Art. 10 bis – Disposizioni generali in riferimento al PTR e Piano Paesaggistico

Il PRGC dovrà comunque verificare in sede di attuazione i contenuti del PTR garantendo la coerenza con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenute all'art.10 delle NTA del PTR. Sono fatti salvi comunque i contenuti degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18 ter delle Norme di Attuazione del PTR approvato con D.C.R. n. 388-9126 del 19.06.1997 che continuano ad applicarsi fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Il PPR, adottato con D.G.R .n. 53-11975 del 4.8.2009 e riadottato con D.G.R. n. 20–1442 del 18.05.2015, ha attivato le misure di salvaguardia previste dall'art.143, comma 9, del D.Lsg. n. 42/2004  approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017 e pertanto non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004 interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3,13,14,15,16,18,23 26, 33 e 39 delle NTA del PPR, nonché con le specifiche prescrizioni d’uso di cui all’articolo 143, comma1, lettera b, del Codice stesso riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, all’interno della sezione “prescrizioni specifiche” presente nelle schede relative a ciascun bene.