Art. 33 – Area normativa
Mobilità: viabilità e fasce di rispetto.
1.
Definizione
L'area
normativa comprende la viabilità e le infrastrutture per la mobilità principale
esistenti e di progetto e le relative fasce di rispetto indicate nelle Tavole Planimetria
delle regole in scala 1:2000, nonché nella Tav. P.6 "Viabilità".
Per le fasce di
rispetto a protezione dei nastri stradali, qualora non individuati in
cartografia di Piano, si applica la normativa prevista all'articolo 27 della
Legge Regionale 56/77 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. "Nuovo
Codice della Strada" e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 495
del 16/12/1992 e s.m.i.
2.
Obiettivi
Obiettivi del Piano
sono:
– Realizzazione del sistema principale di circolazione esterna;
– Miglioramento degli scambi tra rete viaria principale e rete locale;
La
realizzazione del sistema principale di circolazione è propedeutica agli
interventi di riqualificazione degli assi, entro i centri abitati, con flussi
diminuiti.
3.
Prescrizioni generali
Le carreggiate della nuova viabilità urbana, extraurbana e/o interna alle
aree di nuovo impianto (residenziali, a servizi pubblici, turistico-ricettivi,
produttivi o commerciali) dovranno essere adeguate alle caratteristiche
dimensionali definite dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5/11/2001 e s.m. ed i.
Le tavole di Piano
Planimetrie delle regole e nella Tav. P.6 "Viabilità" indicano:
–
le aree per la viabilità;
–
i percorsi ciclopedonali di maggiore interesse
territoriale;
–
la viabilità minore di progetto;
–
la fascia di rispetto a tutela della viabilità
principale esistenti e di progetto.
Le aree per la
viabilità comprendono gli spazi da dedicare alla circolazione veicolare.
In sede di
progettazione tali aree possono subire, per
motivate esigenze, lievi modificazioni finalizzate agli obiettivi dell'infrastruttura.
Tali modificazioni non costituiscono variante al P.R.G.C..
I percorsi
pedonali e ciclabili individuati indicano la rete principale; il percorso
definitivo dovrà essere definito in sede di progettazione.
Le opere di urbanizzazione dovranno essere concordate
con gli Uffici competenti in maniera preliminare, tenendo conto dei fabbisogni
documentati.
Per quanto
riguarda le recinzioni:
–
se localizzate lungo il
limite delle fasce di rispetto, devono essere realizzate con le
caratteristiche previste dalle singole aree normative;
–
se localizzate all’interno
delle fasce di rispetto, lungo strade esistenti, devono essere posizionate ad
almeno 1,50 mt dalla strada esistente, devono essere costituite da cordolo avente
altezza massima 0,20 mt di e soprastante cancellata a giorno/rete metallica con
altezza massima 1,30 mt o rete metallica e pali infissi nel terreno avente
altezza massima 1,50 mt, e devono essere realizzate a titolo precario con un
atto nella quale il proprietario si impegna alla completa rimozione a propria
cura e spese entro 30 giorni dalla semplice richiesta dell’Amministrazione
Comunale;
–
se localizzate all’interno
delle fasce di rispetto, lungo strade non esistenti ma previste nel P.R.G.C.,
devono essere costituite da cordolo avente altezza massima 0,20 mt di e
soprastante cancellata a giorno/rete metallica con altezza massima 1,30 mt o
rete metallica e pali infissi nel terreno avente altezza massima 1,50 mt, e
devono essere realizzate a titolo precario con un atto nella quale il
proprietario si impegna alla completa rimozione a propria cura e spese entro 30
giorni dalla semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale.
La formazione
di qualsiasi tipologia di recinzione, è consentita previo parere degli organi
competenti secondo le prescrizioni previste per l'AN di riferimento.
4.
Fascia di rispetto
Il “Regolamento
del nuovo Codice della Strada” approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e
s.m.i. stabilisce le fasce di rispetto minime da rispettare in funzione della classificazione delle strade e del perimetro del
centro abitato.
All’interno del centro abitato l’arretramento
minimo per l’edificazione è pari a mt. 5,00.
All’esterno del centro abitato per le
tipologie di strada:
–
“A – Autostrada” le relative fasce di rispetto minime, così come
individuate nella Tav. P.6 "Viabilità", sono pari a mt. 60,00;
–
“C – Strada Extraurbane secondarie: strada ad un’unica carreggiata con
almeno una corsia per senso di marcia e banchine” le relative fasce di rispetto minime, così come individuate nella Tav. P.6
"Viabilità", sono pari a mt. 30,00 per le zone non edificabili e mt.
10,00 per le zone edificabili o trasformabili; ad eccezione per l’ambito
ricadente nel P.I.P.–Piano per gli Insediamenti Produttivi- ubicato in Località
Cascina Beatrice ove le fasce di rispetto sono pari a mt. 30,00 per le zone non
edificabili e mt. 20,00 per le zone edificabili o trasformabili.
–
“F – Strada Extraurbane locale” nelle quali
ricadono tutte le rimanenti strade
presenti nel territorio comunale esterne al centro abitato, le relative fasce di rispetto (alcune delle quali a titolo esemplificativo
cartografate) sono pari a mt. 20,00 per le zone non edificabili e mt. 10,00 per
le zone edificabili o trasformabili.
Nelle fasce di
rispetto stradale è vietata ogni nuova edificazione ad uso residenziale,
produttivo, industriale, artigianale e commerciale.
All'interno
della fascia di rispetto sono ammesse le stazioni di servizio, e le
attrezzature connesse alla mobilità quali le pensiline per la fermata degli
autobus, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde,
conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, parcheggi
pubblici e di uso pubblico, nonché gli interventi ammessi dall'articolo 27 e
dall'articolo 29 della L.R. 56/77 e s.m.i., ed infine impianti ed infrastrutture per la
trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per
la erogazione di pubblici servizi.
Nelle fasce di
rispetto delle strade sono ammessi anche la realizzazione di corsie di servizio
e attrezzature stradali.
Il progetto
preliminare dell'infrastruttura precisa gli assetti per le aree della fascia di
rispetto non occupati dalla viabilità.
Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di
protezione dei nastri stradali possono essere computate, ai fini della edificabilità
nelle aree limitrofe.
5.
Edifici esistenti
Sugli edifici rurali, ad uso residenziale esistenti regolarmente assentiti di proprietà privata nelle fasce di rispetto stradale, sono ammessi i seguenti interventi
come descritti all'articolo "6 –
Tipi di intervento" delle N.T.A.:
manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria e demolizione ed aumenti di volume non superiori al
20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli
ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura
viaria da salvaguardare.
6.
Distributori carburante
All'interno delle fasce di rispetto stradali possono essere installati
impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a
stazioni di rifornimento e stazioni di servizio nel rispetto della specifica
normativa vigente in materia e precisamente : D.Lgs. 11/02/1998 n. 32, D.Lgs.
08/09/1999 n. 346, D.G.R. 01/03/2000 n. 46-29536, D.G.R. 31/01/2000 n.
48-29266, L.R. n. 14 del 31/05/2004, D.G.R. 07/07/2008 n. 35-9132, D.G.R.
16/11/2009 n. 46-12577e D.G.R. 06/06/2011 n. 21-2138.
Ogni impianto
può realizzare edifici per un massimo di 300 mq. SUL per attività connesse,
officine di lavaggio o riparazione. Attività commerciali e pubblici esercizi
non possono superare la quota del 30% della SUL totale.
Ogni intervento
di edificazione e di adeguamento degli edifici esistenti è subordinato a
convenzione.
7.
Modalità di attuazione
Gli interventi
infrastrutturali si attuano con progetti comprendenti anche più stralci
attuativi, per definire l'assetto dell'insieme dell'infrastruttura e le
connessioni e gli elementi di continuità con le aree circostanti.