Art. 30 – Area normativa Attività agraria.
1.
Definizione
L'area
normativa comprende ambiti da dedicare alle pratiche agrarie.
2.
Obiettivi
Obiettivi
generali del Piano sono:
–
Consolidamento e qualificazione delle attività
agricole;
–
Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario;
–
Promozione di attività agrituristiche e di sviluppo
sostenibile legate al tempo libero, alla cultura, allo sport e alla salute;
–
Promozione di attività florovivaistiche.
3.
Indirizzi di intervento territoriali
L'indirizzo per
l'area normativa è Tutela e Valorizzazione.
4.
Destinazioni d'uso
L'area
normativa è destinata alle attività agricole.
E’ ammessa la
realizzazione di struttura ed attrezzature per l’allevamento ed il ricovero di
animali da compagnia (cani, cavalli, ecc..).
Per gli edifici
esistenti non utilizzati dalle attività agricole sono ammesse le destinazioni:
Residenza, Attività di servizi e di interesse pubblico a condizione che l’intervento di recupero:
- non richieda l'apertura di nuove strade di
accesso;
- le volumetrie a destinazione non
agricola residenziale dovranno essere recuperate con un massimo pari al 30%
dell’esistente, al fine di dotare la dismessa residenza agricola degli adeguamenti
igienico - funzionali necessari ai nuovi standard abitativi, ma non creando
incrementi di CIR non quantificati nel bilancio complessivo del PRGC.
All'interno di tali aree possono essere installati impianti stradali di
distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazioni di
rifornimento e stazioni di servizi nel rispetto della specifica normativa
vigente in materia nonché nel rispetto dei commi successivi.
5.
Interventi sul suolo
Sono vietati
interventi di movimentazione del suolo e modificazione delle quote.
Le recinzioni ammesse nelle aree agricole esclusi i lotti di diretta pertinenza degli edifici, non devono superare l'altezza di mt. 2,00 e
devono essere costituite unicamente da rete metallica con pali infissi nel
terreno; possono altresì essere costituite da
siepi o sistemi cespugliati continui, nel rispetto del Regolamento Edilizio.
Le piste forestali dovranno essere ad esclusivo utilizzo delle attività
agrosilvopastorali e realizzate nelle forme e nei modi previsti dal regolamento
8/R del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale in attuazione dell’articolo 13 della legge
regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle
foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4
novembre 2010 n. 17/R , 3 agosto 2011, n. 5/R” .
Inoltre
dovranno avere un fondo naturale o stabilizzato con inerte di cava, comunque
privo di legante bituminoso.
È ammessa la
realizzazione di impianti sportivi di supporto all'attività di ospitalità agrituristica
(piscina, tennis, ecc.) con il massimo rispetto della vegetazione esistente e
senza alterare i profili del suolo.
Ogni intervento
deve dedicare la massima cura al sistema esistente di scolo delle acque,
integrando con azioni di manutenzione i fossi ed i manufatti esistenti.
Ogni intervento
di realizzazione di edifici e impianti, comprese serre e impianti sportivi di
supporto, deve essere accompagnato da azioni di inserimento paesistico,
mediante la piantumazione di filari alberati e di arbusti su almeno tre lati.
Per serre e tunnel
Altezza: massima
al colmo
Distanza dal confine stradale e dal confine (Ds e Dc):minimo
Superficie massima copribile con serre o tunnel: 30%
La
realizzazione di serre e tunnel è riservata ad imprenditori agricoli ai sensi
della Legge 153/75, Legge 352/76, L.R. 27/75, L.R. 18/82.
La realizzazione di serre dovrà
garantire, soprattutto in presenza di edifici
limitrofi di tipo tradizionale, un armonico e coerente inserimento delle nuove
volumetrie, nel pieno rispetto dei caratteri tipologici e dimensionali, nonché
dei materiali costruttivi e delle finiture esterne, presenti su tali
preesistenze e comunque sul tessuto edilizio circostante.
6.
Interventi sugli edifici esistenti
Sugli edifici
esistenti regolarmente assentiti, effettivamente utilizzati per le destinazioni
ammesse per il lotto, sono ammessi i seguenti interventi, come descritti all'articolo
"6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B,
demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e
sopraelevazione pari al 20% della SUL esistente per edificio, fino ad un
massimo di 25 mq. SUL nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 7.
7.
Interventi di nuova edificazione
La nuova
edificazione è ammessa esclusivamente per le attività agricole ivi comprese le
strutture ed attrezzature per l’allevamento ed il ricovero di animali da compagnia
(cani, cavalli, ecc..), nel rispetto dell'articolo 25 della Legge Regionale n.
56/77 e s.m.i.
Parametri
Rapporto
di copertura: massimo
35 % della SF.
Altezza massima: metri 8
Distanza della costruzione dal confine: minimo 10 mt.;
Distanza della costruzione dal confine stradale: minimo 10 mt.;.
Distanza tra pareti finestrate: minimo 10 mt.;
Distanza della stalla, allevamenti e ricovero per animali, da ogni più
vicina area residenziale (come tale delimitata dal Piano): mt. 300 per suini
mt.
200 per ogni altro animale
mt.
50 da edifici residenziali rurali
La quantità
edificatoria è legata alla dimensione ed alle colture aziendali.
La verifica dei
parametri di cui sopra deve tenere conto anche dell’eventuali serre e tunnel.
8.
Modalità di attuazione
Gli interventi
sono assoggettati a titoli abilitativi singoli.
Il
trasferimenti della cubatura edilizia ai fini edificatori deve risultare da
apposito atto di vincolo, trascritto nei registri delle proprietà immobiliare.
Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree
la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori sono destinate a "non
aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali in pubblica visione.
9.
Parametri
Negli interventi di ampliamento e di nuova
edificazione di abitazioni rurali devono essere rispettati i seguenti indici di
fabbricabilità fondiaria:
a)
terreni a colture
protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq.;
b)
terreni a colture
orticole o floricole (florovivaistiche) specializzate: mc. 0,05 per mq.;
c)
terreni a
colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq.;
d)
terreni a
seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq.;
e)
terreni a
bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc.
0,01 per mq. in misura non superiore a
f)
terreni a
pascolo e prato/pascolo di aziende silvo/pastorali: mc. 0,001 per mq. per
abitazioni non superiori a 500 mc. per azienda.
Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui
al comma precedente non può superare i 1.500 mc. per ogni azienda ed è
computato al netto dei terreni incolti ed abbandonati ed al lordo degli edifici
esistenti.
È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti
componenti l'azienda anche non contigui, ivi compresi quelli che insistono su
terreni di comuni limitrofi.
Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti
alle colture in atto o in progetto.
Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della
relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di
permesso di costruire.