Art. 21 bis – Area normativa Edifici sparsi.

1.       Definizione

L'area normativa comprende edifici residenziali in ambito agricolo.

2.       Obiettivi

Obiettivo generale del piano è il consolidamento e la qualificazione delle attività agricole presenti ed il collegamento delle attività diverse.

3.       Indirizzi di intervento territoriali

L'indirizzo per l'area normativa è Riqualificazione.

Regole per l'AN sono riportate dall'articolo "16 - Norme generali per le Aree normative destinate all'attività residenziale" delle N.T.A..

Sono subordinati alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree per parcheggi nella misura minima così come stabilita dall'articolo 21 L.R. 56/77 e s.m.e i. gli interventi di:

-     ristrutturazione edilizia;

-     demolizione e ricostruzione;

-     adeguamento funzionale.

Su giudizio dell'Amministrazione comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva della cessione o asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7.

4.       Destinazioni d'uso

L'area normativa è destinata alla Residenza.

Non sono ammesse altre destinazioni.

È consentito il permanere di destinazioni preesistenti purchè non nocive e moleste

5.       Interventi sul suolo

recinzioni

Le recinzioni sono a giorno nel rispetto dell’art. 52 del Regolamento edilizio con interposte siepi o sistemi cespugliati continui.

impianti sportivi pertinenziali

È ammessa la realizzazione di impianti sportivi, con attenzione al patrimonio arboreo, alla configurazione del suolo e nel rispetto del piano acustico.

fabbricati accessori alla residenza

I fabbricati accessori alla residenza devono, preferibilmente, essere ricavati al piano terreno in aderenza degli edifici esistenti.

In caso di realizzazione in manufatti autonomi i fabbricati accessori dovranno essere:

      interrati o seminterrati (massima sporgenza dal piano di campagna: un metro all'intradosso della copertura), avere la copertura piana ricoperta da un manto vegetale.

      fuori terra con altezza massima esterna all'estradosso della copertura di 2,95 metri nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 8.

I manufatti con le caratteristiche di cui sopra, possono essere realizzati a confine o a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine del lotto.


Sono esclusi dalle verifiche di cui al successivo comma 8, ad eccezione del “Rapporto di Copertura” che non dovrà essere comunque superiore al 50%, i posti d'auto coperti limitatamente a mq. 15 per ogni unità immobiliare.

parcheggi e verde privato

In ogni intervento di demolizione e ricostruzione e adeguamento funzionale di edificio esistente devono essere ricavati appositi spazi di parcheggi privati nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

In ciascun lotto oggetto degli interventi di cui al precedente comma non meno del 30% della SF totale deve essere costituita da terreno permeabile sistemato a verde.

6.     Interventi sugli edifici esistenti

Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti e senza interesse storico/testimoniale, sono ammessi i seguenti interventi, come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.:

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B, demolizione, demolizione e ricostruzione.

Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti con interesse storico/testimoniale (tutti puntualmente individuati nella planimetria delle regole del Piano), sono ammessi interventi, come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.:

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A.

Per l'ambito di cui al Foglio 22 mappali 1776, 98, 166, 165, 161, 745, 172, 173, 2044, 2074 è consentita la costruzione di un edificio di custodia alle seguenti condizioni:

        la scelta progettuale e l’ubicazione nell’area del nuovo fabbricato dovranno essere coerentemente inserite nel contesto dall’ambito senza snaturarne il valore di insieme e nel rispetto delle classi di edificabilità così come individuate nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica del P.R.G.C.;

        dovrà essere posta particolare attenzione alla progettazione edilizia del manufatto per quanto riguarda rapporti tra pieni e vuoti, materiali di finitura, colori, ecc…;

        dovrà essere costituito da un solo piano fuori terra, con una superficie coperta massima di 110 mq. ed un volume massimo di 300 mc.;

        in considerazione del rilevante valore naturalistico delle aree l’intervento dovrà essere valutato dalla Commissione Locale del Paesaggio istituita ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i;

        dovrà essere altresì realizzato nel rispetto delle distanze minime previste al successivo comma 8.

7.      Adeguamento funzionale 

Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti senza interesse storico/testimoniale sono comunque consentiti 25 mq. di SUL per unità immobiliare per adeguamenti igienico/funzionali nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al successivo comma 8 con la sola eccezione del “Rapporto di copertura”.

L'intervento sui lotti saturi è operabile una sola volta durante la validità del P.R.G.C..

8.     Parametri urbanistici ed edilizi

Rapporto di copertura:                                         massimo 40% della SF;

Altezza massima:

Sistema territoriale della collina ed i fogli catastali n. 3-4-7-11-19-20-22-25-26-27-29-30 in sistema territoriale della piana:

                                                           2 piani fuori terra altezza massima 7 metri;

 

Sistema territoriale della piana restante territorio comunale:

                                                           3 piani fuori terra altezza massima 10 metri;

Distanza della costruzione dal confine stradale (Ds):  minimo 5 metri. È ammessa l'edificazione a filo strada in caso di preesistenze di edifici confinanti già a filo strada, e comunque con assenso specifico dell'Amministrazione, dopo la valutazione di non necessità di ampliamenti stradali o del marciapiede

Distanza della costruzione dal confine (Dc):                 Minimo 5 metri.

È ammessa la costruzione in aderenza in caso di preesistenze o di costruzione contestuale.

Distanza tra pareti finestrate:                                           minimo 10 m

è ammessa la costruzione a confine in aderenza di testate cieche preesistenti e all'interno della sagoma di tali testate; sono altresì ammesse nuove costruzioni in aderenza su lotti contigui, tramite convenzione tra confinanti

Per gli edifici esistenti posti a meno di mt. 5 dai confini e dalle strade, è consentito il sopralzo di un piano, all'interno del perimetro del fabbricato esistente purché sia rispettata la distanza tra pareti finestrate. 

9.     Modalità di attuazione

Gli interventi sono assoggettati a titoli abilitativi singoli.

10.             Vincoli sovraordinati

vincolo paesaggistico

Per interventi su aree sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" e s. m. ed i., dovranno essere preliminarmente, se del caso, acquisite le opportune autorizzazioni nel rispetto della normativa medesima. 

beni culturali

Per qualsiasi tipo di intervento su immobili sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" e s. m. ed i. dovrà essere preliminarmente acquisito l'idoneo parere nel rispetto dalla predetta normativa.

vincolo idrogeologico

Per interventi su aree assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 e L.R. 45/89, dovrà essere richiesta ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. l'autorizzazione al mutamento delle caratteristiche del patrimonio forestale – sia permanente che temporaneo - nonché il titolo abilitativo per gli interventi sul suolo, sui manufatti e sugli edifici esistenti.