Art. 11 – Valutazione di salubrità dei suoli già utilizzati.

Ogni modificazione urbanistica ed edilizia nei suoli già occupati da attività produttive, anche per cortili, deve essere preceduta da relazione asseverata che descriva lo stato dei luoghi, soprattutto in relazione ai precedenti utilizzi ed assetti.

In particolare sarà necessario verificare la presenza di vasche, serbatoi, condotti ed altri manufatti interrati che possono avere generato o generare inquinamento del sottosuolo, la presenza di materiale da smaltire, ecc.

La relazione, in caso la situazione presenti elementi di rischio per la tutela del suolo, del sottosuolo e della falda dovrà illustrare il progetto di bonifica ed i tempi previsti.

Gli eventuali costi di bonifica delle aree sono a carico degli operatori come opere necessarie a raggiungere il prerequisito di salubrità dell'area; tali costi non sono deducibili dai contributi di costruzione dovuti.

La bonifica si realizza sulla base di un progetto accompagnato da convenzione che regola tempi e condizioni.

Nel rispetto dell’art. 6 della L.R. 42/2000 occorre verificare lo stato qualitativo delle aree dismesse.

Il riutilizzo ai fini residenziali o la rioccupazione di tali aree risultano quindi vincolati all’eventuale bonifica.

In fase di dismissione di attività produttive preesistenti sarà quindi necessario valutare la presenza di evidenze di contaminazione delle matrici ambientali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 142 del D.Lgs. 152/2006).