Studio geologico – Prescrizioni di carattere geologico tecnico.
1 NATURA
DELLE CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DI IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE
URBANISTICA
Tutti i
riferimenti al D.M. 11.03.1988 contenuti negli elaborati di Piano sono da
intendersi integrati con il D.M. 14.01.2008. Analogamente i riferimenti alla
L.R. 45/89 sono da intendersi integrati con la L.R. 04/09 e 30/09.
Il Piano
Regolatore Generale Comunale individua le porzioni di territorio in cui, per
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche del
territorio, è presente una pericolosità omogenea, indipendentemente dall'utilizzo
antropico.
In relazione
alla presenza o meno, in tali zone omogenee, di edificazioni e alle loro
caratteristiche, il Piano Regolatore individua, inoltre, il livello di rischio
idrogeologico esistente sulle aree urbanizzate e quello potenziale sulle
restanti zone.
In caso di
difformità e/o incongruenze tra quanto rappresentato sugli elab. 12A – 12B, e
15A - 15B, dovrà essere ritenuto valido l’elaborato più cautelativo.
Sulla base di
tali criteri, l'intero territorio è suddiviso in settori omogenei, a ciascuno
dei quali è attribuita una diversa classe di idoneità all'utilizzazione
urbanistica, ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP del 08/05/96, di cui agli
articoli seguenti, nei quali vengono dettate le norme inerenti le singole
classi individuate.
Le zone
omogenee relative a ciascuna classe sono rappresentate nel seguente elaborato
grafico, parte integrante delle presenti Prescrizioni di carattere
geologico-tecnico:
-Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione
urbanistica dell'intero territorio comunale (elaborato di seconda fase ai sensi
del punto 1.2.2 della Circ. n.7/LAP dell'8 Maggio 1996) alla scala 1:5.000, su
base topografica a curve di livello. (Carta Tecnica Comunale, in scala
1:1.000).
L'inserimento
di una porzione di territorio in una determinata classe di idoneità urbanistica
non esime i soggetti attuatori degli interventi ad adeguare gli interventi
stessi alle condizioni del suolo, anche attraverso provvedimenti non normati.
In ciascuna
classe permane l'efficacia di tutte le norme vigenti, nazionali e regionali, di
carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e idraulico; in particolare
devono sempre essere osservate:
–
le disposizioni di cui al D.M. 11/3/88 "Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre
e delle opere di fondazione";
–
per le aree soggette a vincolo idrogeologico, di cui
al R.D. 30/12/23 n.3267 e al R.D. 13/2/33 n.215, le disposizioni di cui alla
L.R. n.45 del 9/8/89 "Nuove norme per interventi da eseguire in terreni
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
–
tutte le norme di carattere geologico, geotecnico e
idrogeologico presenti nella L.R. n.56/77 e sue successive modificazioni e
integrazioni e nella Circ. P.G.R. del 18/7/1989, n.16/URE;
–
la normativa relativa alla regolamentazione dell'attività
estrattiva, in particolare la L.R. 22/11/78 n.69 e il R.D. 29/7/27 n.1443, nel
rispetto delle indicazioni contenute nel Documento di Programmazione delle
Attività Estrattive (D.P.A.E.);
–
le disposizioni previste dal T.U. sulle acque
approvato con Decreto
Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
–
le norme per la tutela ambientale delle aree demaniali
dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche disposte dalla L. 5/1/94 n.37;
–
i disposti di cui agli artt. 915, 916, 917 del CC e in
genere tutte le norme relative al mantenimento del territorio in condizioni di
sicurezza nei riguardi della pubblica e privata incolumità;
–
le disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia
delle opere di captazione ad uso idropotabile, ai sensi del D.P.R. n.236 del
24/5/88 "Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo15 della legge 16
Aprile 1987, n.183" e del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
–
all’interno delle fasce A e B del P.A.I. non potranno
essere previsti interventi edilizi non consentiti dalle N.T.A. del P.A.I..
Tutte le aree soggette a dissesti di varia natura inserite nelle sottoclassi IIIb dovranno
essere considerate inedificabili sino alla
realizzazione degli interventi di riassetto necessari alla mitigazione
dei pericoli di natura geologica
presenti, oppure, nel caso di interventi già realizzati, sino alla verifica
della loro efficienza/efficacia. Non dovranno, di conseguenza, essere
consentiti in detti ambiti aumenti del
carico antropico in assenza degli interventi di sistemazione o di una verifica degli stessi, se presenti.
Fatte salve le procedure di approvazione degli interventi da parte delle
Autorità competenti, spetterà responsabilmente all’Amministrazione Comunale
verificare che gli interventi di carattere territoriale abbiano raggiunto
l’obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica
delle aree interessate. Si evidenzia che tali interventi necessiteranno nel
tempo di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria o di ulteriori opere
di miglioramento qualora l’evoluzione del quadro conoscitivo ne richieda la
realizzazione. Al fine di individuare dal punto di vista cronologico gli
interventi necessari per la messa in sicurezza delle aree ricadenti nelle
sottoclassi IIIb, l’Amministrazione Comunale dovrà predisporre un
cronoprogramma degli interventi di sistemazione che individui chiaramente le
fasi temporali degli stessi e le conseguenti implicazioni a livello
urbanistico.Per le aree a pericolosità elevata individuate nella Carta di
Sintesi deve essere predisposto, qualora non già realizzato, un Piano Comunale
di Protezione Civile, così come richiamato nella Nota Tecnica Esplicativa della
C.P.G.R. 7/LAP/96.Nei settori all’interno delle fasce A e B del Torrente Agogna
inseriti in classe IIIb nelle Carte di Sintesi, non potranno essere ammessi
nuovi interventi edili, anche a seguito della realizzazione di eventuali
interventi di sistemazione.
2. RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA AD AREE INTERESSATE DA
NUOVI INSEDIAMENTI O DA OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA
La relazione
Geologico-Tecnica, contenendo disposizioni prescrittive per le modalità di
trasformazione di ciascuna area, ai sensi dell'articolo14, punto 2b della L.R.
n.56/77, costituisce, assieme agli elaborati grafici di sintesi di cui al
precedente articolo, parte integrante delle presenti Prescrizioni di carattere
geologico-tecnico.
La relazione
Geologico-Tecnica, relativa ad aree interessate da nuovi insediamenti o da
opere pubbliche di particolare importanza, deve essere costituita, ai sensi
della Circ. P.G.R. n.16 URE del 18 Luglio 1989 punto 3.2.7, da una Relazione
Descrittiva e da una Carta Litotecnica; inoltre, le prescrizioni normative per
ciascun tipo di intervento devono essere illustrate in Schede geologico-tecniche.
Tale relazione
non può essere sostitutiva delle relazioni geologiche e geotecniche previste
dal D.M. 11 Marzo
3. INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE A CORREDO DEI PROGETTI DI OPERE
PUBBLICHE E PRIVATE
I progetti di
opere pubbliche e private da realizzarsi sul territorio comunale devono essere
corredati già in fase istruttoria, nei casi e con le modalità previste dal D.M.
11 Marzo 1988, n.47 e dalle relative Istruzioni Applicative di cui alla Circ.
LL.PP. del 24 Settembre 1988 n.30483, dai risultati di indagini geotecniche e,
ove necessario, geologiche.
I risultati
delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti in
una "Relazione geotecnica", che sarà parte integrante degli atti
progettuali e firmata da professionisti abilitati.
Nei casi in cui
il D.M. 11 Marzo 1988 prescrive uno studio geologico, deve essere redatta anche
una "Relazione geologica", che farà parte integrante degli atti
progettuali e sarà firmata da professionisti abilitati.
Relazione
geotecnica e relazione geologica devono essere reciprocamente coerenti; a tale
riguardo la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione
geologica e viceversa; le eventuali indicazioni di carattere geologico tecnico
comprese nella "Relazione geologica" non possono sostituire la "Relazione
geotecnica" vera e propria, che deve possedere carattere quantitativo e
prescrittivo per l'esecuzione dell'opera.
Ai sensi del
D.M. 11 Marzo 1988, comma 8 del punto A2 e comma 4 del punto C3, nel caso di
costruzioni e opere di modesto rilievo in rapporto alla stabilità dell'insieme
opera-terreno e ricadenti in aree già note, la caratterizzazione geotecnica del
sottosuolo può essere ottenuta anche semplicemente attraverso una raccolta
documentale, sulla quale possa responsabilmente essere basata la progettazione.
In questo caso,
i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione degli spostamenti possono
essere omessi, ma l'idoneità delle soluzioni progettuali adottate deve essere
motivata mediante apposita relazione.
Per i contenuti
della relazione geotecnica e geologica, si deve fare riferimento a quelli
previsti dal D.M. 11 Marzo 1988 e alle relative istruzioni applicative di cui
alla Circ. Min. LL.PP. 24/9/88 n.30483, nonché a quelli esplicitamente previsti
dalle presenti prescrizioni.
Ai sensi del
D.M. 11/3/88, punto B5, commi 3 e 4 la relazione geologica, ove obbligatoria, "deve sempre comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica
locale, con definizione della natura e dell'origine dei litotipi, del loro
stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti
geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi geomorfici e i
dissesti in atto e potenziali; deve precisare inoltre i caratteri
geologico-strutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle
superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica
superficiale e sotterranea. La relazione geotecnica deve comprendere e
illustrare la localizzazione dell'area interessata dalle opere, i criteri di
programmazione ed i risultati delle indagini in sito e in laboratorio e le
tecniche adottate, nonché le scelte dei parametri geotecnici di progetto,
riferiti alle caratteristiche della costruenda opera ed il programma di
eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per la eventuale fase
esecutiva."
Le relazioni
geologiche e geotecniche a corredo dei progetti non possono in nessun caso
essere sostituite dalla "Relazione geologico-tecnica delle aree
interessate da nuovi insediamenti o opere pubbliche di particolare
importanza" (Articolo14, punto 2b della L.R.n.56/77), che riguarda
l'idoneità dell'area all'utilizzazione urbanistica, ma non è riferita ad un
progetto specifico con proprie e peculiari interazioni opera-terreno. Tali
relazioni dovranno comunque far riferimento ad essa, confermarne esplicitamente
la validità o eventualmente esporre i risultati di analisi di dettaglio diversi
da quelli individuati dagli elaborati di P.R.G.C..
Per quanto
riguarda le indagini sulla stabilità dei versanti e, in particolare, per le
zone soggette a vincolo idrogeologico, i contenuti dello studio geologico e
geotecnico devono fare riferimento anche a quelli previsti dalla L.R. n.45 del
9 Agosto 89 e relative Circolari esplicative e applicative.
Per quanto riguarda
le indagini sui corsi d'acqua, queste devono contemplare anche una "Relazione
idrologica e idrogeologica", che, considerando i dati meteoclimatici,
unitamente a quelli morfometrici, geologici e geomorfologici del bacino, giunga
ad una valutazione delle massime piene e del relativo trasporto solido, mentre
la relazione tecnica del progetto di regimazione deve essere corredata da una "Relazione
idraulica", che dimostri la compatibilità delle opere previste con gli
episodi di massima piena ipotizzati.
I metodi da
adottare nelle analisi idrologica e idraulica dovranno essere quelli indicati
nel PAI (7. Norme di attuazione – Direttive di Piano e Direttiva sulla Piena di
Progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità
idraulica).
Nelle aree
appartenenti alle Classi II e III, nonché in quelle soggette a vincolo
idrogeologico ai sensi della L.R.n.45/89, è sempre prescritta la relazione
geologica, in ottemperanza al dettato del punto B5, secondo comma, del D.M. 11
Marzo 1988; essa deve confermare esplicitamente la situazione di pericolosità
indicata sulla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'Idoneità
all'utilizzazione urbanistica" relativa all'area oggetto di trasformazione
o, eventualmente, indicare variazioni di tale pericolosità sopravvenute nel
tempo o non individuate a scala di P.R.G., valutare le conseguenti situazioni
di rischio connesse con l'opera in progetto e l'idoneità della stessa al
superamento del rischio.
Inoltre, nelle
aree appartenenti alle classi II e III, a causa della peculiarità delle
problematiche e per la disomogeneità dei terreni, non può essere ammessa la
deroga di cui al comma 8 del punto A2 e al comma 4 del punto C3 del D.M. 11
Marzo 1988, salvo che per opere di modestissimo rilievo in rapporto alla
stabilità opera-terreno e alle eventuali dinamiche geomorfologiche.
In ogni caso,
in aree di qualsiasi classe, non possono essere considerate opere di modesto
rilievo geotecnico: le fondazioni indirette e i consolidamenti fondali, gli
scavi e le opere di sostegno di altezza superiore ai
Nelle aree
appartenenti alla Classe I o comunque in relazione a eventuali particolari
problematiche, il progettista può valutare l'opportunità di far redigere uno
studio geologico anche per i tipi di opere per cui il D.M. 11 Marzo 1988 non
prescrive obbligatoriamente tale studio.
4. PROGETTI PUBBLICI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO
Nelle aree del
territorio comunale sulle quali il Piano Regolatore ha identificato una elevata
pericolosità geologica e un conseguente elevato rischio su aree parzialmente o
completamente edificate (Classe IIIb), le presenti norme prevedono Progetti
Pubblici di Riassetto Idrogeologico mirati all'eliminazione e/o minimizzazione
del rischio.
Tali Progetti
devono esplicitamente far riferimento agli obiettivi di minimizzazione della
pericolosità geomorfologica o della vulnerabilità delle aree urbanizzate, alle
caratteristiche e alle modalità di realizzazione delle opere in relazione agli
obiettivi, alle modalità di verifica dell'avvenuta eliminazione e/o
minimizzazione del rischio.
La completa
esecuzione delle opere previste da Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico
trasforma interamente o parzialmente le condizioni di fruibilità urbanistica,
secondo quanto previsto dalle presenti norme per ciascuna classe e secondo
quanto esplicitato nell'ambito del Progetto stesso, approvato dagli Enti
pubblici preposti e verificato in sede di collaudo delle opere, con preciso
riferimento all'avvenuta eliminazione o minimizzazione della pericolosità ed
esplicitazione di quali settori siano stati messi in sicurezza e quali
permangano a rischio.
I Progetti
possono essere attuati per fasi o stralci e, in tal caso, il Progetto generale
deve contenere il programma o il cronoprogramma delle varie fasi funzionali,
con l'esplicitazione degli obiettivi intermedi raggiungibili in termini di
riduzione del rischio e di corrispondente migliorata fruibilità urbanistica; in
ogni caso i Progetti devono contenere il programma dettagliato di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere di difesa eseguite.
I Progetti
Pubblici di Riassetto Idrogeologico potranno seguire l'iter previsto dall'articolo
47 della L.R. n.56/77 come Piani Tecnici Esecutivi di Opere Pubbliche nelle
zone in cui la pericolosità dipenda anche da situazioni esistenti su territori
di Comuni limitrofi o comunque quando la progettazione esecutiva comporti un
complesso di opere integrate fra di loro, eventualmente di competenza di
molteplici Enti, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e
funzionali.
I soggetti
privati possono avanzare proposte di Progetti Pubblici di Riassetto
Idrogeologico e contribuire in tutto o in parte alle spese per la loro
realizzazione, ma tali Progetti devono comunque assumere carattere di interesse
pubblico, essere recepiti e verificati già in fase progettuale dall'Ente
pubblico e approvati dal Consiglio Comunale.
Le sistemazioni
idrogeologiche puntuali richieste, concesse ed eseguite da soggetti privati
nell'ambito dei singoli lotti di proprietà non possono, pertanto, assumere il
carattere di Progetto Pubblico di Riassetto Idrogeologico e modificare le
caratteristiche di idoneità all'utilizzazione urbanistica prevista dalla
cartografia di Piano.
Ai sensi della
Circ. P.G.R. n.7/LAP, i Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico e il Piano
di Protezione Civile devono essere reciprocamente coerenti.
Vista l'estensione
delle aree dichiarate a rischio in ambito edificato, considerato che i Progetti
Pubblici di Riassetto Idrogeologico prospettano un influsso notevole per quanto
riguarda la modifica delle condizioni di pericolosità del territorio, il Piano
di Protezione Civile del territorio comunale dovrà essere annualmente
verificato, ed eventualmente aggiornato, in funzione delle indicazioni fornite
da una apposita relazione annuale redatta da tecnico abilitato e concernente la
situazione di pericolosità del territorio comunale, in funzione delle opere
eseguite e del loro stato di manutenzione.
5. NORME GENERALI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO
Su tutto il territorio comunale:
–
non sono ammessi prelievi non autorizzati di acque
superficiali o sotterranee;
–
non sono ammessi scarichi non autorizzati di acque
reflue nei corpi idrici superficiali;
–
non sono ammesse dispersioni non autorizzate di acque
reflue sul suolo o nel sottosuolo;
–
non sono ammessi stoccaggi non autorizzati di rifiuti,
ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi;
–
non è ammessa la demolizione di edifici e strutture
senza verifiche degli effetti della demolizione sugli edifici e sulle aree
circostanti;
–
non è ammessa la realizzazione di locali interrati nei
settori inondabili da acque di esondazione o interessati da un'escursione della
falda freatica che, in occasione di eventi meteorici intensi e/o prolungati,
possa coincidere con il piano campagna;
–
gli innalzamenti artificiali del piano campagna
saranno permessi qualora sia accertato che tali interventi non provochino
innalzamenti della quota idrometrica nel corso dei fenomeni di esondazione che
possano danneggiare le aree circostanti; dovranno essere realizzati previa
asportazione della vegetazione e recupero dello strato di terreno agrario, in
modo tale da consentire il regolare deflusso e drenaggio delle acque, anche
nelle aree circostanti, e con valutazione degli eventuali cedimenti provocati.
Lungo gli alvei dei corsi d'acqua e sulle fasce
spondali:
–
all'interno delle fasce A e B non potranno essere
previsti interventi edilizi non consentiti dalle N.T.A. del PAI. Per le aree
interessate da fenomeni di dissesto idraulico vigono i disposti dell’art. 9
delle N.T.A. del P.A.I.; all'interno delle fasce A e B del Torrente Agogna
inseriti in classe IIIB nelle carte di sintesi non potranno essere ammessi
nuovi interventi edilizi, anche a
seguito della realizzazione di eventuali interventi di sistemazione;
–
salvo che per opere di attraversamento viabilistico,
non è consentita la copertura dei corsi d'acqua, né restringimenti d'alveo o
rettifiche; ove possibile si provvederà a riportare a cielo libero i tratti
tombinati dei corsi d'acqua e in ogni caso è vietata l'edificazione al di sopra
dei tratti coperti, anche nel caso di pertinenze ed accessori;
–
in ogni caso per le opere di attraversamento dei corsi
d'acqua è sempre prescritta la tipologia "a rive piene", ossia senza
restringimenti mediante tombinature o similari;
–
non sono ammessi manufatti in materiali sciolti;
–
non sono ammesse occlusioni, neppure parziali, tramite
riporti, dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata;
–
non sono ammesse difese spondali su una sola sponda o
regimazioni di fondo parziali di un corso d'acqua, salvo nel caso in cui sia
dimostrato che tali opere non peggiorino la situazione idraulica o
idrogeologica sulla sponda opposta o immediatamente a valle o a monte dell'intervento;
–
non sono ammesse recinzioni o muri di cinta attraverso
e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d'acqua che peggiorino la
stabilità delle sponde stesse, che restringano le sezioni di deflusso e non
consentano il regolare scorrimento delle acque nelle aree di laminazione
esterne all'alveo con portate di massima piena; nel caso di corsi d'acqua
demaniali dovranno essere assicurate alle stesse condizioni anche la
percorribilità parallelamente agli alvei e l'accesso alle opere di difesa
idraulica per i necessari interventi di manutenzione, controllo e pulizia;
–
in corrispondenza di nuovi insediamenti, dovrà essere
costantemente garantita la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua,
sia naturali che artificiali, e dovranno essere verificate le sezioni di
deflusso, adeguando quelle insufficienti;
–
sulle fasce spondali dei corsi d'acqua non sono
ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla
manutenzione di parchi e giardini;
–
con riferimento agli obblighi previsti dagli articolo
915, 916, 917 del CC, relativi al mantenimento delle condizioni degli alvei e
del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a tutte le zone di
pertinenza dei corsi d'acqua;
–
con riferimento alla determinazione delle distanze di
fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque
pubbliche, nonché da quelli appartenenti al pubblico demanio ancorché non
iscritti negli elenchi, ai sensi dell'articolo 96 lett.f) del T.U. approvato
con R.D. 25/7/04 n.523, le prescrizioni di P.R.G. relative alle fasce di
rispetto dei corsi d'acqua assumono l'efficacia di "disciplina locale"
ai sensi e alle condizioni previste dalla Circ. P.G.R. n.14/LAP/PET dell'8/10/98
e s.m.i.
–
dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto non
inferiore a
–
nelle aree ubicate all'interno delle fasce di rispetto
dei corsi d'acqua non potranno essere realizzati nuovi interventi edilizi,
compresi box, pertinenze e simili.
Lungo i versanti:
–
le acque superficiali dovranno essere raccolte e
convogliate preferibilmente in impluvi naturali, verificando che le opere e i
recettori non favoriscano processi erosivi la cui evoluzione possa determinare
situazioni di pericolosità;
–
non sono ammesse opere per la viabilità che
intercettino le acque del versante di controripa e le convoglino nei tratti di sottoscarpa
in modo concentrato e tale da produrre erosione e dissesti;
–
non sono ammesse opere di dispersione nel sottosuolo
di acque piovane o reflui (subirrigazioni), senza uno studio che dimostri la
compatibilità delle opere con la stabilità del versante;
–
non sono ammessi scavi e riporti che peggiorino la
stabilità naturale del pendio;
–
qualora siano necessari sbancamenti delle scarpate e
riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di
garantire, a breve e a lungo termine, la stabilità dei pendii;
–
in corrispondenza di nuovi insediamenti dovrà essere
costantemente garantita la manutenzione di eventuali muretti a secco;
–
non sono ammessi nuovi impianti vegetazionali di alto
fusto di essenze con apparato radicale non idoneo a garantire sufficiente
stabilità; per quelli esistenti si provvederà ove possibile alla loro
sostituzione;
–
non sono ammessi tagli vegetazionali generalizzati non
autorizzati.
–
In corrispondenza del piede e del ciglio di versanti
riconosciuti in Classe III dovrà essere mantenuta la fascia di rispetto
riportata nelle Carte di Sintesi allegate (Tav. 12A, 12B e 15A, 15B). Nuove
edificazioni nelle zone prossime al piede o al ciglio dei versanti dovranno
prevedere un’adeguata fascia di rispetto, la cui ampiezza dovrà essere
stabilita tramite opportune verifiche di stabilità corredate da sezioni di
dettaglio del versante. In corrispondenza dei pendii compresi in Classe II, l'equilibrio
dei luoghi dovrà essere accertato mediante verifiche di stabilità da
predisporre ai sensi del D.M. 11.03.88.
6. CLASSI DI IDONEITÀ GEOMORFOLOGICA ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA PREVISTE NEL TERRITORIO COMUNALE
Nel territorio
comunale sono previste le seguenti classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione
urbanistica, ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP dell'8/5/96:
Classe I: porzioni di territorio dove le condizioni di
pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte
urbanistiche; gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti
nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 Marzo 1988.
Classe II
e sottoclassi: porzioni di territorio nelle
quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere
agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti
tecnici esplicitati a livello di Norme di attuazione ispirate al D.M. 11 Marzo
1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito
del singolo lotto. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere
negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la propensione all'edificabilità.
Classe IIa: zone con
acclività da medio-bassa a media, caratterizzate da terreni con caratteristiche
geotecniche che risultano essere in equilibrio con l'acclività.
Classe IIb: zone di
versante con acclività da medio-bassa a elevata, interessate da terreni e,
localmente, da substrato roccioso affiorante, con caratteristiche geotecniche o
geomeccaniche talvolta non ottimali rispetto all'acclività e spesso con
presenza di opere di sostegno o di regimazione delle acque ruscellanti non
sempre sufficientemente dimensionate.
Classe IIc: zone
subpianeggianti caratterizzate da terreni rimaneggiati o di copertura le cui
caratteristiche geotecniche possono rilevarsi scadenti, con eventuale deflusso
delle acque sotterrane periodicamente a minima soggiacenza o difficoltà di
drenaggio in locali aree depresse.
Classe IId: zone con
problemi di periodico allagamento da acque con bassa energia e tiranti modesti
(Em). Per le aree ubicate in sinistra idrografica del T. Agogna, nella fascia C
a tergo del limite B di progetto, nel tratto compreso tra il ponte in Località
San Marco e la Località Cascina Prazzole, eventuali interventi edilizi dovranno
attenersi alle seguenti prescrizioni tecniche:
-
Divieto di realizzazione di
piani interrati;
-
Realizzazione del piano di
calpestio a quote superiori ai valori dei livelli idrometrici - corrispondenti alla portata con Tr 500 anni,
da valutarsi mediante apposito modello idraulico;
-
La realizzazione degli
interventi non dovrà, in ogni caso, aggravare il livello di rischio delle aree
limitrofe.
Classe IIe: zone
subpianeggianti caratterizzate da difficoltà di drenaggio in locali aree
depresse e/o da eventuale deflusso delle acque sotterranee periodicamente a
minima soggiacenza, per la presenza di locali falde sospese.
Classe IIf: zone
subpianeggianti caratterizzate da processi di dilavamento in assenza di opere
di regimazione delle acque ruscellanti.
Classe III
e sottoclassi: porzioni di territorio nelle
quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, questi ultimi
derivanti dalle urbanizzazioni dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo
qualora inedificate, richiedendo viceversa la previsione di interventi di
riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.
Classe IIIa e sottoclassi: porzioni di territorio inedificate che presentano
caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi
insediamenti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non
altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all'Articolo 31 della L.R.
56/77.
Classe IIIa1:
zone di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o
idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti, quali aree
dissestate, in frana e potenzialmente dissestabili.
Classe IIIa2:
zone di territorio inedificate con caratteri geomorfologici o idrogeologici che
le rendono inidonee a nuovi insediamenti, o ad interventi che possano interferire con il regolare
deflusso di eventuali acque d’esondazione, quali aree inondabili da acque con
tiranti ingenti, caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di
erosione/deposito (Eb).
Classe IIIb e sottoclassi: porzioni di territorio edificate nelle quali gli
elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni
caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del
patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto
saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico;
per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto
previsto all'Articolo31 della L.R. n.56/77.
Classe IIIb2:
zone di territorio edificate potenzialmente inondabili da acque con tiranti
ingenti, caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di erosione/deposito
(Eb), in cui solo a seguito della realizzazione di opere di regimazione e dell'adeguamento
di quelle esistenti sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni,
ampliamenti o completamenti.
Classe IIIb3:
zone di territorio edificate potenzialmente inondabili da acque con tiranti
ingenti, caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di erosione/deposito
e Eb.
In ciascuna classe sono indicati gli interventi ammessi secondo la
tipologia prevista dalla Circ. PGR n.5/SG/URB del 27/04/84 e con i seguenti
simboli abbreviati.
MO: Manutenzione ordinaria
MS: Manutenzione straordinaria
RC: Restauro conservativo
RE: Ristrutturazione edilizia in
generale
REA: Ristrutturazione edilizia di
tipo A
REB: Ristrutturazione edilizia di
tipo B
A: Ampliamento nella misura del
20% di edifici uni-bifamiliari
AS: Ampliamento per
sopraelevazione
DS: Demolizioni senza
ricostruzione
DR: Demolizioni con ricostruzione
NC: Nuova costruzione in generale
MD: Modifica di destinazione d'uso
Ai fini della valutazione del rischio idrogeologico, le nuove costruzioni
NC e le modifiche di destinazione d'uso MD sono inoltre suddivise nel modo
seguente:
NCr: Nuova costruzione residenziale
NCp: Nuova costruzione produttiva
NCs: Nuova costruzione per servizi
pubblici con elevato carico antropico e difficoltà di evacuazione (scuole,
asili, ospedali, ecc.)
NCu: Nuova costruzione per servizi
tecnologici di interesse pubblico
NCa: Nuova costruzione accessoria
senza carico urbanistico
MDA: Modifica di destinazione
d'uso senza aumento del carico urbanistico
MDB: Modifica di destinazione d'uso
con aumento del carico urbanistico
6.1 Classe
I
Ai sensi della Circ. P.G.R. 7/LAP, la Classe I riguarda "Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica
sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi sia
pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni
del D.M. 11 Marzo 1988".
Nelle aree soggette a tale classe, non si applicano norme particolari oltre
a quelle previste dalla legislazione specifica sulle norme geotecniche e sul
vincolo idrogeologico.
L'assenza di problematiche particolari non esime i soggetti attuatori ad
adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo, alla stabilità dell'area
e alla circolazione delle acque superficiali e sotterranee.
6.2 Classe
II
Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP la Classe II riguarda "Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata
pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione
e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di Norme di
attuazione ispirate al D.M. 11 Marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto
esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto. Tali interventi non
dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né
condizionare la propensione all'edificabilità.
In tutte le zone del territorio comunale soggette a Classe II, ogni nuova
opera sarà preceduta da verifiche locali, di carattere geologico e geotecnico,
secondo quanto previsto al presente articolo e al cap. 2 delle presenti
Prescrizioni, in coerenza con il D.M. 11 Marzo 1988.
Sulla base delle tipologie individuate di pericolosità geologica, sono
definite inoltre le seguenti sottoclassi, nelle quali, oltre alle norme
generali per la classe II, sono indicati indirizzi specifici.
6.2.1
Classe IIa
Tale classe riguarda zone con acclività da medio-bassa a media,
caratterizzate da terreni con caratteristiche geotecniche che risultano essere
in equilibrio con l'acclività.
In tale classe, le relazioni geologiche e geotecniche dovranno esaminare
prioritariamente le condizioni di stabilità del pendio determinate dall'intervento,
con particolare riferimento alla stabilità dei fronti di scavo, dei riporti,
delle opere di sostegno, ecc., soprattutto in relazione all'eventuale presenza
di fenomeni di ruscellamento concentrato, di circolazione di acque sotterranee
e di terreni geotecnicamente mediocri.
6.2.2
Classe IIb
Tale classe riguarda zone di versante con acclività da medio-bassa a
elevata, interessate da terreni e, localmente, da substrato roccioso
affiorante, con caratteristiche geotecniche o geomeccaniche talvolta non
ottimali rispetto all'acclività e spesso con presenza di opere di sostegno o di
regimazione delle acque ruscellanti non sempre sufficientemente dimensionate.
Il livello di rischio che ne consegue, definibile nel complesso come
moderato, richiede, per essere superato, il rigoroso rispetto di specifiche
norme tecniche o, nelle situazioni più critiche, l'esecuzione di interventi
locali di riassetto nell'ambito dei singoli lotti edificatori o nell'intorno
significativo circostante, che abbiano come scopo il raggiungimento di
requisiti di sicurezza propri e nei riguardi del contesto limitrofo.
Le relazioni geologiche e geotecniche dovranno esaminare prioritariamente
le condizioni di stabilità naturale del pendio e quelle determinate dall'intervento,
con particolare riferimento alla stabilità dei fronti di scavo, dei riporti e
delle opere di sostegno, ecc., soprattutto in relazione alla presenza di
fenomeni di ruscellamento concentrato, di circolazione delle acque sotterranee,
di terreni con mediocri caratteristiche geotecniche e di eventuali zone con
substrato avente mediocri caratteristiche geomeccaniche.
6.2.3
Classe IIc
Tale classe riguarda zone subpianeggiante, caratterizzate da terreni
rimaneggiati o di copertura le cui caratteristiche geotecniche possono
rilevarsi scadenti, con eventuale deflusso delle acque sotterrane periodicamente
a minima soggiacenza o difficoltà di drenaggio in locali aree depresse.
In tale classe le relazioni geologiche e geotecniche dovranno esaminare
prioritariamente le condizioni di stabilità, con particolare riferimento alle
opere di scavo e di fondazione, soprattutto in relazione alla presenza di
terreni con mediocri caratteristiche geotecniche e in condizioni di parziale
saturazione. Nei casi di difficoltà di drenaggio in locali aree depresse,
occorrerà integrare la documentazione con un'analisi idrologica e idraulica,
finalizzata ad esaminare le cause dell'allagamento e le possibilità di
eliminazione dei problemi attraverso interventi locali di sistemazione
idraulica.
6.2.4
Classe IId
Tale classe riguarda zone con problemi di periodico allagamento da acque
con bassa energia e tiranti modesti (Em).
In tale classe la pericolosità e il conseguente rischio per le edificazioni
può essere superato attraverso modesti interventi di riassetto limitati al
lotto di intervento o all'intorno locale, senza peggioramento per le aree
circostanti.
Le relazioni geologiche e geotecniche, nonché idrologiche e idrauliche,
dovranno esaminare prioritariamente le cause dell'allagamento e le possibilità
di eliminazione dei problemi attraverso interventi locali di riassetto, come
modeste sopraelevazioni o sistemazioni idrauliche del reticolo idrico minore,
senza peggioramento delle condizioni idrologiche circostanti.
6.2.5
Classe IIe
Tale classe riguarda zone subpianeggianti, caratterizzate da difficoltà di
drenaggio in locali aree depresse e/o da eventuale deflusso delle acque
sotterranee periodicamente a minima soggiacenza, per la presenza di locali
falde sospese.
In tale classe, le relazioni geologiche e geotecniche, nonché idrologiche e
idrauliche, dovranno esaminare prioritariamente le cause degli eventuali ristagni e/o allagamenti e la possibilità di
eliminazione o riduzione delle criticità attraverso interventi locali di
riassetto, come modeste sopraelevazioni e/o sistemi di drenaggio, senza
peggioramento delle condizioni idrologiche circostanti. Dovranno inoltre essere
valutate nel caso di scavi e fondazioni le eventuali condizioni di parziale
saturazione dei terreni.
6.2.6
Classe IIf
Tale classe riguarda zone subpianeggiante, caratterizzate da processi di
dilavamento in assenza di opere di regimazione delle acque ruscellanti.
In tale classe la pericolosità e il conseguente rischio per le edificazioni
può essere superato attraverso modesti interventi di riassetto limitati al
lotto di intervento o all'intorno locale senza peggioramento per le aree
circostanti.
Le relazioni geologiche e geotecniche, nonché idrologiche e idrauliche,
dovranno esaminare prioritariamente le cause di tali processi e le possibilità
di eliminazione dei problemi, senza peggioramento delle condizioni idrologiche
circostanti.
6.3 Classe
III
Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP la Classe III riguarda "Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità
geomorfologica e di rischio, questi ultimi derivanti dalle urbanizzazioni dell'area,
sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa la
previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio
esistente".
La classe III è suddivisa nelle sottoclassi IIIa e IIIb, descritte negli
specifici articoli delle presenti norme.
6.3.1
Classe IIIa
Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP la Classe IIIa riguarda: "Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri
geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti”.
Per le opere
infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto
già indicato all'Articolo 31 della L.R. 56/77.
Per
la realizzazione di un opera pubblica o di interesse pubblico non prevista dal
PRG in ambiti a pericolosità geologica elevata o molto elevata, la
compatibilità dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area è
valutata dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, nell’ambito del
procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell’ambito della
procedura autorizzativa dell’opera a seguito di specifica richiesta da parte de
responsabile del procedimento; nel solo caso delle classi IIIb per le quali
siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal crono programma,
la compatibilità dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area è
valutata dall’Amministrazione comunale.
Nel caso della presenza in aree soggette a Classe IIIa di edifici isolati
non evidenziati in cartografia, per questi si applicano le limitazioni previste
alla Classe IIIb purchè non ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente.
Nelle aree comprese in Classe IIIa sono ammessi solo i seguenti interventi,
i cui progetti siano stati redatti sulla base di rigorosi accertamenti
geologici, geotecnici, idrogeologici e idraulici, che stabiliscano gli
accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi
nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la
situazione di pericolosità esistente:
a)
le opere previste dal Piano Territoriale e quelle che
abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;
b)
le opere pubbliche non altrimenti localizzabili
attinenti alla viabilità, alla produzione e al trasporto dell'energia, alle
reti e agli impianti di depurazione, alle telecomunicazioni o ad altre
attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi;
c)
le opere attinenti alla regimazione e all'utilizzo
delle acque, compresi i pozzi, le captazioni sorgive, le derivazioni e gli
attingimenti di acqua, purché adeguatamente eseguiti e concessi dagli Enti competenti;
d)
le opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche,
al contenimento e al consolidamento dei versanti, nonché tutti gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa esistenti;
e)
l'eliminazione dei tratti coperti dei corsi d'acqua e
l'ampliamento delle tombinature;
f)
gli attraversamenti dei corsi d'acqua minori e la
viabilità per il necessario collegamento, non altrimenti localizzabile, di zone
residenziali o produttive esistenti o previste dal P.R.G. e dai P.P.;
g)
le strade e piste al servizio di attività
agro-silvo-pastorali, approvate dal Servizio Regionale Economia Montana e
Foreste, chiuse al traffico e della larghezza massima tra i cigli di m 3;
h)
i percorsi pedonali o ciclabili, quando non altrimenti
localizzabili;
i)
le attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.
22/11/78 n.69 e del R.D. 29/7/27 n.1443, con le relative piste di accesso;
l)
le piantumazioni e le sistemazioni a verde, la
manutenzione e lo sfruttamento forestale, secondo le disposizioni legislative
vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni del Piano Stralcio delle
Fasce Fluviali; la conservazione allo stato di natura, il mantenimento delle
limitate attività agricole in atto, le variazioni colturali che non
costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque o che non producano
instabilità dei versanti;
m)
la recinzione dei terreni, purché le opere non
modifichino la stabilità dei versanti e il regolare deflusso delle acque, anche
in occasione di piene eccezionali.
Sulla base delle tipologie individuate di pericolosità geologica, sono
definite inoltre le sottoclassi IIIa1 e IIIa2.
6.3.1.1 Classe
IIIa1
Tale classe riguarda zone di territorio inedificate, che presentano
caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti,
quali aree dissestate, in frana e potenzialmente dissestabili.
6.3.1.2 Classe
IIIa2
Zone di territorio inedificate, con caratteri geomorfologici o
idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti o ad interventi che possano interferire con il regolare
deflusso di eventuali acque d’esondazione, quali aree inondabili da acque con
tiranti ingenti, caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di
erosione/deposito (Eb).
6.3.2
Classe IIIb
Ai sensi della Circ. P.G.R. n. 7/LAP, tale classe comprende: "Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità
geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di
riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio
urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno
consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico”. per le opere di interesse
pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto previsto all'Articolo31 della
L.R. n.56/77".
Per
la realizzazione di un opera pubblica o di interesse pubblico non prevista dal
PRG in ambiti a pericolosità geologica elevata o molto elevata, la
compatibilità dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area è
valutata dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, nell’ambito del
procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell’ambito della
procedura autorizzativa dell’opera a seguito di specifica richiesta da parte de
responsabile del procedimento; nel solo caso delle classi IIIb per le quali
siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal crono programma,
la compatibilità dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area è
valutata dall’Amministrazione comunale
Si tratta di aree edificate o parzialmente edificate, in cui si rende necessaria
la presenza di efficaci opere di attenuazione o eliminazione della pericolosità
o, nel caso di insufficienza di tali opere, la realizzazione di Progetti
Pubblici di Riassetto Idrogeologico ai sensi del cap.4 delle presenti
Prescrizioni.
Nelle aree in classe IIIb, il Piano Regolatore verifica di norma l'efficacia
delle opere di difesa o individua la necessità di ulteriori verifiche o di
realizzazione di interventi di riassetto.
Sino alla verifica dello stato di efficienza delle opere di protezione o
sino all'esecuzione dei Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico nelle aree
soggette a Classe IIIb, sono comunque sempre ammessi i seguenti interventi
senza incremento di carico antropico:
– gli interventi previsti nelle aree soggette a Classe IIIa;
– per gli insediamenti preesistenti, gli interventi del tipo MO, MS, RC,
REA, DS, MDA, recinzioni, posa di manufatti di arredo urbano.
Sulla base delle tipologie di pericolosità geologica, il P.R.G.C. definisce
le seguenti sottoclassi di cui è normata la fruibilità urbanistica allo stato
attuale o a seguito di verifica positiva delle opere di difesa o a seguito
della realizzazione di Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico, secondo
quanto previsto nel cap.4 delle presenti Prescrizioni o, in particolari casi,
nel rispetto di particolari norme tecniche.
In ogni caso la fruibilità urbanistica delle classi IIIb è sempre
condizionata alle verifiche periodiche dello stato di efficienza delle opere di
difesa.
Le norme della classe IIIb si applicano anche agli eventuali edifici
isolati, non cartografati, presenti in aree di classe IIIa purchè non ricadenti
in aree di dissesto attivo o incipiente; la relazione geologica a corredo degli
eventuali progetti di trasformazione di tali edifici propone la sottoclasse IIIb
di riferimento o, al limite, l'attribuzione ad una classe II, che viene
approvata in fase istruttoria dall'Ufficio Tecnico Comunale.
In assenza di opere di riassetto
territoriale saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico
antropico; in particolare, in riferimento a quanto contenuto nella tabella
allegata alla Parte II – Aspetti tecnici – paragrafo 7.1 della D.G.R. n.
64-7417 del 07.04.2014, nella quale sono dettagliati gli interventi edilizi
ammessi per le sottoclassi di sintesi IIIb2, IIIb3 e IIIb4, si sottolinea che
in assenza di opere di riassetto non sarà ammessa né la ristrutturazione
edilizia né la modifica di destinazione d’uso (seppure senza aumento del carico
antropico).
6.3.2.1 Classe
IIIb2
Tale classe comprende zone di territorio edificate, potenzialmente
inondabili da acque con tiranti ingenti, caratterizzate dalla presenza di
modesti fenomeni di erosione/deposito (Eb), in cui solo a seguito della
realizzazione di opere di regimazione e dell'adeguamento di quelle esistenti
sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o
completamenti.
Risulta compresa in questa classe, l'area situata in sponda sinistra del T.
Oriale, in località C.na Colombera, in cui gli interventi di riassetto per l'eliminazione
e la minimizzazione della pericolosità saranno oggetto di un Piano Tecnico
Esecutivo di Opere Pubbliche, così come previsto dall'Articolo
6.3.2.2 Classe
IIIb3
Tale classe comprende zone di territorio edificate, potenzialmente
inondabili da acque con tiranti ingenti, caratterizzate dalla presenza di
modesti fenomeni di erosione/deposito (Eb), all’interno delle fasce A e B del
P.A.I. non potranno essere previsti interventi edilizi non consentiti dalle
N.T.A. del P.A.I. stesso. Sono da escludersi nuove unità abitative e
completamenti.
Risultano compresa in questa classe, le aree edificate ricadenti nelle
fasce A e B del T. Agogna.
7. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE AD USO
IDROPOTABILE
Ai sensi degli
articoli 5 e 6 del D.P.R. n.236 del 24/5/88, modificati dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999,
n. 152 per le aree di salvaguardia delle captazioni
idropotabili sfruttate valgono le seguenti norme:
A)
Zona di tutela assoluta: è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o le
derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove
possibile per le acque superficiali, di almeno
Laddove all'interno
della zona di tutela assoluta sono presenti aree edificate, negli edifici sono
possibili tutti gli interventi che non producono aumento del carico inquinante.
B)
Zona di rispetto: è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela
assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare
quantitativamente e qualitativamente la risorsa idrica captata e può essere
suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in
relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione
locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
In particolare
nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di
pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a)
dispersione di fanghi e acque reflue, anche se
depurati;
b)
accumulo di concimi organici, fertilizzanti e
pesticidi;
c)
spandimento di concimi chimici, pesticidi e
fertilizzanti, salvo che l'impiego di tali sostanze non sia effettuato sulla
base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecnologie agronomiche
impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d)
dispersione nel sottosuolo di acque bianche
provenienti da piazzali e strade;
e)
aree cimiteriali;
f)
apertura di cave che possono essere in connessione con
la falda;
g)
apertura pozzi ad eccezione di quelli che estraggono
acque destinate al consumo umano e quelli finalizzati alla variazione della
estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quantitative e qualitative
della risorsa idrica;
h)
gestione dei rifiuti;
i)
stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche
pericolose, sostanze radioattive;
j)
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di
autoveicoli;
k)
pozzi perdenti;
l)
pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i
Per gli insediamenti o le attività elencate, preesistenti, ove possibile e
comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il
loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in
sicurezza.
Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle
regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono
adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato,
limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali,
provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di
rispetto ai sensi dell'articolo 4 comma 1, del D.P.R n. n. 236 del 24/05/88, la
medesima ha un'estensione di