Art. 15 – Norme generali per le attività commerciali.

1.     Generalità

Le attività commerciali sono regolate da:

        Decreto Legislativo 114/98, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

        L.R. 28/99, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs 114/98;

        D.C.R. 563-13414/99, Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del DLgs 114/98;

        D.C.R. n. 347-42514 del 23/12/2003;

        D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006;

        D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012

In caso di difformità o eventuale contrasto valgono i contenuti normativi vigenti ed in parte sopra richiamati.

2.     Definizione

Le presenti regole comuni si applicano agli interventi negli immobili ricadenti negli addensamenti commerciali e nelle aree normative indicate:

        Area normativa commerciale consolidata - art.  22 delle N.T.A.;

        Area normativa Nuovo impianto – ambito destinato alle "attività commerciali" – art. 25 delle N.T.A..

3.     Interventi sul suolo

La realizzazione di recinzioni verso lotti classificati nella medesima area normativa produttiva possono essere piene e alte sino a 2,50 metri. 

Le recinzioni verso aree e lotti classificati in aree normative diverse e lungo la viabilità pubblica esistente e di progetto sono a giorno con eventuale cordolo con altezza massima di 50 cm., sono accompagnate da piantumazioni arretrate e arbusti addossati all'interno della recinzione. L'effettiva piantumazione di alberi ed arbusti da eseguirsi nel rispetto del Regolamento di Polizia Rurale, è condizione per il rilascio dell'agibilità.

Nel caso in cui gli immobili oggetto di intervento fossero contigui  ad azzonamenti individuati quali “Rete ecologica” di cui al successivo art. 37, le aree a confine degli stessi dovranno prevedere un’adeguata sistemazione a verde e le eventuali pavimentazioni non potranno essere in asfalto; le recinzioni dovranno essere a giorno preferibilmente con interposta barriera a verde.

4.     Destinazioni d'uso

Le Aree normative indicate sono destinate alle attività commerciali, come espressamente indicato nella serie cartografica delle Tav. P.1 "Planimetria delle regole" in scala 1:2000 secondo l'articolo "4 – Destinazioni d'uso" delle N.T.A..

Alloggi di supporto sono ammessi con massimo di 250 mq. SUL.

 

 


4.1 Classificazione delle tipologie di strutture distributive

Gli esercizi di vendita in sede fissa, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. 114/98, si suddividono in:

        Esercizi di vicinato, aventi superficie di vendita fino a 250 mq.;

        Medie strutture di vendita, aventi superficie di vendita compresa tra 251 mq. fino a 2.500 mq.;

        Grandi strutture di vendita, aventi superficie di vendita superiore a 2.501 mq..

        Centri commerciali.

Al fine di favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie nel rispetto della libera concorrenza, le medie e le grandi strutture di vendita sono classificate adottando la classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 8 degli Indirizzi regionali. La classificazione delle tipologie di strutture distributive si riporta di seguito:

Esercizi di vicinato

Tutti gli esercizi commerciali aventi superficie non superiore a mq. 250; la loro localizzazione è funzionalmente compatibile su tutto il territorio comunale fatte salve eventuali e specifiche limitazioni.

Medie strutture di vendita:

offerta alimentare e/o mista:

M-SAM1: superficie di vendita da 251 a 400 mq.

M-SAM2: superficie di vendita da 401 a 900 mq.

M-SAM3: superficie di vendita da 901 a 1.800 mq.

M-SAM4: superficie di vendita da 1.801 a 2.500 mq.

offerta non alimentare:

M-SE1: superficie di vendita da 251 a 400 mq.

M-SE2: superficie di vendita da 401 a 900 mq.

M-SE3: superficie di vendita da 901 a 1.800 mq.

M-SE4: superficie di vendita da 1.801 a 2.500 mq.

Grandi strutture di vendita:

offerta commerciale mista

G-SM1: superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq.

G-SM2: superficie di vendita da 4.501 a 7.500 mq.

G-SM3: superficie di vendita da 7.501 a 12.000 mq.

G-SM4: superficie di vendita oltre 12.000 mq.

offerta commerciale non alimentare

G-SE1: superficie di vendita da 2.501 a 3.500 mq.

G-SE2: superficie di vendita da 3.501 a 4.500 mq.

G-SE3: superficie di vendita da 4.501 a 6.000 mq.

G-SE4: superficie di vendita oltre mq. 6.000

 

 

 

 

 

 


Centri commerciali

Medie strutture di vendita

M-CC: da 251 a 2.500 mq. di superficie di vendita complessiva

Grandi strutture di vendita (oltre i limiti massimi di cui sopra)

G-CC1: superficie di vendita fino a 6.000 mq.

G-CC2: superficie di vendita da 6.001 a 12.000 mq.

G-CC3: superficie di vendita da 12.001 a 18.000 mq.

G-CC4: superficie di vendita oltre i 18.000 mq.

L'offerta commerciale è definita in:

        offerta alimentare;

        offerta non alimentare o extralimentare;

        offerta mista (determinata dalla presenza nello stesso esercizio commerciale sia dal settore merceologico alimentare sia di quello extralimentare).

Borgomanero è un Comune con oltre 10.000 abitanti, unico Comune polo e Comune attrattore dell'Area di programmazione commerciale di Borgomanero.

Si richiamano i contenuti delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 85 del 28.11.2011 e n. 81 del 21.12.2012 per quanto riguarda la compatibilità delle differenti tipologie delle strutture distributive.

5.     Regole comunali

Il P.R.G.C. individua gli ambiti territoriali Addensamenti e Localizzazioni per lo sviluppo delle attività commerciali:

Addensamento storico rilevante A.1

Nel Comune di Borgomanero l'addensamento storico rilevante corrisponde all'area centrale perimetrata dal P.R.G. si sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.; così come da Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2009 con la quale si è approvata la Variante Strutturale del Nucleo cittadino di antico impianto ai sensi della L. R. 1/2007.

Sono gli ambiti di antica formazione sviluppatisi intorno al fulcro del territorio comunale. Hanno una buona densità commerciale e di servizi e sono sostanzialmente completi nell'offerta merceologica, anche di beni rari come boutique, oreficerie, mercerie.

Nell'addensamento A1 è possibile insediare le seguenti tipologie distributive:

 

TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE POSSIBILI NELL'ADDENSAMENTO A1

SUPERFICIE DI VENDITA

Esercizi di Vicinato

Fino a 250 mq.

Media Struttura Alimentare o mista

Fino a 400 mq.

Media Struttura Extralimentare

Fino a 400 mq.

Medio Centro Commerciale

Fino a 2.500 mq.

Addensamenti storici secondari A.2

Non sono individuabili nel Comune di Borgomanero in quanto solo presenti nei comuni con circa 70.000/80.000 abitanti

 

 

 

 


Addensamenti commerciali urbani forti A.3

Sono ambiti commerciali di non antica formazione, ubicati nel centro abitato dei comuni polo caratterizzati da una buona presenza di esercizi commerciali e da una buona densità residenziale. L'offerta commerciale è tendenzialmente completa. L'addensamento è caratterizzato inoltre dalla presenza di un mercato ambulante per almeno un giorno della settimana. Rispetto all'addensamento A.1 le attività commerciali sono  più rarefatte.

Sono stati individuati due addensamenti A.3 omogenei per densità commerciale, posizionamento rispetto al concentrico, caratteristiche urbanistiche e connotati dalla presenza di una forte realtà mercatale:

A.3.1      Corso Roma  2^ tratto  (da piazza San Gottardo/XX Settembre a Viale Marconi) – Via Novara (fino all'incrocio con via Ghiglione)

A.3.2      Viale Vittorio Veneto (solo un fronte strada) – Corso Sempione – Viale Kennedy –Viale Zoppis (solo un fronte strada).

Gli addensamenti commerciali urbani forti trovano corrispondenza nei parametri principali di identificazione che sono la centralità rispetto all'abitato, la forte presenza mercatale e la concentrazione del numero di esercizi commerciali anche se, in media, con superfici di vendita di entità superiore a quella definita.

 

TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE POSSIBILI NELL'ADDENSAMENTO A3

SUPERFICIE DI VENDITA

Esercizi di Vicinato

Fino a 250 mq.

Media Struttura Alimentare o mista

Fino a 2500 mq.

Media Struttura Extralimentare

Fino a 1800 mq.

Medio Centro Commerciale

Fino a 2500 mq.

Grande Struttura Extralimentare

Fino a 3500 mq.

Grande Centro Commerciale

Fino a 6000 mq.

Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli) A.4 

Sono ambiti semicentrali di non antica formazione ubicati nel centro abitato e nel tessuto residenziale, lambiti o percorsi da assi viari di livello urbano locale, caratterizzati da un'offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare, interclusi tra vari tipi di addensamento.

Sono stati individuati tre addensamenti commerciali urbani minori (o deboli) ad ovest verso la Valsesia, ad est verso Arona e a sud del capoluogo in direzione Novara:

A.4.1      Via Matteotti (fino all’incrocio con Via Cureggio) e tratto di Via IV Novembre;

A.4.2      Via Novara (dall'incrocio con Via Ghiglione);

A.4.3      Via Arona (dopo incrocio con Via Bonola Lorella).

Gli addensamenti urbani minori (o deboli) sono riconoscibili dalla posizione prossima al concentrico oltre le naturali linee di separazione dalla presenza di una minore densità commerciale non rarefatta, ma sostenuta da una discreta continuità di punti vendita.

 

TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE POSSIBILI NELL'ADDENSAMENTO     A4

SUPERFICIE DI VENDITA

Esercizi di Vicinato

Fino a 250 mq.

Media Struttura Alimentare o mista

Fino a 900 mq.

Media struttura Extralimentare

Fino a 900 mq.

 

 


Localizzazioni commerciali

Sono singole zone di insediamento commerciale, urbane o urbano periferiche, esistenti o potenziali, non costituenti addensamenti commerciali.

Localizzazioni commerciali urbane non addensate L.1  

Sono aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale  nell'ambito del centro abitato, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano.  Sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro di riqualificazione urbana.

Sono riconosciute due Localizzazioni commerciali urbane non addensata:

L.1.1 Viale Marconi (ex AP7)

L.1.2 Via Torrione

 

TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE POSSIBILI LOCALIZZAZIONE            L1

SUPERFICIE DI VENDITA

Esercizi di Vicinato

Fino a 250 mq.

Media Struttura Alimentare o mista

Fino a 2500 mq.

Media Struttura Extralimentare

Fino a 1800 mq.

Medio Centro commerciale

Fino a 2500 mq.

Grande struttura Extralimentare

Fino a 3000 mq.

Grande Centro Commerciale

Fino a 3000 mq.

Eventuali nuove Localizzazioni commerciali L.1 potranno essere individuate, nel rispetto dei criteri e dei parametri orientativi della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s. m. ed i..

Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate L. 2 

Sono aree ubicate in prossimità del tessuto residenziale urbano ed anche all'esterno, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello. Sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana.

A Borgomanero, attualmente, sono state riconosciute due Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensante:

L.2.1   Località Cascina Beatrice

L.2.2   Località Meda

 

TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE POSSIBILI NELLA LOCALIZZAZIONE           L2

SUPERFICIE DI VENDITA

Esercizi di Vicinato

Fino a 250 mq.

Media Struttura Alimentare o mista

Da 901 a 2500 mq.    (1)

Media struttura Extralimentare

Fino a 2500 mq.

Medio Centro commerciale

Fino a 2500 mq.

Grande struttura Mista

Fino a 4500 mq.

Grande Struttura Extralimentare

Fino a 3500 mq.

Grande Centro Commerciale

Fino a 8000 mq.

(1) Nota: solo nei centri commerciali compatibili ai sensi della Tabella delle compatibilità territoriali.

 


Dotazione di parcheggi pertinenziali

La dotazione di superfici per parcheggi pertinenziali relativi ad edifici per attività commerciali è stabilito da:

-          L. 122/89;

-          L.R. 56/77, articolo 21;

-          D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 successivamente modificato dalla D.C.R. 347-42514 del 23/12/2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006.

La realizzazione di nuove superfici commerciali è sottoposta agli obblighi relativi all'individuazione di parcheggi privati, così come previsto dall'articolo 41 sexies della L.

1150/42 modificato dall'art. 2 della L. 122/89. In particolare, relativamente agli esercizi commerciali alimentari o misti con superficie di vendita a partire da 400 mq ed agli esercizi commerciali extralimentari con superficie di vendita superiore a 400 mq, nonché alla tipologia distributiva Medio centro commerciale – MCC, dovrà essere rispettato quanto previsto dall'articolo 25, della D.C.R. n. 563-13414 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114" successivamente modificato dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23-12-2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24-03-2006.

Le grandi strutture di vendita e tutte le attività commerciali ubicate nelle localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane devono dimostrare, oltre alla disponibilità di parcheggi, come prescritto nel precedente comma, anche quella di spazi destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. Esse dovranno essere individuate in apposito elaborato grafico, allegato all'istanza di concessione, sul principio della migliore dislocazione funzionale rispetto agli obiettivi cui esse sono destinate.

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato, purché fisicamente delimitata mediante pareti continue; la parte rimanente, è attribuita a magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d'obbligo tra comune e operatore che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998.

Per gli insediamenti delle attività commerciali al dettaglio con superficie vendita fino a 2.500 mq., ai sensi del 6° comma dell'art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i., il rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni edilizie è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del D.L. 114/98, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a 4.000 mq.

Per gli insediamenti commerciali al dettaglio. con superficie utile lorda di pavimento compresa tra mq. 4.000 e mq. 8.000, ai sensi del 7° comma dell'art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i., il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell'articolo 49, 5° comma ed a preventiva autorizzazione regionale.

Per gli insediamenti commerciali al dettaglio con superficie utile lorda superiore a 8.000 mq, ai sensi del 8° comma dell'art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i., il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale.

Nel caso di superficie utile lorda superiore a mq. 4.000, nella convenzione devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione.

 


Standards e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la sosta al servizio degli insediamenti commerciali

Gli esercizi commerciali alimentari o misti con superficie di vendita a partire da mq. 400 e gli esercizi commerciali extralimentari con superficie di vendita superiore a 400 mq. con superficie di vendita a partire da mq. 400, nonché la tipologia distributiva Medio Centro Commerciale – MCC, oltre alla verifica dell'osservanza dello standard urbanistico di cui all'articolo 21, comma 1, punto 3), della L. R. 56/77, dovrà verificare altresì la dotazione del fabbisogno ai sensi della Legge Regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte, L. R. 28/99 e D.C.R. n. 59-10831 del 24-03-2006, verificando l'esistenza sia del numero di posti auto che della rispettiva superficie.

Il fabbisogno totale dei posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della successiva tabella, mentre il fabbisogno totale di superficie da destinare a parcheggio si ottiene moltiplicando il numero di posti auto così determinati per il coefficiente di trasformazione in superficie di un posto parcheggio.

 

Tipologie

Superficie di vendita (mq.)

Formula da applicare

M SAM 2

400 – 900

N = 35 + 0,05 (S – 400)

M SAM 3

901 – 1.800

N = 60 + 0,10 (S – 900)

M SAM. 4

1.801 – 2.500

N = 140 + 0,15 (S -1.800)

M SE 2

401 – 900

N = 0,045 x S

M SE 3

901 – 1.800

N = 0,045 x S

M SE4

1.801 – 2.500

N = 0,045 x S

M CC

251 – 2.500

N = N + N' (*)

G SM 1

2.501 - 4.500

N = 245 + 0,2(S-2500)

G SE 1

2.501 - 3.500

N = 40 + 0,08 (S-900)

G CC 1

2.501 - 6.000

N = N + N' (*)

G CC 2

6.001 -8.000

N = N + N' (*)

(*)    N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel C.C.

        N' è uguale a 0,12 xS', dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel C.C.

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:

a)            mq. 26 comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati al piano di campagna;

b)           mq. 28 comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

 

 

 


 

Gli esercizi commerciali alimentari o misti con superficie di vendita inferiore a mq. 400 e gli esercizi commerciali extra alimentari con superficie di vendita sino a 400 mq. (esclusa la tipologia distributiva Medio Centro Commerciale – MCC) devono soddisfare solamente lo standard minimo per parcheggi pubblici, nel rispetto dell'articolo 21, primo comma, numero 3), della L. R. 56/77, riferito alla superficie lorda di pavimento pertinente all'attività commerciale; per gli esercizi di vicinato, in caso di impossibilità è consentita su parere dell'Amministrazione Comunale, la monetizzazione delle aree a parcheggio.

Per il calcolo del fabbisogno di posti auto e della relativa superficie da destinare a parcheggio per le medie strutture di vendita con superficie di vendita a partire da 400 mq. se ad offerta alimentare e/o superiore a mq. 400 se ad offerta extra alimentare, nonché la tipologia distributiva Medio Centro Commerciale – MCC e per le grandi strutture di vendita, si applicano i parametri di cui all'articolo 25 degli Indirizzi Regionali;  il rispetto di tali parametri relativi sia al numero di posti auto, sia alla superficie destinata a parcheggio, dovrà essere evidenziato nella planimetria allegata al progetto, documentazione necessaria al fine del rilascio dei titoli abilitativi.

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie da computare in relazione alla superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive nel rispetto dei commi 3, 4 e 6 è obbligatorio e non derogabile al fine del rilascio delle autorizzazioni commerciali normate dall'articolo 15, e ai fini del rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.   

Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita ricadenti nell'addensamento storico rilevante di tipo A.1 e A.3, si applica l'articolo 25, comma 5, degli Indirizzi Regionali.

La quota di posti a parcheggio e relativa superficie non soggetta alle norme dell'articolo 21 della legge regionale n. 56/77 ed ai precedenti commi del presente articolo, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'articolo 41 sexies della legge 1150/42, così come modificata dalla legge 122/89.

Autorizzazione commerciale regionale

I provvedimenti e/o le comunicazioni edilizie relative alle medie strutture di vendita sono rilasciate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 56/77 e s.m.i., seguendo il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali secondo quanto indicato dal D.Lgs. 114/98.

I provvedimenti e/o le comunicazioni edilizie relative alle grandi strutture di vendita devono essere rilasciate entro novanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del parere favorevole espresso dalla conferenza di servizi così come prevista dall'articolo 3, comma 5, della L. R. 28/99.

Procedure

Gli esercizi di vicinato, così come definiti ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 114/98, possono insediarsi su tutto il territorio comunale nel rispetto delle destinazioni d'uso stabilite dal P.R.G.C.

Le nuove aperture ed i trasferimenti di sede di esercizi di vicinato sono consentite previa SCIA.

Nel caso in cui le nuove aperture e i trasferimenti di sedi di esercizi di vicinato comportino il cambio di destinazione d'uso del locale in cui si andrà ad insediare l'attività commerciale è necessaria la dimostrazione del rispetto degli standards urbanistici relativi alle superfici da destinare a parcheggio così come stabiliti dalla L. R. 56/77 e s.m. e i.

 


L'area relativa al soddisfacimento degli standard a parcheggio deve essere ricavata nell'area di pertinenza dell'edificio in cui è ubicata l'unità commerciale e comunque al di fuori della sede stradale.

Ai sensi dell'articolo 26.6 della L.R. 56/77, il rilascio del titolo abilitativo edilizio è contestuale al rilascio dell'abilitazione commerciale, per gli insediamenti di attività commerciali con superficie di vendita inferiore a 2.500 mq., purché la SUL sia inferiore ai 4.000 mq..

Per le attività commerciali al dettaglio con SUL tra 4.000 e 8.000 mq. il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dopo l'autorizzazione commerciale regionale, è subordinato a convenzione o atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'articolo 49.5 LUR.

Gli insediamenti commerciali al dettaglio con SUL superiore a 8.000 mq. sono subordinati a piano attuativo.

Le autorizzazioni per le nuove aperture, il trasferimento di sede, gli ampliamenti, la modifica e l'aggiunta di settore merceologico delle attività commerciali con superficie di vendita superiore ai 900 mq. quando sono insediate in addensamenti A.5 e localizzazioni L.2 e delle attività commerciali con superficie di vendita superiore a 1.800 mq. quando sono insediate in addensamenti A.1, A.3 e A.4 e Localizzazione L.1 , sono soggette ad una verifica preventiva favorevole circa l'impatto sulla viabilità, ed alle eventuali soluzioni se sussistono problemi, effettuata dagli Uffici Tecnici comunali sulla base di una relazione da presentarsi in sede di domanda di autorizzazione.

Lo studio sopra descritto deve comprendere anche la valutazione e la verifica approfondita delle condizioni di mercato con specifico riferimento al rischio di formazione di posizioni dominanti ed alla garanzia che possa svilupparsi correttamente la dinamica concorrenziale.

Tutte le attività commerciali ubicate nelle localizzazioni urbane non addensate e nelle localizzazioni urbano periferiche devono dimostrare all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, oltre alla disponibilità di parcheggi, anche quella di appositi spazi o cortili destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi in attesa di scarico.

Le domande di autorizzazione relative ad esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 1.800 devono essere correlate da idonei studi di impatto economico e ambientale.

Per i nuovi edifici con destinazione commerciale dovrà essere previsto un sistema distributivo secondario interno che utilizzi le rotatorie stradali per invertire i sensi di marcia e garantire scorrevolezza e sicurezza del traffico

6.     Prescrizioni di carattere geologico – tecnico

Per ogni intervento dovranno essere osservate le prescrizioni geologiche finalizzate al corretto uso del suolo e contenute nella documentazione di cui all’allegato tecnico specialistico – indagine geologico – tecnico

7.     Prescrizioni di carattere ambientale

Per ogni intervento dovranno essere osservate le “Prescrizioni di carattere ambientale : misure di mitigazione e compensazione” contenute nel successivo art. 43.