Art. 29 – Area normativa Agricola di interesse paesistico – Baraggiola.

Le norme a seguire son pienamente conformi e coerenti con quelle approvate dalla Regione Piemonte.

1. Definizione

L'area normativa comprende il comprensorio di interesse storico e paesaggistico regolato dal Piano Particolareggiato Area di salvaguardia ambientale e di interesse storico e paesistico della Baraggiola e del Colle di San Michele, nei termini della propria validità; permangono nel PRGC obiettivi, indirizzi ed interventi come segue:

2. Obiettivi

Obiettivi sono:

        la salvaguardia ambientale, architettonica, culturale e paesaggistica della zona;

        il recupero degli elementi architettonici e paesaggistici manomessi o alterati;

        la salvaguardia delle attività agricole, quale presupposto per la conservazione del paesaggio agrario esistente;

        la fruizione culturale, ricreativa e sportiva da parte dei cittadini.

Il Piano indica l'ambito come parco territoriale di valenza storica e paesaggistica.

3. Indirizzi di intervento territoriali

L'indirizzo per l'area normativa è Tutela e Valorizzazione.

4. Aree normative

Il Piano nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 2, individua le seguenti aree:

        aree di interesse storico e architettonico;

        aree di salvaguardia geologica, ambientale e paesaggistica;

        aree agricole di interessa ambientale e paesaggistico, attrezzate per la fruizione agrituristica, sportiva, e ricreativa;

        aree agricole;

        aree interessate da vedute paesaggistiche da tutelare;

        viabilità e parcheggi;

        aree di espansione delle infrastrutture agricole;

        zone destinate alle infrastrutture agrituristiche, sportive e ricreative;

        aree urbanizzate di recente edificazione;

        aree di nuova edificazione a densità ridotta.

5. Destinazioni ammesse e categorie d’uso compatibili

Le destinazioni ammesse sono le seguenti:

        residenze rurali ed edifici connessi alla conduzione dei fondi ed all'allevamento;

        agriturismo;

        destinazioni residenziali comprendenti abitazioni e annessi quali locali tecnici, autorimesse, locali di servizio; sono a tutti gli effetti compresi nelle destinazioni residenziali gli spazi per l'esercizio di arti e professioni e di attività artigianali direttamente collegati (in un'unica unità immobiliare) con l'abitazione dei titolari e aventi superficie utile lorda non superiori a 100 mq.;

        le destinazioni produttive compatibili con la residenza e cioè le attività artigianali non nocive né moleste, magazzini e depositi, esercizio di arti e professioni, aventi superficie utile lorda non superiori a 150 mq. Non sono ammesse le destinazioni direzionali;

Nuove destinazioni commerciali sono ammesse limitatamente alla vendita di prodotti legati alle attività tradizionali tipiche delle zone rurali ed aventi superficie utile lorda non superiori a 100 mq. Laddove esistano attualmente destinazioni commerciali diverse da quelle suindicate, è consentito il loro mantenimento;

        le altre destinazioni compatibili con la residenza comprendenti attività culturali, sportive, ricreative e associative, spazi per servizi pubblici, attrezzature di interesse comune, e altre attività limitatamente ai piccoli alberghi, ristoranti tipici connessi alla cucina tipica locale ed alle produzioni agricole della zona, enoteche connesse alle produzioni vinicole locali e delle colline novaresi, sale di spettacolo aventi superficie utile lorda non superiori a 100 mq. connesse alle attività compatibili con gli obiettivi del Piano particolareggiato;

Altre utilizzazioni del tutto compatibili e meritevoli di incentivazione, delle risorse dell'area sono le seguenti:

        usi ed attività naturalistiche: conservazione e gestione naturalistica del patrimonio faunistico, floristico e boschivo, osservazione scientifica, bird-watching.

        selvicoltura di alto fusto.

        coltivazioni biologiche con impiego di tecniche naturali.

Le utilizzazioni che si ritengono scarsamente compatibili con le risorse dell'area sono le seguenti:

        pioppicoltura ed arboricoltura da legno;

        selvicoltura in bosco ceduo;

        attività produttive artigianali estranee alla tradizione.

Le utilizzazioni che si ritengono totalmente incompatibili con le risolse dell'area, sono le seguenti:

        impianti estrattivi, attività di stoccaggio e lavorazione degli inerti;

        attività ed impianti industriali;

        impianti tecnologici, ivi compresi gli impianti per le reti di telefonia cellulare;

        coltivazioni intensive con forte impatto ambientale, in serra ed all'aperto;

        allevamenti intensivi con forte impatto ambientale. In particolare di suini, ovini e pollame.

Le destinazioni ammesse negli edifici posti all'interno delle aree di interesse storico e architettonico (nuclei storici) e negli edifici di interesse storico e architettonico, vengono specificati e limitati, per ogni singolo edificio, nella corrispondente scheda degli interventi (SI).


6. Interventi ammessi

6.1 Interventi di recupero dei fabbricati esistenti

Sono consentiti interventi di: 

1.      manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio. Gli interventi che interessino l'esterno degli edifici;

2.      manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare od integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso;

3.      restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori  e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

4.      ristrutturazione edilizia, (limitatamente agli edifici di costruzione recente ed agli edifici antichi  manomessi o alterati): gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

5.      recupero del volume dei casseri, dei sottotetti, dei loggiati, dei fienili, ecc. con le destinazioni d'uso di cui all'articolo 1, purché contestualmente si proceda al recupero delle caratteristiche tipologiche tradizionali dell'intero edificio oggetto di intervento;

Nel recupero dei casseri, dei sottotetti, dei loggiati e dei fienili posti all'interno di edifici nell'ambito dei quali sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, è consentita la costituzione di unità abitative autonome. 

Per quanto riguarda eventuali interventi sulla Cascina Cascinassa potrà essere aggiunta una sola ulteriore unità abitativa.

6.2 Ampliamenti di edifici in cambio di miglioramenti ambientali e architettonici.

Agli edifici insistenti sull'area sono estese le possibilità di ampliamento:

        costruzione di autorimesse, tettoie, porticati, volumi tecnici;

        costruzione di accessori al servizio del'abitazione (stenditoio, lavanderia, ricovero attrezzi da giardini, legnaia, ecc.) per un massimo del 50% della SU dell'abitazione di pertinenza e con un limite massimo di 25 mq. per ogni unità immobiliare;

        ampliamenti e/o sovralzi di abitazioni esistenti fino ad un massimo del 30% del volume esistente con un massimo di 150 mc. per alloggio nel rispetto dei seguenti indici parametrici:

a)            I.F.: 2 mc./mq.;

b)           H: 10 mt.;

c)            R.C.: 40%.

25 mq. sono comunque consentiti;

 


        ampliamenti e/o sovralzi di abitazioni unifamiliari al fine di aggiungere una nuova unità immobiliare per un massimo di volume aggiuntivo pari a quello preesistente, comunque non superiore a 300 mc.;

        ampliamenti di spazi destinati ad attività non residenziali esistenti, purchè compatibili con le destinazioni previste dal Piano in tali aree per un massimo di SU aggiuntiva pari al 30% di quella esistente;

        utilizzo di eventuali casseri esistenti ed il recupero dei sottotetti entro la sagoma preesistente (laddove le dimensioni degli stessi di configurano quali volumi esistenti dotati altresì delle caratteristiche tecnico/sanitarie idonee a renderli abitabili) limitatamente alle destinazioni residenziali;

        le quote di ampliamento di cui al presente comma non si intendono superabili con interventi successivi.

purché detti interventi siano realizzati entro la sagoma e contestualmente si proceda al recupero delle caratteristiche tipologiche tradizionali dell'intero edificio oggetto di intervento.

6.3 Interventi di nuova edificazione

La nuova edificazione e' ammessa esclusivamente per i seguenti usi:

        uso agricolo, nelle aree e con le modalità specificate nelle norme seguenti;

        uso culturale, agrituristico, sportivo e ricreativo, nelle aree individuate e con le modalità specificate nelle norme seguenti.

Detti interventi devono essere realizzati:

        entro la sagoma;

        con il  contestuale recupero delle caratteristiche tipologiche tradizionali degli eventuali edifici annessi;

        con l'adozione di  interventi di recupero e di valorizzazione del paesaggio di cui al punto 6.5.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto, che vincoli a tempo indeterminato le destinazioni d'uso previste per l'immobile.

6.4 Demolizioni

Sono ammesse le sole demolizioni di fabbricati o di parti di fabbricati di recente edificazione.

6.5 Interventi di recupero e di valorizzazione del paesaggio

        formazione di cortine vegetali di mascheratura

        eliminazione delle recinzioni non compatibili

6.6 Interventi finalizzati ad una migliore fruizione dell'area

        costruzione di aree attrezzate con parcheggi di uso pubblico

        arredo vegetale

        arredo urbano

6.7 Fabbricati diroccati

È ammessa la ricostruzione di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o dell'avente titolo. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze, distanze dai confini e destinazioni d'uso, oppure destinando gli edifici alle attività culturali, sportive, ricreative e associative, spazi pubblici, attrezzature di interesse comune.


7. Aree

7.1 Aree di interesse storico e architettonico: Nuclei storici ed edifici di interesse storico ed architettonico  

Sono le aree comprendenti:

1        I fabbricati di interesse storico:

-          chiesa romanica di San Michele

-          chiesa romanica di San Nicola

-          torre romanica della Baraggiola.

2        I nuclei storici

-          Cascina Baraggiola

-          Cascina Monello

3        Gli edifici di interesse storico e architettonico:

-          Cascina Spinetta

-          Cascina Capricciosa

-          Cascina Ghiacciaia

-          Cascinassa.

All'interno di dette aree sono consentiti gli interventi di recupero (punto 6.1) e di eventuale ampliamento (punto 6.2) dei fabbricati esistenti.

I suddetti interventi devono essere realizzati nel rispetto delle presenti norme.

Demolizioni (punto 6.4) . Gli interventi di demolizione sono consentiti ai soli fini di recuperare la sagoma originaria dei fabbricati di antica edificazione, nonché per eliminare gli elementi estranei, quali tettoie, sopraelevazioni, ampliamenti, recinzioni, impianti, edifici o parti di edifici recenti non compatibili con le tipologie dei fabbricati originari e tradizionali.

Sui fabbricati di antica costruzione non sono ammessi interventi di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione).

Non è ammessa la demolizione dei fabbricati di antica costruzione interessati da dissesti statici. Questi devono essere sottoposti ad intervento di restauro e consolidamento statico quali sottomurazioni, interventi con micropali, iniezioni di malte, interventi a cuci e scuci,

 inserimento di tiranti, formazione di cordoli in cemento armato, o altri idonei interventi non distruttivi.

Sono ammesse le sostituzioni delle strutture ammalorate in legno con nuove strutture dello stesso tipo e materiale.

Edifici sottoposti a vincolo monumentale. Sui fabbricati sottoposti a vincolo monumentale, in base alla ex Legge 1089/39, sono consentiti i soli interventi di restauro, previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

Fabbricati diroccati . È ammessa la ricostruzione di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o dell'avente titolo. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze, distanze dai confini e destinazioni d'uso, oppure destinando gli edifici ad attività culturali, sportive, ricreative e associative, spazi pubblici, attrezzature di interesse comune.

Trasferimento di cubatura. All'interno del nucleo storico della Cascina Baraggiola, oltre agli interventi precedenti, è ammesso il trasferimento in altro sito, della cubatura dei casseri adiacenti alla chiesa medievale ed alla torre di San Nicola, e dei volumi dei bassi fabbricati prospettanti la strada, e l'utilizzo della cubatura trasferita per le destinazioni di cui al punto 5, a condizione che i casseri ed i fabbricati esistenti, adiacenti alla chiesa ed alla torre, i suddetti bassi fabbricati ed i relativi terreni di pertinenza quali risultano indicati nelle mappe, siano ceduti in proprietà all'Amministrazione Comunale, che li potrà recuperare o ricostruire destinandoli ad uso pubblico, oppure demolire.

Nuovi fabbricati.  Sono consentiti solo per uso agricolo entro l'area della Cascina Monello.

Aree di uso pubblico – Parcheggio pubblico. Sono aree destinate a migliorare la fruizione della zona da parte del pubblico. E' prevista la demolizione delle recinzioni e dei manufatti esistenti al loro interno e la sistemazione delle aree con pavimentazioni, arredo urbano e vegetale di tipo idoneo.

Nell'area corrispondente al mappale n. 500 è consentita la costruzione di un fabbricato ad uso pubblico da destinare ad attività culturali, sportive, ricreative e associative, spazi pubblici, attrezzature di interesse comune, con un massimo di due piani fuori terra e avente SU non superiore a 70 mq..

Viene mantenuto il diritto di passaggio al mappale n. 899 dalla Via Baraggiola, ad ovest del mappale stesso; la posizione del passaggio attuale potrà tuttavia essere modificata in fase di attuazione e spostata laddove risulti opportuno per il pubblico interesse.

7.2 Aree di salvaguardia geologica, ambientale e paesaggistica

Sono le aree prevalentemente coperte dal bosco, che costituiscono la maggior parte della superficie dell'area.

In dette aree sono consentiti i seguenti interventi:

        miglioramento del bosco;

        reimpianto della coltivazione della vite in aree già coltivate documentate nei catasti storici.

        sistemazione e ricostruzione del paesaggio;

        manutenzione e miglioramento delle infrastrutture esistenti quali: strade, ponti, fossi, muretti a secco;

        manutenzione e restauro dei casini delle vigne;

        realizzazione della segnaletica e dell'arredo dell'area;

        realizzazione di percorsi attrezzati;

        realizzazione di attrezzature per la fruizione culturale e naturalistica dell'area, quali passerelle, posti d'osservazione chiusi e/o coperti, torri d'osservazione, ecc.

I casini delle vigne possono essere riutilizzati per attività agricole e agrituristiche, ricreative, sportive, culturali compatibili con gli obiettivi del Piano.

7.3  Aree agricole di interesse ambientale e paesaggistico attrezzate per la fruizione agrituristica, sportiva, ricreativa e culturale

Sono aree prossime alle vie di collegamento con la città entro cui è stata in prevalenza abbandonata l'attività agricola, che in parte sono già dotate di infrastrutture, e che presentano particolare vocazione per la fruizione agrituristica, sportiva, ricreativa e culturale.


In queste aree, oltre agli interventi previsti per le aree agricole e per le aree di salvaguardia  ambientale e paesaggistica sono ammessi, all'interno delle aree individuate in cartografia, i seguenti interventi:

        la costruzione di impianti per lo sport all'aperto di limitate dimensioni che non prevedano l'uso di materiali cementizi e bituminosi;

        la costruzione di piccole tettoie attrezzate (gazebo) aventi una superficie coperta non superiore a mq. 30;

        la realizzazione di campi attrezzati per l'equitazione (maneggi) comprese le scuderie, la club house, servizi igienici, docce e spogliatoi, depositi e fabbricati accessori, nonché n. 1 maneggio coperto da esercitazione per ogni campo attrezzato;

        la realizzazione di aree attrezzate per lo svolgimento di attività agrituristiche, culturali, sportive e ricreative aperte al pubblico, che potranno comprendere fabbricati da destinare a:

a)                     servizi igienici, docce e spogliatoi;

b)     piccole strutture ricettive di tipo alberghiero o extralberghiero, attrezzate per il pernottamento, costituite da locali di soggiorno/reception, un massimo di n. 10 camere con bagni per complessivi 20 posti letto di mq. 35 di SU per ogni camera, poste all'interno di un'unica struttura ad un piano o in bungalows indipendenti;

c)                     strutture per la ristorazione comprensive di sale per colazione, cucine, servizi igienici e locali accessori per un massimo di 150 mq. di SU;

d)     locali per la didattica;

e)                     strutture per lo sport, comprensive di locale per lo svolgimento di attività sportiva al coperto, servizi igienici, docce e depositi per un massimo di 100 mq. di SU;

f)                      depositi di materiali e attrezzature di limitate dimensioni a servizio delle destinazioni sopra indicate;

        la realizzazione di aree attrezzate a campeggio per turismo a piedi e cicloturismo (tende e 2-3 posti), per una superficie massima di mq. 1.000: queste aree devono essere allestite con fondo a prato e devono essere prive di strutture fisse e di manufatti cementizi e bituminosi: i locali per servizi igienici, docce, ristorazione, ecc. devono essere reperiti nelle altre strutture del presente articolo. Non sono ammessi l'accesso né il ricovero o la sosta di camper, roulotte e similari;

        la costruzione di laghetti/piscine naturali, ovvero realizzati con forme articolate e materiali naturali che si integrino in modo ottimale nell'ambiente circostante, destinati al nuoto o alla pesca, che presentino una superficie dello specchio d'acqua non superiore a mq. 150; è consentita la realizzazione di un solo laghetto/piscina naturale per ogni area attrezzata;

        la costruzione di locali ad uso abitazione del custode di superficie utile non superiore a 70 mq.. Non è ammessa la costruzione di altri fabbricati ad uso residenziale;

        gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti di cui al punto 6.1;

        l'altezza dei fabbricati non potrà essere superiore a mt. 5,50 al colmo della copertura

Superfici ammesse per le nuove costruzioni. I fabbricati fissi, escluso il maneggio coperto, potranno essere realizzati considerando un UF = 0,02 (mq./mq.), e riferito alla SF dei terreni di proprietà rientranti nel presente articolo, con un limite massimo di mq. 1.200 di SU.


Le nuove costruzioni dovranno essere ubicate all'interno delle aree individuate come "zone destinate alle infrastrutture agrituristiche, sportive e ricreative".

Nelle "zone destinate alle infrastrutture agrituristiche, sportive e ricreative" delle Cascine Cercera, Capricciosa e Ghiacciaia, gli spazi destinati ad abitazione del custode ed a piccole strutture ricettive di tipo alberghiero o extralberghiero, dovranno essere reperiti all'interno degli edifici esistenti, ed i nuovi fabbricati destinati alle rimanenti funzioni potranno essere realizzati considerando un UF = 0,02 (mq./mq.), e riferito alla SF dei terreni di proprietà rientranti nel presente articolo.

Nella "zona destinata alle infrastrutture agrituristiche, sportive e ricreative" della Cascina Baraggiola, i nuovi fabbricati  potranno essere realizzati considerando un UF = 0,02 (mq./mq.), e riferito alla SF dei terreni di proprietà rientranti nel presente articolo. Per l'edificio corrispondente al mappale n. 899, sono ammessi sia gli interventi di recupero di cui al punto 6.2, punti 1 e 2, oppure la sua demolizione e ricostruzione conservando il medesimo volume.

Nella "zona destinata alle infrastrutture agrituristiche, sportive e ricreative" della Cascina Baraggiola corrispondente al mappale n. 500 del Foglio n. 2 non sono ammesse la costruzione del maneggio coperto e della piscina. Inoltre l'area da adibire a campeggio dovrà rientrare all'interno della rispettiva "zona destinata alle infrastrutture agrituristiche, sportive e ricreative".

I maneggi coperti potranno avere una superficie coperta massima di 700 mq., e dovranno essere ubicati in posizioni defilate rispetto ai principali coni visivi.

7.4 Aree agricole

Sono le rimanenti aree prevalentemente collinari, su cui si svolgono le attività agricole, in particolare la coltivazione della vite.

In queste aree, oltre agli interventi previsti per le aree di salvaguardia geologica, ambientale e paesaggistica sono ammessi i seguenti interventi:

        la manutenzione delle infrastrutture esistenti a servizio delle attività agricole.

        la costruzione di piccoli capanni per il ricovero degli attrezzi per la viticoltura, secondo lo schema indicato nelle schede tipologiche.

        i casini delle vigne esistenti possono essere riutilizzati  per le attività agricole, ricreative, sportive, culturali, agrituristiche; i casini delle vigne diroccati possono essere ricostruiti con le destinazioni suddette.

Gli interventi di costruzione dei capanni per il ricovero degli attrezzi e per la riutilizzazione o ricostruzione dei casini delle vigne, sono ammessi solo a condizione che il proprietario si impegni al reimpianto della vite ove scomparsa e al mantenimento della coltivazione della vite ove esistente, e purché questa conservi preferibilmente l'impianto tradizionale alla maggiorina, e comunque con impiego di sostegni tradizionali in legno.

7.5 Aree di espansione delle infrastrutture agricole

Sono le aree destinate all'espansione delle infrastrutture necessarie all'attività delle aziende agricole.

All'interno di queste aree è permessa la realizzazione di nuovi fabbricati che siano destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle aziende agricole esistenti, nonché dei fabbricati di servizio ed accessori necessari.

Non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazione.

All'interno di queste aree sono ammessi interventi di nuova edificazione tramite singolo permesso per costruire, nel rispetto degli indici e prescrizioni seguenti:

        RC = 40%

        H = 6,50 mt. Fanno eccezione i silos ed altre attrezzature speciali a "torre".

Gli interventi di nuova edificazione ad uso fienile, stalle e sale mungitura, deposito attrezzi e macchine agricole, dovranno essere realizzati nel rispetto della tipologia con  copertura a due falde, aperti o chiusi (vedi schede tipologiche).

Le nuove infrastrutture agricole dovranno essere opportunamente mascherate da cortine arboree di essenze vegetali autoctone, nel rispetto delle schede tipologiche (ST) allegate.

Il rilascio del Permesso per costruire è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 56/77.

7.6 Aree urbanizzate di recente edificazione

Sono le aree su cui insistono fabbricati recenti, ubicate entro l’ambito di che trattasi. Per queste aree sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero del volume dei sottotetti,  ecc. con le destinazioni  d'uso di cui al punto 5.

Sui fabbricati esistenti, gli interventi di recupero di cui al punto 6.1 possono essere realizzati conservando le tipologie e materiali esistenti.

Sui fabbricati sono ammessi ampliamenti come già descritti nel precedente punto "6.2 Ampliamenti di edifici in cambio di miglioramenti ambientali e architettonici" del presente articolo) sia con destinazione residenziale, sia non residenziale in atto, purché contestualmente siano posti in atto:

        interventi di recupero e di valorizzazione del paesaggio di cui al punto 6.5;

        interventi finalizzati ad una migliore fruizione dell'area di cui al punto 6.6.

Per gli edifici insistenti sul mappale n. 997 del Foglio n. 2, gli Interventi vanno realizzati in conformità delle prescrizioni delle presenti norme e delle schede tipologiche (ST). Su detto mappale è ammesso il mantenimento della destinazione d'uso attuale.

Per l'edificio insistente sui mappali n. 957 e n. 959 del Foglio n. 2, gli interventi di ampliamento devono essere realizzati con caratteristiche tipologiche formali equivalenti, per tipologia e qualità dei materiali, a quelle dell'edificio a fronte della Strada Statale n. 142

Parcheggi di uso pubblico. In caso di ampliamento dei fabbricati dovranno essere previsti parcheggi di uso pubblico nella misura del 100% della SU lorda per insediamenti commerciali e nella misura del 50% della SU lorda per le altre destinazioni ammesse.

7.7 Aree interessate da vedute paesaggistiche da tutelare

Sono le aree aperte, prevalentemente prative e pianeggianti, di particolare pregio paesaggistico e che incrociano i campi di veduta principali.

In queste aree non è consentita la realizzazione di manufatti, recinzioni, fabbricati, impianti esterni o infrastrutture di alcun tipo.

Sono consentiti gli interventi di recupero e valorizzazione del paesaggio di cui al punto 6.5, e cioè:

        formazione di cortine vegetali di mascheratura

        eliminazione delle recinzioni non compatibili.

 

7.8 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

Gli interventi ricadenti all’interno di queste aree sono condizionati al rilascio di autorizzazione da parte del presidente della Giunta Regionale o del Sindaco secondo i disposti del R.D. n°3267 del 30.12.1923, del R.D. n°215 del 13.2.1933, della L.R. n°45 del 9.8.1989 e loro modifiche e integrazioni.

Le relazioni geologiche e geotecniche dovranno esaminare prioritariamente le condizioni di stabilità naturale dei pendii e quelle determinate dall’intervento, con particolare  riferimento alla stabilità dei fronti di scavo dei riporti,  delle opere di sostegno, ecc., soprattutto in relazione alla eventuale presenza di fenomeni di ruscellamento concentrato, di circolazione di acque sotterranee ed eventualmente di terreni geotecnicamente mediocri.

7.9 Aree di nuova edificazione a densità ridotta

Sui terreni corrispondenti ai mappali n. 260, 261, 265, 266, 267, 268 – foglio n. 11 – del NCT è prevista l'edificazione a densità ridotta nel rispetto delle seguenti norme:

Destinazioni

1.            Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle residenziali comprendenti abitazioni e annessi quali locali tecnici, autorimesse, locali di servizio, sono a tutti gli effetti compresi nelle destinazioni residenziali gli spazi per l'esercizio di arti e professioni e di attività artigianali direttamente collegati (in un'unica unità immobiliare) con l'abitazione dei titolari ed eventuale superfici utile lorda non superiore a 100 mq.;

2.            Sono inoltre ammesse destinazioni compatibili con la residenza (fino ad un massimo del 25% del volume complessivo previsto da ciascun piano esecutivo convenzionato o da ciascun intervento diretto tramite singolo permesso di costruire) comprendenti:

attività artigianali non nocive né moleste, magazzini e depositi, attività commerciali (nei limiti previsti dall'"art. 15 Norme generali per le attività commerciali") e direzionali, esercizio di arti e professioni;

attività culturali, sportive, ricreative e associative, servizi pubblici, attrezzature di interesse comune, alberghi, ristoranti, bar e spettacolo.

Tipi di intervento e modalità di attuazione

Gli interventi sono ammessi tramite permesso di costruire singolo.

Indici e prescrizioni

L'indice di fabbricabilità fondiaria (IF) massimo ammesso è pari a 1 mc./mq.;

In tutti gli interventi l'altezza (H) massima ammessa è pari a mt. 10 con un massimo di tre piani di abitazione;

In tutti gli interventi devono essere rispettati gli indici e le prescrizioni seguenti:

a)        RC= 40% della SF di ciascun lotto di intervento:

b)       Per quanto riguarda i parcheggi

b.1) per edifici o parti di edifici a destinazione residenziale: 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione ai sensi della Legge n. 122 del 24/03/1989;

b.2) per edifici o parti di edifici a destinazione industriale e artigianale: 15% della SU;

b.3) per edifici o parti di edifici a destinazione direzionale, ricettivo - alberghiera: 30% della SU;

b.4) per edifici a destinazione commerciale la quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norma dell'art. 21, 1^ e 2^ comma L.R. 56/77 e s.m.i. è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della Legge 1150/42, così come modificato dalla Legge 122/89;

Deve inoltre essere prevista una quota di parcheggi pubblici e/o di uso pubblico per le destinazioni diverse dalla residenza con riferimento all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i..

8. Norme generali estese all’intera area

8.1 Norme relative alla aree boscate

La vegetazione d'alto fusto viene sottoposta a vincolo di tutela e deve essere oggetto di costante manutenzione ordinaria. L'abbattimento è consentito unicamente nei casi in cui siano presenti valide motivazioni scientifiche, in presenza di un'indagine fitopatologica che certifichi le condizioni di vetustà e di instabilità degli esemplari.

Nelle aree boscate poste all'interno dell’ambito di che trattasi, gli interventi ammessi di modificazione delle condizioni ambientali sono i seguenti:

1.      gestione naturalistica, interventi di conservazione e ripristino o rinaturalizzazione del suolo, senza consistenti modificazioni dello stato dei luoghi;

2.      interventi di conservazione e ripristino con modificazioni anche sensibili dello stato dei luoghi e successiva rinaturalizzazione, anche di aree agricole la cui gestione resti affidata ai conduttori;

3.      interventi agroforestali, sistemazione agricola del suolo senza consistenti modificazioni dello stato dei luoghi;

4.      interventi e gestione dei terreni agricoli e forestali in termini di tecniche agricole e sistemazioni del suolo convenzionali;

5.      interventi e gestione dei terreni agricoli e forestali, finalizzata a ridurre l'impatto ambientale e valorizzare il paesaggio e le colture agrarie, attraverso la forestazione, naturalizzazione, introduzione di vegetazione autoctona;

6.      miglioramenti fondiari, quali ricomposizione fondiaria, bonifica dei fondi degradati ed occupati da vegetazione infestante.

I boschi di invasione, i cedui in evoluzione per abbandono dei turni di taglio e le fustaie devono essere sottoposti ad interventi di selvicoltura naturalistica ed ambientale. I tagli a raso nelle fustaie e la ceduazione sono vietati.

Nei boschi che hanno subito processi di degrado di origine antropogena con impoverimento floristico progressivo, si deve provvedere al rinfoltimento e ad attuare piantagioni intercalari di collegamento, impiegando specie arboree adeguate ed idonee, quali farnia, carpino, ontano nero, ciliegio selvatico, frassino maggiore e tiglio selvatico con inserimento anche di arbusti spontanei.

E' altresì vietato l'inserimento di pioppi ibridi nelle formazioni forestali esistenti, nonché nelle aree a vegetazione naturale e seminaturale in evoluzione.

Gli usi agroforestali sono orientati ad incrementare la qualità ambientale dell'agroecosistema, a valorizzare il paesaggio agrario, al rispetto dell'ecosistema collinare. Tali orientamenti sono recepiti dagli strumenti di politica settoriale agricola.

Pertanto le aree agricole sono soggette, ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L.R. n. 12/90 alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette, da programmi regionali attuativi di norme ed iniziative comunitarie nazionali e regionali e finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e ad accrescere la naturalità delle aree coltivate. Valgono inoltre le priorità stabilite dai vigenti programmi regionali pluriennali redatti ai sensi dei Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92.

Le condizioni relative alle attività agricole e le modalità di intervento indicate hanno soltanto valore di indirizzo ai fini dell'applicazione delle politiche di settore regionali e comunitarie.

Il taglio di filari, siepi campestri ed alberi isolati è consentito purché si provveda al trapianto all'atto del taglio medesimo.

Le piantumazioni industriali presenti nelle aree agricole industriali presenti nelle aree agricole interne all'area non possono essere ampliate a scapito delle coltivazioni agricole e delle aree naturalistiche; sono consentite la trasformazione nel senso della naturalizzazione forestale, e la riconversione a coltivazioni agrarie tradizionali.

8.2 Norme a tutela dei valori paesistici

Ai fini della conservazione dei valori paesistici, nell'intera area non sono consentiti gli interventi di seguito elencati:

        la costruzione di box esterni per uso autorimesse.

        la realizzazione di nuovi impianti aerei elettrici, telefonici comprensivi delle antenne di telefonia cellulare, ecc..

        la costruzione di nuovi impianti artigianali e industriali che presentino caratteristiche tipologiche e/o di materiali in contrasto con quelle esistenti nel sito.

        il deposito o l'abbandono di macchinari, materiali e rifiuti di qualsiasi genere.

        la demolizione o l'alterazione degli antichi muretti a secco di sostegno e di delimitazione dei terreni.

        la demolizione o l'alterazione delle antiche pavimentazioni a ciottoli della viabilità esistente.

        i movimenti di terra che possano alterare l'attuale morfologia del terreno.

        la distruzione o il danneggiamento dei massi erratici esistenti.

        l'installazione di cartelloni stradali pubblicitari di alcun tipo. Tale divieto vige anche per le fasce di rispetto della tangenziale e della Strada Provinciale n. 142 confinanti con l'ambito di che trattasi.

        In tutti gli interventi sui fabbricati esistenti e nelle nuove edificazioni si devono prevedere ed eseguire le opere di sistemazione e modellazione del terreno necessarie a raccordare adeguatamente i manufatti con le aree circostanti. Si dovrà inoltre piantumare il terreno con prato o adeguate specie vegetali.

I progetti dei nuovi fabbricati e degli interventi sui fabbricati esistenti, che comportino opere superiori alla semplice manutenzione ordinaria ed alle opere interne, devono essere integrati da uno studio di inserimento paesaggistico delle opere previste, completo di documentazione fotografica dello stato di fatto e di elaborati grafici delle parti in progetto.

Gli interventi dovranno acquisire il preventivo parere vincolante da parte della Commissione Locale del Paesaggio, istituita dalla L.R. n. 32 del 01/12/2008 e s.m.i..  

8.3 Specie vegetali

Le specie vegetali da utilizzare per le cortine e per le piantumazioni decorative dei cortili, dovranno essere scelte tra quelle autoctone.

Le cortine vegetali di mascheratura potranno essere interrotte in corrispondenza degli accessi ai fondi esistenti, o laddove si rendesse necessario aprire nuovi accessi.

8.4 Uso dei materiali, forme e caratteri costruttivi degli edifici

I materiali da utilizzare, le forme ed i caratteri costruttivi in generale degli edifici, devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali limitrofe, con particolare riguardo alle pendenze, agli sporti ed all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura, che devono essere omogenei rispetto a quelli locali di tradizione storica, secondo le schede tipologiche allegate, con esclusione assoluta di rivestimenti, trattamenti, materiali, colori che producano l'emergenza percettiva dell'edificio dal contesto.

Materiali. Gli interventi dovranno essere realizzati unicamente con l'impiego di materiali  tradizionali: 

        le murature nuove dovranno essere realizzate preferibilmente in pietrame a vista, con impiego di  pietre squadrate d'angolo e ciottoli e pietrame legati con malta di calce bianca, oppure in mattone pieno di recupero faccia vista (nel caso di edifici contigui a edifici preesistenti realizzati con mattone faccia vista);

        nel caso di interventi su edifici esistenti che presentino murature in pietra a vista, le integrazioni ed i completamenti devono essere realizzati con identico tipo di muratura. Analogamente, saranno impiegati mattoni di recupero a faccia vista nel caso di integrazione e completamenti di edifici in cui sia utilizzato detto materiale.

        le pietre da utilizzarsi nei vari elementi strutturali o decorativi, tipo mensole, cornici, basamenti, ecc., devono essere di tipo tradizionale: granito o beola, e devono provenire da cave piemontesi. La lavorazione delle superfici deve essere a bocciarda grossa e preferibilmente spuntatura a mano.

        gli intonaci dovranno essere a base di calce ed in totale assenza di cemento.

        le coperture dovranno essere realizzate utilizzando coppi antichi di recupero, o coppi fatti a mano delle stesse dimensioni, tipo e colore di quelli tradizionali. I coppi antichizzati sono accettabili esclusivamente se analoghi a quelli antichi per dimensioni, tipo, colore ed effetto estetico in generale, a giudizio della Commissione Edilizia.

        le strutture dei tetti e dei  balconi dovranno essere realizzate in legno asciato, opportunamente trattato e antichizzato con l'impiego di oli e cere mordenzati.

        I serramenti ed i parapetti dei balconi (lobbie) dovranno essere realizzati in legno, opportunamente trattato e antichizzato con l'impiego di oli e cere mordenzati.

        Per i parapetti dei balconi (lobbie) è ammesso l'utilizzo temporaneo di mezzi di protezione quali reti o altro, purchè ben integrati nel contesto, nel caso si preveda l'esistenza di situazioni di pericolo oggettivo, quali la presenza di bambini piccoli , persone anziane o disabili.

        Le chiusure esterne dovranno essere realizzate con antoni in tavole di legno, opportunamente trattato e antichizzato con l'impiego di oli e cere mordenzati. I vuoti dei fienili, casseri, ecc, potranno essere chiusi con soli serramenti vetrati, come sopra indicato. Non sono consentiti gli avvolgibili.


 

        le pavimentazioni degli spazi aperti dovranno essere realizzate in terra battuta, o in ciottoli di fiume non legati con malta come indicato per le pavimentazioni stradali; i marciapiede potranno essere realizzati in lastre di beola squadrate e piccozzate a mano.

        la tinteggiatura delle parti intonacate potrà' essere realizzata esclusivamente con prodotti a calce. Sono vietati gli intonaci plastici e le strollature.

        i canali di gronda, i pluviali, le scossaline e le altre opere da lattoniere dovranno essere realizzata in lamiera di rame o piombo (raccordi);

        non è consentito l'uso di opere in acciaio, alluminio, pvc, o altri materiali moderni per parapetti, cancelli, cancellate, serramenti ed altri particolari costruttivi di finitura.

        non è consentito l'uso di materiali di rivestimento tipo piastrelle o lastre di pietra, né di materiali tipo falso legno, falsi mattoni, falsa pietra.

        non è consentito il mantenimento a vista di materiali destinati ad essere ricoperti, tipo blocchi di cemento, laterizi e mattoni, calcestruzzo armato.

Limitatamente ai nuovi fabbricati agricoli ubicati nelle aree di espansione delle infrastrutture agricole di cui al punto 7.5, si può derogare dalle presenti norme relative ai materiali di copertura, purché le costruzioni siano eseguite nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano.

Forme degli edifici. Nel caso di nuova edificazione o di ampliamento di fabbricati esistenti, si dovranno adottare per gli stessi forme e proporzioni omogenee rispetto agli edifici locali di tradizione storica.

 8.5 Recinzioni

Sulle recinzioni esistenti è consentita la sola manutenzione ordinaria.

In caso di rifacimento di recinzioni esistenti è obbligatoria la loro sostituzione con recinzione in legno con montanti infissi direttamente nel terreno, con cancelli dello stesso disegno.

Sono consentite nuove delimitazioni degli spazi destinati allo stazionamento ed al pascolo degli animali, con l'impiego di steccati in legno del tipo su indicato.

Sono consentiti nuovi steccati per la delimitazione degli spazi destinati agli animali da cortile, con l'impiego di steccati in legno, con cancelli dello stesso disegno.

Sono consentite le delimitazioni delle aree a pascolo con fili elettrificati.

Non e' consentita la costruzione di nuove recinzioni di altro tipo, né di delimitazioni in rete metallica.

In caso di interventi sugli edifici del tipo di cui ai punti 6.1.2 – 6.1.3 – 6.1.4 – 6.1.5, e di cambi di destinazione d'uso, è obbligatoria la sostituzione delle recinzioni non compatibili con il modello sopra indicato.

8.6 Colori

I colori degli intonaci devono essere a base di terre naturali; queste potranno variare per intensità e tonalità.

Non è ammesso l'utilizzo del colore bianco, se non come decorazione tipo cornici delle aperture e fasce marcapiano.

Nelle incorniciature sono altresì ammessi colori d'accento, limitati a bordi e filetti.

La libertà della scelta del colore è limitata solo dalla non ripetitività della tinta delle facciate contigue.

I materiali da utilizzare dovranno essere a base di calce, e dovranno essere stesi a velature successive semitrasparenti, in modo da ottenere un effetto non pennellato.

Le parti in legno dovranno essere trattate con prodotti a base di oli naturali o cere, mordenzate nel colore noce scuro. Non sono ammessi prodotti filmogeni né che presentino un effetto lucido.

Le parti in ferro potranno essere trattate con olio bruciato o petrolio, oppure essere verniciate con prodotti ferromicecei di aspetto opaco.

8.7 Scavi in zone di interesse storico e architettonico

Considerando l'interesse archeologico delle aree storiche della Corte di Baraggiola e di San Michele, i lavori di scavo inerenti le fondazioni, le fognature, le opere di urbanizzazione, gli impianti e tutti gli scavi in genere, ricadenti nella aree di interesse storico e architettonico su cui insistono le chiese di San Michele e di San Nicola devono essere assistiti da personale competente accreditato presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità Egizie.

8.8 Viabilità e parcheggi

Le pavimentazioni ad acciottolato esistenti dovranno essere sottoposte ad opere  di manutenzione e di restauro. Le parti mancanti dovranno essere ricostruite.

Le pavimentazioni stradali dovranno essere realizzate esclusivamente con: 1) terra stabilizzata; 2) acciottolato tradizionale su fondazione in terra e sabbia; 3) materiali ecologici tipo bio strasse. Nel caso in cui vengano ripristinati i ciottoli gli stessi dovranno avere una pezzatura ed una qualità di materiale e di posa identiche a quelle tradizionali.

Le scarpate e le banchine dovranno essere modellate ed inerbite.

I muri di sostegno dovranno essere realizzati con pietrame a secco di tipo identico a quello esistente.

I ponti e le passerelle sui corsi d'acqua, sia pedonali che carrabili, dovranno essere realizzate in legno.

Gli scoli dei fossi sottopassanti la sede stradale dovranno essere coperti con lastroni di pietra a spacco di tipo identico a quelli esistenti.

I fossi dovranno essere inerbiti e/o consolidati con tecniche di ingegneria naturalistica.

Le traverse superficiali per lo scolo delle acque dovranno essere realizzate in legno.

Le aree di parcheggio potranno essere pavimentate con materiali identici a quelli indicati per le pavimentazioni stradali oppure, nel caso di parcheggi posti all'interno di aree prative, con l'impiego di pavimentazione erbosa armata a scomparsa a nido d'ape.

Le aree di parcheggio dovranno essere di limitate dimensioni e frammezzate e contornate con arbusti ed alberature del tipo indicato nelle tabelle allegate, al fine di mascherare alla vista le auto posteggiate. 

L'accesso dei veicoli a motore dovrà essere regolamentato e segnalato. Le strade saranno così classificate:

        strade ad accesso libero;

        strade ad accesso limitato ai mezzi agricoli e di servizio;

La viabilità ad accesso libero disporrà di segnali stradali di tipo unificato.

Tutte le strade saranno dotate di segnaletica per l'orientamento e l'indicazione dei percorsi consigliati. Detta segnaletica dovrà essere realizzata in legno ed altri materiali naturali.

In particolari circostanze, il Sindaco può autorizzare la liberalizzazione d'uso delle strade  ad accesso limitato.


Le strade di accesso libero dovranno essere munite di appositi dossi, da realizzare in legno o con blocchetti di pietra, con funzione di dissuasori al fine della riduzione della velocità degli autoveicoli.

Le strade interpoderali esistenti e le aree di parcheggio pubblico indicate negli elabora di piano saranno acquisite tramite esproprio, oppure verranno perfezionati accordi bonari per la cessione delle aree all'Amministrazione Comunale alla quale spetterà la manutenzione delle stesse.

8.9 Percorsi attrezzati interdetti alle auto

All'interno dell'area è consentita la realizzazione di percorsi attrezzati del seguente tipo:

percorsi a cavallo

        piste ciclabili;

        sentieri autoguidati (con supporto segnaletico o cartaceo) botanico-naturalistico-geologico

        percorsi per birdwatching;

        percorsi naturalistici per disabili;

        percorsi ginnici – percorsi vita

e della relativa attrezzatura e segnaletica, da realizzare in legno e materiali naturali.

8.10 Edifici e beni sottoposti a speciale vincolo

Quanto stabilito nei precedenti punti è da considerarsi vincolante salvo le diverse prescrizioni che dovessero provenire dalle Autorità competenti.

9. Durata del Piano Particolareggiato e norme da applicarsi alla sua scadenza.

Il Piano Particolareggiato ha la durata di anni 10 (dal 09/10/2008 data di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione della Giunta Regionale n. 29-9696 del 30/09/2008 di approvazione del piano).

Alla scadenza del Piano Particolareggiato, si applicheranno comunque le norme dello stesso, e tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle schede monografiche degli interventi, delle Schede tipologiche (ST), delle Schede degli interventi (SI) e delle Tavole di indirizzo paesaggistico (TI) del Piano Particolareggiato e previa acquisizione del parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio, istituita dalla L.R. n. 32 del 01/12/2008 e s.m.i..