Art. 35 – Area normativa Tutela idrogeologica.

1.    Definizione

L'area normativa comprende gli ambiti perimetrali sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923  n. 3267 ed ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13/02/1933 n. 215.

2.    Obiettivi

Obiettivi del Piano sono la realizzazione degli interventi di tutela, riassetto e riequilibrio idrogeologico.

3.    Indirizzi di intervento territoriali

L'indirizzo per l'area normativa è Tutela e Valorizzazione.

4.    Prescrizioni generali

Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico.

5.    Interventi sul suolo

Ogni intervento è condizionato, nel rispetto delle prescrizioni del Piano, al rilascio di titolo abilitativo secondo i disposti della Legge Regionale n. 45 del 09/08/1989.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione del titolo abilitativo di cui al comma precedente, così come la presentazione di Segnalazione, Denuncia e Comunicazione.

In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.

Non è concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante.