Art. 8 – Piani Attuativi.

1. Generalità sui piani attuativi

I piani attuativi, ai sensi dell’art. 17, punto 12 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i., sono strumenti urbanistici di dettaglio in attuazione del P.R.G.C..

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 28 L. 1150/42 e s.m.i., può subordinare gli interventi edilizi alla predisposizione di preventivo piano attuativo, ai sensi dell’art. 17, punto 12 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i., ogni qualvolta ciò risulti necessario per un più corretto sviluppo urbano ed una migliore tutela dei valori ambientali, naturalistici e urbani, anche in aree non specificatamente assoggettate a Piano Attuativo dal P.R.G.C. analogamente i proponenti interventi edificatori possono, anche per ambiti non assoggettati a Piani Attuativi, promuoverne l’attuazione.

Allo stesso fine il Comune si riserva la facoltà di promuovere piani particolareggiati anche per ambiti territoriali per i quali la formazione di un piano attuativo non risulta prescritta sulle tavole del Piano Regolatore o dalle presenti norme.

Negli ambiti in cui il P.R.G.C. prescriva il ricorso al piano attuativo, in assenza dello stesso, sugli edifici esistenti regolarmente assentiti, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Elaborati dei piani attuativi di iniziativa privata

I Piani attuativi di iniziativa privata, ai sensi degli articoli 39, 41bis e 43 L.R. 56/77 e s.m. e i., integrato dal presente articolo, sono corredati almeno dai seguenti elaborati, estesi all'intero ambito:

        inquadramento dell'ambito di piano attuativo in un comprensorio urbanistico significativamente esteso nella aerofotogrammetria comunale in scala 1:2.000;

        estratto del P.R.G.C. (Planimetrie e norme) vigente (ed eventualmente in itinere);

        planimetria dello stato di fatto dell'area, rilievo quotato in scala 1:500 con l'indicazione delle alberature e di ogni altro elemento presente sull'area, corredata della specificazione delle proprietà e degli eventuali vincoli in atto;

        estratto di mappa catastale e relativi elenchi;

        relazione illustrativa, con descrizione dello stato di fatto, delle regole del P.R.G.C., dei vincoli presenti, dei valori ambientali e testimoniali rilevati, descrizione dei criteri di progetto, verifica di rispondenza alle norme di P.R.G.C., indicazione dettagliata delle soluzioni formali e dei costi per le aree di urbanizzazione e per le reti tecnologiche sotterranee;

        planivolumetria di progetto, che illustra le soluzioni formali per le aree pubbliche e private, in ottemperanza alle regole del P.R.G.C. e a quelle del Piano Attuativo;

        progetto definitivo del piano attuativo, in scala opportuna, con le quote esistenti e di progetto per tutta l'area edificata e da edificare, specificando:

a)      la rete stradale,

b)     le aree per servizi,

 

 

 

 

 

 


c)      le aree da cedere gratuitamente all'Amministrazione e quelle da asservire all'uso pubblico,

d)     i singoli lotti ed unità di intervento con le regole da rispettare per l'edificazione, in particolare le distanze dai confini e le altezze.

e)      la tavola dovrà contenere le tabelle con le informazioni quantitative analitiche e sintetiche, verificando il rispetto dei parametri di legge e di P.R.G.C.;

f)       le opere di urbanizzazione (quali: viabilità, parcheggi, reti di sottoservizi); è da allegare l'assenso delle Aziende erogatrici per le opere relative;

        profili altimetrici dei fabbricati e delle sistemazioni al suolo;

        norme di attuazione;

        documentazione geologica;

        convenzione ai sensi dell'articolo 45 della L.R. 56/77 e s.m. e i.

3. Piani attuativi vigenti

Il P.R.G.C. conferma le previsioni dei piani attuativi vigenti sino alla data della loro scadenza.

Dopo tale data troverà applicazione la disciplina dell'area normativa in cui ricadono i singoli lotti.