Art. 24 – Area normativa Attività produttive in localizzazione impropria.

1.     Definizione

L'area normativa comprende aree utilizzate da attività produttive in situazione di frammistione con aree residenziali. La destinazione produttiva è giudicata impropria e conseguentemente provvisoria.

2.     Obiettivi

Obiettivi del Piano sono:

        Miglioramento delle condizioni di compatibilità tra attività insediate, sistema ambientale, residenza e le attività contermini;

        Valutazione della salubrità dei suoli preventiva agli interventi urbanistici;

Gli obiettivi si perseguono con il trasferimento delle attività insediate ed il parallelo miglioramento delle relazioni dei luoghi con il sistema ambientale e le attività contermini.

recinzioni

Nelle aree individuate quali "Regime transitorio di permanenza delle attività produttive" di cui al successivo comma 3, sono ammessi unicamente gli interventi di  manutenzione ordinaria, come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A. sulle recinzioni esistenti.

Nelle aree individuate quali " Trasformazione delle aree dismesse " di cui al successivo comma 3, è consentita la realizzazione di recinzioni a giorno con eventuale cordolo con altezza massima di 50 cm., con le caratteristiche riportate dall'articolo "16 - Norme generali per le Aree normative destinate all'attività residenziale" delle N.T.A.

3.     Fasi attuative

Per l'area normativa sono individuati due diversi e alternativi regimi normativi:

A.    "Regime transitorio di permanenza delle attività produttive"

B.     "Trasformazione delle aree dismesse".

La trasformazione da un regime normativo all'altro è subordinata alle prescrizioni dell'articolo "11 – Valutazione di salubrità dei suoli già utilizzati" delle N.T.A. ed all'approvazione di un piano attuativo.

A. Regime transitorio di permanenza delle attività produttive

A.1 Indirizzi di intervento territoriali

L'indirizzo per il regime normativo transitorio di permanenza delle attività produttive è Riqualificazione.

 

Regole per il regime sono riportate nell'articolo "17 – Norme generali per le Aree normative attività produttive, turistico/ricettive, direzionali, ricreative" delle N.T.A..

A.2 Destinazioni d'uso

Le aree comprese nell'area normativa sono provvisoriamente destinate alle attività produttive, secondo l'articolo "4 – Destinazioni d'uso" delle N.T.A..

A.3 Interventi sugli edifici esistenti

Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti, sono ammessi i seguenti interventi, come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.:

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, demolizione, ampliamento per adeguamento funzionale come sotto specificato.

A.4 Adeguamento funzionale

È ammesso un intervento di adeguamento, esclusivamente per mantenere o raggiungere i limiti di sicurezza imposti dalla legislazione per i luoghi di lavoro e per motivi di igiene ambientale, con un incremento massimo del 5% della SUL insediata fino ad un massimo di 50 mq..

L'intervento è operabile una sola volta dalla approvazione del P.R.G.C..

Gli interventi di adeguamento devono produrre i posti auto privati pertinenziali relativi all'intervento.

A.5 Modalità di attuazione

Il regime transitorio si attua con titoli abilitativi singoli.

Ogni intervento cede gratuitamente le aree per l'adeguamento della viabilità in proprietà.

Su giudizio dell'Amministrazione comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva della cessione o asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7.

A.6 Ambito di cui al foglio n. 10 mappale n. 1645 – ex n. 200

È costituito dalle aree di pertinenza dell’attività esistente di stoccaggio rifiuti non pericolosi autorizzati dalla Provincia di Novara;

È consentita la sopravvivenza dell’azienda, sino alla sua rilocalizzazione in zona produttiva propria, previa realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell’area così come  previsti dalle norme Tecniche di Attuazione, relative agli aspetti geologico-tecnici così come contenuti nella Variante PRGC di adeguamento al PAI approvata con D.G.R. n. 13-1043 del 24.11.2010 (come di seguito riportate), da attuarsi mediante permesso di costruire convenzionato volto a dettare tempi, termini e modalità per il ripristino dello stato dei luoghi di cui al Foglio 10 mappale 1645 (ex 200).

È inoltre prevista la riqualificazione temporanea dell’ambito di cui al Foglio 10 mappale n. 1645 (ex 200) per un corretto svolgimento dell’attività in essere; la mitigazione ambientale dovrà prevedere la riduzione degli effetti sui ricettori limitrofi (rumori, polveri, emissioni odorigene, ecc.) e adempiere a quanto prescritto al punto 2) dell’Autorizzazione provinciale di rinnovo dell’esercizio dell’impianto, emessa con Determina Provinciale n. 783 del 20/02/2008.

Per un corretto svolgimento dell’attività in essere e senza alcun potenziamento della stessa, potranno essere mantenute in efficienza le strutture esistenti (tettoie) la cui superficie coperta potrà essere integrata per una dimensione massima complessiva pari a mq.250, previa realizzazione degli interventi di riassetto necessari all’eliminazione dei pericoli di natura geologica presenti.”

L’intervento dovrà garantire la tutela delle limitrofe aree boscate, della flora, della fauna, dei caratteri geomorfologici nonché l’integrità dell’immagine paesaggistica dell’ambito.

L’intervento di riqualificazione dovrà prevedere la messa in sicurezza dell’impianto e dell’accesso all’area con verifiche in merito ai volumi di traffico derivanti dall’attività in atto e degli impatti acustici conseguenti.

L’intervento dovrà altresì acquisire l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

A.7 Ambito di cui al foglio n. 10 mappale n. 2301 (denominato "ex Mecaer")

La destinazione principale è "Attività direzionale"; è ammessa la destinazione residenziale; sono ammesse altresì le attività per la ristorazione e pubblici esercizi, gli esercizi commerciali di vicinato, le attività ricreative le attività artigianali di servizio (attività artigianali di ridotte dimensioni e non moleste), le attività di sportello, agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative, ecc…), attività d'ufficio, studi professionali, attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, la cultura, la pratica sportiva e la cura personale ai piani interrati, terra e primi purché sia garantita la compatibilità (per dimensioni, orari di esercizio, flussi di traffico ed emissioni) nei confronti dell'intorno fino al 20% della SUL.

B. Regime "trasformazione delle aree dismesse"

Mediante piano attuativo è possibile promuovere interventi di riqualificazione con trasformazione d'uso, fatti salvi i casi in cui gli ambiti ricadano in Classi III di idoneità del PAI, per i quali dovrà essere ripristinato lo stato naturale dei luoghi.

Per le aree oggetto di cambio di destinazione d’uso da industriale a residenziale dovrà essere preliminarmente redatta una valutazione di qualità ambientale (vedasi precedente art. 11).

B.1 Indirizzi di intervento territoriali

L'indirizzo per il regime normativo "Trasformazione delle aree dismesse" è Trasformazione.

Regole per il regime sono riportate nell'articolo "21 – Norme generali per le Aree normative residenza consolidata" delle N.T.A.

B.2 Destinazioni d'uso

La destinazione principale è Residenza.

Sono ammesse le attività per la ristorazione e pubblici esercizi, gli esercizi commerciali di vicinato, le attività ricreative le attività artigianali di servizio (attività artigianali di ridotte dimensioni e non moleste), le attività di sportello, agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative, ecc…), attività d'ufficio e direzionali, studi professionali, attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, la cultura, la pratica sportiva e la cura personale ai piani interrati, terra e primi purché sia garantita la compatibilità (per dimensioni, orari di esercizio, flussi di traffico ed emissioni) nei confronti dell'intorno fino al 20% della SUL.

Per gli ambiti affacciati su Addensamenti commerciali la destinazione Attività commerciali può riguardare l'intero edificio o percentuali superiori al 20% della SUL complessiva.


B.3  Parametri urbanistici ed edilizi

Capacità edificatoria: La quantità insediabile è data da un UT di 0,4 mq. SUL/mq. ST.

È inoltre possibile, ricostruire e/o ristrutturare la SUL regolarmente assentita fino a raggiungere un UT massimo di 0,5 mq. SUL/mq. ST.

Altezza massima

Sistema territoriale della collina ed i fogli catastali n. 3-4-7-11-19-20-22-25-26-27-29-30 in sistema territoriale della piana:             

                                                       2 piani fuori terra altezza massima 7 metri;

 

Sistema territoriale della piana restante territorio comunale:

                                                         3 piani fuori terra altezza massima 10 metri;

Rapporto di copertura:                                                   massimo 40% della SF;

Distanza della costruzione dal confine stradale (Ds):           minimo 5 metri;

Distanza della costruzione dal confine (Dc):               minimo 5 metri;

Distanza tra pareti finestrate:                                         minimo 10 metri.

È ammessa la costruzione sul confine del lotto in aderenza di testate cieche preesistenti e all'interno della sagoma di tali testate nel caso di fabbricati con analoga destinazione o edificazione contestuale con progetto unitario nel caso di fabbricati con analoga destinazione

B.4 Dotazioni territoriali

Gli interventi debbono cedere gratuitamente tutte le aree per le urbanizzazioni e per l'adeguamento della viabilità in proprietà.

Le aree da cedere per servizi sono almeno pari al fabbisogno, computato separatamente per gli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali e commerciali (cfr. articolo 21 LUR).

È ammessa la presenza di aree a servizi private asservite all'uso pubblico da valutare in sede attuativa.

Su giudizio dell'Amministrazione comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva della cessione o asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7.

B.5 Fabbricati accessori alle attività

I fabbricati accessori alla residenza devono, preferibilmente, essere ricavati al piano terreno degli edifici.

In caso di realizzazione in manufatti autonomi i fabbricati accessori dovranno essere:

        interrati o seminterrati (massima sporgenza dal piano di campagna: un metro all'intradosso della copertura), avere la copertura piana ricoperta da un manto vegetale.

        fuori terra con altezza massima esterna all'estradosso della copertura di 2,95 metri e l’altezza all’intradosso dovrà essere inferiore a 2,70 metri di media, nel rispetto dei parametri di cui al precedente comma "parametri urbanistici ed edilizi".

I manufatti con le caratteristiche di cui sopra, possono essere realizzati a confine o a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine del lotto

Sono esclusi dalle verifiche di cui al precedente comma B.3 posti d'auto coperti limitatamente a mq. 15 per ogni unità immobiliare.

 

B.6 Parcheggi e verde privato

In ogni intervento di demolizione, demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione di edificio esistente e nuova edificazione devono essere ricavati appositi spazi di parcheggi privati nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

In ciascun lotto oggetto di intervento non meno del 20% della SF totale deve essere costituita da terreno permeabile sistemato a verde.

4.     Vincoli sovra ordinati

vincolo paesaggistico

Per interventi su aree sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" e s. m. ed i., dovranno essere preliminarmente, se del caso, acquisite le opportune autorizzazioni nel rispetto della normativa medesima. 

beni culturali

Per qualsiasi tipo di intervento su immobili sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" e s. m. ed i. dovrà essere preliminarmente acquisito l'idoneo parere nel rispetto dalla predetta normativa.

vincolo idrogeologico

Per interventi su aree assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 e L.R. 45/89, dovrà essere richiesta ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. l'autorizzazione al mutamento delle caratteristiche del patrimonio forestale – sia permanente che temporaneo - nonché il titolo abilitativo per gli interventi sul suolo, sui manufatti e sugli edifici esistenti.