Il PRGC dovrà comunque verificare in
sede di attuazione i contenuti del PTR garantendo la coerenza con gli
indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenute all'art.10 delle NTA del
PTR. Sono fatti salvi comunque i contenuti degli articoli 7, 8, 9, 10, 11,
18bis e 18 ter delle Norme di Attuazione del PTR approvato con D.C.R. n.
388-9126 del 19.06.1997 che continuano ad applicarsi fino all'approvazione del
Piano Paesaggistico Regionale.
Il PPR, adottato con D.G.R .n. 53-11975 del 4.8.2009 e riadottato con D.G.R. n.
20–1442 del 18.05.2015, ha attivato le misure di salvaguardia previste
dall'art.143, comma 9, del D.Lsg. n. 42/2004 approvato
con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017 e pertanto non sono consentiti sugli immobili e sulle aree
tutelate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004
interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3,13,14,15,16,18,23
26, 33 e 39 delle NTA del PPR, nonché con le specifiche prescrizioni d’uso di
cui all’articolo 143, comma1, lettera b, del Codice stesso riportate nel
Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, all’interno della
sezione “prescrizioni specifiche” presente nelle schede relative a ciascun
bene.