1.
Definizione
Le presenti
norme sono comuni per ogni Area Normativa del Piano che risultano essere
ubicate in prossimità di:
–
impianti di depurazione delle acque di rifiuto;
–
aree cimiteriali;
–
corsi d'acqua;
–
opere di presa di acquedotti;
–
fontanili.
2.
Obiettivi
Obiettivi del
Piano sono la realizzazione di una zona a tutela e protezione delle aree/impianti.
3.
Prescrizioni generali
Le tavole del
Piano individuano con apposita simbologia le fasce di rispetto di cui al
presente articolo.
Le recinzioni ammesse nelle Fasce di Rispetto, a titolo
precario con atto di impegno unilaterale, devono essere costituite da uno
zoccolo avente altezza massima mt. 0,20 dal piano naturale di campagna e
soprastante posa di rete metallica o cancellata in ferro avente un’altezza
massima di mt. 1,30; possono
altresì essere costituite da siepi o sistemi cespugliati continui; sono
consentite recinzioni con allineamenti e caratteristiche dimensionali e
tipologiche analoghe alle preesistenze per lotti di diretta pertinenza degli
edifici.
Le recinzioni
da realizzare in prossimità di acque pubbliche dovranno rispettare i disposti di
cui al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904.
4.
Indirizzi di intervento
territoriali
Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di
protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della
edificabilità nelle aree limitrofe, nei limiti da esso prescritti.
Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti
possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il
trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di
pubblici servizi.
5.
Interventi sul suolo
a. Nelle
zone di rispetto degli impianti di depurazione delle acque di rifiuto:
è vietata
qualunque edificazione, sono consenti unicamente parcheggi pubblici e
sistemazioni a verde .
-
In sede di definizione degli strumenti urbanistici o
in sede di rilascio del permesso di costruire, è prescritta una fascia di
rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l’area destinata
all’impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Di regola, la larghezza
di tale fascia non è inferiore a cento metri, misurati in linea d’aria dalla
recinzione dell’impianto.
-
In considerazione delle particolari condizioni
morfologiche del territorio, i comuni possono, all’interno dei propri strumenti
urbanistici, prevedere deroghe alla larghezza minima di cui al punto
precedente; in tal caso, il progetto dell’impianto è integrato da uno studio di
dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinato
l’ubicazione, nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative
previste.
b. Nelle
zone di rispetto dei cimiteri:
–
così come
definite dal Piano ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, devono
avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni
né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione
ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli
edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici,
anche attrezzati, o di colture arboree;
–
la profondità delle fasce di rispetto cimiteriale,
anche in difformità dalla rappresentazioni cartografiche riportate sulle tavole
di Piano, è fissata in mt. 150 ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 56/77
e s.m.i.. Eventuali riduzioni di detta area,
approvate nelle forme di legge, saranno direttamente applicabili costituendo
automaticamente variante al Piano.
–
sono
integralmente richiamati i contenuti dell’art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativamente alle
Fasce di Rispetto cimiteriali, che sono prevalenti rispetto a qualunque
disposizione di PRGC, sia normativa che cartografica, o regolamentare
previgente.
c. Nelle zone di rispetto dei corsi d'acqua:
–
lungo le
sponde dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, è vietata ogni nuova
edificazione, oltreché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di
profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite
della fascia direttamente asservita, indicata sulla cartografia di sintesi
della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
a corredo del P.R.G.C..
d. Nelle zone di rispetto delle opere di presa dell'acquedotto
captazioni
idropotabili:
Ai sensi degli articoli 5 e 6 del
D.P.R. n.236 del 24/5/88, modificati dall’art. 21 del D.L. n. 152 del 11/05/99
per le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili sfruttate sulle
tavole di Piano sono state individuate gli ambiti comprendenti l’area di tutela
assoluta e l’area di rispetto ristretta valgono le seguenti norme:
–
La zona di tutela assoluta e'
costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni;
essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile
per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di
captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad
opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;
–
La zona di rispetto e' costituita dalla porzione
di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e
destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la
risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e
zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti
centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione
di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che
l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno
specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle
colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità
delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di
cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della
estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della
risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i
Per ogni punto di captazione
l'Ente gestore del servizio idrico ha definito puntualmente le zone di tutela.
Ogni intervento dovrà rispettare i disposti di cui al D.P.G. R. 11/12/2006
n. 15/R
Ai sensi del Regolamento
regionale 15/R/2006, le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili sono
distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:
-
zona di tutela assoluta (art. 4), corrispondente alla porzione di
territorio più interna, immediatamente circostante l’opera di captazione, e
adibita esclusivamente all’opera stessa e alle collegate infrastrutture di
servizio;
-
zona di rispetto (art. 5), corrispondente alla porzione di territorio
circostante la zona di tutela assoluta e, di norma, distinta in zona di
rispetto ristretta e zona di rispetto allargata.
Ai sensi del citato
Regolamento, i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo per la prevenzione di
eventuali fenomeni di compromissione della risorsa si applicano a tutte le
captazioni d’acqua destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti
d’acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.
5.5 Nelle zone di rispetto dei
fontanili Galeazza e Sciana:
-
Per una fascia di 20 mt attorno alla “testa” e dei
primi
6. Interventi
nelle fasce di rispetto
Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi
precedenti, sono altresì ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili,
piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o
delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici.
Non è concessa la costruzione di impianti per la
distribuzione del carburante.