Art. 34 – Area normativa Impianti ferroviari e relative fasce di
rispetto.
1.
Definizione
L'Area Normativa
comprende le aree per le infrastrutture ferroviarie esistenti confermate e di
progetto, secondo le indicazioni della Planimetria delle regole e nelle Tavole
dei vincoli sovraordinati.
2.
Obiettivi
Obiettivo
generale del Piano è garantire le aree per il funzionamento del servizio
ferroviario.
3.
Prescrizioni generali
L'intervento
nelle aree ferroviarie è riservato alle società competenti.
4.
Vincoli e tutele
Lungo la tratta
Novara/Domodossola individuata dall'articolo 5.8 del PTP quale "tracciato
ferroviario con prevenzione d'incremento del traffico merci (in connessione con
il progetto elvetico ALPTRANSIT) non sono ammesse deroghe alla fascia di
rispetto minima di 30 mt. a partire dalla rotaia più esterna in caso di
costruzione o ricostruzione di edifici esistenti.
La fascia di
rispetto individuata nelle Tav. A.5 "Vincoli Sovraordinati" (ambito
nord: A.5.1 e ambito sud: A.5.2) indicano le aree interessate da
inedificabilità per la vicinanza all'infrastruttura; tali aree possono essere
interessate da opere di sistemazione ambientale o usi di supporto compatibili.
5.
Fasce di rispetto
Nelle fasce di rispetto delle ferrovie previste nei
Piani Regolatori, fermi restando i divieti e le eccezioni previsti dal D.P.R.
11 luglio 1980, n. 753, non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad
abitazione o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
Le nuove
edificazioni di iniziativa privata e pubblica, fatta eccezione per Ferrovie
dello Stato devono rispettare il limite di in edificabilità secondo il D.P.R. 753/80, articolo 49
dal limite della zona di occupazione dalla
rotaia più vicina corrispondente ad una
distanza di m. 30 da misurarsi in proiezione orizzontale,
fatta salva la facoltà di autorizzare da parte delle FF.SS. di ridurre tale
distanza secondo i disposti di cui al sopra citato D.P.R. 753/80.
Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di
protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità
nelle aree limitrofe.