Art. 35 – Area normativa Tutela idrogeologica.
1.
Definizione
L'area
normativa comprende gli ambiti perimetrali sottoposti a vincolo idrogeologico
ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 ed
ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13/02/1933 n. 215.
2.
Obiettivi
Obiettivi del Piano
sono la realizzazione degli interventi di tutela, riassetto e riequilibrio
idrogeologico.
3.
Indirizzi di intervento
territoriali
L'indirizzo per
l'area normativa è Tutela e Valorizzazione.
4.
Prescrizioni generali
Nelle porzioni
di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di
trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico.
5.
Interventi sul suolo
Ogni intervento
è condizionato, nel rispetto delle prescrizioni del Piano, al rilascio di titolo
abilitativo secondo i disposti della Legge Regionale n. 45 del 09/08/1989.
Il rilascio del permesso di costruire è subordinato
alla presentazione del titolo abilitativo di cui al comma precedente, così come
la presentazione di Segnalazione, Denuncia e Comunicazione.
In ogni caso nuove costruzioni ed opere di
urbanizzazione sono vietate in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo o
di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano
inidonee a nuovi insediamenti.
Non è concessa la costruzione di impianti per la
distribuzione del carburante.