Art. 25 – Area normativa Nuovo impianto.

1. Definizione

L'area normativa comprende le aree inedificate idonee a soddisfare i fabbisogni dell'insediamento.

2. Obiettivi

Obiettivi del Piano sono:

        Rispondere al fabbisogno di nuovi spazi, con la realizzazione di un ambiente urbano integrato che sappia costituire un riferimento, nella configurazione dello spazio pubblico, nel mix funzionale, nella dotazione dei servizi, per l'intero insediamento;

        Qualificazione dell'ambiente urbano e dello spazio pubblico, con l'individuazione di una trama di spazi pubblici per connettere i diversi servizi e luoghi della vita sociale;

        Miglioramento della dotazione complessiva di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;

        Rispondere al fabbisogno di nuova Edilizia Residenziale ed Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);

        Qualificazione dell'offerta di nuovi spazi attrezzati per le attività produttive, direzionali, turistico/ricettive, ricreative e commerciali.

3. Indirizzi di intervento territoriali

L'indirizzo per l'area normativa è Trasformazione.

Regole per l'area normativa sono le seguenti:

        in ogni intervento le aree pubbliche – dotazioni territoriali, devono soddisfare il fabbisogno di aree per servizi generato;

        sono subordinati alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale le aree per servizi nella misura minima così come stabilita dall'articolo 21 L.R. 56/77 e s.m.e i.

Su giudizio dell'Amministrazione comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva della cessione o asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7.

4. Destinazioni d'uso

Il Piano distingue con apposita simbologia le aree in cui l'edificazione è rivolta alle diverse destinazioni: residenza (residenza della piana e residenza della collina – edilizia residenziale pubblica), attività produttive, attività commerciali, attività direzionali, attività turistico/ricettive, attività ricreative, viabilità, servizi e dotazioni territoriali come espressamente individuato nella serie cartografica delle Tav. P.1 "Planimetria delle regole" in scala 1:2.000 secondo l'articolo "4 – Destinazioni d'uso" delle N.T.A..

Per l'ambito Residenziale valgono le regole riportate nell'articolo "16 – Norme Generali per le aree normative destinate alle attività residenziali" delle N.T.A..


Per l'ambito Attività Commerciali valgono le regole riportate nell'articolo "15 – Norme Generali per le Attività Commerciali" delle N.T.A..

Per l'ambito Attività Produttive, Turistico/Ricettive,Direzionali e Ricreative valgono le regole riportate nell'articolo "17 – Norme Generali per le Attività Produttive, Turistico/Ricettive, Direzionali e Ricreative" delle N.T.A..

All'interno di tali aree possono essere installati impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazioni di rifornimento e stazioni di servizi nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nonché nel rispetto dei commi precedenti.

Sugli edifici esistenti, regolarmente assentiti, sono ammessi i seguenti interventi:

manutenzione ordinaria e straordinaria come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.

5. Parametri edilizi e urbanistici

Vedasi schede d’area in allegato alle presenti NTA

5.1  Ambito Residenziale

Rapporto di copertura:

Sistema territoriale della piana:                                             massimo 35 % della SF.

Sistema territoriale delle colline:                                           massimo 25 % della SF.

Indice di utilizzazione fondiaria: (Uf):

Sistema territoriale della piana:                                             0,30 mq. SUL/mq. SF

Sistema territoriale delle colline:                               0,20 mq. SUL/mq. SF

Indice di utilizzazione territoriale: (Ut):

Sistema territoriale della piana:                                             0,25 mq. SUL/mq. ST

Sistema territoriale delle colline:                               0,15 mq. SUL/mq. ST

Altezza massima:

Vedasi schede d’area

Quota di superficie verde permeabile del lotto:

Sistema territoriale della piana:                                             minimo 30% della SF

Sistema territoriale delle colline:                                           minimo 35% della SF

Distanza della costruzione dal confine:                        minimo 5 mt.; E' ammessa la costruzione sul confine del lotto in aderenza di testate cieche preesistenti e all'interno della sagoma di tali testate nel caso di fabbricati con analoga destinazione o edificazione contestuale con progetto unitario nel caso di fabbricati con analoga destinazione.

Distanza della costruzione dal confine stradale:        minimo 5 mt.;.

Distanza tra pareti finestrate:                              minimo 10 mt.

impianti sportivi pertinenziali

È ammessa la realizzazione di impianti sportivi, con attenzione al patrimonio arboreo, alla configurazione del suolo e nel rispetto del piano acustico.

fabbricati accessori alla residenza

I fabbricati accessori alla residenza devono, preferibilmente, essere ricavati al piano terreno degli edifici.

In caso di realizzazione in manufatti autonomi i fabbricati accessori dovranno essere:

          interrati o seminterrati (massima sporgenza dal piano di campagna: un metro all'intradosso della copertura), avere la copertura piana ricoperta da un manto vegetale.

          fuori terra con altezza massima esterna all'estradosso della copertura di 2,95 metri e l’altezza all’intradosso dovrà essere inferiore a 2,70 metri di media, nel rispetto dei parametri di cui al RC ed UF.

I manufatti con le caratteristiche di cui sopra, possono essere realizzati a confine o a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine del lotto.

Sono esclusi dalle verifiche di cui al Rc ed Uf i posti d'auto coperti limitatamente a mq. 15 per ogni unità immobiliare.

parcheggi e verde privato

In ogni intervento di nuova edificazione devono essere ricavati appositi spazi di parcheggi privati nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

In ciascun lotto oggetto di intervento non meno del 30% della superficie fondiaria tortale (SF) deve essere costituita da terreno permeabile a verde.

parcheggi di uso pubblico

Ogni intervento di nuova edificazione è subordinato alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree per parcheggi e verde nella misura minima così come stabilito dall'articolo 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. (mq. 15/ab.).

Su giudizio dell'Amministrazione comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva della cessione o asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7, salvo diverse prescrizioni indicate nelle specifiche schede d’area.

parchi e giardini

In tutti i progetti dovrà includersi la sistemazione dell’area esterna.

Le nuove alberature dovranno essere disposte preferibilmente in modo da formare gruppi alberati o comunque opportunamente collegati fra loro, in rapporto ai fabbricati e alle viste relative, utilizzando essenze a temperamento locale o specie già diffuse sul territorio comunale.

modalità di attuazione

Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati alla preventiva approvazione di strumento urbanistico esecutivo da attuarsi per comparti funzionali volto a garantire la realizzazione delle opere viarie e le opere di urbanizzazione primaria per le quali prioritariamente sarà redatto un "piano direttore". I proponenti dovranno realizzare ed attrezzare opportunamente con essenze arboree autoctone le aree a "verde pubblico" poste fra le aree di espansione e la viabilità escludendo attraversamenti e accessi carrai dalle stesse.

Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a titolo abilitativo singolo nel caso in cui siano presenti le opere viarie dell'ambito e le opere di urbanizzazione primaria.

5.2  Ambito Attività Commerciali

Rapporto di copertura:                                         massimo 50 % della SF.

Indice di utilizzazione territoriale: (Ut):                        0,60 mq. SUL/mq. St

Altezza della costruzione:                                    3 piani fuori terra massimo 10 metri

Distanza della costruzione dal confine:                        minimo 5 mt.; È ammessa la costruzione sul confine del lotto in aderenza di testate cieche preesistenti e all'interno della sagoma di tali testate nel caso di fabbricati con analoga destinazione o edificazione contestuale con progetto unitario nel caso di fabbricati con analoga destinazione.

Distanza della costruzione dal confine stradale:        minimo 5 mt.;.

Distanza tra pareti finestrate:                              minimo 10 mt.

fabbricati accessori alle attività

I fabbricati accessori alle attività quali locali tecnici, autorimesse e tettoie devono, preferibilmente, essere ricavati al piano terreno degli edifici.

In caso di realizzazione in manufatti autonomi i fabbricati accessori dovranno essere:

      interrati o seminterrati (massima sporgenza dal piano di campagna: un metro all'intradosso della copertura), avere la copertura piana ricoperta da un manto vegetale.

      fuori terra con altezza massima esterna all'estradosso della copertura di 2,95 metri e altezza all’intradosso inferiore a 2,70 metri di media nel rispetto dei parametri sopra riportati.

I manufatti con le caratteristiche di cui sopra, possono essere realizzati a confine o a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine del lotto.

verde privato

In ciascun lotto oggetto di intervento non meno del 30% della superficie fondiaria totale (SF) deve essere costituita da terreno permeabile sistemato a verde.

parchi e giardini

In tutti i progetti dovrà includersi la sistemazione dell’area esterna.

Le nuove alberature dovranno essere disposte preferibilmente in modo da formare gruppi alberati o comunque opportunamente collegati fra loro, in rapporto ai fabbricati e alle viste relative, utilizzando essenze a temperamento locale o specie già diffuse sul territorio comunale.

aree a servizi

Il fabbisogno di aree a servizi si computa con riferimento all'articolo 21 L.R. 56/77 e s.m. e i. e più precisamente:

la dotazione minima è stabilita nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50% delle menzionate dotazioni.

Per le attività commerciali al dettaglio di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 114/1998, con superficie di vendita a partire da mq 400 se ad offerta alimentare e/o mista; o superiore a mq. 400 se ad offerta extra alimentare, nonché nei Medi Centri Commerciali (MCC)  devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D.Lgs. 114/1998, applicando il maggiore tra quelli previsti dalla L.R. 56/77 dall''articolo 21 al numero 3) del primo comma e quelli previsti nel presente comma.

L'Amministrazione Comunale può richiedere altre dotazioni di standard o di altre aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non disciplinate dal presente comma e che sono da intendersi aggiuntive a quelle previste dallo stesso.

La superficie da destinare a parcheggio potrà essere utilmente reperita in apposite attrezzature multipiano nonché nella struttura degli edifici e loro copertura ed anche nel sottosuolo, purché non pregiudichi le aree sovrastanti, se piantumate o destinate a piantumazione.

modalità di attuazione

Gli interventi di nuova edificazione nelle “Localizzazioni Urbano Periferiche non addensate -L2 -” sono subordinati alla preventiva approvazione di P.U.C. e successivo strumento urbanistico esecutivo.

Gli interventi di nuova edificazione sono assoggettati a titolo abilitativo singolo o subordinati a preventiva approvazione di S.U.E. – Strumento Urbanistico Esecutivo, nei casi previsti dalla normativa specifica in materia.

ambito di cui al foglio n. 9 mappale n. 3555 e 3557 denominato “Ex Enel”

Gli interventi soggetti a P.E.C. nell’area in questione prospettanti il Viale Kennedy, sono subordinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali ed in particolare alla realizzazione della nuova viabilità interna all’ambito e di una piazza ad essa attigua i cui costi di realizzazione dovranno essere posti a carico dei proponenti gli interventi edificatori.

E’ consentita la realizzazione di una superficie utile lorda massima di mq. 3.124,50 da localizzarsi in quota proporzionale sui lotti stessi o come altrimenti si stabilirà in sede di convenzionamento, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

Indice di Utilizzazione Territoriale:                               80%

Rapporto di copertura:                                         40%

Indice di Utilizzazione Fondiaria:                                  0,8 mq/mq

Devono essere previsti idonei spazi per attrezzature a livello pubblico e stabiliti applicando la maggiore tra le seguenti misure:

        100% della superficie lorda di pavimento delle tipologie di strutture distributive, ai sensi dell’art. 21, 1° comma punto 3) della L.R. n. 56/77 e s. m. ed i.;

        50% del totale dei posti a parcheggio (ciascun posto auto, situato al piano campagna, pari a mq. 26 comprensivi della viabilità interna e di accesso) determinati in funzione della superficie di vendita, sulla base della tabella di cui all’art. 25 comma 3° della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999, ai sensi dell’art. 21, 2° comma della L.R. n. 56/77 e s. m. ed i..

Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 400 mq fanno riferimento esclusivamente all’art. 21, 1° comma punto 3) della L.R. n. 56/77 e s. m. ed i..

 


5.3 Ambito Attività Produttive (artigianali – industriali)

Indice di Utilizzazione Fondiaria:                                  massimo 1 mq. SUL/mq. SF

Rapporto di copertura:                                         massimo 60% della SF

Altezza della costruzione: massimo                               10 m; è ammessa una altezza superiore per impianti

Distanza della costruzione dal confine stradale (Ds):  minimo 5 metri,

Distanza della costruzione dal confine (Dc):                 minimo 5 metri. È ammessa la costruzione sul confine del lotto in aderenza di testate cieche preesistenti e all'interno della sagoma di tali testate o edificazione contestuale con progetto unitario

Distanza tra pareti finestrate (edifici per uffici e residenza): minimo 10 m

fabbricati accessori alle attività

I fabbricati accessori alle attività quali locali tecnici, autorimesse e tettoie devono, preferibilmente, essere ricavati al piano terreno degli edifici.

In caso di realizzazione in manufatti autonomi i fabbricati accessori dovranno essere:

      interrati o seminterrati (massima sporgenza dal piano di campagna: un metro all'intradosso della copertura), avere la copertura piana ricoperta da un manto vegetale.

      fuori terra con altezza massima esterna all'estradosso della copertura di 2,95 metri e altezza all’intradosso inferiore a 2,70 metri di media nel rispetto dei parametri di cui al precedente comma

I manufatti con le caratteristiche di cui sopra, possono essere realizzati a confine o a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine del lotto

Sono esclusi dalle verifiche di cui al precedente comma  i posti d'auto coperti limitatamente a mq. 15 per ogni unità immobiliare.

parcheggi e verde privato

In ogni intervento di nuova edificazione devono essere ricavati appositi spazi di parcheggi privati nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

In ciascun lotto oggetto degli interventi di cui al comma precedente non meno del 20% della SF totale deve essere costituita da terreno permeabile sistemato a verde.

aree a servizi

Il fabbisogno di aree a servizi si computa con riferimento all'articolo 21 L.R. 56/77 e s.m. e i. e più precisamente:

la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, e' stabilita nella misura del 20% della superficie territoriale a tale scopo destinata;

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'articolo 26 della L.R. 56/77 e s.m.i., la dotazione minima è stabilita nella misura del 10% della superficie fondiaria.

modalità di attuazione

Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a titolo abilitativo singolo nel caso in cui siano presenti le opere viarie dell'ambito e le opere di urbanizzazione primaria.

5.4 Ambito Attività Turistico/Ricettive – Direzionali – Ricreative  

Indice di Utilizzazione territoriale:                                 massimo 0,6 mq. SUL/mq. ST

Rapporto di copertura:                                         massimo 40% della SF

Altezza della costruzione: massimo                               10 m; è ammessa una altezza superiore per impianti

Distanza della costruzione dal confine stradale (Ds):  minimo 5 metri,

Distanza della costruzione dal confine (Dc):                 minimo 5 metri. E' ammessa la costruzione sul confine del lotto in aderenza di testate cieche preesistenti e all'interno della sagoma di tali testate nel caso di fabbricati con analoga destinazione o edificazione contestuale con progetto unitario nel caso di fabbricati con analoga destinazione

Distanza tra pareti finestrate (edifici per uffici e residenza): minimo 10 m

fabbricati accessori alle attività

I fabbricati accessori alle attività quali locali tecnici, autorimesse e tettoie devono, preferibilmente, essere ricavati al piano terreno degli edifici.

In caso di realizzazione in manufatti autonomi i fabbricati accessori dovranno essere:

      interrati o seminterrati (massima sporgenza dal piano di campagna: un metro all'intradosso della copertura), avere la copertura piana ricoperta da un manto vegetale.

      fuori terra con altezza massima esterna all'estradosso della copertura di 2,95 metri e altezza all’intradosso inferiore a 2,70 metri di media nel rispetto dei parametri di cui al precedente comma.

I manufatti con le caratteristiche di cui sopra, possono essere realizzati a confine o a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine del lotto

Sono esclusi dalle verifiche di cui al precedente comma  i posti d'auto coperti limitatamente a mq. 15 per ogni unità immobiliare.

parcheggi e verde privato

In ogni intervento di demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione di edificio esistente e nuova edificazione devono essere ricavati appositi spazi di parcheggi privati nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

In ciascun lotto oggetto degli interventi di cui al comma precedente non meno del 20% della SF totale deve essere costituita da terreno permeabile sistemato a verde.

aree a servizi

Il fabbisogno di aree a servizi si computa con riferimento al comma 3 dell'articolo 21 L.R. 56/77 e s.m. e i. e più precisamente:

la dotazione minima è stabilita nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50% delle menzionate dotazioni.

6. Modalità di attuazione

Mediante singolo titolo abilitativo convenzionato o con atto d’obbligo.

Su giudizio dell'Amministrazione comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva della cessione o asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7.

7. Interventi di Edilizia Residenziale Pubblica

Nelle aree appositamente individuate dal P.R.G.C. possono essere localizzati esclusivamente interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici del precedente punto 5 – 5.1 Ambito residenziale.