Art. 36 – Fasce di rispetto.

1.    Definizione

Le presenti norme sono comuni per ogni Area Normativa del Piano che risultano essere ubicate in prossimità di:

        impianti di depurazione delle acque di rifiuto;

        aree cimiteriali;

        corsi d'acqua;

        opere di presa di acquedotti;

        fontanili.

2.    Obiettivi

Obiettivi del Piano sono la realizzazione di una zona a tutela e protezione delle aree/impianti.

3.    Prescrizioni generali

Le tavole del Piano individuano con apposita simbologia le fasce di rispetto di cui al presente articolo.

Le recinzioni ammesse nelle Fasce di Rispetto, a titolo precario con atto di impegno unilaterale, devono essere costituite da uno zoccolo avente altezza massima mt. 0,20 dal piano naturale di campagna e soprastante posa di rete metallica o cancellata in ferro avente un’altezza massima di mt. 1,30; possono altresì essere costituite da siepi o sistemi cespugliati continui; sono consentite recinzioni con allineamenti e caratteristiche dimensionali e tipologiche analoghe alle preesistenze per lotti di diretta pertinenza degli edifici.

Le recinzioni da realizzare in prossimità di acque pubbliche dovranno rispettare i disposti di cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904.

4.    Indirizzi di intervento territoriali

Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, nei limiti da esso prescritti.

Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.

5.    Interventi sul suolo

a. Nelle zone di rispetto degli impianti di depurazione delle acque di rifiuto:

è vietata qualunque edificazione, sono consenti unicamente parcheggi pubblici e sistemazioni a verde .

-          In sede di definizione degli strumenti urbanistici o in sede di rilascio del permesso di costruire, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Di regola, la larghezza di tale fascia non è inferiore a cento metri, misurati in linea d’aria dalla recinzione dell’impianto.

-          In considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio, i comuni possono, all’interno dei propri strumenti urbanistici, prevedere deroghe alla larghezza minima di cui al punto precedente; in tal caso, il progetto dell’impianto è integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinato l’ubicazione, nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste.

 

b. Nelle zone di rispetto dei cimiteri:

        così come definite dal Piano ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, devono avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree;

        la profondità delle fasce di rispetto cimiteriale, anche in difformità dalla rappresentazioni cartografiche riportate sulle tavole di Piano, è fissata in mt. 150 ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.. Eventuali riduzioni di detta area, approvate nelle forme di legge, saranno direttamente applicabili costituendo automaticamente variante al Piano.

        sono integralmente richiamati i contenuti dell’art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativamente alle  Fasce di Rispetto cimiteriali, che sono prevalenti rispetto a qualunque disposizione di PRGC, sia normativa che cartografica, o regolamentare previgente.

c. Nelle zone di rispetto dei corsi d'acqua:

        lungo le sponde dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, indicata sulla cartografia di sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica a corredo del P.R.G.C..

d. Nelle zone di rispetto delle opere di presa dell'acquedotto captazioni idropotabili:

Ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.P.R. n.236 del 24/5/88, modificati dall’art. 21 del D.L. n. 152 del 11/05/99 per le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili sfruttate sulle tavole di Piano sono state individuate gli ambiti comprendenti l’area di tutela assoluta e l’area di rispetto ristretta valgono le seguenti norme:

        La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;

        La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per ogni punto di captazione l'Ente gestore del servizio idrico ha definito puntualmente le zone di tutela.

Ogni intervento dovrà rispettare i disposti di cui al D.P.G. R. 11/12/2006 n. 15/R

 

Ai sensi del Regolamento regionale 15/R/2006, le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

-          zona di tutela assoluta (art. 4), corrispondente alla porzione di territorio più interna, immediatamente circostante l’opera di captazione, e adibita esclusivamente all’opera stessa e alle collegate infrastrutture di servizio;

-          zona di rispetto (art. 5), corrispondente alla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e, di norma, distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata.

Ai sensi del citato Regolamento, i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo per la prevenzione di eventuali fenomeni di compromissione della risorsa si applicano a tutte le captazioni d’acqua destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti d’acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

5.5 Nelle zone di rispetto dei fontanili Galeazza e Sciana:

-        Per una fascia di 20 mt attorno alla “testa” e dei primi 100 metri di percorso non è consentita alcuna edificazione ed è vietata qualsiasi manomissione e alterazione della morfologia del fontanile e l’estirpazione  o riduzione in genere della vegetazione ripariale. Sono da promuovere interventi di manutenzione dei fontanili e di gestione e ampliamento della fascia di vegetazione ripariale.

 

6. Interventi nelle fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, sono altresì ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici.

Non è concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante.