Art. 41 – Documentazione tecnica per le domande di intervento sugli edifici dei nuclei di antico impianto ed in ambiti di interesse storico-testimoniale.

Ai sensi dell'articolo n. 52 del R.D. n. 2537 del 23-10-1925, i progetti relativi ad interventi su edifici di pregio debbono essere redatti da professionisti dotati di esperienza in materia di restauro.

Per gli edifici del nucleo cittadino di antico impianto classificati in tutte le categorie di Modificazioni edilizie ad eccezione della Modificazione 7, e per gli edifici dei centri storici frazionali classificati dalla Modificazione 1 alla Modificazione 4 gli interventi proposti devono essere valutati dalla Commissione Locale del Paesaggio, istituita dalla L.R. n. 32 del 01/12/2008 e s.m.i.. Per tutti gli interventi edilizi è richiesta la seguente documentazione.

        documentazione fotografica e descrittiva esaustiva dell'intero fabbricato e ambito edificato in cui è inserito, comprensiva  dell'interno dei fabbricati per la verifica della presenza di elementi architettonici e o decorativi significativi da conservare.

        esami stratigrafici preliminari per la verifica dei colori e dei materiali esistenti sulle fronti, al fine di definire non solo le tonalità cromatiche, ma i materiali da usare per le coloriture.

        una lettura storico-documentale del fabbricato su cui si interviene, con indicazione dei materiali costruttivi e del tipo di copertura esistente in funzione della quale dovranno essere proposti i tipi di copertura.

Per gli edifici del nucleo cittadino di antico impianto classificati con le Modificazioni edilizie 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e per gli edifici dei nuclei frazionali classificati con le Modificazioni edilizie 1, 2, 3, 4, individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m. e i., gli interventi edilizi, esclusa la manutenzione ordinaria, dovranno essere assentiti sulla base di una documentazione che permetta di valutare i caratteri storico-documentari degli edifici e dell'ambiente urbano circostante e l'adeguatezza del progetto a tali caratteristiche così come richiesto dall'articolo "39 – Classificazione degli edifici di interesse storico/testimoniale dei nuclei di antico impianto" delle N.T.A.:

        Documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai legami con l'insieme e l'intorno urbano;

        Rilievo quotato in scala da 1:100 o 1:50 per interventi parziali il rilievo sarà esteso ad una porzione significativa dell'edificio con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti adiacenti; eventuale segnalazione sugli elaborati di rilievo delle epoche di costruzione delle diverse parti dell'edificio; integrazione con rilievi in scala di dettaglio relativi agli elementi significativi;

        Progetto quotato in scala 1: 100 o 1:50 per piante, prospetti e sezioni degli interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare;

        Relazione di rilievo e di progetto.

La documentazione sottoscritta dal professionista permette di verificare la classificazione operata dal Piano. L'intervento dovrà essere valutato dalla Commissione Locale del Paesaggio istituita ai sensi della L.R. 32/08 e s.m.i..

Nella valutazione degli interventi l'Amministrazione Comunale si può avvalere del parere e della consulenza di altre Amministrazioni.

 

 

 


 

Gli interventi sugli edifici del nucleo cittadino di antico impianto in ambiti di interesse storico, classificati con la Modificazione edilizia 7 e sugli edifici dei nuclei storici frazionali in ambiti di interesse storico, classificati con le Modificazioni edilizie 5, 6 e 7 dovranno essere assentiti sulla base di una documentazione che permetta di valutare i caratteri storico- ambientali dell'ambiente urbano e l'adeguatezza del progetto a tali caratteristiche.

Ove ammessa la realizzazione di porticati e/o volumi di collegamento interni ai cortili, tale intervento richiede la valutazione della Commissione Regionale di cui all'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Tutti gli interventi su immobili con vincolo notificato o con vincolo di tutela indiretto ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 dovranno essere preliminarmente autorizzati dalla Soprintendenza.