Ai sensi dell'articolo n. 52 del R.D. n. 2537 del
23-10-1925, i progetti relativi ad interventi su edifici di pregio debbono
essere redatti da professionisti dotati di esperienza in materia di restauro.
Per gli edifici del nucleo cittadino di antico
impianto classificati in tutte le categorie di Modificazioni edilizie ad
eccezione della Modificazione 7, e per gli edifici dei centri storici
frazionali classificati dalla Modificazione 1 alla Modificazione 4 gli
interventi proposti devono essere valutati dalla Commissione Locale del
Paesaggio, istituita dalla L.R. n. 32 del 01/12/2008 e s.m.i.. Per tutti gli
interventi edilizi è richiesta la seguente documentazione.
–
documentazione fotografica e descrittiva esaustiva
dell'intero fabbricato e ambito edificato in cui è inserito, comprensiva dell'interno dei fabbricati per la verifica
della presenza di elementi architettonici e o decorativi significativi da
conservare.
–
esami stratigrafici preliminari per la verifica dei
colori e dei materiali esistenti sulle fronti, al fine di definire non solo le
tonalità cromatiche, ma i materiali da usare per le coloriture.
–
una lettura storico-documentale del fabbricato su cui
si interviene, con indicazione dei materiali costruttivi e del tipo di
copertura esistente in funzione della quale dovranno essere proposti i tipi di
copertura.
Per gli edifici del nucleo cittadino di antico
impianto classificati con le Modificazioni edilizie 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e per
gli edifici dei nuclei frazionali classificati con le Modificazioni edilizie 1,
2, 3, 4, individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m. e i.,
gli interventi edilizi, esclusa la manutenzione ordinaria, dovranno essere
assentiti sulla base di una documentazione che permetta di valutare i caratteri
storico-documentari degli edifici e dell'ambiente urbano circostante e
l'adeguatezza del progetto a tali caratteristiche così come richiesto
dall'articolo "39 – Classificazione degli edifici di interesse
storico/testimoniale dei nuclei di antico impianto" delle N.T.A.:
–
Documentazione fotografica delle fronti e/o parti
oggetto di intervento con riferimento ai legami con l'insieme e l'intorno
urbano;
–
Rilievo quotato in scala da 1:100 o 1:50 per
interventi parziali il rilievo sarà esteso ad una porzione significativa dell'edificio
con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le
parti adiacenti; eventuale segnalazione sugli elaborati di rilievo delle epoche
di costruzione delle diverse parti dell'edificio; integrazione con rilievi in
scala di dettaglio relativi agli elementi significativi;
–
Progetto quotato in scala 1: 100 o 1:50 per piante,
prospetti e sezioni degli interventi, con l'indicazione dei materiali da
utilizzare;
–
Relazione di rilievo e di progetto.
La documentazione sottoscritta dal professionista permette
di verificare la classificazione operata dal Piano. L'intervento dovrà essere
valutato dalla Commissione Locale del Paesaggio istituita ai sensi della L.R.
32/08 e s.m.i..
Nella valutazione degli interventi l'Amministrazione
Comunale si può avvalere del parere e della consulenza di altre
Amministrazioni.
Gli interventi sugli edifici del nucleo cittadino di
antico impianto in ambiti di interesse storico, classificati con la
Modificazione edilizia 7 e sugli edifici dei nuclei storici frazionali in
ambiti di interesse storico, classificati con le Modificazioni edilizie 5, 6 e 7
dovranno essere assentiti sulla base di una documentazione che permetta di
valutare i caratteri storico- ambientali dell'ambiente urbano e l'adeguatezza
del progetto a tali caratteristiche.
Ove ammessa la realizzazione di porticati e/o volumi
di collegamento interni ai cortili, tale intervento richiede la valutazione
della Commissione Regionale di cui all'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Tutti gli interventi su immobili con vincolo notificato o con vincolo di tutela indiretto ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 dovranno essere preliminarmente autorizzati dalla Soprintendenza.