con Ontano nero e/o
Farnia, Acero-tiglio-frassineto d'invasione, Acero-tiglio-frassineto d'invasione
variante a Frassino maggiore, Acero-tigliofrassineto d'invasione variante ad
Acero di monte, Tilieto di Tiglio a grandi foglie, Rimboschimento dei piani
planiziale e collinare variante con latifoglie codominanti d'invasione,
Rimboschimento del piano montano variante con latifoglie codominanti d'invasione,
Saliceto di Salice bianco sottotipo paludoso con Ontano nero, Pioppeto di
Pioppo nero, Pioppeto di Pioppo nero variante con latifoglie miste e Pioppeto
invaso, per le caratteristiche ecologico – forestali di rilievo;
–
Forma di governo "Fustaia";
–
Forma di governo "Ceduo composto".
7.
Procedure
Le procedure di intervento sono regolamentate dalle normative vigenti in
materia (L.R. 10 febbraio 2009 n. 4 e "Regolamento forestale di attuazione dell’articolo
13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4" approvato con Decreto
della Presidente della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R.
8.
Procedure particolari
L'Amministrazione
comunale si riserva, specialmente per le aree in evoluzione forestale
all'intorno degli ambiti boscati, di richiedere perizie preliminari di
aggiornamento ai soggetti proponenti trasformazioni urbanistiche in fase di aggiornamento delle classificazioni degli ambiti
boscati
Gli interventi di modifica temporanea dello stato d'uso devono essere segnalati all'Amministrazione comunale almeno 40 giorni prima
dell'inizio dei lavori al fine di consentire il tempo per valutazioni e
sopralluoghi. L'Amministrazione comunale può procedere a sopralluoghi e può
emettere un divieto parziale o totale all'intervento entro 30 giorni dal
ricevimento della segnalazione.