Art. 21 bis – Area normativa Edifici sparsi.
1.
Definizione
L'area normativa comprende edifici residenziali in
ambito agricolo.
2.
Obiettivi
Obiettivo
generale del piano è il consolidamento e la qualificazione delle attività
agricole presenti ed il collegamento delle attività diverse.
3.
Indirizzi di intervento
territoriali
L'indirizzo per
l'area normativa è Riqualificazione.
Regole per l'AN
sono riportate dall'articolo "16 - Norme generali per le Aree normative
destinate all'attività residenziale" delle N.T.A..
Sono subordinati alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle
aree per parcheggi nella misura minima così come stabilita dall'articolo
- ristrutturazione edilizia;
- demolizione e ricostruzione;
- adeguamento funzionale.
Su giudizio
dell'Amministrazione comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva della
cessione o asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto
indicato all’art. 7.
4.
Destinazioni d'uso
L'area
normativa è destinata alla Residenza.
Non sono
ammesse altre destinazioni.
È consentito il
permanere di destinazioni preesistenti purchè non nocive e moleste
5.
Interventi sul suolo
recinzioni
Le recinzioni
sono a giorno nel rispetto dell’art. 52 del Regolamento edilizio con interposte
siepi o sistemi cespugliati continui.
impianti
sportivi pertinenziali
È ammessa la realizzazione di impianti sportivi, con attenzione al
patrimonio arboreo, alla configurazione del suolo e nel rispetto del piano
acustico.
fabbricati
accessori alla residenza
I fabbricati accessori alla residenza devono, preferibilmente, essere
ricavati al piano terreno in aderenza degli edifici esistenti.
In caso di realizzazione in manufatti autonomi i fabbricati accessori
dovranno essere:
–
interrati o seminterrati (massima sporgenza dal piano
di campagna: un metro all'intradosso della copertura), avere la copertura piana
ricoperta da un manto vegetale.
–
fuori terra con altezza massima esterna all'estradosso
della copertura di
I manufatti con
le caratteristiche di cui sopra, possono essere realizzati a confine o a
distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine del lotto.
Sono esclusi
dalle verifiche di cui al successivo comma 8, ad eccezione del “Rapporto di
Copertura” che non dovrà essere comunque superiore al 50%, i posti d'auto
coperti limitatamente a mq. 15 per ogni unità immobiliare.
parcheggi e verde privato
In ogni intervento di demolizione e ricostruzione e adeguamento funzionale
di edificio esistente devono essere ricavati appositi spazi di parcheggi
privati nella misura stabilita dalla legislazione vigente.
In ciascun
lotto oggetto degli interventi di cui al precedente comma non meno del 30%
della SF totale deve essere costituita da terreno permeabile sistemato a verde.
6.
Interventi sugli edifici
esistenti
Sugli edifici
esistenti regolarmente assentiti e senza interesse storico/testimoniale, sono
ammessi i seguenti interventi, come descritti all'articolo "6 – Tipi di
intervento" delle N.T.A.:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B,
demolizione, demolizione e ricostruzione.
Sugli edifici
esistenti regolarmente assentiti con interesse storico/testimoniale (tutti
puntualmente individuati nella planimetria delle regole del Piano), sono ammessi
interventi, come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento"
delle N.T.A.:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A.
Per l'ambito di cui al Foglio 22 mappali 1776, 98, 166, 165, 161, 745, 172,
173, 2044, 2074 è
consentita la costruzione di un edificio di custodia alle seguenti condizioni:
–
la scelta
progettuale e l’ubicazione nell’area del nuovo fabbricato dovranno essere
coerentemente inserite nel contesto dall’ambito senza snaturarne il valore di
insieme e nel rispetto delle classi di edificabilità così come individuate
nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica del P.R.G.C.;
–
dovrà essere
posta particolare attenzione alla progettazione edilizia del manufatto per
quanto riguarda rapporti tra pieni e vuoti, materiali di finitura, colori,
ecc…;
–
dovrà essere
costituito da un solo piano fuori terra, con una superficie coperta massima di
110 mq. ed un volume massimo di 300 mc.;
–
in
considerazione del rilevante valore naturalistico delle aree l’intervento dovrà
essere valutato dalla Commissione Locale del Paesaggio istituita ai sensi della
L.R. 32/2008 e s.m.i;
–
dovrà essere
altresì realizzato nel rispetto delle distanze minime previste al successivo
comma 8.
7. Adeguamento funzionale
Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti senza interesse
storico/testimoniale sono comunque consentiti 25 mq. di SUL per unità
immobiliare per adeguamenti igienico/funzionali nel rispetto dei parametri
urbanistici ed edilizi di cui al successivo comma 8 con la sola eccezione del
“Rapporto di copertura”.
L'intervento sui lotti saturi è operabile una sola volta durante la
validità del P.R.G.C..
8.
Parametri urbanistici ed edilizi
Rapporto di copertura: massimo
40% della SF;
Altezza massima:
Sistema territoriale della collina ed i fogli catastali n.
3-4-7-11-19-20-22-25-26-27-29-30 in sistema territoriale della piana:
2
piani fuori terra altezza massima 7 metri;
Sistema territoriale della piana restante territorio comunale:
3 piani fuori terra altezza massima 10 metri;
Distanza della
costruzione dal confine stradale (Ds): minimo
Distanza della costruzione dal confine (Dc): Minimo
È ammessa la costruzione in aderenza in caso di
preesistenze o di costruzione contestuale.
Distanza tra pareti finestrate: minimo
è ammessa la costruzione a confine in aderenza di
testate cieche preesistenti e all'interno della sagoma di tali testate; sono
altresì ammesse nuove costruzioni in aderenza su lotti contigui, tramite
convenzione tra confinanti
Per gli edifici esistenti posti a meno di mt. 5 dai confini e dalle
strade, è consentito il sopralzo di un piano, all'interno del perimetro del
fabbricato esistente purché sia rispettata la distanza tra pareti
finestrate.
9.
Modalità di attuazione
Gli interventi
sono assoggettati a titoli abilitativi singoli.
10.
Vincoli sovraordinati
vincolo
paesaggistico
Per interventi su aree sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della
parte III del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai
sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" e s. m. ed i., dovranno
essere preliminarmente, se del caso, acquisite le opportune autorizzazioni nel
rispetto della normativa medesima.
beni culturali
Per qualsiasi tipo di intervento su immobili sottoposti a tutela ai sensi
degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" e s. m. ed
i. dovrà essere preliminarmente acquisito l'idoneo parere nel rispetto dalla
predetta normativa.
vincolo
idrogeologico
Per interventi su aree assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 e L.R. 45/89, dovrà essere richiesta ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. l'autorizzazione al mutamento delle caratteristiche del patrimonio forestale – sia permanente che temporaneo - nonché il titolo abilitativo per gli interventi sul suolo, sui manufatti e sugli edifici esistenti.