Art. 39 – Classificazione degli edifici di interesse storico – testimoniale dei nuclei di antico impianto.

1. Principi delle regole per interventi sugli edifici esistenti

Gli interventi sugli edifici dei nuclei di antico impianto sono regolati in modo puntuale, per categorie e parti di edifici.

2. Categorie degli edifici e Modificazioni edilizie

Le categorie degli edifici sono:

        Edifici vincolati per il particolare interesse pubblico, con Modificazione edilizia 1; edifici vincolati per il particolare valore testimoniale e l'interesse pubblico alla tutela;

        Edifici di particolare rilevanza storica, con Modificazione edilizia 2; palazzi e ville da tutelare e valorizzare per i caratteri ancora visibili;

        Edifici di valore storico – documentario, con Modificazione edilizia 3; edifici segnalati per collocazione urbana e caratteri propri;

        Edifici di valore storico – documentario da adeguare, con Modificazione edilizia 4; edifici segnalati per collocazione urbana e caratteri propri da adeguare;

        Edifici di interesse documentario da adeguare, con Modificazione edilizia 5;edifici che, per collocazione urbana, sono passibili di interventi finalizzati al recupero del piano terra per attività commerciali ed al servizio della città;

        Edifici recenti o privi di interesse documentario, con Modificazione edilizia 6; edifici storici che per le successive modificazioni hanno perso i caratteri di interesse documentario; edifici recenti in ambiente storico;

        Edifici recenti con configurazione estranea all'ambiente urbano con Modificazione edilizia 7; edifici recenti con proporzioni estranee all'ambiente storico; edifici storici pesantemente modificati;

        Chiese, con Modificazione edilizia 1; edifici di particolare valore testimoniale e di interesse pubblico da tutelare;

        Edifici con destinazione propria, di particolare rilevanza storica, con Modificazione edilizia 2; edifici, palazzi e ville da tutelare e valorizzare per i caratteri ancora visibili;

3. Parti degli edifici

Le parti degli edifici sono così definite:

Fronte degli edifici verso spazi pubblici, comprende le fronti e le coperture (orditura, falde, abbaini, camini e altri elementi accessori) prospettanti su spazio pubblico ad eccezione del piano terra;

 

 


 

Piano terra del fronte degli edifici verso spazi pubblici; comprende anche gli androni di collegamento con spazi di cortile e di giardino privato;

Fronte degli edifici verso spazi privati comprende le fronti interne, i risvolti, i raccordi e le coperture (orditura, falde, abbaini);

Interno dei corpi di fabbrica; comprende gli ambienti delimitati dalle fronti interne ed esterne.

4. Contenuti delle Modificazioni edilizie

 

Fronte verso spazi pubblici

Fronte (P.Terra) verso spazi pubblici

Fronti interni

Corpo di fabbrica

Modificazione edilizia 1

Restauro

Restauro

Restauro

Restauro

Modificazione edilizia 2

Restauro

Restauro

Risanamento conservativo

Risanamento conservativo

Modificazione edilizia 3

Risanamento conservativo

Risanamento conservativo

Ristrutturazione edilizia A

Ristrutturazione edilizia A

Modificazione edilizia 4

Risanamento conservativo

Risanamento conservativo

Ristrutturazione edilizia A

Ristrutturazione edilizia B

Modificazione edilizia 5

Risanamento conservativo

Ristrutturazione edilizia A

Ristrutturazione edilizia A

Ristrutturazione edilizia B

Modificazione edilizia 6

Ristrutturazione edilizia A

Ristrutturazione edilizia A

Ristrutturazione edilizia B

Ristrutturazione edilizia B

Modificazione edilizia 7

Ristrutturazione edilizia B

Ristrutturazione edilizia B

Ristrutturazione edilizia B

Ristrutturazione edilizia B

5. Definizione dettagliata degli interventi

Le definizioni dettagliate degli interventi edilizi di base sono quelle riportate nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.5/SG/URB del 27/04/1984.

Per quanto riguarda gli interventi di "Ristrutturazione edilizia A", e "Ristrutturazione edilizia B", si prescrive un accurato rilievo anche fotografico, delle caratteristiche costruttive presenti, con individuazione degli elementi testimoniali, quali le tipologie delle murature (pietrame, ciottoli, mattoni a vista, tipo di intonaci ecc.), la presenza di solai di legno, di elementi lapidei (davanzali, soglie, cornici ecc.), di elementi decorativi (stucchi, cornici, affreschi, fasce decorative, ferri battuti ecc.) che costituiscono testimonianza dell'originaria tipologia, anche se manomessa. Gli interventi dovranno essere valutati ed adattati al mantenimento di tali elementi testimoniali.  

 

 


 

Per quanto riguarda gli interventi di "Ristrutturazione edilizia A", e "Ristrutturazione edilizia B" nella "Modificazione edilizia 6" è altresì consentita, nei casi di documentate condizioni di degrado strutturale, funzionale o igienico/ambientale, debitamente asseverate da parte del tecnico incaricato, la "demolizione e ricostruzione" come da allineamenti, sagoma e sedime preesistenti ai sensi del D.P.R. 380 del 06/06/2001, nell'ambito delle proprie aree pertinenziali, se classificate quali "cortili", la formazione di porticati o volumi a un solo piano destinati esclusivamente ai collegamenti esterni ed agli accessi ai negozi fino ad un massimo del 35% degli spazi scoperti dei "cortili" esistenti così come individuati in colore grigio nella Tav. P.2 "Planimetria delle modificazioni edilizie dei nucleo cittadino di antico impianto" e nella tavola P.4 "Planimetria delle modificazioni edilizie dei nuclei antichi frazionali" mentre per le corti da riqualificare individuate in colore azzurro sulla stessa tavola sono ammessi unicamente gli interventi previsti al punto 6.1 dell'articolo "19 – Area Normativa Nuclei di Antico Impianto" punto n. 6 delle N.T.A.. Tali manufatti devono per le caratteristiche costruttive ed i materiali previsti, salvaguardare i caratteri edilizi esistenti ed armonizzarsi con i medesimi.

6. Contenuti specifici delle Modificazioni edilizie

Al piano terreno dei fronti verso spazi pubblici e corti passanti ove è consentita la Ristrutturazione edilizia, la realizzazione di tamponamenti o nuove aperture potranno essere attuati solo qualora non comportino modifiche ai rapporti pieni/vuoti dei prospetti ed è ammessa esclusivamente con un progetto di insieme per il riordino dell'intero fronte, con il confronto degli allineamenti e delle proporzioni con i fronti contigui.

Verso spazi pubblici è vietata la realizzazione di aperture per locali dedicati al ricovero di autovetture.

Negli interventi di Ristrutturazione edilizia è ammessa la realizzazione di soppalchi e l'incremento della SUL esistente solo all'interno della sagoma volumetrica esistente.

Al fine del riuso residenziale degli edifici di supporto un tempo relativi alle attività agricole (stalle, fienili, casseri), purché in muratura, individuati dal Piano con apposito perimetro di edificio ma sprovvisti di una propria classificazione di Modificazione edilizia sono modificabili con interventi di Ristrutturazione edilizia B nella quale è da ricomprendersi la "demolizione e ricostruzione" ai sensi del D.P.R. 380 del 06/06/2001  come da allineamenti, sagoma e sedime preesistenti; è altresì ammesso l'incremento della SUL attraverso la realizzazione di nuove solette o soppalchi esclusivamente entro la sagoma dell'edificio esistente a condizione che non producano un manufatto in parte o del tutto diverso; contestualmente ad interventi sulla copertura, ove è ammessa la Ristrutturazione edilizia di tipo B, è possibile spostare la quota della gronda di cm. 20 unicamente per la realizzazione di consolidamenti statici che si rendessero necessari per la sicurezza del fabbricato. Non sono comunque ammessi interventi finalizzati all'allineamento delle quote di gronda con gli edifici contigui.

Nelle aree pertinenziali degli edifici classificati con "Modificazione edilizia 7", se classificati quali "cortili" è consentita la formazione di porticati o volumi a un solo piano destinati esclusivamente ai collegamenti esterni ed agli accessi ai negozi fino ad un massimo del 35% degli spazi scoperti dei "cortili" esistenti. Tali manufatti devono, per le caratteristiche costruttive ed i materiali previsti, salvaguardare i caratteri edilizi esistenti ed armonizzarsi con i medesimi.

 


 

Per gli edifici classificati con "Modificazione edilizia 7" è possibile procedere ad interventi di "ricostruzione edilizia"; in tal caso il sedime dell'edificio demolito può essere modificato anche con l'eventuale occupazione delle proprie aree pertinenziali, se classificate quali "cortili" nel rispetto delle confrontanze e delle distanze dai confini di proprietà.

Gli interventi di "sostituzione edilizia" e di "riplasmazione dei volumi", con quantità pari al volume esistente sono assoggetti alla preventiva stesura di Piano di Recupero demandando la valutazione di detti interventi alla Commissione Regionale di cui all'articolo 24 della L.R. 56/77 e s. m. ed i..

7. Tutela storica e standard edilizi funzionali

Gli edifici con vincoli di Piano che impediscono la modificazione delle aperture e lo spostamento di solette possono mantenere le quote interne esistenti e gli attuali rapporti aeroilluminanti.

Il progetto di recupero dovrà indicare gli usi dei locali, le integrazioni nella ventilazione forzata e gli accorgimenti per migliorare la funzionalità dell'edificio.