Art. 30 – Area normativa Attività agraria.

1. Definizione

L'area normativa comprende ambiti da dedicare alle pratiche agrarie.

2. Obiettivi

Obiettivi generali del Piano sono:

        Consolidamento e qualificazione delle attività agricole;

        Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario;

        Promozione di attività agrituristiche e di sviluppo sostenibile legate al tempo libero, alla cultura, allo sport e alla salute;

        Promozione di attività florovivaistiche.

3. Indirizzi di intervento territoriali

L'indirizzo per l'area normativa è Tutela e Valorizzazione.

4. Destinazioni d'uso

L'area normativa è destinata alle attività agricole.

E’ ammessa la realizzazione di struttura ed attrezzature per l’allevamento ed il ricovero di animali da compagnia (cani, cavalli, ecc..).

Per gli edifici esistenti non utilizzati dalle attività agricole sono ammesse le destinazioni: Residenza, Attività di servizi e di interesse pubblico a condizione che l’intervento di recupero:

 - non richieda l'apertura di nuove strade di accesso;

-  le volumetrie a destinazione non agricola residenziale dovranno essere recuperate con un massimo pari al 30% dell’esistente, al fine di dotare la dismessa residenza agricola degli adeguamenti igienico - funzionali necessari ai nuovi standard abitativi, ma non creando incrementi di CIR non quantificati nel bilancio complessivo del PRGC.

All'interno di tali aree possono essere installati impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazioni di rifornimento e stazioni di servizi nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nonché nel rispetto dei commi successivi.

5. Interventi sul suolo

Sono vietati interventi di movimentazione del suolo e modificazione delle quote.

Le recinzioni ammesse nelle aree agricole esclusi i lotti di diretta pertinenza degli edifici, non devono superare l'altezza di mt. 2,00 e devono essere costituite unicamente da rete metallica con pali infissi nel terreno; possono altresì essere costituite da siepi o sistemi cespugliati continui, nel rispetto del Regolamento Edilizio.

Le piste forestali dovranno essere ad esclusivo utilizzo delle attività agrosilvopastorali e realizzate nelle forme e nei modi previsti dal regolamento 8/R del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R , 3 agosto 2011, n. 5/R” .

Inoltre dovranno avere un fondo naturale o stabilizzato con inerte di cava, comunque privo di legante bituminoso.

È ammessa la realizzazione di impianti sportivi di supporto all'attività di ospitalità agrituristica (piscina, tennis, ecc.) con il massimo rispetto della vegetazione esistente e senza alterare i profili del suolo.

Ogni intervento deve dedicare la massima cura al sistema esistente di scolo delle acque, integrando con azioni di manutenzione i fossi ed i manufatti esistenti.

Ogni intervento di realizzazione di edifici e impianti, comprese serre e impianti sportivi di supporto, deve essere accompagnato da azioni di inserimento paesistico, mediante la piantumazione di filari alberati e di arbusti su almeno tre lati.

Per serre e tunnel

Altezza:                                                                    massima al colmo 4,5 metri

Distanza dal confine stradale e dal confine (Ds e Dc):minimo 10 metri.

Superficie massima copribile con serre o tunnel:         30%

La realizzazione di serre e tunnel è riservata ad imprenditori agricoli ai sensi della Legge 153/75, Legge 352/76, L.R. 27/75, L.R. 18/82.

La realizzazione di serre dovrà garantire, soprattutto in presenza di edifici limitrofi di tipo tradizionale, un armonico e coerente inserimento delle nuove volumetrie, nel pieno rispetto dei caratteri tipologici e dimensionali, nonché dei materiali costruttivi e delle finiture esterne, presenti su tali preesistenze e comunque sul tessuto edilizio circostante.

6. Interventi sugli edifici esistenti

Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti, effettivamente utilizzati per le destinazioni ammesse per il lotto, sono ammessi i seguenti interventi, come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.:

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B, demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione pari al 20% della SUL esistente per edificio, fino ad un massimo di 25 mq. SUL nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 7.

7. Interventi di nuova edificazione

La nuova edificazione è ammessa esclusivamente per le attività agricole ivi comprese le strutture ed attrezzature per l’allevamento ed il ricovero di animali da compagnia (cani, cavalli, ecc..), nel rispetto dell'articolo 25 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.

 

Parametri

Rapporto di copertura:                                         massimo 35 % della SF.

Altezza massima:                                                   metri 8

Distanza della costruzione dal confine:                        minimo 10 mt.;

Distanza della costruzione dal confine stradale:        minimo 10 mt.;.

Distanza tra pareti finestrate:                              minimo 10 mt.;

 

Distanza della stalla, allevamenti e ricovero per animali, da ogni più vicina area residenziale (come tale delimitata dal Piano): mt. 300 per suini

                                                                                  mt. 200 per ogni altro animale

                                                                                  mt. 50 da edifici residenziali rurali

La quantità edificatoria è legata alla dimensione ed alle colture aziendali.

La verifica dei parametri di cui sopra deve tenere conto anche dell’eventuali serre e tunnel.

8. Modalità di attuazione

Gli interventi sono assoggettati a titoli abilitativi singoli.

Il trasferimenti della cubatura edilizia ai fini edificatori deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri delle proprietà immobiliare. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali in pubblica visione.

9. Parametri

Negli interventi di ampliamento e di nuova edificazione di abitazioni rurali devono essere rispettati i seguenti indici di fabbricabilità fondiaria:

a)      terreni a colture protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq.;

b)     terreni a colture orticole o floricole (florovivaistiche) specializzate: mc. 0,05 per mq.;

c)      terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq.;

d)     terreni a seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq.;

e)      terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda;

f)       terreni a pascolo e prato/pascolo di aziende silvo/pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per azienda.

Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente non può superare i 1.500 mc. per ogni azienda ed è computato al netto dei terreni incolti ed abbandonati ed al lordo degli edifici esistenti.

È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda anche non contigui, ivi compresi quelli che insistono su terreni di comuni limitrofi.

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto.

Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di permesso di costruire.